§ V.5.R/71 - R.R. 7 febbraio 2017, n. 1.
Modifiche ed integrazioni la regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:07/02/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 10 bis)
Art. 3.  (Norme finali)


§ V.5.R/71 - R.R. 7 febbraio 2017, n. 1.

Modifiche ed integrazioni la regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I., così come modificato dal regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7

(B.U. 9 febbraio 2017, n. 18)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 24/01/2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1. (Finalità)

Il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 art. 100 comma 3 modifica il R.R. 12 dicembre 2011, n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.” così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 7 del 26 maggio 2016

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 10 bis)

1. Il comma 1 dell’art. 10 bis, introdotto con il regolamento regionale n. 7 del 26 maggio 2016 è così sostituito:

“1. Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio.

Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché per le nuove costruzioni di cui sopra, di consistenza fino a 20 AE, qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento appropriato conformeme7nte al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue.”

2. Il comma 3 dell’art. 10 bis, introdotto con il regolamento regionale n. 7 del 26 maggio 2016, è così sostituito:

“3. Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1 ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. In detti casi, l’efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l’utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L’allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore.”

 

     Art. 3. (Norme finali)

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento.