§ 2.3.346 - L.R. 2 agosto 2018, n. 6.
Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:02/08/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
Art. 2.  (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
Art. 3.  (Fondo di cassa inizio esercizio 2018)
Art. 4.  (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla l.r. 19/2017)
Art. 5.  (Variazioni di bilancio)
Art. 6.  (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020)
Art. 7.  (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18)
Art. 8.  (Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie regionali)
Art. 9.  (Misure di contenimento della spesa)
Art. 10.  (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")
Art. 11.  (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)
Art. 12.  (Contributi ai Comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto scolastico)
Art. 13.  (Contributi straordinari per impiantistica sportiva)
Art. 14.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 maggio 1990, n. 37)
Art. 15.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30)
Art. 16.  (Proroga dei termini della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2)
Art. 17.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24)
Art. 18.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)
Art. 19.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 e abrogazione del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6)
Art. 20.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)
Art. 21.  (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)
Art. 22.  (Ulteriore integrazione alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)
Art. 23.  (Norme finali e transitorie)


§ 2.3.346 - L.R. 2 agosto 2018, n. 6.

Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 3 agosto 2018, n. 38 - S.S.)

 

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 2. (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 84.490.403,39.

 

     Art. 3. (Fondo di cassa inizio esercizio 2018)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 289.090.027,11 in conformità con quanto disposto dall'articolo 7 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

 

     Art. 4. (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla l.r. 19/2017)

1. All'articolo 5 della l.r. 19/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 l'importo di " 91.041.138,23 " è sostituito dal seguente " 84.490.403,39 ";

b) al comma 5 gli importi " 1.238.000,00 " e " 4.952.000,00 " sono rispettivamente sostituiti dai seguenti " 543.000,00 " e " 4.595.000,00 ";

c) al comma 6 gli importi " 470.000,00 ", " 644.000,00 " e " 818.000,00 " sono rispettivamente sostituiti dai seguenti " 596.000,00 ", " 809.000,00 " e " 1.018.000,00 ".

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

     Art. 6. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. 19/2017 .

2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018- 2020 (Allegato 3);

c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 8);

h) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 9);

i) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);

j) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2018-2020 (Allegato 11);

k) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);

l) Tabella dimostrativa aggiornata del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 13);

m) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 14);

n) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2018-2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Allegato 15);

o) articolazione delle Tipologie di bilancio in Categorie e dei Programmi di bilancio in Macroaggregati (Allegato 16).

 

     Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) l'importo di euro " 20.000,00 " è sostituito dal seguente " 40.000,00 ";

b) alla lettera b) l'importo di euro " 40.000,00 " è sostituito dal seguente " 80.000,00 ";

c) alla lettera c) l'importo di euro " 30.000,00 " è sostituito dal seguente " 60.000,00 ";

d) alla lettera d) l'importo di euro " 60.000,00 " è sostituito dal seguente " 120.000,00 ".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) l'importo di euro " 60.000,00 " è sostituito dal seguente " 120.000,00 ";

b) alla lettera b) l'importo di euro " 90.000,00 " è sostituito dal seguente " 180.000,00 ".

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 8. (Riscossione coattiva delle entrate extra tributarie regionali)

1. La riscossione coattiva delle entrate extra tributarie regionali, compresi i crediti derivanti da revoca di sovvenzioni e contributi finanziari provenienti da trasferimenti di fondi nazionali e dell'Unione europea, ove non diversamente disposto, viene effettuata tramite ruolo, applicando la disciplina prevista nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

2. La riscossione coattiva delle entrate regionali di cui al comma 1 può essere, altresì, effettuata mediante le procedure ingiuntive previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità organizzative e gestionali per il recupero delle entrate di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. (Misure di contenimento della spesa)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, ai fini della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, la misura regionale di riduzione della spesa disposta alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), si applica anche nell'anno 2018.

 

     Art. 10. (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")

1. La Giunta regionale è autorizzata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, a concedere un contributo annuo di euro 150.000,00 alla Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS".

