§ 3.3.6 - Legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.
Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 assetto del territorio
Data:11/11/1974
Numero:44


Sommario
Art. 1.      In attuazione delle norme poste dall'articolo 44 della Costituzione, allo scopo di aiutare la piccola e media proprietà e di favorire le zone montane, la Regione concede un contributo [...]
Art. 2.      Agli effetti della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, il territorio della Valle d'Aosta è considerato interamente zona montana ed appartenente ad una unica regione agraria.
Art. 3.  [1]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Nel caso di cessione volontaria delle aree da espropriare, l'importo del contributo straordinario è maggiorato del 30 percento.
Art. 6.      Il contributo straordinario a favore dei proprietari nei cui confronti è stata pronunciata l'occupazione d'urgenza di aree di terreno è pari ad un ventesimo del contributo straordinario [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.  [4]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  [6]
Art. 11.      I contributi straordinari di cui ai precedenti articoli sono concessi anche per le espropriazioni per pubblica utilità effettuate, a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, antecedentemente [...]
Art. 12.     
Art. 13.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 200 milioni, graverà sul capitolo 266, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della [...]
Art. 14.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 15.      La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.3.6 - Legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(B.U. 30 novembre 1974, n. 10).

 

     Art. 1.

     In attuazione delle norme poste dall'articolo 44 della Costituzione, allo scopo di aiutare la piccola e media proprietà e di favorire le zone montane, la Regione concede un contributo straordinario a favore dei proprietari di aree, site in zone montane, soggette ad espropriazione ai sensi della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

     Analogo contributo straordinario è concesso per l'occupazione di urgenza di aree, site in zone montane, pronunciata a norma dell'articolo 20 della precitata legge statale.

     Non sono ammesse a beneficiare della concessione dei predetti contributi le società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili.

 

     Art. 2.

     Agli effetti della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, il territorio della Valle d'Aosta è considerato interamente zona montana ed appartenente ad una unica regione agraria.

 

     Art. 3. [1]

     1. Il contributo di cui al primo comma dell’articolo 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’avviso dell’ente espropriante circa l’ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione.

 

     Art. 4. [2]

     1. L’importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree non edificabili è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente ai sensi dell’articolo 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare, diminuito dell’importo dell’indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area.

     2. Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole, iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, istituita con legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 (Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane), è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare, diminuito dell’importo dell’indennità spettante ai proprietari per dette aree.

     3. La somma tra l’indennità di espropriazione calcolata ai sensi della normativa vigente ed il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 non può superare il valore venale dei terreni espropriati. In caso di superamento, il contributo straordinario è erogato soltanto per la differenza utile al raggiungimento di tale valore.

 

     Art. 5.

     Nel caso di cessione volontaria delle aree da espropriare, l'importo del contributo straordinario è maggiorato del 30 percento.

 

     Art. 6.

     Il contributo straordinario a favore dei proprietari nei cui confronti è stata pronunciata l'occupazione d'urgenza di aree di terreno è pari ad un ventesimo del contributo straordinario spettante ai medesimi per le stesse aree ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, per ciascun anno di occupazione, ovvero ad un dodicesimo del contributo annuo di occupazione, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione.

 

     Art. 7. [3]

     [Se le aree da espropriare risultano edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, il contributo straordinario è determinato in base alla somma del contributo sull'area, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione, sempre che non ricorrano le condizioni per la loro demolizione a norma del quinto comma dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.]

 

     Art. 8. [4]

     [Qualora, per effetto della espropriazione, il coltivatore diretto o colui il quale esercita l'attività artigiana o commerciale o turistica o di piccola industria - così come definita dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge statale 29 luglio 1957, n. 635, - debba esercire totalmente la propria attività in altri immobili oppure trasferire la sede effettiva della sua impresa o attività, i contributi straordinari di cui alla presente legge possono essere maggiorati sino al 100 percento in relazione alle spese effettuate, purché il trasferimento avvenga in area destinata alla stessa attività dagli strumenti urbanistici e dai piani commerciali, quando si tratta di attività commerciale.]

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10. [6]

     1. I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla struttura regionale competente in materia di espropriazioni.

     2. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del decreto di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di determinazione del contributo straordinario da parte degli enti esproprianti.

 

     Art. 11.

     I contributi straordinari di cui ai precedenti articoli sono concessi anche per le espropriazioni per pubblica utilità effettuate, a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Nelle procedure di espropriazione ai sensi della precitata legge statale in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i proprietari espropriandi verranno rimessi nei termini onde fruire dei benefici della cessione volontaria, previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

 

     Art. 12.

     1. Su proposta dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura, la Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell’ambito del territorio regionale, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati e tenuto conto delle qualità colturali inserite, ai fini della concessione delle indennità compensative per le zone svantaggiate, nel piano regionale di sviluppo rurale, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [7].

     [Qualora il giusto prezzo agricolo medio di un terreno risulti inferiore di almeno il 50 percento al giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella regione coprono una superficie superiore al 5 percento su quella coltivata, il prezzo attribuibile per la determinazione dei predetti contributi straordinari è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

     Per i seguenti tipi di coltura: castagneto, bosco alto fusto, bosco ceduo e bosco misto, il coefficiente di moltiplicazione è 4,5.

     Per i seguenti tipi di coltura: pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato e incolto produttivo, il coefficiente di moltiplicazione è 4,75.

     Per la coltura: incolto sterile, il coefficiente di moltiplicazione è 5.

     La tabella contenente i giusti mezzi agricoli medi dei terreni di cui al primo comma del presente articolo è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Per gli anni 1974 e precedenti vale la tabella unita alla presente legge.

     Per gli stessi anni, la riduzione dei contributi di cui al precedente articolo 9 è effettuata con le stesse modalità per i redditi superiori a lire cinque milioni risultanti dai ruoli delle imposte dirette o, comunque, determinabili ai sensi degli articoli 133, 135, 136 e 138 del TU 29 gennaio 1958, n. 645.] [8]

 

     Art. 13.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 200 milioni, graverà sul capitolo 266, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, previo prelievo di pari somma dal Cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 14.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazione in aumento:

     Cap. 266 "Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione di urgenza di beni immobili a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865" L. 200.000.000

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) " L. 200.000.000

 

     Art. 15.

     La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A

 

    Tabella dei giusti prezzi agricoli medi dei terreni nell'ambito del

territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

 

     Per i seguenti tipi di coltura: vigneto, frutteto spec., prato arborato irriguo, seminativo arborato irriguo, orto irriguo, il giusto prezzo agricolo medio ad ettaro è di lire 4.500.000.

     Per seguenti tipi di coltura: prato irriguo e seminativo irriguo, il giusto prezzo agricolo medio ad ettaro è di lire 3.700.000.

     Per i seguenti tipi di coltura: prato asciutto, prato arborato asciutto, seminativo asciutto e seminativo arborato asciutto, il giusto prezzo agricolo medio ad ettaro è di lire 2.200.000.

     Per i seguenti tipi di coltura: castagneto, bosco alto fusto, bosco ceduo, bosco misto, il giusto prezzo agricolo medio ad ettaro è di lire 410.000.

     Per i seguenti tipi di coltura: pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, incolto produttivo, il giusto prezzo agricolo medio ad ettaro è di lire 300.000.

     Per il tipo di coltura: incolto sterile, il giusto prezzo agricolo medio ad ettaro è di lire 10.000.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 34 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 1979, n. 62 e così sostituito dall’art. 34 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 1979, n. 62, successivamente abrogato dall'art. unico della L.R. 7 maggio 1985, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 34 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.

[8] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11.