§ 20.3.431 – Regolamento 7 settembre 2000, n. 1917.
Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:07/09/2000
Numero:1917


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento, si considerano come "importazioni" i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1172/95 (in prosieguo, "il [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il periodo di riferimento è il mese civile nel corso del quale i beni sono importati o esportati.
Art. 5.      Le definizioni dei dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e all'articolo 10, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento di base, nonché le modalità con cui essi vengono menzionati nel [...]
Art. 6.      1. La "destinazione doganale" è identificata dal regime i cui codici da indicare sono elencati nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Art. 7.      1. S'intende per:
Art. 8.      Ai fini della determinazione della quantità di merci da indicare nel supporto dell'informazione, si deve intendere:
Art. 9.      1. Il valore statistico è:
Art. 10.      1. “Modo di trasporto alla frontiera esterna" è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:
Art. 11.      1. S'intende per "preferenza" il regime tariffario secondo il quale si applicano dazi doganali preferenziali interamente o parzialmente sospesi in virtù di convenzioni, accordi o regolamenti [...]
Art. 12.      1. S'intende per "importo fatturato" l'importo indicato nella fattura o nei documenti che la sostituiscono.
Art. 13.      1. Ai fini del presente regolamento:
Art. 14.      1. S'intendono per "condizioni di consegna" le disposizioni del contratto di vendita che specificano le rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms [...]
Art. 15.      1. S'intendono per "movimenti particolari di merci" i movimenti di merci caratterizzati da peculiarità significative per l'interpretazione dell'informazione, inerenti, secondo il caso, al [...]
Art. 16.      1. Per "impianto industriale" s'intende un insieme di macchine, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali (in prosieguo: "i componenti"), che rientrano in diverse voci [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      1. I fornitori dell'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solo previa autorizzazione, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro [...]
Art. 20.      Ai fini del presente capitolo, si intendono per:
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      Ai fini del presente capitolo, si intendono per:
Art. 24.      1. Sono oggetto della statistica del commercio di beni con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione:
Art. 25. 
Art. 26.      Nei risultati mensili che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di invii scaglionati figurano una sola volta, nel mese di [...]
Art. 27.      1. Sono oggetto della statistica del commercio con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione, le esportazioni e le importazioni di beni ad uso militare, conformemente alla [...]
Art. 28.      1. Ai fini del presente capitolo, per "impianti in alto mare" s'intendono le attrezzature e i dispositivi installati in alto mare per cercare e sfruttare risorse minerali.
Art. 29.      1. Sono oggetto della statistica del commercio estero, e di una trasmissione alla Commissione, in uno Stato membro determinato:
Art. 30.      Ai fini del presente capitolo, si intendono per:
Art. 31. 
Art. 31 bis. 
Art. 31 ter. 
Art. 32. 
Art. 33.      1. Se i dati contenuti in un supporto dell'informazione statistica devono essere corretti, le correzioni sono apportate ai risultati del periodo di riferimento.
Art. 34.      Gli Stati membri conservano i supporti dell'informazione statistica di cui agli articoli 7 e 23 del regolamento di base, o comunque le informazioni che essi contengono, per almeno due anni dopo [...]
Art. 35.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro istruzioni nazionali ed ogni successiva modificazione.
Art. 36.      Il regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 37.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.3.431 – Regolamento 7 settembre 2000, n. 1917. [1]

Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 9 settembre 2000, n. L 229).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98, in particolare l'articolo 21,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio estero, è opportuno definire le modalità d'applicazione necessarie alla raccolta dei dati nonché all'elaborazione, alla trasmissione ed alla diffusione dei risultati, in modo da ottenere statistiche armonizzate.

     (2) È importante precisare chiaramente l'oggetto della statistica del commercio estero, onde evitare i doppi conteggi oppure escludere talune operazioni, nonché definirne la periodicità.

     (3) È opportuno completare la definizione dei dati da dichiarare come pure delle modalità secondo le quali essi sono menzionati nel supporto dell'informazione statistica.

     (4) È importante definire i movimenti particolari di merci per i quali sono necessarie disposizioni particolari e devono essere attuate misure di armonizzazione comunitarie.

     (5) È opportuno fissare il termine di trasmissione dei risultati alla Commissione nonché le modalità delle correzioni in modo tale da permettere una diffusione periodica e uniforme.

     (6) Esiste un rapporto tra la statistica del commercio estero e le procedure doganali. È quindi opportuno tenere conto delle disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPITOLO 1

Oggetto e periodo di riferimento

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento, si considerano come "importazioni" i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1172/95 (in prosieguo, "il regolamento di base") e come "esportazioni" i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.

 

     Art. 2. [2]

     In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero trasmesse alla Commissione le merci:

     — immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale,

     — comprese nell'elenco delle esclusioni di cui all'allegato I.

 

     Art. 3. [3]

     1. La soglia statistica di cui all'articolo 12 del regolamento di base è fissata, per tipo di merce, in modo tale che le importazioni o le esportazioni di un importo superiore a 1000 EUR in valore o a 1000 chilogrammi in massa netta facciano oggetto di una raccolta per la produzione delle statistiche del commercio estero.

     2. L'applicazione da parte degli Stati membri della soglia di cui al paragrafo 1 resta facoltativa.

     3. I dati trasmessi periodicamente dagli Stati membri che applicano una soglia statistica definita al paragrafo 1 vengono adeguati in modo tale che il valore che il commercio situato al di sotto della soglia sia compreso nelle statistiche del commercio estero, almeno per l'insieme dei prodotti. In mancanza di disposizioni armonizzate adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 del regolamento di base ciascuno Stato membro utilizza il metodo di adeguamento che ritiene più opportuno.

     4. Gli Stati membri che applicano una soglia statistica informano la Commissione dell'importo della soglia stessa e del metodo di adeguamento utilizzato.

 

     Art. 4.

     1. Il periodo di riferimento è il mese civile nel corso del quale i beni sono importati o esportati.

     2. Quando il supporto dell'informazione statistica è il documento amministrativo unico, la data di accettazione di tale dichiarazione da parte della dogana determina il mese civile di imputazione dei dati.

 

CAPITOLO 2

Definizione dei dati

 

     Art. 5.

     Le definizioni dei dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e all'articolo 10, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento di base, nonché le modalità con cui essi vengono menzionati nel supporto dell'informazione statistica, sono indicate negli articoli da 6 a 14.

 

     Art. 6.

     1. La "destinazione doganale" è identificata dal regime i cui codici da indicare sono elencati nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. Salve le disposizioni relative al documento amministrativo unico, il regime statistico è indicato nel supporto dell'informazione quando gli Stati membri non richiedono l'indicazione della destinazione doganale.

     3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 redigono l'elenco dei regimi statistici da indicare nel supporto dell'informazione in modo da permettere la fornitura delle statistiche alla Commissione secondo la codifica di cui al paragrafo 4.

     4. I regimi statistici sono contrassegnati dai seguenti codici:

     a) importazioni:

     1 - normali

     3 - dopo perfezionamento passivo

     5 - per perfezionamento attivo, sistema della sospensione

     6 - per perfezionamento attivo, sistema del rimborso

     7 - dopo perfezionamento passivo economico tessile;

     b) esportazioni:

     1 - normali

     3 - per perfezionamento passivo

     5 - dopo perfezionamento attivo, sistema della sospensione

     6 - dopo perfezionamento attivo, sistema del rimborso

     7 - per perfezionamento passivo economico tessile.

 

          Art. 7.

     1. S'intende per:

     a) "paese d'origine", il paese del quale le merci sono originarie ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     b) "paese di provenienza", il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d'importazione, senza che siano intervenuti soste o atti giuridici non inerenti al trasporto in un paese intermedio; nel caso in cui siano intervenuti tali atti o soste, viene considerato come paese di provenienza l'ultimo paese intermedio;

     c) "paese di destinazione", l'ultimo paese noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate;

     d) "Stato membro di esportazione o di importazione", lo Stato membro nel quale vengono espletate le formalità di esportazione o di importazione;

     e) "Stato membro di destinazione", lo Stato membro noto, al momento dell'importazione, nel quale le merci hanno la loro destinazione finale;

     f) "Stato membro di esportazione effettivo", lo Stato membro diverso da quello di esportazione dal quale le merci sono state previamente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro di esportazione.

     Quando le merci non sono state previamente spedite da un altro Stato membro per la loro esportazione o quando l'esportatore è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di esportazione effettivo è identico allo Stato membro di esportazione.

     2. Fatta salva la regolamentazione doganale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, nel supporto dell'informazione statistica va indicato il paese d'origine.

     Nei seguenti casi, va invece indicato il paese di provenienza:

     a) per le merci la cui origine non sia nota;

     b) per le seguenti merci, anche se la loro origine è nota:

     - merci di cui al capitolo 97 della nomenclatura combinata,

     - merci importate dopo perfezionamento passivo,

     - merci in restituzione e altre merci d'origine comunitaria.

     I risultati mensili relativi alle operazioni di cui ai punti a) e b), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono il paese di provenienza a condizione che si tratti di un paese non membro dell'Unione europea. Negli altri casi si usa il codice QW (o 960).

