§ V.5.R/49 - R.R. 12 dicembre 2011, n. 26.
Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:12/12/2011
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Acque reflue assimilate alle domestiche.
Art. 4.  Principi generali.
Art. 5.  Calcolo degli abitanti equivalenti.
Art. 6.  Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti.
Art. 7.  Disposizioni generali.
Art. 8.  Autorizzazione allo scarico.
Art. 9.  Prescrizioni dell'autorizzazione.
Art. 10.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 10 bis.  Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue.
Art. 11.  Vigilanza e Controllo.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Norme finali e di rinvio.


§ V.5.R/49 - R.R. 12 dicembre 2011, n. 26. [1]

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 195)

 

Visto l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

Visto il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 ;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2411 del 21 novembre 2011 e la successiva di adozione del Regolamento n.2750 del 5 dicembre 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la gestione di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti equivalenti non recapitanti nella rete fognaria.

 

2. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Delib.C.R. 20 ottobre 2009, n. 230 e dei suoi aggiornamenti.

 

3. A tale scopo, il presente regolamento definisce, in particolare:

• l'assimilazione ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006;

• i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;

• i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento, ai sensi dell'art. 100, comma 3, dello stesso decreto;

• il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni del D.Lgs. n. 152/2006:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

e) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

f) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;

g) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;

i) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006;

j) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

k) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obbiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

l) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

m) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;

n) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure massa per unità di prodotto di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

 

2. Inoltre, si intende per:

o) insediamenti, installazioni o edifici isolati (di seguito insediamenti isolati): le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria;

p) titolare dello scarico: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico;

q) titolare dell'impianto di trattamento: il titolare dell'attività da cui provengono le acque reflue domestiche o assimilate a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere;

r) acque di scambio termico: acque utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni scambi termici all'interno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia lavorata;

s) scarichi in atto e/o esistenti: gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi alla disciplina e al regime autorizzatorio previgente.

t) gestione di acque reflue domestiche e assimilate: trattamento e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate ovvero deposito temporaneo delle stesse;

u) deposito temporaneo: stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta stagna nel luogo in cui sono state prodotte, in attesa di smaltimento attraverso conferimento a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;3)

v) Autorità competente: soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.

 

     Art. 3. Acque reflue assimilate alle domestiche.

1. Ai fini della gestione delle acque reflue, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a quelle indicate all'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle attività produttive elencate di seguito:

a) attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate;

c) stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta specificamente dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico o dall'autorità sanitaria);

d) commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;

e) laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività;

f) laboratori artigianali per la produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto lavorato non superiori a 10 ql di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero e che si documenti la legittimità del destino finale dello stesso;

g) attività alberghiere e ricettive (di cui alla L.R. n. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di allevamento solo se la stessa è riconducibile al punto b) e campeggi;

h) attività di ristorazione, a condizione che gli oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il trattamento delle acque reflue sia dotato di pozzetti degrassatori;

i) bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione;

j) discoteche, sale da ballo, night clubs, pubs, sale giochi e biliardi e simili; k) stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);

l) centri e stabilimenti per il benessere fisico;

m) piscine (con esclusione delle piscine riempite con acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;

n) asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori in cui vengano utilizzate sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006);

o) case di riposo senza cure mediche;

p) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta;

q) laboratori di parruccheria, barberia ed istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività;

r) lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista scarico di sostanze solventi.

 

2. Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella A - Allegato 1.

 

3. Fermo restando le assimilabilità di cui al precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica fognatura dovranno rispettare i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

 

Capo II

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

 

     Art. 4. Principi generali.

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati trattamenti appropriati.

 

2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.

 

3. Fermo restando le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito delle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica, gli enti locali possono incentivare l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R. n. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”.

 

     Art. 5. Calcolo degli abitanti equivalenti.

1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli abitanti equivalenti (nel seguito A.E.) da servire. Il concetto di abitante equivalente viene utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

 

2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) ai sensi dell'art. 74 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs. 152/2006, richiesta chimica di ossigeno (COD) e volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante applicazione dei seguenti valori unitari:

- 1 A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno;

- 1 A.E. = richiesta chimica di ossigeno (COD) = 130 grammi di ossigeno al giorno;

- 1 A.E. = volume di scarico = 120 litri al giorno. Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante dall'applicazione delle suddette equivalenze.

 

3. I parametri di cui al punto precedente sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.

3 bis) Qualora non sia possibile identificare il carico in A.E. in modo diretto riconducendosi ai criteri di cui al comma 2, è possibile determinare il carico in A.E. sulla base della dotazione idrica valutata secondo i criteri tecnici utilizzati per la progettazione e dettati dalla letteratura di riferimento, scomputando i volumi che non saranno scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.

