§ 40.2.172 - Deliberazione 24 febbraio 2005, n. 35.
Modificazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003, n. 118/03.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:24/02/2005
Numero:35

§ 40.2.172 - Deliberazione 24 febbraio 2005, n. 35.

Modificazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003, n. 118/03.

(G.U. 15 marzo 2005, n. 61)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 24 febbraio 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 aprile 2001, n. 95/01;

l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2004, n. 50/04 (di seguito: deliberazione n. 50/04);

Considerato che:

con la deliberazione n. 118/03, l'Autorità ha adottato disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria mediante la metodologia del load profiling per area (di seguito: meccanismo di load profiling);

con deliberazione n. 50/04, l'Autorità ha stabilito l'avvio di un regime di prima applicazione del meccanismo di load profiling a far data dal 1° luglio 2004 nell'ambito del dispacciamento di merito economico senza la partecipazione attiva della domanda;

con la deliberazione n. 168/03, l'Autorità ha disposto l'avvio, dal 1° gennaio 2005, del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda;

nel corso dell'anno 2004, gli aspetti operativi di coordinamento dell'attuazione del meccanismo di load profiling sono stati assunti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete);

il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorità per le vie brevi la necessità di integrare e modificare la deliberazione n. 118/04 in ordine:

a) alla correzione di rimandi a riferimenti normativi non più in vigore, nonchè alla precisazioni di alcune disposizioni per tener conto dell'evoluzione normativa;

b) alla definizione di impresa distributrice sottesa, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della citata deliberazione alcuni casi particolari non contemplati dalla medesima deliberazione;

c) all'introduzione di disposizioni riguardanti gli obblighi informativi relativamente a variazioni di perimetro delle reti delle imprese distributrici in seguito a cessioni di porzioni di rete, alle imprese distributrici di riferimento, al fine dell'applicazione dell'art. 6 della deliberazione n. 118/03, alle imprese distributrici sottese, al fine di meglio precisare gli obblighi informativi specificati nella deliberazione n. 118/03, alla revisione dei termini di alcuni adempimenti, al fine di allineare i medesimi con adempimenti analoghi relativi alla gestione del dispacciamento di merito economico;

Ritenuto che sia necessario modificare e integrare la deliberazione n. 118/03, al fine di tenere in considerazione gli elementi sopra indicati;

 

Delibera:

 

     1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 118/03, nei termini di seguito indicati:

     a) all'art. 1, comma 1.1, la lettera h) è soppressa;

     b) all'art. 3, comma 3.1, le parole «come definita nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01» sono sostituite dalle parole «così come definita dalla normativa vigente»;

     c) all'art. 3, comma 3.2, le parole «interconnessione in alta tensione» sono sostituite con «prelievo»;

     d) all'art. 3, dopo il comma 3.4, è inserito il comma 3.5:

     «3.5. In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.»;

     e) all'art. 4, comma 4.2, lettera c), dopo le parole «pari al profilo» sono inserite le parole «del prelievo»;

     f) all'art. 5, comma 5.2, lettera b), dopo le parole «punti di prelievo» è soppressa la parola «che»;

     g) all'art. 6, comma 6.1, la parola «positivo» è sostituita dalla parola «negativo», la parola «negativo» è sostituita dalla parola «positivo»;

     h) all'art. 6, comma 6.1, lettera b), le parole «comma 10.3» sono sostituite dalle parole «comma 10.4»;

     i) all'art. 7, comma 7.1, le parole «dieci (10)» sono sostituite dalle parole «quindici (15)»;

     j) all'art. 7, comma 7.1, lettera a), le parole «la somma» sono sostituite dalle parole «l'aggiornamento della somma»;

     k) all'art. 7, il comma 7.2 è sostituito dal seguente comma:

     «7.2. Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno, ai fini del calcolo dei coefficienti di ripartizione, ciascuna impresa distributrice di riferimento provvede ad aggiornare, per la propria area di riferimento e per ciascun utente del dispacciamento, i valori dell'energia elettrica prelevata nel corso dell'anno precedente dai clienti finali non trattati su base oraria; la medesima impresa comunica, entro il medesimo termine, i coefficienti di ripartizione al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato.»;

     l) all'art. 7, al comma 7.3, le parole «lettere da a) ad e)» sono sostituite dalle parole «lettere da a) ad f)» e le parole «comma 7.2» sono sostituite dalle parole «comma 7.1»;

     m) all'art. 7, comma 7.3, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f):

     «f) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 9, comma 9.1, lettere da a) ad f).»;

     n) all'art. 7, comma 7.5, le parole «il giorno venti (20)» sono sostituite dalle parole «il sest'ultimo giorno lavorativo» e le parole «lettere da a) ad e)» sono sostituite dalle parole «lettere da a) ad f)»;

     o) all'art. 7, il comma 7.6, è sostituito dal seguente comma:

«7.6. Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta all'impresa distributrice di riferimento le informazioni di cui ai commi 7.1 e 7.3, o l'impresa di riferimento non trasmetta al Gestore della rete le informazioni di cui ai commi 7.2 e 7.5, si assumono validi i rispettivi valori di cui ai medesimi commi trasmessi il mese precedente.»;

     p) all'art. 7, dopo il comma 7.6, è inserito il comma 7.7:

«7.7 Nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi ai sensi dei commi 7.1, 7,2, 7.3 e 7.5 il Gestore della rete ne dà notifica all'Autorità ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza.»;

     q) all'art. 8, comma 8.1, le parole «quindici (15)» sono sostituite dalle parole «venti (20)» e dopo le parole «energia elettrica prelevata» sono aggiunte le parole «nell'anno precedente»;

     r) all'art. 8, dopo il comma 8.1, è inserito il comma 8.2:

«8.2 Entro il giorno venticinque (25) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica al Gestore della rete la somma dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'area di riferimento e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.»;

     s) all'art. 9, comma 9.1, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f):

«f) l'ambito di competenza di una impresa distributrice risulti variato a seguito di cessioni di porzioni di rete dedicate all'esercizio dell'attività di distribuzione.»;

     t) all'art. 9, comma 9.2, le parole « a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle parole «a), b), c), d), e) ed f)»;

     u) all'art. 9, dopo il comma 9.4, è inserito il comma 9.4.1:

«9.4.1. In caso di variazione intercorsa a seguito del verificarsi della condizione di cui al comma 9.1, lettera f), l'impresa distributrice cedente trasmetterà, contestualmente al perfezionamento della cessione, con riferimento alla porzione di rete elettrica oggetto di cessione, all'impresa distributrice cessionaria le informazioni riguardanti:

a) l'identificazione dei punti di immissione, dei punti di prelievo e degli utenti del dispacciamento associati ai medesimi punti;

b) i valori di cui al comma 7.1, lettere a) e b);

c) i valori di cui al comma 7.3, lettere da a) ad e), per il periodo rilevante precedente a quello in cui avviene la cessione, nonchè per l'intero periodo rilevante in cui avviene la cessione.»;

     2. Per l'anno 2004, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 118/03 trovano applicazione con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre del medesimo anno.

     3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1.

     4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità, affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.