§ 7.4.51 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1162.
Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:28/06/2002
Numero:1162


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.
Art. 2.      Durante un periodo transitorio che scade il 30 giugno 2003, il Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) della Nuova Zelanda può rilasciare la certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.


§ 7.4.51 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1162.

Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2589/2001. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.

     (2) La Nuova Zelanda ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Le autorità neozelandesi hanno presentato le informazioni richieste conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

     (3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità della Nuova Zelanda risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (4) Attualmente le importazioni dalla Nuova Zelanda verso la Comunità europea sono disciplinate dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Produttori ed esportatori necessiteranno di un periodo di transizione per adeguarsi al Food Official Organic Assurance Programme.

     (5) La durata dell'inclusione della Nuova Zelanda nell'elenco deve essere subordinata all'esito dei controlli in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate attualmente nella Nuova Zelanda, di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (6) Le autorità neozelandesi hanno fornito alla Commissione le informazioni e le garanzie necessarie secondo cui viene rispettato l'obbligo da parte degli organi di controllo di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 94/92 va quindi modificato di conseguenza.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Durante un periodo transitorio che scade il 30 giugno 2003, il Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) della Nuova Zelanda può rilasciare la certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per i prodotti per i quali un'autorizzazione di importazione sia stata concessa e notificata conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto, a condizione che le autorizzazioni siano state concesse anteriormente al 1° luglio 2002.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

 

 

Allegato

 

     Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92, dopo il testo concernente la Svizzera è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis)