§ 41.8.20 - Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 14.
Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:22/03/2006
Numero:14

§ 41.8.20 - Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 14.

Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro.

(G.U. 3 novembre 2006, n. 256)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

     Vista in particolare la lettera c) dello citato comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

     Vista la delibera di questo Comitato 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), concernente la «Disciplina della programmazione negoziata» e, in particolare, il punto 1 concernente l'intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/1996;

     Vista la delibera di questo Comitato 25 maggio 2000, n. 44 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000), concernente gli «Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica»;

     Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 4/2003, S.O.), concernente gli «Accordi di programma quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio»;

     Vista la circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

     Vista la delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 265/2004), concernente la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)», la quale, al punto 3.7, prevede l'adozione di una successiva delibera di questo Comitato che disciplini le modalità di rafforzamento del governo delle intese istituzionali di programma e in particolare il ruolo dei comitati istituiti nel loro ambito;

     Vista la delibera di questo Comitato 27 maggio 2005, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 237/2005), concernente la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)»;

     Visto in particolare il punto 4.6 della citata delibera n. 35/2005, nel quale si prevede un confronto con le Regioni - in attuazione delle indicazioni contenute nel punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 - che conduca ad una proposta per questo Comitato volta a rafforzare e semplificare lo strumento delle intese;

     Acquisito l'esito di tale confronto che ha portato alla definizione, da parte delle Amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome, di un insieme di proposte finalizzate al rafforzamento ed alla semplificazione delle intese, così come a migliorare il quadro delle regole previste dalla citata delibera n. 20/2004;

     Acquisito, sul relativo documento, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 15 dicembre 2005;

     Acquisite alcune ulteriori proposte di integrazione del citato documento, esaminate favorevolmente dalla predetta Conferenza permanente nella seduta del 16 marzo 2006;

     Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

 

     Delibera:

 

     1. Governo dell'intesa istituzionale di programma.

     1.1. Il punto 1.3, lettera d), primo capoverso, della delibera CIPE 29/1997 è così riformulato:

     «Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale»:

     1.1.1. Le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonchè degli strumenti attuativi dell'intesa istituzionale di programma da parte dei soggetti sottoscrittori, che a tal fine danno vita ad un apposito «Comitato intesa paritetico», composto da rappresentanti politici e dall'alta amministrazione, deputato a:

     a) esaminare l'andamento dell'intesa;

     b) analizzare le esigenze di sviluppo regionale;

     c) verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;

     d) esaminare l'andamento degli accordi, per valutare le ragioni di eventuali ritardi nell'avanzamento e favorire l'individuazione di azioni utili a superarli, anche in relazione ai sistemi premiali e sanzionatori collegati all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

     e) decidere in merito ai problemi non risolti al «Tavolo dei sottoscrittori».

     1.1.2. Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre costituito un «Tavolo dei sottoscrittori», composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:

     a) riattivazione o annullamento degli interventi;

     b) riprogrammazione di risorse ed economie;

     c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;

     d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione «programmatica» a quella «attuativa».

     e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.

     1.2. Il «Comitato dell'intesa paritetico» opererà anche attraverso la convocazione diretta dei vertici delle società operanti sul territorio nazionale (ANAS, Rete ferroviaria italiana, ENAC, ENAV, Autorità portuali, ecc.).

     1.3. Entrambi gli organismi adottano regolamenti interni per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.

     1.4. La Conferenza Stato-Regioni valuta e dirime le questioni che non hanno trovato composizione negli organi di governance dell'intesa.

     1.5. Le intese istituzionali di programma già sottoscritte tra Governo e regioni e province autonome sono integrate con le disposizioni riportate al precedente paragrafo.

 

     2. Stipula e aggiornamento degli accordi di programma quadro.

     2.1. L'attribuzione alle Amministrazioni destinatarie delle risorse del FAS da ricomprendere nell'ambito della intese Istituzionali di Programma e dei relativi APQ è subordinata al rispetto degli adempimenti di seguito indicati.

     2.2. Fase I - «Informativa delle Amministrazioni centrali»: entro 31 luglio, le Amministrazioni centrali inviano ad ogni regione e provincia autonoma una informativa relativa alla loro programmazione di medio periodo - risorse ordinarie e risorse aggiuntive - sul territorio; questa informativa deve essere coerente con gli atti di programmazione nazionale e comunitaria vigenti e comprensiva dell'illustrazione relativa all'utilizzo immediato delle risorse disponibili (FAS, ulteriori risorse aggiuntive, risorse ordinarie).

     2.3. Fase 2 - «Riparto settoriale»: entro il 30 settembre, ogni regione e provincia autonoma comunica al CIPE ed alle Amministrazioni centrali il riparto settoriale delle risorse del FAS loro assegnate, che esplicita le motivazioni collegate alla ripartizione settoriale delle risorse e che per ogni settore illustra:

     a) le strategie e gli obiettivi che l'Amministrazione regionale intende perseguire con le risorse assegnate anche in relazione con l'andamento complessivo dell'intesa e degli interventi;

     b) la coerenza con gli atti di programmazione settoriale di riferimento (comunitaria, nazionale e regionale);

     c) l'intenzione di procedere con nuovi accordi o con atti integrativi (nel caso in cui resti immutato il quadro strategico e normativo di riferimento).

     2.4. Fase 3 - «Definizione del quadro strategico dell'APQ».

     2.4.1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base delle comunicazioni di cui alle precedenti fasi, le regioni e le Amministrazioni centrali condividono un documento denominato «Quadro strategico dell'APQ» che impegna le Amministrazioni coinvolte anche per i successivi atti programmatici di competenza.

     2.4.2. In ogni «Quadro strategico dell'APQ» dovranno essere definiti i seguenti punti:

     a) gli obiettivi dell'azione congiunta Stato, regioni e province autonome che si propone di conseguire tramite gli interventi che verranno inseriti nell'APQ di riferimento;

     b) la strategia settoriale mediante la quale si intende conseguire i predetti obiettivi;

     c) la coerenza con le programmazioni di riferimento (comunitarie, nazionali, regionali);

     d) i criteri e le priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire in APQ;

     e) il quadro finanziario, ovvero le risorse aggiuntive nazionali e comunitarie, le risorse ordinarie statali e regionali coinvolte;

     f) la data prevista di stipula degli APQ e degli Atti integrativi (non successiva al 31 luglio).

     2.4.3. Nel caso si proceda con un Atto integrativo saranno definiti solo i punti d), e) e f) del punto 2.4.2.

     2.4.4. Al fine di accelerare le procedure, le regioni e le province autonome inviano ai soggetti sottoscrittori, dopo il 30 settembre e comunque entro il 30 novembre, per ogni APQ o atto integrativo, una proposta di «Quadro strategico dell'APQ».

     2.5. Fase 4 - «Stipula dell'APQ».

     2.5.1. Entro la data di stipula prevista al punto f) del punto 2.4.2 dovranno essere sottoscritti gli APQ o atti integrativi, con le seguenti modalità:

     a) entro i 30 giorni prima della data di sottoscrizione le Amministrazioni, ciascuna per le rispettive competenze istituzionali e finanziarie, propongono, sulla base delle priorità del quadro strategico dell'accordo, gli interventi per la sezione «attuativa» e per la «sezione programmatica» e li presentano ai sottoscrittori; la proposta è accompagnata da una relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Amministrazione regionale o centrale che contiene:

     I) elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai criteri di coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza dell'insieme della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della proposta rispetto agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di quella Amministrazione);

     II) elementi informativi sui principali effetti economico-sociali attesi dalla proposta;

     III) una sintesi delle valutazioni di fattibilità esistenti per gli interventi proposti;

     IV) l'indicazione degli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro (quando reputato opportuno dalla Regione anche al di sotto) per i quali appaiono opportuni, ai fini dell'attuazione amministrativa, approfondimenti relativi alla fattibilità tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al fine di assicurare più adeguate condizioni di realizzazione;

     b) redazione dell'atto (articolato e relazione tecnica) ed inserimento delle schede intervento nell'Applicativo intese.

     2.6. Le regioni e le province autonome, nelle forme e modalità autonomamente individuate, assicurano informazione al partenariato economico e sociale circa le scelte programmatiche e i risultati conseguiti. Di questa informazione verrà dato conto nel documento di cui al punto 2.4.

 

     3. Istruttoria e selezione dei progetti.

     3.1. Le Amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.

     3.2. Gli interventi sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) coerenza programmatica: per ogni Amministrazione centrale e regionale la coerenza programmatica è stabilita facendo riferimento ai criteri specificati nel quadro strategico dell'APQ, come definito al punto 2.4.;

     b) avanzamento progettuale: la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia per settori omogenei i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato.

     3.3. Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ordinarie ripartite su base regionale nell'ambito del rifinanziamento della legge n. 208/1998, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

     3.4. In caso di mancata assegnazione del 30% alle suddette opere, le parti sono tenute a dare evidenza delle motivazioni (quali la non coincidenza delle aree territoriali eleggibili, la non corrispondenza tra il fabbisogno finanziario dell'opera e la disponibilità esistente o l'esistenza di un forte e documentato fabbisogno strategico alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata alle suddette opere sarà programmata dalle Regioni a favore di interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.

     3.5. Gli interventi inseriti in un APQ sono assegnati a due differenti sezioni:

     a) la «Sezione attuativa», che comprende gli interventi immediatamente attivati alla firma dell'atto;

     b) la «Sezione programmatica», nella quale sono inseriti interventi coerenti con gli obiettivi e criteri dell'accordo ma che non dispongono delle condizioni tecnico-finanziarie (ad esempio, copertura finanziaria non completa) per essere immediatamente attivati.

     3.6. L'istruttoria dell'APQ da parte dei sottoscrittori deve riguardare tutti gli interventi inseriti in APQ, sia quelli della «sezione attuativa» sia della «sezione programmatica».

     3.7. Gli interventi da inserire nella «Sezione attuativa» debbano essere corredati, di norma, di progettazione preliminare.

     3.8. Gli interventi della «sezione programmatica» sono approvati dai sottoscrittori al momento della stipula dell'atto, e nei mesi successivi alla sottoscrizione potranno passare alla sezione «attuativa» dello stesso APQ non appena siano mature le condizioni tecnico-finanziarie. Questo passaggio tra le due sezioni avverrà mediante proposta della regione, anche su indicazione del responsabile dell'accordo, al tavolo dei soggetti sottoscrittori per l'assunzione della decisione relativa. Il Ministero dell'economia e finanze provvederà ad acquisire, nei successivi 15 giorni, il formale assenso da parte dei sottoscrittori. Successivamente, il responsabile dell'accordo curerà l'inserimento dei dati nell'applicativo intese ed a seguito della validazione dati il Ministero dell'economia e finanze comunicherà il compimento della procedura.

     3.9. L'inserimento di ulteriori interventi nella sezione programmatica o attuativa dell'APQ - indipendentemente da proponente o fonte finanziaria e seppur coerenti con le strategie condivise - deve essere effettuato mediante «Atto integrativo» sottoscritto dai firmatari dell'APQ originario.

     3.10. Il valore dell'APQ è costituito dal costo complessivo degli interventi della «sezione attuativa».

     3.11. E' possibile finanziare interventi per i quali l'aggiudicazione dei lavori - ovvero dei servizi o delle forniture nel caso non si tratti di lavori pubblici - sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria che stanzia le risorse del FAS interessate.

     3.12. Le risorse finanziarie che si rendano eventualmente disponibili dovranno essere programmate prioritariamente all'interno delle liste della «Sezione programmatica» di cui al punto 3.5. Nell'ambito dell'APQ vengono indicati i modi dell'impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito della sostituzione delle fonti di finanziamento.

