§ 5.1.59 - D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209.
Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:27/10/2011
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno
Art. 2.  Limiti esterni
Art. 3.  Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo
Art. 4.  Controlli e sanzioni
Art. 5.  Modalità operative


§ 5.1.59 - D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209.

Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

(G.U. 17 dicembre 2011, n. 293)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima;

     Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè l'Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V (Zona economica esclusiva);

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006;

     Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni;

     Vista la legge del 23 ottobre 2009, n. 157, che disciplina gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e, in particolare, l'articolo 4;

     Visti i rilevanti accordi in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali:

     la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto 1975, ratificata con legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo Protocollo di cui alla legge 13 febbraio 2006, n. 87;

     la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata in vigore il 12 febbraio 1978 e relativi Protocolli, ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;

     l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e ratificato in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980;

     la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438;

     la Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in particolare la Decisione IX/20 (Marine and coastal biodiversity) relativa all'istituzione di aree marine protette oltre il limite della giurisdizione nazionale, adottata nella 9ª Conferenza delle Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania) dal 19 al 30 maggio 2008;

     l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore il 1° giugno 2001, ratificato dall'Italia con legge 10 febbraio 2005, n. 27;

     l'Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25 novembre 1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391;

     la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata dall'Italia con legge del 23 ottobre 2009, n. 157, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

     Vista la rilevante normativa dell'Unione europea in materia ambientale, tra cui:

     la direttiva «Habitat» 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

     la direttiva 2002/59/CE relativa alla «Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale» con relativo decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005, n. 196;

     la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;

     la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino);

     la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

     Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento prodotto dalle navi;

     Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM(2006)216, del 22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre» e il relativo «Piano di Azione dell'Unione Europea fino al 2010 e oltre»;

     Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Segreteria generale Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, prot. MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre 2009 con la quale è stata trasmessa la lista delle coordinate geografiche fissanti il confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica e le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento delle linee di confine;

     Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo, prot. 304554 del 17 settembre 2010, relativa alla delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

     Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali;

     Udito il parere interlocutorio espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 25 novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti;

     Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio 2011 con la quale sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti;

     Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011, con il quale, previo recepimento di alcune osservazioni, viene espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento;

     Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

     Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

 

     Emana

 

    

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno

     1. Ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è istituita la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e fino ai limiti determinati ai sensi dell'articolo 2.

 

     Art. 2. Limiti esterni

     1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia e con la Spagna, i limiti esterni della zona di protezione ecologica sono definiti dalla lista di punti, riferiti al datum WGS 84, e di segmenti che uniscono ogni punto a quello successivo del seguente elenco:

     1. 43°34'36''N - 007°41'00''E;

     2. 43°25'00''N - 007°42'36''E;

     3. 43°05'00''N - 007°55'00''E;

     4. 43°18'00''N - 008°26'00''E;

     5. 43°40'00''N - 009°00'00''E;

     6. 43°19'00''N - 009°35'00''E;

     da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

     7. 42°11'42''N - 009°54'30''E;

     8. 41°33'24''N - 010°25'00''E;

     9. 41°24'42''N - 009°42'54''E.

     Al punto 1° del trattato italo-francese per il confine marittimo delle Bocche di Bonifacio, secondo l'accordo Italia Francia del 1986, segue il limite del trattato fino al 6° punto del trattato italo-francese:

     10. 41°14'30''N - 008°46'00''E;

     11. 41°23'00''N - 008°16'00''E;

     12. 41°45'30''N - 006°56'00''E;

     13. 41°15'30''N - 005°54'00''E;

     14. 41°05'00''N - 006°00'00''E;

     15. 40°49'00''N - 006°04'00''E;

     16. 40°30'00''N - 006°14'00''E;

     17. 40°03'00''N - 006°21'00''E;

     18. 39°25'00''N - 006°17'00''E.;

     19. 38°48'00''N - 006°06'00''E;

     20. 38°48'00''N - 008°09'27''E;

     da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

     21. 38°40'00''N - 008°43'12''E;

     22. 38°40'00''N - 010°52'00''E;

     23. 37°50'24''N - 011°50'18''E;

     da qui segue il limite delle acque territoriali italiane.

     2. I limiti esterni, come definiti dalla lista di punti e di segmenti sopra riportata, sono riprodotti nella carta geografica allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

 

     Art. 3. Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo

     1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, in particolare, in materia di:

     a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore, l'inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera;

     b) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;

     c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi indicate all'articolo 3, comma 3, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438.

 

     Art. 4. Controlli e sanzioni

     1. Nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2, le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

 

     Art. 5. Modalità operative

     1. Le modalità operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2 sono definite, caso per caso, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le altre amministrazioni interessate.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011  Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 15, foglio n. 309.

 

 

Allegato 1

(Cartografia - Omissis)