§ 4.1.61 - L.R. 21 novembre 2011, n. 21.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:21/11/2011
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009
Art. 2.  Modifiche agli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Art. 3.  Modifiche agli interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola
Art. 4.  Modifiche agli interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico - ricettiva
Art. 5.  Modifiche agli interventi di demolizione e ricostruzione
Art. 6.  Modifiche al funzionamento e composizione della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica
Art. 7.  Modifiche alle condizioni di ammissibilità degli interventi
Art. 8.  Modifiche alle norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia
Art. 9.  Decorrenza termini e normativa transitoria
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2004
Art. 11.  Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale
Art. 12.  Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura
Art. 13.  Modifiche alla rubrica del capo III
Art. 14.  Modifiche alle disposizioni in materia di recupero dei sottotetti
Art. 15.  Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra
Art. 16.  Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998
Art. 18.  Semplificazione delle procedure
Art. 19.  Modifiche alla competenza dell'Assessore
Art. 20.  Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011
Art. 22.  Interpretazione autentica
Art. 23.  Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2011
Art. 24.  Entrata in vigore


§ 4.1.61 - L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico.

(B.U. 29 novembre 2011, n. 35)

 

Capo I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Modifiche agli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 2, dopo le parole: "tipologia edilizia interessata", sono aggiunte le seguenti: "senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione".

3. Nell'alinea della lettera b) del comma 2, la parola: "pluripiano" è sostituita dalle seguenti "composte da più unità immobiliari".

4. Nel punto 1) della lettera b) del comma 2, le parole "nel caso di copertura prevalentemente piana dell'edificio" sono soppresse.

5. Al comma 4 dopo le parole "e i 2.000 metri dalla linea di battigia," sono aggiunte le seguenti: "ridotti a 1.000 metri nelle isole minori,".

6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli ampliamenti realizzati ai sensi del comma 2, lettera c) non possono essere alienati separatamente dall'unità immobiliare principale prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Tale previsione opera attraverso l'obbligo di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.".

7. Al comma 7 le parole: "Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione, l'articolo 2 non si applica nelle zone urbanistiche omogenee A.".

8. Alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Tale condizione è riferita alla superficie dell'immobile prima della realizzazione dell'ampliamento.".

 

     Art. 3. Modifiche agli interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l'adeguamento e l'incremento volumetrico degli immobili destinati ad uso residenziale fino al 20 per cento della volumetria esistente al 31 marzo 2009, a condizione che siano previsti interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento e tali da determinare una riduzione di almeno il 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, è consentito, nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, l'adeguamento e l'incremento volumetrico fino al 30 per cento.";

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 5 è soppresso.

 

     Art. 4. Modifiche agli interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico - ricettiva

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola "primaria" è soppressa;

b) al comma 3 la parola "prioritariamente" e la frase "Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso che consenta l'incremento delle superfici dedicate all'attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento" sono soppresse.

 

     Art. 5. Modifiche agli interventi di demolizione e ricostruzione

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "sostituzione edilizia", sono sostituite dalle seguenti: "demolizione e ricostruzione, senza l'obbligo del rispetto dell'aspetto, della forma e dell'orientamento dell'edificio originario all'interno del lotto";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. interventi di ricostruzione non possono iniziare prima che sia completata la demolizione dell'edificio preesistente.";

c) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Tale contrasto è espressamente dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del comune competente. In assenza di tale deliberazione le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone urbanistiche omogenee A.".

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee B i comuni individuano, con apposita deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine perentorio di novanta giorni, singoli immobili ovvero ambiti di intervento nei quali limitare o escludere, in ragione di particolari e specificate qualità storiche, architettoniche o urbanistiche, gli interventi di demolizione e ricostruzione. Nel corso di tale termine le istanze di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici compresi nelle zone urbanistiche omogenee B non sono ricevibili. Trascorso il termine di novanta giorni senza che il comune abbia adottato la deliberazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8.".

2. Il termine di novanta giorni per l'adozione della deliberazione di cui al comma 6 bis della legge regionale n. 4 del 2009, introdotto dal comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Modifiche al funzionamento e composizione della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono così sostituiti:

"2. La Commissione è costituita ai sensi e per le finalità dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1.

3. La giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina e all'insediamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La Commissione opera come collegio imperfetto.".

