§ 5.5.32 - L.R. 3 maggio 1990, n. 37.
Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:03/05/1990
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Oggetto, ambito d'applicazione, finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni e compiti degli Enti locali.
Art. 5.  Definizione - Compiti.
Art. 6.  Archivi storici.
Art. 7.  Personale degli istituti.
Art. 8.  Modalità di reclutamento del personale.
Art. 9.  Sistema bibliotecario documentato regionale (S.B.D.R.).
Art. 10.  Centri-sistema.
Art. 11.  Compiti del S.B.D.R.
Art. 12.  Requisiti.
Art. 13.  Diritto di stampa.
Art. 14.  Commissione consultiva scientifica.
Art. 15.  Conferenza dei capi degli istituti.
Art. 16.  Commissioni.
Art. 17.  Individuazione e classificazione degli istituti e dei servizi.
Art. 18.  Piano triennale.
Art. 19.  Programma annuale.
Art. 20.  Interventi e contributi.
Art. 21.  Contributi.
Art. 22.  Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20.
Art. 23.  Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 20.
Art. 24.  Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 20.
Art. 25.  Contributi per le finalità di cui alla lettera g) dell'art. 20.
Art. 26.  Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 20.
Art. 27.  Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 20.
Art. 28.  Contributi per le finalità di cui alla lettera l) dell'art. 20.
Art. 29.  Contributi per le finalità di cui alla lettera m) dell'art. 20.
Art. 30.  Interventi urgenti.
Art. 31.  Vigilanza e controllo.
Art. 32.  Revoca.
Art. 33.  Centro di documentazione dello spettacolo.
Art. 34.  Mediateca regionale.
Art. 35.  Abrogazione.
Art. 36.  Norma transitoria.
Art. 37.  Norma finanziaria.


§ 5.5.32 - L.R. 3 maggio 1990, n. 37.

Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale.

(B.U. 16 maggio 1990, n. 21 – S.O. n. 1).

 

Titolo I

INDIRIZZI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto, ambito d'applicazione, finalità.

     1. La Regione dell'Umbria, in attuazione degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto, con la presente legge disciplina le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione e mediateche degli enti locali e di interesse locale intesi come momento essenziale di sviluppo culturale e civile.

     2. La Regione favorisce l'accesso e la fruizione dei beni bibliografici, archivistici e documentari e dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, così da concorrere, rimuovendo ostacoli e discriminazioni, alla più ampia attuazione del diritto alla documentazione e relativa informazione secondo i fini indicati dal comma 2 dell'art. 3 della Costituzione.

     3. Strumento per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è la realizzazione di un Sistema bibliotecario-documentario costituito da tutte le biblioteche, gli archivi storici, i centri di documentazione, le mediateche di Enti locali e di interesse locale e dai relativi servizi.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. La Regione, attraverso il Sistema bibliotecario-documentario regionale, d'ora in poi denominato S.B.D.R., al fine di qualificare i servizi per l'utente, persegue i seguenti obiettivi:

     a) l'incremento, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni bibliografici, archivistici e documentari;

     b) la qualificazione e lo sviluppo diffuso ed omogeneo degli istituti culturali di competenza della presente legge in tutto il territorio, anche promuovendo l'istituzione di nuovi servizi;

     c) l'integrazione tra le biblioteche, gli archivi storici, i centri di documentazione, le mediateche degli Enti locali e gli istituti di interesse locale, favorendone la cooperazione;

     d) l'integrazione tra le diverse risorse informative degli istituti di competenza della presente legge e il collegamento organico con la rete informativa nazionale mediante l'adesione al Servizio bibliotecario nazionale;

     e) la dotazione di personale sufficiente e con adeguata professionalità per la gestione degli istituti;

     f) la istituzione e il funzionamento dei Centri-sistema;

     g) lo sviluppo della ricerca per la tutela e la valorizzazione dei beni bibliografici, archivistici e documentari nonché la promozione di iniziative culturali.

 

Titolo II

FUNZIONI E COMPITI

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. Per raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, consulenza e controllo nelle materie oggetto della presente legge.

