§ 7.4.80 - Regolamento 28 giugno 2006, n. 956.
Regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:28/06/2006
Numero:956


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.80 - Regolamento 28 giugno 2006, n. 956.

Regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 29 giugno 2006, n. L 175).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) L’elenco dei paesi terzi da cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico devono provenire per poter essere commercializzati all’interno della Comunità, previsto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (in appresso «l’elenco»), è stabilito nell’allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

     (2) Alcuni prodotti agricoli importati dall’India sono attualmente commercializzati nella Comunità in forza della deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (3) L’India ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nell’elenco, fornendo le informazioni richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

     (4) Dall’esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità indiane risulta che in India le norme che disciplinano la produzione e l’ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (5) La Commissione ha effettuato un controllo in loco delle norme di produzione e delle misure d’ispezione effettivamente applicate in India, secondo quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     (6) Il periodo di inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda nell’elenco scade il 30 giugno 2006. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare per un ulteriore periodo di tempo l’inclusione di tali paesi nell’elenco.

     (7) L’Australia ha informato la Commissione che un organismo di controllo ha cambiato nome ed ha rettificato il nome di un altro organismo di controllo.

     (8) La Svizzera ha chiesto alla Commissione di modificare le condizioni per la sua inclusione nell’elenco, in conformità dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione n. 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, ed in particolare dell’allegato 9 dell’accordo, relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

     (9) La Svizzera ha fornito le informazioni richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall’esame di tali informazioni risulta che le norme applicate sono equivalenti a quelle della legislazione comunitaria.

     (10) La Nuova Zelanda ha informato la Commissione che un organismo di controllo ha cambiato nome.

     (11) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è così modificato:

 

     1) Nel testo relativo all’Australia, il punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Organismi di controllo:

     — Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

     — Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

     — Organic Growers of Australia Inc. (OGA)

     — Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

     — National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

     — Australian Certified Organic Pty. Ltd.»

 

     2) Nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Data di scadenza dell’inclusione: 30.6.2011»

 

     3) Dopo il testo relativo alla Costa Rica, è inserito il seguente testo:

     «INDIA

     1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti agricoli non trasformati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) derrate alimentari composte essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in India.

     3. Organismi di controllo:

     — BVQI (India) Pvt. Ltd

     — Ecocert SA (India Branch Office)

     — IMO Control Private Limited

     — Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

     — International Resources for Fairer Trade

     — Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

     — Natural Organic Certification Association

     — OneCert Asia Agri Certification private Limited

     — SGS India Pvt. Ltd.

     — Skal International (India)

     — Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

     4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. punto 3

     5. Data di scadenza dell’inclusione: 30.6.2009»

 

     4) Il testo relativo alla Svizzera è così modificato:

     a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Categorie di prodotti:

     a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e animali e prodotti animali non trasformati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

     — i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.»

     b) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Organismi di controllo:

     — Institut für Marktökologie (IMO)

     — bio.inspecta AG

     — Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

     — Bio Test Agro (BTA).»

 

     5) Il testo relativo alla Nuova Zelanda è così modificato:

     a) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Organismi di controllo:

     — AgriQuality

     — BIO-GRO New Zealand.»

     b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Data di scadenza dell’inclusione: 30.6.2011»