§ 2.13.76 - L.R. 7 maggio 2012, n. 13.
Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.13 finanza regionale e locale
Data:07/05/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)
Art. 2.  (Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)
Art. 3.  (Disposizioni transitorie)


§ 2.13.76 - L.R. 7 maggio 2012, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme).

(B.U. 22 maggio 2012, n. 22)

 

Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a totale capitale pubblico".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 81/1987, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"1 bis. L'INVA SpA opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.".

 

3. L'articolo 2 della l.r. 81/1987 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2

(Soci)

1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti.".

 

4. L'articolo 3 della l.r. 81/1987 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

(Oggetto sociale)

1. L'INVA SpA ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci. Tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore.".

 

5. L'articolo 4 della l.r. 81/1987 è abrogato.

 

6. L'articolo 5 della l.r. 81/1987 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Amministratori)

1. L'INVA SpA è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, di cui tre nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, dalla Giunta regionale, compreso il presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza. I restanti membri sono nominati dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto della società.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.".

 

7. Dopo l'articolo 5 della l.r. 81/1987, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

 

"Art. 5 bis. (Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale dell'INVA SpA è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina due dei membri effettivi, tra cui il presidente del collegio sindacale, oltre ai due sindaci supplenti. Il restante membro effettivo è nominato dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto.".

 

     Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), le parole "di apposita società a partecipazione mista di capitale della Regione, di altri enti pubblici territoriali valdostani, dell'Unità sanitaria locale (USL) e di imprese" sono sostituite dalle seguenti: "della società per azioni a totale capitale pubblico".

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. Il consiglio di amministrazione dell'INVA SpA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge adotta lo statuto, entro tre mesi dalla medesima data, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e che siano assicurate da parte della Regione e degli altri soci modalità di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In attesa dell'adozione dello statuto, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Gli organi dell'INVA SpA, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui alla presente legge e dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 1.