     3.13. Nel caso di definanziamenti e contestuali riprogrammazioni si seguono le procedure del punto 3.8.

 

     4. Trasferimento delle risorse.

     4.1. Il trasferimento delle risorse del FAS, ripartite ex ante e premiali, per le quali è prevista l'utilizzazione nell'ambito degli APQ, è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 della delibera n. 17/2003.

     4.2. La procedura per il trasferimento delle risorse FAS programmate in APQ relative ad interventi inseriti nella «Sezione attuativa» verrà avviata - nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e cassa - per ogni Amministrazione regionale o centrale destinataria delle stesse con le seguenti modalità:

     a) il 20% entro 60 giorni dalla data di stipula dell'atto;

     b) l'80% in ragione dello stato di avanzamento dei costi rilevati periodicamente dall'Applicativo Intese.

 

     5. Attribuzione delle risorse.

     5.1. Le risorse del FAS programmate in interventi per i quali non si sia raggiunto l'obiettivo di aggiudicare i lavori - ovvero i servizi o le forniture nel caso non si tratti di opere pubbliche - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE di riferimento - come risulta dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno disimpegnate e verranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999.

     5.2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 5.1, la riprogrammazione delle risorse da parte delle amministrazioni beneficiarie potrà avvenire unicamente secondo le seguenti modalità:

     5.2.1. La Regione nel corso del monitoraggio precedente alla predetta scadenza (quindi del 30 giugno) può proporre, sulla base di opportune verifiche, una rimodulazione delle risorse non aggiudicabili alla data del 31 dicembre, sanzionando le stazioni appaltanti con il definanziamento degli interventi.

     5.2.2. In tal caso le suddette risorse potranno essere finalizzate a nuovi interventi attuati da soggetti differenti da quelli definanziati. Si applicano le procedure del punto 3.8, se l'intervento è già inserito nella sezione programmatica o del punto 3.9, se nuovo intervento..

     5.2.3. La procedura di riprogrammazione dovrà concludersi entro il 31 ottobre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE e i nuovi interventi dovranno essere aggiudicati all'interno dei 12 mesi successivi alla data del suddetto monitoraggio.

     5.3. La sanzione sarà applicata da parte di questo Comitato, ai singoli interventi che non abbiano aggiudicato nei tempi previsti, con le seguenti modalità:

     a) per gli interventi con procedura di gara aperta alla scadenza prestabilita si applica una sanzione a valere sui successivi riparti sulla quota di risorse assegnate alla regione o provincia autonoma;

     b) per gli interventi che alla scadenza prestabilita non abbiano ancora aperto la procedura, si procederà al disimpegno sulla delibera di finanziamento dell'intero ammontare delle risorse FAS programmate.

     5.4. Le regioni e province autonome hanno la facoltà di trasferire ai soggetti attuatori le eventuali sanzioni comminate da questo Comitato.

     5.5. Le risorse disimpegnate verranno riprogrammate da questo Comitato tenendo conto del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili.

 

     6. Attribuzione della quota accantonata per la premialità.

     6.1. In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, le risorse premiali accantonate e destinate alle regioni e province autonome di ciascuna delle due macroaree del Mezzogiorno e del Centro-Nord e alle Amministrazioni centrali saranno attribuite pro quota dal CIPE alle Amministrazioni destinatarie che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui al punto 6.2.

     6.2. In particolare, l'attribuzione della risorse premiali di cui al punto 6.1 è subordinata:

     6.2.1. Per le Amministrazioni centrali (20% delle risorse premiali) alla trasmissione, entro il 31 luglio, ad ogni regione e provincia autonoma dell'informativa relativa alla loro programmazione di medio periodo di cui al punto 2.2.

     6.2.2. Per le regioni e province autonome (20% delle risorse premiali) alla trasmissione, entro il 30 settembre, del riparto settoriale di cui al punto 2.3.