     In particolare la Giunta regionale:

     a) propone al Consiglio regionale il piano triennale e adotta il piano annuale, di cui al titolo VI;

     b) programma gli interventi di edilizia bibliotecaria, documentaria e archivistica con il programma pluriennale delle OO.PP. ed i piani annuali secondo quanto disposto dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19;

     c) fissa i criteri per l'istituzione, l'ordinamento, il funzionamento e lo sviluppo degli istituti e dei relativi servizi di competenza e ne approva il regolamento;

     d) programma e definisce lo sviluppo e la qualificazione del S.B.D.R. di cui agli artt. 9 e 11;

     e) coordina l'informazione bibliografica regionale;

     f) programma ed attua nel territorio regionale lo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale (S.B.N.) d'intesa con il competente Istituto centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le altre Regioni;

     g) cura, promuove e coordina le iniziative e gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle raccolte bibliografiche e storico- documentarie, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;

     h) approva e collauda i progetti di restauro dei beni bibliografici;

     i) fissa i criteri per la riproduzione dei manoscritti, documenti a stampa, audio e visivi;

     l) cura, anche in collaborazione con altri soggetti, l'acquisizione di beni bibliografici e documentari rari e di pregio e di particolare interesse per la documentazione locale;

     m) persegue l'obiettivo di dotare gli istituti culturali di cui alla presente legge di personale qualitativamente e quantitativamente idoneo anche attraverso forme di collaborazione di diritto privato;

     n) cura la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni;

     o) cura direttamente o in collaborazione con altri soggetti la produzione di mostre e l'organizzazione di convegni ed iniziative, anche editoriali, per l'approfondimento e la valorizzazione dei temi connessi alle funzioni esercitate;

     p) promuove lo sviluppo dell'editoria regionale;

     q) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati attinenti alle competenze della presente legge;

     r) incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti di particolare rilevanza regionale;

     s) esercita in generale le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonchè quelle delegate ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

     2. Onde poter disporre dell'indispensabile supporto tecnico, scientifico e metodologico per le proprie attività e per l'attività complessiva degli enti e degli istituti di competenza della presente legge, la Giunta regionale entro il 31 dicembre 1990 predispone apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla cooperazione per l'organizzazione e gestione delle seguenti funzioni:

     a) informazione bibliografica, archivistica e documentaria;

     b) tutela, manutenzione e restauro dei beni bibliografici.

     3. La Giunta regionale, per le funzioni di cui al comma 2, ricerca ogni forma di collaborazione e di intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e con l'Istituto centrale per la patologia del libro, di cui agli artt. 15 e 16 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 e, in generale, con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

     4. La Regione esplica le funzioni indicate tramite l'Ufficio III dell'Area 10, di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni, che svolge le funzioni di Soprintendenza ai beni librari così come previsto all'art. 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

 

     Art. 4. Funzioni e compiti degli Enti locali.

     1. Gli Enti locali provvedono alla istituzione, ordinamento, gestione, qualificazione e sviluppo delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione e audiovisuali di loro proprietà, nonchè promuovono la valorizzazione e il coordinamento degli istituti presenti nel territorio di loro competenza.

     2. In particolare essi:

     a) provvedono alla corretta conservazione dei beni bibliografici, archivistici e documentari;

     b) definiscono il regolamento della biblioteca comunale e degli altri istituti e lo propongono alla Regione per l'approvazione;

     c) definiscono le quote di finanziamento proprio da iscrivere a bilancio, per le finalità di cui al comma 1;

     d) formulano i programmi annuali e triennali di sviluppo degli istituti e dei servizi;

     e) dotano gli istituti di personale sufficiente e professionalmente idoneo;

     f) promuovono la cooperazione e l'integrazione tra tutti gli istituti bibliotecari, archivistici e documentari di loro competenza attraverso l'adesione al S.B.D.R.;

     g) definiscono con gli istituti di interesse locale le convenzioni per l'adesione al S.B.D.R., da sottoporre alla Regione per l'approvazione;

     h) propongono alla Regione i progetti di manutenzione e restauro dei beni bibliografici di loro competenza;

     i) promuovono, attuano e coordinano le iniziative e le attività culturali per la valorizzazione e l'uso pubblico degli istituti di loro competenza.

 

Titolo III

BIBLIOTECHE, ARCHIVI, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, MEDIATECHE, SISTEMI

 

     Art. 5. Definizione - Compiti.

     1. Le biblioteche, i centri di documentazione, gli archivi e le mediateche sono istituti culturali finalizzati a soddisfare le esigenze di lettura, informazione, documentazione e ricerca dei cittadini e concorrono al perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2.