 

     Art. 7. Modifiche alle condizioni di ammissibilità degli interventi

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità dell'unità immobiliare preesistente, oggetto dell'intervento.";

b) al comma 2 le parole: "di cui agli articoli 2, 3 e 4", sono così sostituite: "di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6";

c) al termine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: "fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono risultare completate nell'ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall'articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, per volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il mutamento della destinazione d'uso degli immobili interessati dagli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è ammesso nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici vigenti.";

f) dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:

"5 ter. gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.".

 

     Art. 8. Modifiche alle norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non è richiesta alcuna comunicazione all'amministrazione comunale.";

b) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.";

c) il comma 4 è soppresso.

2. La denuncia di inizio attività o l'istanza volta all'ottenimento della concessione edilizia per gli interventi di adeguamento e ampliamento di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009 sono presentate improrogabilmente entro il termine di trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro quarantotto mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo [1].

 

     Art. 9. Decorrenza termini e normativa transitoria

1. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, prorogata dalla legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)), già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.

2. Sono fatte salve le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, come prorogati dall'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4). In ordine a tali domande resta validamente compiuta anche l'attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.

 

Capo II

Modifiche alle norme sulla pianificazione paesaggistica

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2004

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e comunque preliminarmente a qualunque atto di aggiornamento e revisione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni".

 

     Art. 11. Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2) della lettera b) del comma 1 le parole "limitatamente alla funzione commerciale" sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: "all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia," sono aggiunte le seguenti: "e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia,";

c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"f) nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all'interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;";

d) dopo la lettera f) è introdotta la seguente:

"f bis) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all'articolo 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto;".

 

     Art. 12. Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura)

1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all'edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane.

2. Al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l'esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l'esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l'esercizio dell'attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.".

 

Capo III

Modifiche al capo III della legge regionale n. 4 del 2009

 

     Art. 13. Modifiche alla rubrica del capo III

1. La rubrica del capo III della legge regionale n. 4 del 2009 è così sostituita: "Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente".

 

     Art. 14. Modifiche alle disposizioni in materia di recupero dei sottotetti

1. All'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) dopo le parole "dei sottotetti" sono aggiunte le parole: "anche ottenuti mediante la realizzazione di un solaio intermedio";

1 bis) le parole "l'altezza media ponderale di" sono sostituite con le parole: "un'altezza media ponderale uguale o maggiore a" [2].

2) dopo le parole: "per accessori e servizi", sono aggiunte le seguenti: "nel caso specifico di sottotetto ottenuto con solaio intermedio sono rispettate tali altezze.";

b) alla fine del comma 6, è inserito il seguente periodo: "Il recupero abitativo dei sottotetti nelle sole zone territoriali omogenee B è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; in ogni caso l'altezza interna massima al colmo e alla gronda è fissata rispettivamente in 3,50 metri e in 2,20 metri.".

 

     Art. 15. Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente:

"Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra)

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata.

3. Il recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l'agibilità previste dai vigenti regolamenti.

5. Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all'articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.".

 

Capo IV

Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica

 

     Art. 16. Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348), sono apportate le modifiche di cui agli articoli 17, 18 e 19.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il periodo "Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a:" è sostituito dal seguente: "Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:";

b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

"c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5;".

c) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 139 del 2010;";

d) al comma 2 le parole "con la stessa procedura" sono soppresse;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale.".

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 e l'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, sono soppressi.

 

     Art. 18. Semplificazione delle procedure

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, è inserito il seguente:

"5 bis (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) 1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, ed indicati nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un'alterazione dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale.

2. La giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.".

 

     Art. 19. Modifiche alla competenza dell'Assessore

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "dal loro deposito" sono aggiunte le seguenti: ", corredate dalla attestazione dell'amministrazione comunale sulla conformità dell'intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali.";

b) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

 

Capo V

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984, alla legge regionale n. 10 del 2008, alla legge regionale n. 12 del 2011 e alla legge regionale n. 19 del 2011

 

     Art. 20. Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive [3]

1. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), il comma 4 bis dell'articolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è sostituito dal seguente:

"4 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all'area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere tu-ristico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.".

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011

1. Al comma 32 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è aggiunto il seguente periodo: "Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto.".

 

     Art. 22. Interpretazione autentica

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da intendersi nel senso che per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione che non comportino modifiche territoriali si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2008 sino all'approvazione di una organica regolamentazione legislativa regionale che disciplini tutti gli aspetti della pianificazione urbanistica industriale.

 

     Art. 23. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2011

1. Alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "con sede legale in Sardegna" sono soppresse.

3. Al punto 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, la parola :"40" è sostituita dalla parola:"100".

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, le parole: "in data 21 luglio 2009" sono soppresse.