     6.2.3. Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province autonome (rispettivamente 40% e 20% delle risorse premiali) alla concertazione del quadro strategico dell'APQ, di cui al punto 2.4, e alla sua trasmissione, entro il 31 gennaio, al Servizio centrale di Segreteria del CIPE ed al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;

     6.2.4. Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province autonome (rispettivamente 40% e 20% delle risorse premiali, da calcolare a livello di APQ in ragione del valore del finanziamento del FAS di interesse) alla programmazione, entro il 31 luglio, mediante APQ di cui al punto 2.5, delle risorse del FAS assegnate nell'anno precedente.

     6.2.5. Per le regioni e province autonome (40% delle risorse premiali) all'aggiudicazione dei lavori - ovvero dei servizi o delle forniture nel caso non si tratti di lavori pubblici - per i singoli interventi entro il 30 settembre del terzo anno successivo all'adozione della delibera CIPE di riferimento. L'importo verrà calcolato in ragione del valore del finanziamento del FAS di interesse degli interventi. Le regioni potranno assegnare prioritariamente le risorse premiali acquisite alle stazioni appaltanti performanti, in ragione del volume delle risorse del FAS interessate.

     6.3. Le regioni destinano le risorse premiali alle stazioni appaltanti performanti sulla base di criteri individuati dalle regioni stesse, condivisi negli accordi di programma quadro, tra i quali va previsto anche un incentivo al raggiungimento di un obiettivo di costo realizzato pari al 35% del costo totale entro il 31 dicembre del terzo anno dalla stipula degli APQ.

     6.4. Le risorse che risultano non aggiudicabili con i predetti criteri di performance, sono destinate ad altri interventi delle «liste programmatiche» con le procedure dei punti c) e d) del punto 4.

     6.5. Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.

     6.6. Nel caso in cui, entro il 31 maggio di ciascun anno, non sia avvenuta sul sito web del CIPE la pubblicazione della delibera di riparto del FAS, le date relative ai meccanismi premiali indicati al precedente punto 6.2 saranno traslate, con apposito atto del Servizio centrale di segreteria dei CIPE per tenere conto della effettiva data di pubblicazione della delibera stessa.

     6.7. Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiati costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie - regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali - da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle Amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto integralmente tutti i criteri di premialità ad esse applicabili, proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

     6.8. Le risorse derivanti dal fondo di premialità verranno programmate mediante APQ secondo le modalità indicate al punto 3.

     6.9. Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali.

     6.10. Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nella banca dati di monitoraggio degli APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

 

     7. Modalità di applicazione.

     7.1. Le disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, con le modalità indicate ai successivi punti 7.2, 7,3 e 7.4. Le Amministrazioni regionali e centrali interessate possono operare, in linea con le nuove procedure, dalla data di adozione della presente delibera.

     7.2. Le disposizioni relative ai punti 3.11, 3.12 secondo periodo, 4, 5.2 (ad eccezione del secondo periodo del punto 5.2.2), 5.4, 5.5 e 6.3 verranno applicate alle risorse FAS stanziate a partire dalla legge finanziaria 2004.

     7.3. Le disposizioni relative ai punti 2 e 3 verranno applicate alle risorse FAS stanziate a partire dalla legge finanziaria 2006.

     7.4. Le restanti disposizioni verranno applicate a tutte le risorse FAS.

 

     Annotazione:

     La Corte dei conti, nel registrare la delibera CIPE n. 14/2006, ha segnalato l'esigenza di un adeguato coordinamento tra la disposizione di cui al punto 1.4 della stessa delibera e la seconda frase del capoverso del punto 1.3, lettera d) della delibera CIPE n. 29/1997 (La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel comitato di gestione»). In merito si precisa che la predetta disposizione di cui al punto 1.4 implicitamente abroga la seconda frase del secondo capoverso dell'art. 1.3, lettera d) della delibera n. 29/1997 sopra riportata.