§ 1.5.16 - Legge regionale 12 luglio 1996, n. 16.
Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.5 informazione
Data:12/07/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Piano pluriennale).
Art. 1 bis.  (Strumenti per la cooperazione e la collaborazione tra enti)
Art. 2.  (Strumenti per la realizzazione del piano pluriennale).
Art. 3.  (Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 81/1987).
Art. 4.  (Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 81/1987).
Art. 5.  (Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 81/1987).
Art. 6.  (Adeguamento degli strumenti sociali).
Art. 7.  (Convenzione).
Art. 8.  (Abrogazioni).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.5.16 - Legge regionale 12 luglio 1996, n. 16.

Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme.

(B.U. 23 luglio 1996, n. 33).

 

     Art. 1. (Piano pluriennale).

     1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto a:

     a) promuovere e sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita, favorendo la piena parità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     b) favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica degli enti pubblici territoriali valdostani in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

     c) sviluppare, modernizzare e diffondere gli strumenti, le tecnologie telematiche e i sistemi informativi nell'ambito dell'Amministrazione regionale [1].

     1 bis. Il piano pluriennale di cui al comma 1 deve corrispondere, per i periodi interessati, al relativo bilancio di previsione pluriennale della Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario aggiornamento o attualizzazione [2].

     2. Ogni anno la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), in coerenza con il corrispondente bilancio di previsione, il piano operativo annuale per l'anno successivo, dedotto dal piano pluriennale di cui al comma 1, tenendo conto di ogni possibile esigenza di miglioria o variazione che si sia, nel frattempo, resa necessaria od opportuna. Tale piano operativo annuale è suddiviso in parti, ciascuna delle quali ha riguardo ad uno o più obiettivi presenti nel piano in questione.

     3. La predisposizione dei piani di cui ai commi 1 e 2, nonché il controllo nella realizzazione degli stessi e la verifica nel raggiungimento dei risultati, sono di competenza della Presidenza della Giunta regionale, che vi provvede per il tramite della struttura competente in materia di elaborazione dati, osservando quanto in proposito specificato dalla l.r. 45/1995.

 

     Art. 1 bis. (Strumenti per la cooperazione e la collaborazione tra enti) [3]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), la Regione promuove la cooperazione e la collaborazione tra enti, anche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dirette all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica.

     2. Alle convenzioni di cui al comma 1 possono aderire tutti gli enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, nonché le loro associazioni e i loro enti strumentali, in qualsiasi forma costituiti.

     2 bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento delle spese volte all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi ed interventi in materia informatica e telematica di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) [4].

 

     Art. 2. (Strumenti per la realizzazione del piano pluriennale).

     1. Per la realizzazione del piano pluriennale di cui all'art. 1 con le modalità ivi indicate, la Regione si avvale della società per azioni a totale capitale pubblico di cui alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32 [5].

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 81/1987). [6]

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 81/1987). [7]

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 81/1987). [8]

 

     Art. 6. (Adeguamento degli strumenti sociali).

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INVA spa provvede ad adeguare i propri strumenti sociali secondo quanto in essa previsto, cedendo altresì eventuali attività e partecipazioni non conformi all'oggetto sociale quale determinato nell'art. 3 della l.r. 81/1987, come sostituito dall'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 7. (Convenzione).

     1. Un'apposita convenzione, da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dal termine indicato all'art. 6, regola i compiti dell'INVA spa per la realizzazione, ai sensi dell'art. 1, del piano pluriennale di cui si tratta, le reciproche obbligazioni tra Regione e INVA spa, nonché gli obiettivi operativi e le condizioni che INVA spa deve rispettare.

     2. In analogia a quanto stabilito dal comma 1, gli altri soci possono stipulare apposite convenzioni per quanto di propria competenza.

 

     Art. 8. (Abrogazioni).

     1. La legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo regionale) e la legge regionale 1° luglio 1994, n. 32, concernente modificazioni alla l.r. 81/1987, sono abrogate.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

[2] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

[3] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2012, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13.

[6] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.

[7] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.

[8] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.