§ 41.1.302 - Del.CIPE 21 marzo 1997, n. 29.
Disciplina della programmazione negoziata


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:21/03/1997
Numero:29

§ 41.1.302 - Del.CIPE 21 marzo 1997, n. 29.

Disciplina della programmazione negoziata

(G.U. 8 maggio 1997, n. 105)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 2, commi 203, 204, 205, 206, 207, 209 e 214 della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonchè la gestione unitaria delle risorse finanziarie, prevede la possibilità di attivare specifici strumenti di programmazione negoziata quali: intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area, che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, nonchè degli enti locali;

     Ritenuto che gli interventi di cui al comma 208 del medesimo articolo, concernenti le modalità per l'individuazione, da parte del CIPE, delle aree nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività, debbono essere definiti alla luce delle intese che verranno raggiunte in sede comunitaria;

     Visto l'art. 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa che prevede:

     a) all'art. 1, comma 2, per le regioni e per le autonomie locali la potestà e la responsabilità dello svolgimento delle funzioni amministrative relativamente agli interessi ed allo sviluppo del territorio regionale e delle comunità locali;

     b) all'art. 3, comma 1, lettera c), il coordinamento in sede regionale, delle procedure e degli strumenti di raccordo e di cooperazione strutturale e funzionale che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, regione ed amministrazione centrale;

     c) all'art. 4, commi 3 e 4, lettera c), l'individuazione della regione come momento decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità e unicità, efficienza, omogeneità ed autonomia organizzativa;

     Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del patto europeo di fiducia sull'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

     Considerato che la citata disciplina normativa ha innovato profondamente l'assetto precedente, caratterizzandosi per due specifici elementi:

     a) possibilità di applicare gli strumenti negioziali su tutto il territorio nazionale, ferma restando la riserva del finanziamento pubblico per le aree depresse;

     b) possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali, anche al di fuori di quelle previste dalla legge, flessibilizzando gli strumenti in ragione delle concrete necessità;

     Ritenuto che il nuovo assetto intende favorire la più estesa applicazione degli istituti negoziali - anche attraverso i processi di concertazione tra le forze sociali favoriti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - in vista di una crescita delle aree interessate, basata su politiche di sviluppo della competitività e dell'occupazione coerenti con le prospettive di sviluppo ecosostenibile, da attuarsi anche attraverso una semplificazione delle modalità operative e una riqualificazione della spesa pubblica e privata;

     Considerato che l'obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo, regioni e province autonome, tale da consentire che le politiche di intervento dirette di tali soggetti e quelle autonomamente decise da altri soggetti pubblici o privati siano orientate verso una efficace realizzazione di interventi complessi da attuarsi mediante tipologie negoziali che, pur distinguendosi per le diverse ricadute territoriali e per i differenti soggetti intervenienti, siano considerate come un complesso unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli ad una nuova crescita economica e occupazionale;

     Considerato il ruolo di riferimento programmatico per lo sviluppo del territorio assegnato dalla legge all'intesa istituzionale di programma che puo' quindi essere considerata come il momento di raccordo delle varie tipologie negoziali poste in essere nell'ambito regionale;

     Ritenuto, peraltro, che l'armonizzazione tra i diversi strumenti negoziali possa rea lizzarsi gradualmente senza che il mancato avvio di alcuni precluda l'attivazione degli altri;

     Considerato che la legge demanda al CIPE l'approvazione delle singole intese istituzionali di programma nonchè la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti d'area;

     Considerato che l'attivazione delle intese istituzionali di programma e dei conseguenti accordi di programma quadro presuppone una specifica attività ricognitiva, funzionale anche a quanto disposto dai commi 96 e seguenti dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996, in materia di riprogrammazione delle risorse, con particolare riferimento a loro utilizzazione con gli strumenti della programmazione negoziata;

     Considerato, altresì, che ai patti territoriali ed ai contratti d'area si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge per l'accordo di programma quadro;

     Visto l'Accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali e, in particolare, il ruolo centrale che l'accordo medesimo attribuisce alla promozione dell'occupazione da perseguire anche attraverso strumenti innovativi a carattere negoziale;

     Considerato che il predetto Accordo per il lavoro assegna, in particolare, al patto territoriale ed al contratto d'area una funzione trainante per l'occupazione attraverso lo sviluppo e la modernizzazione del sistema produttivo, la semplificazione amministrativa, la formazione dei giovani, l'adozione di modalità flessibili di gestione dei rapporti di lavoro, affidata agli accordi tra le parti sociali;

     Ritenuto che in relazione alla necessità di assicurare in tutte le aree del paese le più favorevoli condizioni ambientali, funzionali all'attrazione di investimenti, siano auspicabili in alcuni territori, misure straordinarie in tema di ordine e sicurezza e considerato che a tal fine sia auspicabile che agli strumenti della programmazione nego ziata si accompagnino protocolli d'intesa con i soggetti istituzionalmente competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica diretti ad assicurare, in termini di cooperazione operativa, l'efficacia delle azioni connesse alla realizzazione degli obiettivi;

     Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state disciplinate le modalità di approvazione dei contratti di programma e dei patti territoriali;

     Ritenuto opportuno adottare per i patti territoriali una disciplina unitaria sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, per l'intesa istituzionale e per i contratti d'area una nuova disciplina, per i contratti di programma integrare il dispositivo per quanto riguarda i soggetti proponenti confermando la deliberazione adottata nella seduta del 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994);

     Visti i pareri espressi dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, in data 19 e 20 marzo 1997 ed il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso in data 20 marzo 1997;

     Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

 

Delibera:

 

     La disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma è regolata come segue.