     3. Per i movimenti particolari di merci oggetto del titolo II, è bene utilizzare, all'occorrenza, il paese partner indicato nel suddetto titolo.

     4. I paesi definiti al paragrafo 1 sono designati e codificati conformemente all'articolo 9 del regolamento di base.

 

     Art. 8.

     Ai fini della determinazione della quantità di merci da indicare nel supporto dell'informazione, si deve intendere:

     a) per "massa netta", la massa propria della merce priva di tutti i suoi imballaggi; salvo disposizioni contrarie emanate in forza dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, la massa netta è indicata in chilogrammi per ogni sottovoce della nomenclatura combinata;

     b) per "unità supplementari", le unità di misura della quantità diverse dalle unità di misura della massa espresse in chilogrammi; esse devono essere menzionate secondo le indicazioni che figurano nella versione in vigore della nomenclatura combinata in corrispondenza delle sottovoci interessate e che sono elencate nella prima parte, "Disposizioni preliminari", di tale nomenclatura.

 

     Art. 9.

     1. Il valore statistico è:

     - all'esportazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui lasciano il territorio statistico dello Stato membro d'esportazione,

     - all'importazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui entrano nel territorio statistico dello Stato membro d'importazione.

     2. Il calcolo del valore delle merci di cui al paragrafo 1 è effettuato:

     - in caso di vendita o di acquisto, in base all'importo fatturato di tali merci,

     - negli altri casi, in base all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

     Nel caso in cui sia stabilito, il valore in dogana, definito conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, è la base per la determinazione del valore delle merci.

     3. Il valore statistico comprende unicamente le spese accessorie, come le spese di trasporto e di assicurazione, che si riferiscono alla seguente parte di percorso:

     - in caso di esportazione, la parte interna al territorio statistico dello Stato membro d'esportazione,

     - in caso di importazione, la parte esterna al territorio statistico dello Stato membro d'importazione.

     Il valore statistico non comprende invece le imposte dovute all'atto dell'esportazione o dell'importazione, come i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise, i prelievi, le restituzioni all'esportazione o altre imposte di effetto equivalente.

     4. Per le merci risultanti da operazioni di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte nel paese di perfezionamento.

     5. Per i beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, il valore statistico si basa sul costo del bene nel suo insieme, che comprende non solamente il supporto ma anche l'informazione veicolata.

     6. Il valore statistico da indicare nel supporto dell'informazione è espresso in valuta nazionale. Gli Stati membri possono autorizzare l'indicazione di un valore espresso in un'altra valuta.

     Il cambio da applicare per la determinazione del valore statistico è quello fissato per il calcolo del valore in dogana oppure il cambio ufficiale al momento dell'esportazione o dell'importazione.

     Fatta salva la normativa doganale, in caso di dichiarazione periodica gli Stati membri possono fissare un cambio unico relativo al periodo in oggetto per la conversione in valuta nazionale.

 

     Art. 10.

     1. “Modo di trasporto alla frontiera esterna" è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:

     - all'esportazione, si presume che le merci lascino il territorio statistico della Comunità,

     - all'importazione, si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico della Comunità.

     2. “Modo di trasporto interno" è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:

     - all'esportazione, si presume che le merci lascino il luogo di partenza,

     - all'importazione, le merci pervengono al luogo d'arrivo.

     Questo dato è richiesto soltanto nei casi previsti dalla normativa doganale.

     3. I modi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:

     (Omissis)

     4. I modi di trasporto sono designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna A dell'elenco di cui al paragrafo 3.

     Gli Stati membri possono esigere che i modi di trasporto siano designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna B di tale elenco.

     5. Il trasporto in contenitore ai sensi dell'articolo 670, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2454/93, al passaggio alla frontiera esterna, deve essere indicato, tranne quando il modo di trasporto sia designato dai codici 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

     A questo scopo, si applicano i codici seguenti:

     0 - merci non trasportate in contenitori;

     1 - merci trasportate in contenitori.

     6. La nazionalità del mezzo di trasporto attivo alla frontiera esterna, quale è nota all'esportazione o all'importazione, deve essere indicata, tranne quando il modo di trasporto alla frontiera esterna sia designato dai codici 2 (20 o 23), 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

     A questo scopo, si applicano i codici dei paesi designati in forza dell'articolo 9 del regolamento di base.

     7. Per "mezzo di trasporto attivo" s'intende quello che assicura la propulsione; nel caso del trasporto combinato o quando vi siano più mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la propulsione del tutto.

