§ 7.4.59 - Regolamento 27 marzo 2003, n. 545.
Regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:27/03/2003
Numero:545


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.59 - Regolamento 27 marzo 2003, n. 545.

Regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 marzo 2003, n. L 81).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 223/2003, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2382/2002. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (2) La Costa Rica ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Le autorità di tale paese hanno presentato le informazioni richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

     (3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità della Costa Rica risulta che in detto paese le norme che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (4) Attualmente le importazioni dalla Costa Rica nella Comunità avvengono conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (5) La Commissione ha effettuato in Costa Rica controlli relativi alle norme di produzione e alle misure di ispezione effettivamente applicate, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (6) Inoltre, le autorità australiane hanno informato la Commissione che un organismo d'ispezione ha cessato la propria attività. È quindi necessario depennare il nome di tale organismo dall'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92.

     (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come segue:

     1) Dopo il testo concernente l'Australia, è inserito il seguente testo:

     «Costa Rica

     1. Categorie di prodotti

     a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     2. Origine

     Prodotti della categoria 1. a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1. b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.

     3. Organismi d'ispezione: Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie

     4. Organismo di certificazione: Ministerio de Agricultura y Ganadería

     5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2006.»

     2) Nel punto 3 relativo all'Australia è soppresso il trattino «- Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)».