§ 7.4.61 - Regolamento 8 dicembre 2003, n. 2144.
Regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:08/12/2003
Numero:2144


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.61 - Regolamento 8 dicembre 2003, n. 2144.

Regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 9 dicembre 2003, n. L 322).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con metodo di produzione biologico per essere commercializzati nella Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2003. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.

     (2) Le autorità argentine hanno chiesto alla Commissione di includere un nuovo organismo di ispezione e certificazione conformemente al regolamento (CEE) n. 94/92. Le autorità argentine hanno fornito alla Commissione le informazioni e le garanzie necessarie a soddisfare che il nuovo organismo di ispezione e certificazione soddisfi i criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (3) Le autorità australiane hanno informato la Commissione che un organismo di ispezione ha ristrutturato la sua attività e cambiato di nome. Bisogna quindi cancellare nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 il nome precedente dell'organismo e aggiungervi quello nuovo.

     (4) L'Ungheria ha chiesto di estendere le categorie di prodotto incluse nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per includervi gli animali e i prodotti animali. Ha presentato le informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

     (5) Dall'esame di tali informazioni e dai successivi contatti con le autorità dell'Ungheria risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione degli animali e dei prodotti animali sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (6) La Svizzera ha chiesto alla Commissione di estendere i termini della sua inclusione conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

     (7) La Svizzera ha presentato le informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall'esame di tali informazioni risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

     (8) Le autorità neozelandesi hanno comunicato il nome preciso dell'organismo di certificazione.

     (9) Il regolamento (CEE) n. 94/92 va quindi modificato di conseguenza.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come segue:

     1) Al punto 3 del testo che fa riferimento all'Argentina, è aggiunto il trattino «— Food Safety SA».

     2) Al punto 3 del testo che fa riferimento all'Australia, il terzo trattino «— Biological Farmers of Australia (BFA)» è soppresso e è aggiunto il trattino «— Australian Certified Organic Inc.».

     3) Nel testo che fa riferimento all'Ungheria, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Categorie di prodotto:

     a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) i prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91».

     4) Al punto 2 del testo che fa riferimento alla Svizzera, dopo il terzo trattino è aggiunto quanto segue:

     «— o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera».

     5) Nel testo che fa riferimento alla Nuova Zelanda, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«Organismo di certificazione: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA)».