§ 5.2.79 - L.R. 28 aprile 2003, n. 17.
Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:28/04/2003
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Sistema informativo agricolo regionale).
Art. 3.  (Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane).
Art. 4.  (Unità tecnico-economica).
Art. 5.  (Iscrizione all’Anagrafe).
Art. 6.  (Fascicolo aziendale).
Art. 7.  (Contenuti informativi dell’Anagrafe).
Art. 8.  (Accesso all’Anagrafe).


§ 5.2.79 - L.R. 28 aprile 2003, n. 17.

Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

(B.U. 27 maggio 2003, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Al fine di semplificare e di accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, di disporre di dati costantemente aggiornati per la programmazione degli interventi in campo agricolo e agro-ambientale, nonché per il monitoraggio in modo continuo della loro portata ed efficacia, la presente legge detta norme per la realizzazione e la gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

 

     Art. 2. (Sistema informativo agricolo regionale).

     1. Il SIAR realizza l’integrazione delle informazioni disponibili per fornire strumenti e servizi adeguati agli operatori e agli utenti del settore agricolo, garantendo la protezione delle informazioni acquisite, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

     2. Il SIAR opera nell’ambito del Sistema informativo regionale (SIR), disciplinato dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e costituisce articolazione territoriale, su base regionale, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell’agricoltura); esso può essere integrato ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA).

     3. I flussi informativi tra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica, mediante la rete telematica regionale quale infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni agli operatori del settore agricolo.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per l’aggiornamento, da parte dei soggetti interessati, delle informazioni contenute nel SIAR.

     5. Alla realizzazione e alla gestione del SIAR provvede la struttura regionale competente in materia di politiche agricole, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

 

     Art. 3. (Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane).

     1. Nell’ambito del SIAR, è istituita l’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di seguito denominata Anagrafe.

     2. Sono inserite nell’Anagrafe le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati che abbiano intrattenuto o intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l’Amministrazione regionale per ragioni connesse all’attività agricola, agro-alimentare e forestale.

     3. I soggetti di cui al comma 2 sono identificati attraverso il codice fiscale di pertinenza, che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUUA).

     4. L’Anagrafe individua, per ciascun soggetto esercente attività agricola, agro-alimentare e forestale, le unità tecnico-economiche facenti capo allo stesso.

 

     Art. 4. (Unità tecnico-economica).

     1. Per unità tecnico-economica si intende l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotti, a qualsiasi titolo, dal titolare dell’azienda ed aventi una propria autonomia produttiva.

     Ai fini dell’Anagrafe, l’unità tecnico-economica, ubicata in una specifica porzione di territorio, è identificata tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente.

     2. L’alpeggio, per le peculiari caratteristiche tecniche, economiche ed organizzative, è considerato unità aziendale autonoma ad operatività esclusivamente stagionale.

 

     Art. 5. (Iscrizione all’Anagrafe).

     1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono iscritti d’ufficio all’Anagrafe, previo accertamento dell’attualità e della correttezza dei dati identificativi in possesso della struttura competente.

     2. Nell’ipotesi in cui la struttura competente non disponga in modo completo dei dati di cui al comma 1, sospende l’iscrizione dei relativi soggetti interessati e comunica agli stessi il termine entro il quale devono procedere alla regolarizzazione o all’aggiornamento dei dati. L’inadempimento comporta la mancata registrazione dell’azienda negli archivi dell’Anagrafe.

     3. I soggetti iscritti all’Anagrafe sono tenuti altresì a comunicare ogni variazione inerente ai dati comunicati, compilando il modello di variazione predisposto e fornito dalla struttura regionale competente, sulla base dello schema-tipo adottato con provvedimento del dirigente della struttura competente. I dati già in possesso di altre strutture regionali non sono oggetto di specifica comunicazione e sono acquisiti d’ufficio dall’Anagrafe.

 

     Art. 6. (Fascicolo aziendale).

     1. Per ciascun soggetto iscritto all’Anagrafe è costituito il fascicolo aziendale, composto da un modello cartaceo e da uno elettronico, riepilogativi dei dati identificativi aziendali.

     2. Le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati dalle strutture regionali competenti ai fini dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza relativi ai soggetti iscritti, salva diversa valutazione o integrazione dei dati disponibili e comunque necessari.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, il fascicolo aziendale è costituito sulla base dei dati comunicati alla struttura competente dai soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 5.

 

     Art. 7. (Contenuti informativi dell’Anagrafe).

     1. Le informazioni sui singoli soggetti contenute nell’Anagrafe sono, in particolare, le seguenti:

     a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell’azienda;

     b) la sede legale, l’ubicazione dell’azienda e delle unità tecnico-economiche, identificate tramite il codice ISTAT, ai sensi dell’articolo 4, comma 1;

     c) i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agro-alimentari e forestali;

     d) la consistenza zootecnica complessiva delle aziende e delle singole unità tecnico-economiche;

     e) la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l’individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e di telerilevamento;

     f) le domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l’applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti e lo stato dei singoli procedimenti;

     g) le risultanze dei controlli e delle ispezioni eseguiti presso le aziende ai sensi della normativa vigente;

     h) l’iscrizione ad enti associativi con conferimento di delega per i rapporti con l’Amministrazione regionale;

     i) le variazioni giuridicamente rilevanti inerenti alla titolarità dell’azienda e dei beni strumentali che la costituiscono;

     j) ogni altro dato o informazione utile, comunque attinente all’esercizio dell’attività svolta.

 

     Art. 8. (Accesso all’Anagrafe).

     1. Possono accedere alle informazioni e ai dati iscritti all’Anagrafe:

     a) le pubbliche amministrazioni, per i propri fini istituzionali, previa stipulazione di apposita convenzione con la Regione;

     b) i soggetti iscritti all’Anagrafe ed i soggetti dalle stesse delegati nonché le loro forme associative, limitatamente ai dati alle stesse inerenti.

     2. Gli accessi all’Anagrafe dei soggetti di cui al comma 1 sono registrati su appositi archivi, conservati presso la struttura competente.

     3. L’Anagrafe aggiorna semestralmente a fini divulgativi una sezione statistica liberamente accessibile dal sito internet della Regione autonoma Valle d’Aosta.