     2. In particolare gli istituti sono tenuti a svolgere le seguenti funzioni:

     a) assicurare la conservazione e la corretta manutenzione delle dotazioni bibliografiche, documentarie ed audiovisuali, con particolare riguardo agli aspetti della prevenzione;

     b) provvedere all'ordinamento, catalogazione, inventariazione, classificazione, ed incremento del materiale librario, documentario ed audiovisivo, secondo le normative vigenti in materia;

     c) assicurare l'apertura al pubblico e dotarsi di personale sufficiente e professionalmente qualificato;

     d) garantire la consultazione in sede, il prestito a domicilio e la circolazione dei documenti posseduti;

     e) partecipare alla realizzazione del sistema informativo e documentario regionale anche aderendo al catalogo unico nonché al Servizio bibliotecario nazionale;

     f) promuovere la diffusione della fruizione dei beni librari, documentari ed audiovisivi;

     g) sviluppare la cooperazione con le altre biblioteche e integrare le proprie attività con i centri culturali ed educativi del territorio.

     3. Gli istituti perseguono la cooperazione attraverso l'adesione al S.B.D.R.

 

     Art. 6. Archivi storici.

     1. I Comuni costituiscono l'archivio storico così come previsto dall'art. 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

     2. La Regione, in conformità con la vigente legislazione, favorisce la tutela, l'ordinamento e l'uso pubblico degli archivi storici degli Enti locali e di interesse locale in collaborazione con la Soprintendenza archivistica.

     3. Gli Enti locali possono associarsi per l'organizzazione e la gestione di sistemi archivistici, ai quali possono aderire, tramite opportune convenzioni, anche gli archivi storici di interesse locale.

     4. I sistemi archivistici si collegano e si integrano con il S.B.D.R. che provvede ad organizzare apposita sezione nei Centri-sistema di cui all'art. 10 e a dotarsi di personale sufficiente e professionalmente idoneo secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 7. Personale degli istituti.

     1. Le biblioteche, gli archivi, i centri di documentazione, i centri- sistema devono essere dotati di personale qualificato e sufficiente a garantire la qualità dei servizi.

     2. I regolamenti organici degli Enti locali debbono comprendere anche l'organico tecnico e amministrativo degli istituti di loro appartenenza.

     3. Il personale tecnico delle biblioteche e degli altri istituti è costituito da bibliotecari, assistenti di biblioteca, archivisti storico- scientifici e documentalisti.

     4. In carenza di personale gli Enti locali attivano la mobilità del personale da altri uffici e rapporti di lavoro con privati o cooperative.

     5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti la responsabilità degli istituti di cui alla presente legge può essere assegnata ad un assistente di biblioteca che può essere adibito anche alla gestione di altri servizi culturali.

     6. Nei comuni sino a 5.000 abitanti tale possibilità è definita nei piani e nei programmi di cui al titolo V in relazione alle consistenze documentarie, alla quantità di materiale raro e di pregio, nonché all'organizzazione e gestione degli istituti.

 

     Art. 8. Modalità di reclutamento del personale.

     1. Per accedere ai concorsi di bibliotecario è necessario il diploma di laurea. Titoli preferenziali sono considerati il possesso del diploma delle scuole di specializzazione nelle materie di competenza della legge legalmente riconosciute, nonché gli attestati dei corsi di formazione professionale specifici nel settore. Al concorso di assistenti di biblioteca si accede con il diploma scuola media superiore.

     2. Per accedere ai concorsi di archivista storico-scientifico è necessario il diploma di laurea. Titolo preferenziale è considerato il possesso del diploma rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 14 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché il diploma rilasciato dalla scuola speciale per archivisti e bibliotecari o da altra scuola di specializzazione postuniversitaria oltre che gli attestati rilasciati in seguito a corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti.

     3. I concorsi, per titoli ed esami, devono valutare la preparazione e le attitudini professionali anche con prove specifiche attinenti le professionalità di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 9. Sistema bibliotecario documentato regionale (S.B.D.R.).

     1. La Regione istituisce il sistema bibliotecario documentario regionale, finalizzato alla integrazione, coordinamento e cooperazione tra i singoli istituti di competenza della presente legge, per la realizzazione di un efficace servizio di informazione, documentazione e pubblica lettura nel territorio regionale.

     2. Il S.B.D.R. è costituito dagli istituti di competenza della presente legge, dai centri-sistema, dall'Ufficio III dell'Area 10 della Regione. L'Ufficio III dell'Area 10 svolge le funzioni di cui all'art. 3, garantendo l'adeguato livello tecnico-scientifico per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

     3. Gli istituti dipendenti dagli Enti aderiscono attraverso la deliberazione degli appositi organismi, al S.B.D.R. Tale adesione è elemento determinante e prioritario in ordine all'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge.

     4. I sistemi in cui si articola il S.B.D.R. possono essere:

     a) urbani, se istituiti e gestiti da un solo Ente locale in relazione a specifiche esigenze connesse allo svolgimento del servizio attraverso l'apertura di istituti decentrati. Possono attivare i sistemi urbani gli Enti locali territoriali con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

     b) intercomunali, se costituiti d'intesa tra gli Enti locali. A tale scopo gli Enti locali attivano le forme associative necessarie ed idonee.

     5. Possono essere integrati nel S.B.D.R. gli istituti archivistici, documentari, le mediateche, provvedendo contestualmente alla attivazione dei relativi servizi tecnici e amministrativi con conseguente dotazione di personale sufficiente e professionalmente idoneo presso i centri-sistema.

     6. Oltre agli istituti degli Enti locali possono aderire al S.B.D.R., mediante convenzione, anche gli altri istituti pubblici e privati presenti nel territorio. La stipula delle convenzioni è subordinata all'accertamento dell'interesse pubblico dell'istituto che intende aderire al sistema, delle risorse e dei rispettivi compiti, e viene autorizzata dalla Regione.

     7. Il Consiglio regionale adotta il regolamento generale di organizzazione e gestione del S.B.D.R. che i soggetti di cui al comma 3 recepiscono e specificano.

 

     Art. 10. Centri-sistema.

     1. I centri-sistema sono lo strumento tecnico e amministrativo che attua gli obiettivi del S.B.D.R.; essi corrispondono ai livelli istituzionali di cui all'art. 9, comma 2.

     2. Essi sono dotati di personale tecnico e amministrativo sufficiente, messo a disposizione dagli Enti locali e dagli altri soggetti che aderiscono al sistema stesso, oppure si avvalgono di forme di collaborazione di diritto privato. Le caratteristiche, le dotazioni, i servizi, gli organi vengono definiti nei piani e nei programmi di cui al titolo V.

 

     Art. 11. Compiti del S.B.D.R.

     1. Compete al S.B.D.R.:

     a) assicurare in tutti i Comuni un efficiente servizio bibliotecario;

     b) promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie e storico-documentarie esistenti nel territorio;

     c) provvedere alla organizzazione e gestione dei servizi tecnico- amministrativi comuni per gli istituti aderenti al sistema;

     d) assicurare all'utente, attraverso l'incremento, la

razionalizzazione e l'integrazione delle risorse, una dotazione

bibliografica, storico-documentaria e audiovisuale corrispondente alle

esigenze di informazione, studio e ricerca;

     e) assicurare all'utente il servizio di informazione bibliografica, la consultazione in sede, il prestito a domicilio, il prestito interbibliotecario, il servizio periodico, i centri d'ascolto, i servizi audiovisivi, i servizi di riproduzione;

     f) curare la formazione di cataloghi collettivi e predisporre gli eventuali sistemi informativi coordinati;

     g) promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale addetto al sistema;

     h) coordinare le attività culturali e di promozione educativa degli istituti aderenti al sistema;

     i) promuovere la produzione culturale con particolare riferimento a quella editoriale;

     l) promuovere la collaborazione con le altre strutture e servizi culturali, con particolare riguardo alla scuola.

 

     Art. 12. Requisiti.

     1. Le biblioteche e gli istituti di competenza della presente legge per essere ammessi ai finanziamenti di cui al titolo VI, debbono possedere i seguenti requisiti minimi, da accertarsi da parte della Giunta regionale:

     a) disporre di locali e attrezzature adeguati;

     b) disporre di patrimonio librario, documentario e audiovisivo adeguato alle funzioni che gli istituti svolgono;

     c) disporre almeno del catalogo alfabetico per autori compilato secondo le norme nazionali;

     d) avvalersi di personale qualificato;

     e) svolgere un continuativo servizio al pubblico e comunque avere un orario non inferiore alle 12 ore settimanali.

     2. Agli istituti esistenti che non possiedono i requisiti indicati e a quelli di nuova costituzione possono essere concessi contributi appositi con indicazione dei termini entro i quali devono essere acquisiti i requisiti stessi.

     3. Possono essere concessi contributi a biblioteche e istituti di interesse locale che posseggano raccolte specializzate o di particolare significato per la storia del territorio e che siano consultabili a titolo gratuito.

 

     Art. 13. Diritto di stampa.

     1. Le biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia godono del diritto di stampa così come previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni.