 

     Art. 6. Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti.

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed tabella B - indicati nella Allegato 2.

 

2. Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.

 

3. I valori limite di emissione allo scarico previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell'insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo). Relativamente alla consistenza dell'insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

a) fino a 50 A.E.

b) tra 51 e 500 A.E.

c) tra 501 e 2.000 A.E.

 

4. La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l'efficienza del trattamento appropriato adottato.

 

5. L'individuazione del trattamento depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia del recettore dello scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento sono state individuate, in funzione della consistenza dell'insediamento e del recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento appropriato applicabili (tabella C - Allegato 3) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei principali interventi manutentivi (Allegato 4).

 

6. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella B - Allegato 2, la scelta della soluzione impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni:

• Per insediamenti isolati che registrano un numero superiore a 1.000 presenze al giorno devono essere utilizzati, esclusivamente, trattamenti di tipo tecnologico.

• Per insediamenti isolati recapitanti in aree sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è classificato “elevato” ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i processi di abbattimento dell'azoto. A tal fine si ritengono adeguate:

- le configurazioni costituite da vasche Imhoff seguite da vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di consistenza compresa fra 51 e 500 A.E.;

- le configurazioni costituite da impianti tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza compresa fra 501 e 2.000 A.E.

 

7. I titolari degli scarichi possono proporre all’Autorità competente l'installazione di sistemi alternativi a quelli individuati nella suddetta tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.

 

 

Capo III

Regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

 

     Art. 7. Disposizioni generali.

1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati.

 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 la domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. n. 24/1983 come modificata dalla L.R. n. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. n. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 42, comma 1, della L.R. n. 24/1983 “ Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia” e s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- si assume che gli “insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi” corrispondono in termini di carico inquinante ad “ insediamenti di consistenza fino a 50 A.E.”, di cui al presente regolamento;

- per la definizione dei “ campeggi e villaggi turistici” si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo II della L.R. n. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive.

 

3. Gli scarichi in atto e/o esistenti di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori o uguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

4. In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento alle disposizioni di cui al presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli interventi necessari.

5. E’ altresì consentita - in deroga - la gestione delle acque reflue domestiche e assimilate mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo smaltimento degli stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite nel successivo articolo 10 bis.

 

     Art. 8. Autorizzazione allo scarico.

1. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.

 

2. L'autorizzazione può prevedere un periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, per la messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via eccezionale, su valutazione dell'autorità competente conseguente a motivata richiesta. L'autorità competente potrà altresì stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

 

3. L'autorizzazione allo scarico viene concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei modi di legge) corredata della documentazione di cui all'Allegato 5. Per scarichi esistenti provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Tali analisi, qualora l'attività sia a carattere stagionale, dovranno essere riferite al periodo d'attività dell'impianto.

 

4. L'autorità competente definisce eventuali documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli stessi dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal precedente art. 6.

 

5. L'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette alla Regione Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato.

 

6. I titolari di nuovi scarichi provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a presentare l'istanza di cui al comma 3 prima dell'acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all'inizio dei lavori di realizzazione degli stessi. L'autorità competente attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione preliminare, propedeutica all'autorizzazione definitiva, in cui sono definiti:

- i tempi di attivazione dello scarico; - i limiti allo scarico, in conformità al dettato del presente regolamento; - la durata dell'autorizzazione preliminare, connessa alla durata del titolo abilitativo alla costruzione; - il numero di eventuali autocontrolli. Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il titolare dovrà darne comunicazione all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le caratteristiche dello scarico realizzato si discostino da quanto previsto in fase preliminare, deve essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni.

 

7. Per i nuovi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, l'autorità competente, acquisita la documentazione prevista all'Allegato 5, accerta le condizioni di assimilabilità di cui al precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio dell'autorizzazione preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore; all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di assimilabilità.

 

8. Al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all'autorità competente.

9. L'autorità competente stabilisce la documentazione da allegare all'istanza di rinnovo, in funzione dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

 

10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i titolari degli stessi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'autorità competente, con contestuale inoltro di apposita istanza di autorizzazione. L'autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo, per variazioni rilevanti si intendono:

- la variazione della destinazione d'uso dell'insediamento o l'incremento dell'attività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od economica) che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti tale da richiedere un diverso trattamento appropriato ai sensi di quanto previsto al capo II e alla tabella 2 – allegato 3 del presente regolamento;

- la variazione del recapito finale tale da richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico ai sensi di quanto previsto al capo II, alla tabella 2 - allegato 3 e alla tabella 3 - allegato 4 del presente regolamento.