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5, le parole: "accesso diretto" sono sostituite dalle parole: "un collegamento agevole".

6. Il comma 4 dell'articolo 5, è sostituito dal seguente:

"4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori.".

7. Il comma 5 dell'articolo 5, è sostituito dal seguente:

"5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà.".

8. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, ove ricorrono le parole: "nel raggio di 10 km" sono sostituite dalle parole: "nel raggio di 1 km".

9. Al comma 1 dell'articolo 8, le parole: "dalla sua entrata in vigore" sono sostituite dalle parole: "dalla data di definitiva adozione degli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5.".

10. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, è sostituita dalla seguente:

"a) il progetto dell'impianto sportivo su supporto cartaceo e digitale, contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione preliminare sull'impatto paesaggistico ed ambientale, predisposta anche ai fini della procedura di verifica/screening di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 24/23, allegato B, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inse-riscono, unitamente ad una simulazione grafica e fotografica dell'inserimento visivo, nel contesto territoriale, dell'intervento;".

11. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Adempimenti regionali)

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ricevute le istanze e gli allegati di cui all'articolo 8, ne verifica la regolarità e completezza, dandone comunicazione entro quindici giorni ai soggetti interessati, ovvero segnalando eventuali irregolarità o documenti mancanti. gli interessati, entro la scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 8, comma 1, integrano a pena di inammissibilità della domanda, l'istanza o la documentazione come richiesto.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio convoca, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, le conferenze dei servizi di cui all'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. I progetti, in quanto d'interesse strategico della Regione, accedono alle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990.

3. Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in qualità di responsabile unico, il comune interessato, e tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità, le quali si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, secondo le modalità di cui agli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge n. 241 del 1990.

4. Le iniziative proposte, ricadendo nelle previsioni di cui all'allegato B 1, articolo 8, lettere a) e q) della deliberazione della giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening). Tale verifica è compiuta nell'ambito della conferenza dei servizi, i tempi della procedura di cui all'allegato B della deliberazione della giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono ridotti alla metà, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7 del medesimo allegato.

5. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi del comma 3, dell'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990.

6. All'esito dei lavori della conferenza dei servizi, il responsabile unico adotta la determinazione di conclusione del procedimento che è trasmessa, entro sette giorni, unitamente ai progetti eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in sede di conferenza dei servizi, alla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 11. Non sono trasmessi i progetti rispetto ai quali uno o più rappresentanti delle amministrazioni partecipanti abbia-no espresso il proprio dissenso e per i quali, a giudizio delle medesime amministrazioni, non sia possibile alcuna modifica progettuale ai sensi dell'articolo14 quater della legge n. 241 del 1990.

7. La Commissione regionale di valutazione, ricevuto il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:

a) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti sportivi di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale;

b) migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario;

c) miglior studio preliminare ambientale con simulazione grafica e fotografica d'inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento;

d) minore distanza dalle grandi vie di comunicazione stradale e dai porti ed aeroporti;

e) minor consumo delle risorse idriche e/o capacità di riutilizzo dei reflui urbani o di altre risorse autonome atte a garantire una totale autosufficienza, mediante impianti di irrigazione totalmente informatizzati;

f) migliore qualità dell'utilizzo della cubatura, privilegiando le proposte con volumetrie più contenute;

g) migliore localizzazione della proposta valutata nell'ottica di conseguire l'obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture negli ambiti di cui all'articolo 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate;

h) maggiore varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico;

i) migliore riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali;

j) migliore qualità architettonica dei singoli manufatti e possesso dei requisiti per l'ottenimento di certificazione di risparmio energetico nazionali ed internazionali.

8. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio determina i parametri di valutazione per tutti i requisiti previsti dal comma 7; a quello previsto alla lettera g) è attribuito un punteggio doppio rispetto a ciascuno degli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di un chilometro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).

9. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, ovvero dal termine dell'ultima conferenza di servizi, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati, e trasmettendo quindi gli atti all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

10. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro sette giorni dalla ricezione delle graduatorie, ammette alle agevolazioni previste dalla presente legge i primi cinque progetti per ciascuno degli ambiti individuati dall'articolo 5, comma 6.".

12. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 è soppressa.

13. Al comma 2 dell'articolo 11 le parole: "almeno sei componenti" sono sostituite dalle parole: "almeno cinque componenti".

 

     Art. 24. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2012, n. 22.

[2] Punto aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2013, n. 28.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole «e paesaggistici».