| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali | 
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali | 
| Data: | 08/12/1961 | 
| Numero: | 1658 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto [...] | 
| Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli [...] | 
§ 94.1.321 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1658.
Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione.
(G.U. 22 marzo 1962, n. 75)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare:
a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
b) Convenzione sull'alto mare.
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 34 delle Convenzioni stesse.