     2. Per favorire la conservazione, la diffusione e la pubblica consultazione della produzione regionale di libri, periodici, stampati, manifesti, opuscoli ed audiovisivi, al fine di costituire e qualificare le sezioni locali delle biblioteche:

     a) i Comuni depositano copia dei materiali indicati nel presente comma, da essi curati, nella loro biblioteca, nonché nella biblioteca del proprio capoluogo di provincia;

     b) le Province inviano copia degli stessi materiali alle biblioteche comunali del loro territorio;

     c) la Regione deposita copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca comunale del territorio regionale;

     d) copia di tutto il materiale audiovisivo ad eccezione di quello riguardante lo spettacolo, viene depositato anche presso la mediateca regionale di cui all'art. 34;

     e) copia di tutto il materiale documentario bibliografico, audiovisuale attinente lo spettacolo viene depositato presso il Centro di documentazione dello spettacolo di cui all'art. 33.

     3. Le amministrazioni periferiche dello Stato, gli Enti pubblici anche economici, le Università, le istituzioni di ricerca e culturali possono depositare copia della documentazione di cui al comma 2 presso le biblioteche comunali presenti nel territorio in cui operano.

 

Titolo IV

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE

 

     Art. 14. Commissione consultiva scientifica.

     1. Per la predisposizione dei piani triennali e dei programmi annuali di cui al tit. V, la Giunta regionale si avvale della consulenza di una commissione consultiva scientifica.

     2. La commissione, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti di comprovata e documentata competenza e professionalità nelle materie oggetto della presente legge, designati dal Consiglio regionale in numero non superiore a 12 con voto limitato ai due terzi.

     3. La commissione resta in carica per la durata della legislatura ed i membri possono essere riconfermati.

     4. Ai membri della commissione che non siano consiglieri regionali ovvero dipendenti regionali spetta un gettone di presenza dell'importo di lire 100.000 per ogni giornata di seduta. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese, per le voci e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni regionali per i propri dipendenti appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale. Per i consiglieri ed i dipendenti regionali trova applicazione la disciplina per essi vigente.

     5. Entro 3 mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 15. Conferenza dei capi degli istituti.

     1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alle elaborazioni dei piani e dei programmi valorizzandone l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti di competenza della presente legge.

     2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai soggetti cui gli istituti appartengono.

     3. La conferenza, presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 16. Commissioni.

     1. Gli istituti e i sistemi previsti dalla legge, per un più partecipato svolgimento dei loro compiti, possono istituire apposite commissioni.

     2. Ne fanno parte di diritto i responsabili degli istituti ed è prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti degli enti ed associazioni a carattere culturale nonché degli organi scolastici, che possiedano comprovati requisiti di professionalità nel settore di cui alla presente legge.

     3. Le commissioni sono disciplinate dal regolamento degli istituti competenti.

     4. Le commissioni svolgono in particolare le seguenti funzioni:

     a) propongono gli acquisti del materiale librario, documentario e audiovisivo;

     b) propongono iniziative culturali connesse alla valorizzazione degli istituti e all'ampliamento dell'utenza;

     c) propongono iniziative dirette alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale locale;

     d) propongono manifestazioni divulgative e attività di promozione educativa attinenti agli istituti ed ai relativi patrimoni;

     e) favoriscono opportune modalità di collegamento e collaborazione tra gli istituti e gli altri organismi a carattere culturale presenti nel territorio.

 

Titolo V

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 17. Individuazione e classificazione degli istituti e dei servizi.

     1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del S.B.D.R. che indica la finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le modalità operative del sistema stesso e dei relativi centri-sistema; individua le categorie e gli standards funzionali che gli istituti e i servizi esistenti o da istituire debbono perseguire e i compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.

     2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere aggiornate con il piano triennale e il programma annuale di cui agli artt. 18 e 19.

     3. L'individuazione degli istituti e dei servizi operata ai sensi del presente articolo costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici conseguenti all'attuazione della presente legge.

 

     Art. 18. Piano triennale.

     1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 e per l'esercizio delle funzioni proprie della Regione di cui all'art. 3, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale per la promozione, lo sviluppo e il funzionamento degli istituti, per la tutela dei beni culturali di competenza della presente legge, nonché per la promozione delle attività connesse.