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 11. (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, a concedere un contributo annuo di euro 80.000,00 al Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 12. (Contributi ai Comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto scolastico)

1. La Regione, al fine di sostenere il diritto allo studio mediante interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, può concedere ai comuni con popolazione fino a duemila abitanti contributi in conto capitale a titolo di cofinanziamento per spese di investimento per l'acquisto di mezzi a basso o nullo impatto ambientale da destinare al trasporto degli alunni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2018 con imputazione al Titolo 2, Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" del Bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 13. (Contributi straordinari per impiantistica sportiva)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Perugia un contributo straordinario, a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport Giuseppe Evangelisti, di euro 150.000,00 per l'anno 2018 e di euro 350.000,00 per l'anno 2019.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad erogare al Comune di Marsciano un contributo straordinario, a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per i lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo del Palasport Polo Scolastico Salvatorelli Moneta, di euro 50.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2018 e di euro 500.000,00 per l'anno 2019 con imputazione al Titolo 2, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero" del Bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 14. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 maggio 1990, n. 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale), è abrogato.

 

     Art. 15. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/1997, sono aggiunte le seguenti:

" c bis) la determinazione della quota parte del gettito del tributo speciale di cui alla lettera a) destinata ai comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai comuni limitrofi;

c ter) la modalità di ripartizione della quota di cui alla lettera c bis). ".

3. Dopo l'articolo 13 della l.r. 30/1997, è inserito il seguente articolo:

"Art. 13 bis. Determinazione della quota del tributo destinata ai comuni e sua ripartizione.

1. Il cinque per cento delle risorse derivanti dall'applicazione del tributo sono destinate, per la realizzazione degli interventi  previsti all'articolo 3, comma 27 della legge statale, ai comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita nel seguente modo:

a) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa un unico territorio comunale, la quota è destinata interamente al Comune interessato;

b) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa il territorio di più comuni, la quota è così ripartita:

1) quaranta per cento a favore di tutti i comuni interessati, da ripartire proporzionalmente in funzione della superficie dell'area interessata, della popolazione residente nella medesima area nonché della lunghezza della viabilità asservita;

2) sessanta per cento a favore del Comune ove è ubicata la discarica o l'impianto. Tale quota è cumulata a quella di cui al punto 1).".

 

     Art. 16. (Proroga dei termini della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 (Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

 

     Art. 17. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24)

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Organismo regionale di accreditamento)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi della cultura di appartenenza non statale presenti in Umbria. Ai fini dell'accreditamento, l'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 febbraio 2018 di cui al comma 1. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per la verifica e per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale.

3. L'Organismo è composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di musei che lo coordina, dal direttore del Polo museale dell'Umbria, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia. In relazione a specifiche esigenze, possono essere invitati alle riunioni dell'Organismo rappresentanti di enti e associazioni ed esperti della materia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.

5. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi ed altri emolumenti comunque denominati.".

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 24/2003, il segno di punteggiatura: " ; " è sostituito dal seguente: " . ".

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 24/2003, è abrogata.

4. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 24/2003, le parole: ", nonché alla disciplina dell'Osservatorio tecnico scientifico di cui all'articolo 4, " sono soppresse.

 

     Art. 18. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), dopo le parole: " dall'articolo 20, " sono inserite le seguenti: " fino alla certificazione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) per l'anno 2017, ".

 

     Art. 19. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 e abrogazione del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6)

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni), dopo le parole: " La Giunta regionale " sono inserite le seguenti: ", con propria deliberazione, ".

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009, dopo le parole: " La Giunta regionale " sono inserite le seguenti: ", con propria deliberazione, ".

3. L'articolo 26 della l.r. 19/2009, è abrogato.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2, il Regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva), è abrogato.

 

     Art. 20. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), è abrogata.

 

     Art. 21. (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), è aggiunto il seguente: "4 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, fino all'effettivo avvio delle attività di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, sono erogate con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.".

 

     Art. 22. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), è inserito il seguente:

"Art. 31 bis. (Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa)

1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale.

2. A tal fine la Regione, in sede di trasferimento delle risorse ai soggetti individuati al comma 1, riconosce oneri per spese generali nella misura forfettaria del dieci per cento dell'importo della spesa complessiva, i quali compensano ogni onere, dalla fase progettuale al collaudo. La percentuale applicabile è fissata nella misura forfettaria del dodici per cento nel caso in cui le attività di cui al comma 1 necessitano di spese specialistiche.

3. Le spese generali e specialistiche, di cui al comma 2, sono definite con apposito atto della Giunta regionale. ".

 

     Art. 23. (Norme finali e transitorie)

1. L'atto di cui al comma 3 dell'articolo 31-bis della l.r. 3/2010, come introdotto dall'articolo 22, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 4 della l.r. 19/2009, come modificato dall'articolo 19, comma 1 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al R.R. 6/2011, ancorché abrogato dalla presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

ALLEGATI

(Omissis)