§ 5.1.58 - D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190.
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:13/10/2010
Numero:190


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Autorità competente
Art. 5.  Comitato tecnico
Art. 6.  Cooperazione regionale
Art. 7.  Azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino
Art. 8.  Valutazione iniziale
Art. 9.  Determinazione del buon stato ambientale
Art. 10.  Definizione dei traguardi ambientali
Art. 11.  Programmi di monitoraggio
Art. 12.  Programmi di misure
Art. 13.  Interventi urgenti
Art. 14.  Eccezioni
Art. 15.  Casi che richiedono un'azione comunitaria
Art. 16.  Consultazione e informazione del pubblico
Art. 17.  Comunicazioni alla Commissione europea
Art. 18.  Disposizioni finali
Art. 19.  Disposizioni finanziarie


§ 5.1.58 - D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190.

Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

(G.U. 18 novembre 2010, n. 270)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117, della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Vista la direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

     Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

     Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay);

     Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

     Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Principi e finalità

     1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva n. 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.

     2. Nell'ambiente marino, nel rispetto di quanto disposto al comma 1, deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale. A tal fine le strategie per l'ambiente marino:

     a) applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale;

     b) salvaguardano la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo;

     c) considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina;

     d) rafforzano la conservazione della biodiversità dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione;

     e) perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino;

     f) assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialità.

     3. Il presente decreto, per i fini previsti dal comma 1, contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c).

     2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, apposite modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a tali attività.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) acque marine:

     1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica;

     2) acque costiere già definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore;

     b) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e bio/geografici:

     1) Mar Baltico;

     2) Oceano Atlantico nordorientale;

     3) Mare Mediterraneo;

     4) Mar Nero;

     c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona);

     d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo:

     1) il Mare Mediterraneo occidentale;

     2) il Mare Adriatico;

     3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;

     e) strategia per l'ambiente marino: strategia da sviluppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 7;

     f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonchè dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;

     g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialità per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale è definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi dell'allegato I;

     h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina;

     i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche individuate dalla Commissione europea, strettamente collegate ai descrittori qualitativi;

     l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, limitazioni alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e o, in generale, la compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;

     m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;

     n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla protezione dell'ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995.

 

     Art. 4. Autorità competente

     1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal presente decreto.

     2. Per l'esercizio dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, l'Autorità competente si avvale di un apposito Comitato tecnico, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 5, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Comitato tecnico

     1. Il Comitato è composto da:

     a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali;

     d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma;

     e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;

     f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

     2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'autorità competente. Decorso tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato.

     3. La segreteria del Comitato è organizzata presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

     4. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

     5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'articolo 7.

     5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti [1].

     6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno [2].

     7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.

     8. Il Comitato può avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti, degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non è dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

     9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonchè sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto [3].

 

     Art. 6. Cooperazione regionale

     1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere [4].

     2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali.

     3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione marina di cui all'articolo 2 ed all'articolo 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi interventi.

 

     Art. 7. Azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino

     1. All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle seguenti fasi:

     a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell'articolo 8;

     b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 9;

     c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo 10;

     d) l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11;

     e) l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12.

     2. La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12 sono aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli.

     3. Il Ministero dell'ambiente comunica, in forma completa e dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 16, comma 2.

 

     Art. 8. Valutazione iniziale

     1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

     2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attività, producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni.

     3. La valutazione iniziale deve includere:

     a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III;

     b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonchè delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria [5];

     c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.

     4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinchè ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.

     5. La valutazione è effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.

     6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificità di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o più sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea.

 

     Art. 9. Determinazione del buon stato ambientale

     1. Il buono stato ambientale è determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed è identificato quando:

     a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana;

     b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;

     c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attività umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b);

     d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.

     2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.

     3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III [6].

     4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione europea.

     5. La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale è effettuata entro il 15 luglio 2012.

     6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012.

 

     Art. 10. Definizione dei traguardi ambientali

     1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.

     2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri [7].

     3. La definizione dei traguardi ambientali è effettuata entro il 15 luglio 2012.

     4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.

 

     Art. 11. Programmi di monitoraggio

     1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonchè per l'aggiornamento di tali traguardi [8].

     2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto:

     a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V;

     b) delle attività di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè dalle altre amministrazioni competenti.

     3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

     3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonchè con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [9].

     4. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014 [10].

     5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.

 

     Art. 12. Programmi di misure

     1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.

     2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente:

     a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali, anche con finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonchè delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali [11];

     b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinchè i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

     3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.

     4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga».

     5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura.

     6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.

     7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.

     8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.

     9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

     10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure:

     a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversità;

     b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;

     c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1;

     d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;

     e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;

     f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale.

     11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi.

     12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, risulti che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalità del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

     13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'articolo 16, entro il 2013.

 

     Art. 13. Interventi urgenti

     1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato, nei modi previsti dall'articolo 6, in accordo con tali Stati, un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonchè l'introduzione di misure più restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'articolo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.

 

     Art. 14. Eccezioni

     1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale:

     a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;

     b) le cause naturali;

     c) la forza maggiore;

     d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

     e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.

     2. Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, i programmi di misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la regione o le sottoregioni marine, situazioni nelle quali, ricorrendo una causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell'articolo 10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma 1, lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste. Nell'individuare tali situazioni devono essere prese in considerazione anche le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

     3. I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare in modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere individuate, nei modi previsti dall'articolo 12, specifiche misure volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, ove ricorra una causa del comma 1, lettera b), c) o d), nonchè volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei programmi di misure. Ove ricorra la causa del comma 1, lettera d), tali misure devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

     4. Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente può decidere di non adottare specifiche misure, purchè questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che ciò non precluderà in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.

 

     Art. 15. Casi che richiedono un'azione comunitaria

     1. Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da uno o più fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale o la cui presenza è legata all'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea, motivando le ragioni della richiesta di intervento.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, possono essere altresì sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessità di attivare un'azione delle istituzioni comunitarie.

 

     Art. 16. Consultazione e informazione del pubblico

     1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinchè tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali.

     2. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:

     a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale;

     b) traguardi ambientali;

     c) programmi di monitoraggio;

     d) programmi di misure;

     e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.

     3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

 

     Art. 17. Comunicazioni alla Commissione europea

     1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorità competente, individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione.

     2. A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11, comma 5, e articolo 12, comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che risultino disponibili. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalità previste dal presente decreto.

     3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi del Comitato, ed invia alla Commissione europea una breve relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.

     4. Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11.

 

     Art. 18. Disposizioni finali

     1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

     1. All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578 per il 2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari ad euro 16.087.578 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     3. All'attuazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12, ciascuna Amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     4. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato I

     Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale

     1. La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonchè la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

     2. Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.

     3. Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una composizione per età e dimensioni della popolazione indicativa della buona salute dello stock.

     4. Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità, e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.

     5. E' ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

     6. L'integrità del fondale marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni.

     7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.

     8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.

     9. I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.

     10. Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.

     11. L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.

 

     Allegato II

 

     Autorità Competenti

     1. Nome e indirizzo della o delle autorità competenti - denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.

     2. Forma giuridica della o delle autorità competenti - breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.

     3. Responsabilità - breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.

     4. Partecipazione - quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per le autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.

     5. Coordinamento regionale o subregionale - è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.

 

     Allegato III  [12]

 

     Allegato IV

     Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per definire

     i traguardi ambientali

     1. Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all'interno di una regione o sottoregione marina.

     2. Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla determinazione di buon stato ambientale; b) quantificabili e indicatori ad essi associati che ne consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.

     3. Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.

     4. Coerenza della serie di ; assenza di conflitti tra gli stessi.

     5. Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.

     6. Formulazione dei traguardi, compresi possibili traguardi intermedi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.

     7. Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.

     8. Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento, traguardo e limite ).

     9. Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.

     10. Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo, definiti in funzione degli obiettivi ambientali, al fine di valutare se il raggiungimento dei detti traguardi possa consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato ad essi conforme.

     11. Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati Membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.

     12. Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi possa consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato ad essi conforme.

 

 

 

 

     Allegato V

     Elementi da considerare nella definizione dei programmi di

     monitoraggio

     1. Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ambientale e di stimarne il divario rispetto al buono stato ambientalee i progressi al fine del conseguimento di tale stato, conformemente alle tabelle 1 e 2 e ai criteri e alle norme metodologiche.

     2. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali.

     3. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure.

     4. Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buon stato ambientale, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.

     5. Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.

     6. Necessità di includere attività in grado di confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.

     7. Necessità di aggregare le informazioni in base alle regioni o sottoregioni marine.

     8. Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.

     9. Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da favorire la comparazione delle informazioni.

     10. Necessità di garantire il più possibile compatibilità con i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare duplicazioni di sforzi, utilizzando le linee guida di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.

     11. Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, di aspetti nuovi ed emergenti.

     12. Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale, gli elementi pertinenti (tab. 1 e 2) compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti per il raggiungimento dei traguardi ambientali, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori definiti e ai relativi punti di riferimento limite o traguardo.

 

 

 

 

     Allegato VI

 

     Tipologie di misure

     1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.

     2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.

     3. Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di un'attività.

     4. Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.

     5. Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.

     6. Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buon stato ambientale.

     7. Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.

     8. Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e sensibilizzazione.


[1] Comma inserito dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[3] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[4] Comma così modificato dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[5] Lettera così modificata dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[6] Comma così modificato dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[8] Comma così modificato dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[9] Comma inserito dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[10] Comma così modificato dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[11] Lettera così modificata dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[12] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2018.