     2. In particolare il piano triennale:

     a) individua gli standards funzionali dei singoli istituti e dei servizi collegati;

     b) definisce il progetto di S.B.D.R. sotto il profilo programmatico, nonché individua, in base agli elementi indicati alla lettera a), gli istituti idonei a parteciparvi, e le eventuali esigenze di costituzione di nuovi servizi con le caratteristiche degli stessi;

     c) stabilisce i livelli funzionali e i programmi di attività e sviluppo dei servizi centrali;

     d) accerta in generale l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e servizi bibliotecari, archivistici e documentari e le loro eventuali funzioni di interesse più generale, ai diversi livelli organizzativi del sistema, nonché determina le prospettive di evoluzione, indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;

     e) accerta lo stato di conservazione dei beni e programma gli interventi per la tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali di competenza della presente legge;

     f) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;

     g) individua i profili professionali e le forme di collaborazione degli operatori necessari al raggiungimento degli obiettivi;

     h) individua i programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione professionale, secondo le previsioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69;

     i) indica gli obiettivi generali in materia di edilizia bibliotecaria, documentaria ed archivistica con particolare riferimento agli edifici di interesse storico-artistico cui dovranno far riferimento i programmi ed i piani attuativi di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19;

     l) determina gli interventi della Regione in base alle funzioni di cui all'art. 3.

 

     Art. 19. Programma annuale.

     1. In esecuzione del piano regionale triennale la Giunta regionale adotta il programma annuale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del piano triennale.

     2. Il programma annuale costituisce lo strumento per:

     a) il finanziamento delle iniziative previste dal piano triennale;

     b) la formulazione delle proposte per l'aggiornamento e l'eventuale ridefinizione delle previsioni del piano triennale;

     c) i controlli di gestione e di spesa dei programmi annuali precedenti.

     3. Le proposte di aggiornamento e di ridefinizione del piano triennale devono essere approvate dal Consiglio regionale.

     4. Per la formazione del programma annuale formulano progetti i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici e privati titolari di istituti di competenza della presente legge.

     5. Possono formulare proposte tutti i soggetti che inoltrano alla Regione progetti utili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2.

     6. I progetti debbono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico;

     b) essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla vigente legislazione;

     c) contenere le indicazioni dell'apporto finanziario dell'ente o del soggetto proprietario nonché degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla copertura dei finanziamenti necessari;

     d) contenere un'analisi costi e benefici.

 

Titolo VI

CONTRIBUTI E PROCEDURE

 

     Art. 20. Interventi e contributi.

     1. Il piano triennale e il programma annuale prevedono e determinano i singoli interventi indicando i criteri per l'erogazione dei contributi e la loro qualificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le modalità procedurali per l'accesso ai contributi.

     2. [Le richieste, le proposte e i progetti, definiti secondo le modalità dell'art. 19 debbono essere trasmessi alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, ad eccezione degli interventi previsti dalla lett. a) del successivo comma 3 per i quali la domanda dovrà essere avanzata nei termini stabiliti dalla legge regionale n. 19 del 1986] [1].

     3. I contributi sono erogati per le seguenti attività:

     a) edificazione, consolidamento, restauro e ristrutturazione degli istituti e dei servizi di cui alla presente legge;

     b) funzionamento, incremento e qualificazione degli istituti e dei servizi già in possesso dei requisiti o per il conseguimento degli stessi come previsto dall'art. 12;

     c) costituzione di nuovi istituti e servizi;

     d) progettazione e istituzione, sviluppo e qualificazione del S.B.D.R.;

     e) programmi per la tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali di cui alla presente legge;

     f) programmi di informazione bibliografica, archivistica e documentaria;

     g) interventi a sostegno di organismi per la gestione di istituti e servizi di competenza della presente legge nonché per l'attuazione di progetti straordinari;

     h) attività e programmi degli organismi di cui agli artt. 33 e 34;

     i) acquisizione di beni culturali per il patrimonio degli istituti culturali;

     l) iniziative dirette della Regione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

     m) iniziative di ricerca, studio, progettazione, promozione e pubblicazione finalizzate alla definizione e valorizzazione degli istituti, servizi e beni culturali di competenza della presente legge.

 

     Art. 21. Contributi.

     1. Per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi a favore di Enti locali territoriali ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, nonché degli altri soggetti individuati nell'ambito delle previsioni programmatiche pluriennali e del programma annuale di intervento di settore, di cui alla presente legge e agli artt. 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

     2. I contributi sono individuati ed erogati in conformità con le previsioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e dai relativi piani.

 

     Art. 22. Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale.

 

     Art. 23. Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale fino alla copertura della spesa ammessa per progetti che abbiano caratteristiche tecnico-scientifiche adeguate, dotati delle necessarie autorizzazioni di legge.

