§ 3.3.15 - Legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62.
Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 assetto del territorio
Data:30/10/1979
Numero:62


Sommario
Art. 3.      L'importo del contributo straordinario sulle aree edificate o urbanizzate, calcolato secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è un valore [...]


§ 3.3.15 - Legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62.

Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(B.U. 13 dicembre 1979, n. 10).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3.

     L'importo del contributo straordinario sulle aree edificate o urbanizzate, calcolato secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è un valore negativo, dovendosi detrarre l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che comprende il valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni secondo il loro stato di conservazione.

     L'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, che determina il contributo straordinario nel caso che le aree da espropriare risultino edificate o urbanizzate, stabilisce l'ammontare del contributo, quale correttivo del valore negativo di cui al precedente comma, in misura uguale a quello disposto per le sole aree, elidendosi a vicenda i valori delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, egualmente valutate secondo il loro stato di conservazione ai sensi sia della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

 

 


[1] Modificano la L.R. 11 novembre 1974, n. 44.