§ 7.4.14 - Regolamento 14 gennaio 1992, n. 94.
Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:14/01/1992
Numero:94


Sommario
Art. 1.      L'allegato del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91
Art. 2.      1. La Commissione esamina l'inclusione del paese terzo nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento dopo aver ricevuto domanda d'inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i [...]


§ 7.4.14 - Regolamento 14 gennaio 1992, n. 94.

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(G.U.C.E. 17 gennaio 1992, n. L 11).

 

Art. 1.

     L'allegato del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per ogni paese terzo, l'elenco riporta le informazioni idonee a consentire l'identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all'articolo 11, indicando in particolare:

     - l'autorità o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista della importazione nella Comunità;

     - le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l'elenco può indicare:

     - le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo;

     - i prodotti soggetti al regime.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione esamina l'inclusione del paese terzo nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento dopo aver ricevuto domanda d'inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo.

     2. Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d'inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte.

Più particolarmente, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

     a) i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;

     b) le norme di produzione applicate nel paese terzo, fra cui segnatamente:

     - i principi di base definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     - i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l'impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendamenti del terreno;

     - gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti preparati, nonché i procedimenti e i prodotti per il trattamento autorizzati durante la preparazione;

     c) le modalità del regime di controllo e l'organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo:

     - la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;

     - le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;

     - la denominazione e l'indirizzo dell'autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d'importazione nella Comunità;

     - le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell'autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra;

     - l'elenco delle unità di trasformazione e condizionamento e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata;

     d) ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo.

     3. Durante l'esame di una domanda d'inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l'indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare ad esperti da essa designati l'incarico di effettuare un esame in loco.

     4. L'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l'incarico di un esame in loco ad esperti da essa designati.

     5. Dopo l'inclusione nell'elenco contenuto in allegato, il paese terzo è tenuto ad informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, di modificare le modalità d'inclusione di questi paesi terzi nell'allegato I o di revocare l'inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo.

     6. Dopo l'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull'effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare ad esperti da essa designati l'incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti, la Commissione può decidere di revocare l'inclusione, secondo la procedura definita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato da esperti incaricati da quest'ultima di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per l'inclusione.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [1]

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

 

     ARGENTINA

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;

     b) prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica

     2. Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina

     3. Organismi di controllo:

     — Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

     — Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

     — Letis SA

     — Food Safety SA

     4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3

     5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008

 

     AUSTRALIA

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91

     2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Australia

     3. Organismi di controllo:

     — Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

     — Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

     — Organic Growers of Australia Inc. (OGA)

     — Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

     — National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

     — Australian Certified Organic Pty. Ltd.

     4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3

     5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008

 

     COSTA RICA

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     2. Origine:

     Prodotti della categoria 1. a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1. b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.

     3. Organismi d'ispezione: Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie

     4. Organismo di certificazione: Ministerio de Agricultura y Ganadería

     5. Data di scadenza dell’inclusione: 30.6.2011

 

     INDIA

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti agricoli non trasformati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) derrate alimentari composte essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in India.

     3. Organismi di controllo:

     — BVQI (India) Pvt. Ltd

     — Ecocert SA (India Branch Office)

     — IMO Control Private Limited

     — Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

     — International Resources for Fairer Trade

     — Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

     — Natural Organic Certification Association

     — OneCert Asia Agri Certification private Limited

     — SGS India Pvt. Ltd.

     — Skal International (India)

     — Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

     4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. punto 3

     5. Data di scadenza dell’inclusione: 30.6.2009

 

     ISRAELE

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91

     2. Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza

     — dalla Comunità europea,

     — o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91

     3. Autorità di controllo: Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)

     4. Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3

     5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008

 

     SVIZZERA

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e animali e prodotti animali non trasformati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.

     2. Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza

     — dalla Comunità europea,

     — o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     — o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della Comunità europea ha riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, che il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato in tale paese in base a disposizioni equivalenti a quello dello Stato membro di cui trattasi,

     — o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera

     3. Organismi di controllo:

     — Institut für Marktökologie (IMO)

     — bio.inspecta AG

     — Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

     — Bio Test Agro (BTA).

     4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3

     5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008

 

     NUOVA ZELANDA

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti di origine animale non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

     — prodotti dell'acquacoltura.

     b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

     — prodotti contenenti prodotti dell'acquacoltura.

     2. Origine:

     Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti nella Nuova Zelanda o importati nella Nuova Zelanda in provenienza:

     — dalla Comunità europea,

     — da un paese terzo nell'ambito di regimi riconosciuti equivalenti alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     — da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d'ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ricavati con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1.b) preparati nella Nuova Zelanda.

     3. Organismi di controllo:

     — AgriQuality

     — BIO-GRO New Zealand.

     4. Organismo di certificazione: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

     5. Data di scadenza dell’inclusione: 30.6.2011

 


[1] Allegato da ultimo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1162/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2382/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 545/2003, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2144/2003, dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 746/2004 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 956/2006.