 

     Art. 24. Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale a favore degli istituti per l'attuazione di interventi di catalogazione e inventariazione del materiale librario, archivistico e documentario conformi alle metodologie e alle finalità dei piani regionali, nonché finanzia direttamente progetti ed edizioni dei cataloghi e inventari da essa prodotti quali strumenti di diffusione dei dati e delle informazioni.

 

     Art. 25. Contributi per le finalità di cui alla lettera g) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla lettera g) dell'art. 2O il programma annuale indica le modalità per la eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali, o determina le condizioni per la gestione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta partecipazione della Regione stessa, nonché stabilisce l'entità del contributo regionale che la Giunta eroga in conto capitale a favore degli organismi medesimi.

 

     Art. 26. Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 20, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale per i programmi degli istituti di cui agli artt. 33 e 34.

 

     Art. 27. Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 20, la Giunta regionale acquista direttamente beni culturali di competenza della presente legge o eroga a tal fine contributi in conto capitale a favore degli Enti locali.

     2. Quando sussistono casi di comprovata urgenza la Giunta regionale può procedere motivatamente all'acquisto, anche al di fuori delle previsioni dei programmi annuali.

 

     Art. 28. Contributi per le finalità di cui alla lettera l) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla lettera l) dell'art. 20 il programma annuale indica e finanzia le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere direttamente.

     2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.

 

     Art. 29. Contributi per le finalità di cui alla lettera m) dell'art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla lettera m) dell'art. 2O, la Giunta regionale finanzia direttamente ricerche e progettazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge, o eroga, a tal fine, contributi in conto capitale ad altri soggetti.

 

     Art. 30. Interventi urgenti.

     1. Una quota del 20 per cento del complessivo stanziamento di bilancio di cui alla presente legge può essere destinata agli interventi con carattere di urgenza determinati con atto della Giunta regionale in relazione ai quali la stessa è tenuta a presentare al Consiglio regionale apposita relazione illustrativa corredata da rendicontazione.

 

     Art. 31. Vigilanza e controllo.

     1. La Giunta regionale, tramite l'Ufficio III dell'Area 10 vigila sulla regolare realizzazione degli interventi, in conformità con i piani di cui al tit. V.

     2. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.

 

     Art. 32. Revoca.

     1. Qualora i soggetti beneficiari dei contributi non provvedano, nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari ovvero alla riassegnazione del contributo.

 

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 33. Centro di documentazione dello spettacolo.

     1. E' istituito il Centro di documentazione dello spettacolo, il quale, allo scopo di sviluppare e valorizzare nel territorio regionale l'attività di documentazione e ricerca, diffusione e promozione culturale nei settori del teatro, della musica, del cinema e in generale dello spettacolo, attira e organizza, in collegamento con gli istituti regionali, nazionali e internazionali similari:

     a) il servizio documentale, utilizzando le strutture di biblioteca, di fonoteca e di archivio audiovisivo, nonché il servizio di pubblico accesso ai libri, alle pubblicazioni periodiche, ai documenti e agli audiovisivi;

     b) le iniziative promozionali, con seminari, conferenze, cicli di proiezioni e mostre, anche in collegamento con le strutture dello spettacolo e con la scuola;

     c) il servizio di consulenza ed informazione specializzata per istituti e soggetti pubblici e privati;

     d) la diffusione e il prestito della documentazione posseduta, attraverso il S.B.D.R. e gli istituti di competenza della presente legge;

     e) la pubblicazione di ricerche e studi sulle attività dello spettacolo, con particolare attenzione alla realtà regionale.

     2. Il Centro è gestito da un soggetto individuato dalla Giunta regionale, sulla base di apposita convenzione con essa stipulata.

     3. Il soggetto gestore adotta il regolamento del centro, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 34. Mediateca regionale.

     1. La Regione al fine di promuovere la fruizione e la produzione della documentazione audiovisuale, favorisce la costituzione di una Mediateca regionale che operi come centro tecnico e di collegamento delle teche audiovisuali di Enti locali odi interesse locale rappresentate anche dalle sezioni audiovisive possedute dagli istituti di competenza della presente legge.

     2. La Mediateca persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso il coordinamento delle acquisizioni delle teche territoriali, nonché costituisce supporto per i problemi di coordinamento e conservazione dalla documentazione. Provvede inoltre a diffondere l'informazione e a fornirne la produzione.

     3. La Mediateca regionale favorisce ed attua forme di collegamento e cooperazione con le teche audiovisuali, con le biblioteche e gli altri servizi di documentazione regionali ed extra-regionali.

     4. Per quanto attiene alla documentazione anche audiovisiva in materia di spettacolo provvede il Centro di documentazione dello spettacolo di cui all'art. 33.

     5. In particolare la Mediateca:

     a) sostiene le iniziative volte a sviluppare l'acquisizione, l'incremento, la conoscenza e l'uso della documentazione audiovisiva;

     b) presta consulenza e assistenza tecnica nell'ambito audiovisuale ad enti, istituti ed organismi pubblici e privati e consente l'utilizzazione delle tecnologie di cui è dotata secondo le modalità previste dal regolamento;

     c) partecipa alla elaborazione dei criteri e delle procedure di catalogazione del materiale audiovisuale, nonché alla elaborazione di metodologie conservative e di riproduzione;

     d) concorre alla formazione e all'aggiornamento del catalogo unico regionale umbro per i documenti audiovisuali;

     e) provvede alla documentazione audiovisuale di attività culturali prodotte in Umbria, secondo le modalità previste dal regolamento;

     f) coordina il prestito tra gli istituti, anche attraverso copie riprodotte nel rispetto della vigente legislazione in materia.

     6. Per svolgere le attività indicate la Mediateca può stipulare convenzioni con enti, aziende, organismi ed istituzioni specializzate, pubbliche e private, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.

     7. La Mediateca regionale è gestita da un soggetto individuato dalla Giunta regionale, sulla base di apposita convenzione con essa stipulata.

     8. Il soggetto gestore adotta il regolamento della mediateca, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 35. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, n. 39 e successive modificazioni, 23 aprile 1980, n. 34, l'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 36. Norma transitoria.

     1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il programma annuale di cui all'art. 19 è adottato, limitatamente al primo anno, dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'adozione del piano triennale, anche in mancanza dei progetti di cui all'art. 19, commi 3 e 4.

     2. I procedimenti amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

 

     Art. 37. Norma finanziaria.

     1. A norma di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della vigente legge di bilancio saranno annualmente determinate, a decorrere dal 1991, le autorizzazioni di spesa integrative delle disponibilità già previste in bilancio per le leggi soppresse dal precedente art. 35, per l'attuazione degli interventi della presente legge. Onde consentire l'attuazione degli interventi di cui ai seguenti punti sono istituiti per memoria nello stato di previsione del bilancio regionale dell'anno in corso i seguenti capitoli:

     - Cap. 6824 (cat. 3), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. a), denominato: «Contributi in conto capitale per l'edificazione, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione degli istituti e dei servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale»;

     - Cap. 1001 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. b), c e d) denominato: «Contributi per la costituzione, il funzionamento, l'incremento e la qualificazione degli istituti e servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale, nonché per la progettazione, istituzione, funzionamento e sviluppo del sistema bibliotecario documentario regionale»;

     - Cap. 1002 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. e), denominato: «Contributi per la realizzazione di programmi volti alla tutela, manutenzione e restauro dei beni culturali»;

     - Cap. 1003 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. f), denominato: «Contributi per l'attuazione dei programmi di informazione bibliografica, archivistica e documentaria»;

e conseguentemente,

     - Cap. 986 (cat. 4), denominato: «Spesa per la realizzazione di progetti di editoria e di edizioni dei cataloghi ed inventari prodotti direttamente dalla Regione»;

     - Cap. 1004 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. g), denominato: «Contributo a sostegno di organismi per la gestione di istituti e servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale, nonché per l'attuazione di progetti straordinari»;

     - Cap. 1009 (cat. 5), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. h), denominato: «Contributi per la realizzazione di attività e programmi del Centro di documentazione dello spettacolo e della Mediateca regionale»;

     - Cap. 6819 (cat. 3), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. i), denominato: «Spese e contributi per l'acquisizione di beni culturali per il patrimonio degli istituti culturali»;

     - Cap. 1019 (cat. 9), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. l), denominato: «Iniziative dirette della Regione in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche e attività connesse»;

     - Cap. 987 (cat. 4), per le finalità di cui all'art. 20 - comma 3 - lett. m), denominato: «Spese per iniziative di ricerca, studio, progettazione, promozione e pubblicazione finalizzate alla definizione e valorizzazione degli istituti, servizi e beni culturali inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale».

     1 bis. Al finanziamento degli interventi per investimenti previsti dall’articolo 20, comma 3, della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 10.2.004 (cap. 6793) del bilancio di previsione annuale [2].

     3. All'onere per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, di cui all'art. 14, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560, iscritto nel programma operativo 1.06.08.1 del bilancio pluriennale 1989/1991.


[1] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6.

[2] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 2 novembre 2005, n. 25.