 

     1. INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA.

     1.1. Finalità e oggetto.

     L'intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l'ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e giunta di ciascuna regione e provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista.

     Oggetto dell'intesa è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati da realizzarsi nel territorio della singola regione o provincia autonoma e nel quadro della programmazione statale e regionale.

     1.2. Soggetti.

     Soggetti dell'intesa istituzionale di programma sono il Governo, le giunte delle regioni e delle province autonome.

     1.3. Modalità attuative.

     Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli enti pubblici interessati all'intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell'intesa entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente delibera.

     Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale:

     a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la strumentazione di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/1996;

     b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

     c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro;

     d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della giunta della regione o della provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell'intesa medesima [1].

     L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.

 

     2. PATTI TERRITORIALI.

     2.1. Finalità e soggetto.

     Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è l'accordo tra i soggetti rientranti tra quelli di cui al successivo punto 2.4 per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi (compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non), turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile [2] .

     2.2. Aree territoriali.

     I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.

     2.3. Soggetti promotori.

     Il patto territoriale può essere promosso da:

     a) enti locali;

     b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;

     c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;

     d) soggetti privati.

     Dell'iniziativa è data comunicazione alla regione interessata.

     2.4. Soggetti sottoscrittori.

     Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:

     a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;

     b) soggetti privati.

     Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:

     a) dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;

     b) da banche e da finanziarie regionali;

     c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;

     d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.

     La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.

     Gli enti locali e gli altri, soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale.

     2.5. Soggetto responsabile.

     Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse.

     Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:

     rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

     attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;

     attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

     assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

     verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

     verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

     promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

     assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

     Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione o provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.

     2.6 Contenuto.

     Il patto territoriale deve indicare:

     a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale, eventualmente anche agricola [3] ;

     b) il soggetto responsabile;

     c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione del patto;

     d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

     e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie.

     Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione del patto definito secondo le modalità di cui al successivo 2.8.

     Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, ai patti potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di patto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     2.7. Protocolli aggiuntivi.

     Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1.

     2.8. Accordo fra i soggetti pubblici.

     Per l'attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996:

     a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

     b) gli atti da adottare - limitatamente alle aree di cui alla lettera f) del comma 203, del predetto art. 2 - in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la finalità della massima accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di evitare, tra l'altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;

     c) i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto b), determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;

     d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;

     e) i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

     2.9. Finanziamenti.

     a) Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.

     b) Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle amministrazioni competenti. Sono ammissibili le spese effettuate entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data [4] .

     c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiettivi del patto territoriale, ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a).

     Il suddetto limite del 30% può essere superato, previo nulla osta da parte delle Regioni interessate, in funzione di particolari esigenze territoriali, rilevate dal Soggetto responsabile nella proposta di rimodulazione ed accertate dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili [5].

     d) La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento, e al 20% per gli interventi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 [6] .

     2.10. Procedure.

     Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano nelle seguenti fasi:

     2.10.1. Attivazione.

     Requisiti per l'attivazione sono:

     a) esistenza della concertazione fra le parti sociali. Tale concertazione può essere promossa dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che verifica, inoltre, la coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale perseguite. Tale concertazione è certificata attraverso uno specifico protocollo d'intesa;

     b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative imprenditoriali nei diversi settori e complessiva integrazione di tutte le iniziative contenute nel patto, tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi individuati, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale nord-sud. In caso di utilizzo delle specifiche somme assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i progetti devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative, salvo i progetti di investimento (materiali ed immateriali) nel settore agricolo, ivi compresi la pesca e l'acquacoltura, che sono istruiti sulla base dei limiti, dei criteri e delle modalità fissate, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, selezionati mediante gara.

     I soggetti convenzionati possono collaborare tra loro per l'istruttoria del patto, individuando un unico istituto capofila, responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Lo stesso soggetto, prescelto dai promotori, provvede, altresì, a valutare la coerenza complessiva di tutte le iniziative comprese nel patto.

     I soggetti di cui ai punti 2.4 e 2.5, possono chiedere agli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica assistenza nell'approntamento di elementi utili a documentare i requisiti di cui alla lettera b). Il Ministero del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e l'operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espletata la concertazione di cui alla lettera a), accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) e acquisisce il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, della regione interessata qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica la validità complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo Ministero approva, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni, il patto da stipulare [7] .

     2.10.2. Sottoscrizione.

     Il patto territoriale è stipulato entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al punto 2.10.1.

     2.11. Erogazioni.

     Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli aggiuntivi di cui al precedente punto 2.7, l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie.

     Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     La Cassa depositi e prestiti entro trenta giorni dalla ricezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti, ai sensi del comma 207, dell'art. 2 della legge n. 662/1996, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

 

     3. CONTRATTI D'AREA.

     3.1. Finalità ed oggetto.

     Il contratto d'area e espressione del principio del partenariato sociale e costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi (compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non) e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli [8] .

     3.2. Aree territoriali.

     In sede di prima applicazione, le aree industriali nelle quali, sussistendo i requisiti di cui al punto 3.7, può essere stipulato il contratto d'area devono essere interessati da gravi crisi occupazionali accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, e ricadere nell'ambito:

     a) di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b, nonché di quelle individuate con decreto del Ministro del lavoro in data 14 marzo 1995 in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

     b) di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate nei territori di cui all'obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/1981 [9] .

     3.3. Soggetti promotori.

     L'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle regioni interessate.

     3.4. Soggetti sottoscrittori.

     Il contratto d'area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.

     3.5. Responsabile unico.

     Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.

     Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni necessarie per le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive.

     Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.

     Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed èconseguentemente dichiarata la disponibilitàdelle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.

     3.6. Contenuto del contratto d'area.

     Il contratto d'area deve indicare:

     a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse;

     b) le attività gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità attuazione;

     c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività degli interventi;

     d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché i quelle reperite tramite finanziamenti privati.

     Il contratto d'area deve altresì contenere:

     un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996;

     un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto, definito secondo le modalità di cui al successivo punto 3.9.

     Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza ai contratti d'area potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di contratto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     3.7. Procedure.

     3.7.1. Attivazione.

     Il contratto d'area può essere attivato in presenza della disponibilità di:

     a) aree attrezzate per insediamenti produttivi la disponibilità delle aree è accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [10] ;

     b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali nei settori di cui al punto 3.1 che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell'area e dell'intera regione.

     I progetti per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area, devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica selezionati mediante gara. Per gli investimenti che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, i progetti devono essere stati positivamente istruiti secondo le modalità e i criteri previsti dalle rispettive norme di incentivazione [11] ;

     c) un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area, nonché all'assistenza in favore dei soggetti di cui al punto 3.4 nell'approntamento degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.

     Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquisisce la documentazione comprovante la sussistenza dei predetti requisiti ed accerta la disponibilità e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area. Il Ministero del bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione [12] .

     3.7.2. Sottoscrizione.

     Il contratto d'area è stipulato, entro sessanta giorni dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.7.1.

     3.8. Protocolli aggiuntivi.

     Il contratto d'area può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative d'investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1.

     3.9. Accordo fra le amministrazioni.

     Per l'attuazione del contratto d'area le amministrazioni e gli enti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996:

     a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

     b) gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonché di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal contratto d'area;

     c) i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto d'area, determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;

     d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;

     e) i rappresentanti delle predette amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà delle stesse per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

     Le amministrazioni statali e regionali sono chiamate ad assicurare, tra l'altro, la coerenza del contratto con gli strumenti di programmazione e con le disponibilità di risorse statali e regionali.

     3.10. Erogazioni.

     Il responsabile unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi, l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie. Sono a carico delle medesime somme gli oneri per le convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. La Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla ricezione, dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del comma 207, art. 2 della legge n. 662/1996 secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

 

     4. CONTRATTI DI PROGRAMMA.

     Il punto 2 della deliberazione 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, relativa alla disciplina dei contratti di programma è integrato come segue:

     c) rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.

 

     5. FINANZIAMENTO.

     Per il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, determina le quote da riservare ai predetti istituti. La Cassa depositi e prestiti invia al CIPE una relazione semestrale sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.

 

     6. NORME FINALI.

     Dal momento dell'attivazione degli strumenti regolati con le presenti disposizioni cessa la validità della delibera 20 novembre 1995 in materia di programmazione negoziata. Alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di attivazione della presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1, lettera b), si applicano, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE del 10 maggio, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996; per le parti ammesse a registrazione dalla Corte dei conti.

 

     Le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con le norme dei rispettivi ordinamenti.

 


[1] Per la riformulazione del presente capoverso vedi la Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 14.

[2] Punto così modificato dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[3] Lettera così modificata dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[4] Lettera così modificata dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[5] Lettera così modificata dalla Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 89.

[6] Lettera così modificata dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[7] Lettera così modificata dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[8] Punto così modificato dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[9] Punto così modificato dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[10] Lettera così modificata dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[11] Lettera così modificata dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.

[12] Comma così modificato dall'art. unico della deliberazione 11 novembre 1998.