 

     Art. 9. Prescrizioni dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione contiene i seguenti obblighi minimi per il titolare dello scarico:

a) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;

b) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;

c) obbligo di notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;

d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50 A.E., obbligo di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, segnalando i punti di campionamento;

e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500 A.E., obbligo di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando annualmente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto, riferite al periodo di attività dello stesso;

f) per gli scarichi oltre i 1.000 A.E., obbligo di prevedere un “Quaderno di impianto” nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;

g) per gli scarichi di dimensione oltre i 1.000 A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.

 

2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare l'aumento dell'inquinamento del corpo recettore.

 

3. In sede di autorizzazione allo scarico l'autorità competente, stabilisce:

- le modalità di realizzazione degli autocontrolli di verifica della qualità delle acque;

- gli specifici parametri sui quali dovrà essere esercitata l'attività di autocontrollo e di controllo, in funzione della natura del refluo e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella B - allegato 2- del presente regolamento;

- il limite opportuno relativo al parametro “Escherichia coli” espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite non superiore a 5.000 UFC/100 ml.

 

     Art. 10. Revoca dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.

 

2. Prima di revocare l'autorizzazione, l'autorità competente al controllo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.

 

3. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, l'autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato.

 

     Art. 10 bis. Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue.

1. Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio.

Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché per le nuove costruzioni di cui sopra, di consistenza fino a 20 AE, qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento appropriato conformeme7nte al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue.

2. Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del refluo deve inoltrare apposita comunicazione all’Autorità competente. La comunicazione deve essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l’adeguamento % la realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento, nonché dalla ulteriore documentazione indicata nell’Allegato 6.

L’Autorità competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si intende acquisito.

3. Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1 ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. In detti casi, l’efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l’utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L’allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui all’allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell’Autorità competente l’eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell’ASL territorialmente competente, fermo restando il rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione vigente in materia.

5. Il nulla osta al deposito temporaneo delle acque reflue contiene le seguenti prescrizioni minime per il produttore del refluo:

a) adempimenti finalizzati a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, previo parere dell’ASL territorialmente competente;

b) obbligo di notificare all’Autorità competente ogni variazione della destinazione d’uso dell’insediamento o l’incremento dell’attività che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti, tale da richiedere modifiche al sistema di stoccaggio o da determinare il superamento della soglia di applicabilità di 20 A.E., nonché il trasferimento della proprietà;

c) obbligo di allaccio alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.

6. Il nulla osta al deposito temporaneo deve essere revocato in caso di mancato rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Prima della revoca, l’autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione del sistema di stoccaggio delle acque reflue. Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto, l’autorità competente ingiunge l’immediata cessazione del deposito temporaneo.

7. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, l’autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell’efficacia del nulla-osta per un tempo determinato.”

Nota 3: Si precisa che le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con successivo conferimento dei liquami ad un impianto di depurazione, pubblico o privato, non costituiscono uno scarico bensì un conferimento di rifiuti liquidi, previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, i reflui devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV dello stesso Decreto.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Vigilanza e Controllo.

1. Prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche di consistenza superiore a 50 A.E., l'ente concedente accerta il possesso dell'autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente.

 

2. L'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento.

 

3. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente definito dall'autorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali autocontrolli; gli stessi devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche nonché l'osservanza delle presenti norme e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

 

4. I controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e all'ambiente.

 

5. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche effettuate e dell'eventuale prelevamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di campionamento, le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e procedurali descritte nel Reg. reg. 3 novembre 1989, n. 1(Disciplina del prelevamento campioni acque reflue). I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni vigenti, l'autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico ne dà comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici giorni dal ricevimento.

6. Il controllo sul successivo smaltimento dei fanghi da trattamenti appropriati e/o dei liquami da stoccaggio, attraverso conferimento a ditta autorizzata, è soggetto alle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

 

     Art. 12. Sanzioni.

1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nel Titolo V della Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

2. All'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 11. I soggetti cui compete effettuare l'accertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento.

 

     Art. 13. Norme finali e di rinvio.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

2. Dalla stessa data sono abrogati il Reg. reg. 20 febbraio 1988, n. 1 recante “Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura” e il Reg. reg. 3 novembre 1989, n. 4 recante “Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature”.

 

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti che regolano tale materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla L.R. n. 24/1983 s.m.i. e allaL.R. n. 17/2000.

 

ALLEGATI


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 7 febbraio 2017, n. 1.