§ 56.6.475 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:08/11/2021
Numero:196


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Riduzione del consumo
Art. 5.  Restrizioni all'immissione sul mercato
Art. 6.  Requisiti dei prodotti
Art. 7.  Requisiti di marcatura
Art. 8.  Responsabilità estesa del produttore
Art. 9.  Raccolta differenziata
Art. 10.  Misure di sensibilizzazione
Art. 11.  Coordinamento dei piani e programmi
Art. 12.  Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso
Art. 13.  Sistemi di informazione e relazioni
Art. 14.  Sanzioni
Art. 15.  Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 56.6.475 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

(G.U. 30 novembre 2021, n. 285 - S.O. n. 41)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019- 2020, e, in particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);

     Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'articolo 14;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

     Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

     Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

     Vista la notifica alla Commissione europea del 22 settembre 2021 in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore dei regolamenti tecnici e delle regole relative ai servizi della Società dell'informazione;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 7 ottobre 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonchè a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonchè agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

     2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonchè rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti;

     b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità;

     c) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

     d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

     e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

     f) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata «immissione sul mercato» la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato;

     g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

     h) «norma armonizzata»: una norma adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

     i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     l) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     m) «produttore»:

     1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero

     2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

     n) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma 1, lettere a) b), c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

     s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;

     t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come definiti all'articolo 2, lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

 

     Art. 4. Riduzione del consumo

     1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento delle seguenti finalità:

     a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, nonchè di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;

     b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonchè promozione di prodotti alternativi purchè non comportino maggiori impatti ambientali;

     c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;

     d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

     e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;

     f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di acqua e bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;

     g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

     2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono inoltre promossi:

     a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di «Life Cycle Assessment» certificabili;

     b) l'elaborazione di standard qualitativi per:

     1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

     2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo;

     c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica, nonchè per l'intercettazione selettiva e l'avvio al riciclo e al riuso dei prodotti in plastica monouso e delle alternative riutilizzabili;

     d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta, di sanificazione e di recupero dei prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori in detti sistemi, nonchè il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

     3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

     4. Per le finalità di cui al presente decreto, quali ulteriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte A, le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonchè i criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.

     5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta l'anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo. Gli accordi e i contratti stipulati dalle Regioni sono pubblicati esclusivamente sui relativi Bollettini ufficiali.

     6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso.

     7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.

     8. Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme.

     9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di «scuola per un futuro sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.

     10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Restrizioni all'immissione sul mercato

     1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

     2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1.

     3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

     a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

     b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;

     c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;

     d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;

     e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;

     f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Requisiti dei prodotti

     1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

     2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1.

     3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.

     4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:

     a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;

     b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

     5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

 

     Art. 7. Requisiti di marcatura

     1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

     2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:

     a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonchè le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;

     b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

     3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.

     4. La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.

 

     Art. 8. Responsabilità estesa del produttore

     1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:

     a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;

     b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

     c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

     2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell'allegato, sono gestiti tramite i sistemi già istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:

     a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;

     b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

     c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

     4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonchè i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.

     5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.

     6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.

     7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed è assicurata la possibilità di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

     8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalità e le modalità indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.

     9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

 

     Art. 9. Raccolta differenziata

     1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:

     a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento;

     b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento.

     2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.

     3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973.

 

     Art. 10. Misure di sensibilizzazione

     1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

     a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

     c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonchè l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche;

     d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici, laddove siano rispettate le condizioni dell'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all'articolo 8, le Regioni e Province autonome, i Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile. Il Piano prevede, altresì, i criteri specifici per l'individuazione di soggetti idonei alla realizzazione delle attività formative affinchè l'offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.

 

     Art. 11. Coordinamento dei piani e programmi

     1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

     2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

 

     Art. 12. Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

     Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

 

     Art. 13. Sistemi di informazione e relazioni

     1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:

     a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;

     b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;

     c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell'articolo 9;

     d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;

     e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;

     f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità all'articolo 8.

     2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è fornita entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

     3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.

 

     Art. 14. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.

     2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.

     5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 15. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente».

     3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».

     4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, la parola «234,» è soppressa;

     b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi».

     5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Allegato

 

     PARTE A (articolo 4)

     Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo

     1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

     2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

     a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

     b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

     c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

     compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

     PARTE B (articolo 5)

     Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato

     1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

     2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

     3) piatti;

     4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

     5) agitatori per bevande;

     6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

     7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

     a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

     b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

     c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

     compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

     8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

     9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

     PARTE C (articolo 6)

     Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti

     Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonchè imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

     a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

     b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

     PARTE D (articolo 7)

     Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura

     1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

     2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

     3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

     4) tazze o bicchieri per bevande.

     PARTE E (articolo 8)

     I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, su responsabilità estesa del produttore

     1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

     a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

     b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

     c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

     compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

     2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

     3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonchè imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

     4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

     5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.

     II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilità estesa del produttore

     1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

     2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

     III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 3, sulla responsabilità estesa del produttore

     Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

     PARTE F (articoli 6 e 9)

     Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 comma 5, sui requisiti del prodotto

     Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

     a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

     b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

     PARTE G (articolo 10)

     Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

     1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

     a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

     b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

     c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

     compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

     2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

     3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonchè imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

     4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

     5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

     6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

     7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

     8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE;

     9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;

     10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.