     La nazionalità del mezzo di trasporto attivo è quella del paese di immatricolazione o di registrazione, quale è nota al momento dell'espletamento delle formalità.

 

     Art. 11.

     1. S'intende per "preferenza" il regime tariffario secondo il quale si applicano dazi doganali preferenziali interamente o parzialmente sospesi in virtù di convenzioni, accordi o regolamenti speciali della Comunità.

     2. La preferenza è indicata secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 12.

     1. S'intende per "importo fatturato" l'importo indicato nella fattura o nei documenti che la sostituiscono.

     2. S'intende per "valuta" quella in cui viene espresso l'importo fatturato.

 

     Art. 13.

     1. Ai fini del presente regolamento:

     a) "atto" è qualunque operazione, commerciale o meno, che ha l'effetto di provocare un movimento di merci oggetto della statistica del commercio estero;

     b) "natura dell'atto" è l'insieme delle caratteristiche che contraddistinguono un atto.

     2. L'elenco degli atti figura nell'allegato 2.

     Essi vengono designati nel supporto dell'informazione con i codici numerici della colonna A o con la combinazione dei codici della colonna A e delle loro suddivisioni della colonna B, previsti dall'elenco di cui sopra.

 

     Art. 14.

     1. S'intendono per "condizioni di consegna" le disposizioni del contratto di vendita che specificano le rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale.

     2. Le condizioni di consegna sono designate nel supporto dell'informazione con i codici e, eventualmente, con le indicazioni da menzionare conformemente all'allegato 3.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

CAPITOLO 1

Definizioni e osservazioni generali

 

     Art. 15.

     1. S'intendono per "movimenti particolari di merci" i movimenti di merci caratterizzati da peculiarità significative per l'interpretazione dell'informazione, inerenti, secondo il caso, al movimento in quanto tale, alla natura delle merci, all'atto all'origine del movimento di merci, o all'esportatore o all'importatore delle merci.

     2. I movimenti particolari di merci riguardano:

     a) gli impianti industriali;

     b) le navi e gli aeromobili, ai sensi del capitolo 3 del presente titolo;

     c) i prodotti del mare;

     d) le provviste di bordo e di stiva;

     e) gli invii scaglionati;

     f) i beni militari;

     g) gli impianti in alto mare;

     h) i veicoli spaziali;

     i) le parti di veicoli e di aeromobili;

     j) le spedizioni postali;

     k) i prodotti petroliferi;

     l) i rifiuti;

     m) l'elettricità e il gas. [4]

     3. Salve disposizioni contrarie del presente regolamento o disposizioni adottate in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, i movimenti particolari sono menzionati secondo il diritto interno pertinente.

     4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente capitolo e, se necessario, utilizzano fonti d'informazione statistica diverse da quelle di cui all'articolo 7 del regolamento di base.

 

CAPITOLO 2

Impianti industriali

 

     Art. 16.

     1. Per "impianto industriale" s'intende un insieme di macchine, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali (in prosieguo: "i componenti"), che rientrano in diverse voci della nomenclatura del sistema armonizzato e che sono destinati a concorrere all'attività di un'unità produttiva di grandi dimensioni organizzata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi.

     Possono essere considerate componenti di un impianto industriale tutte le altre merci destinate alla costruzione dell'impianto industriale stesso, purché non siano escluse dall'elaborazione statistica in applicazione del regolamento di base.

     2. Gli Stati membri possono applicare una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica delle esportazioni di impianti industriali. [5]

     3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 3 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati.

     Il valore statistico di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma. [6]

 

     Art. 17. [7]

     1. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un dato capitolo della nomenclatura combinata sono classificati nella sottovoce pertinente (componenti d'impianti industriali) del capitolo 98 della citata nomenclatura.

     2. Qualora gli Stati membri non ammettano una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica dei componenti di impianti industriali nelle sottovoci di cui al capitolo 98, le merci sono classificate nelle sottovoci pertinenti previste negli altri capitoli della nomenclatura combinata.

 

     Art. 18. [8]

     I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le seguenti regole, conformemente alla nomenclatura combinata:

     a) il codice è costituito da otto cifre;

     b) le prime quattro cifre sono 9880;

     c) la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della nomenclatura combinata nel quale rientrano le merci che costituiscono il componente;

     d) la settima e l'ottava cifra sono 0.

 

     Art. 19.

     1. I fornitori dell'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solo previa autorizzazione, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro nell'ambito del presente capitolo.

     2. Nel caso di un impianto industriale i cui componenti siano esportati a partire da più Stati membri, ogni Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata per le esportazioni che lo riguardano. Tale autorizzazione può peraltro essere concessa soltanto su presentazione dei documenti comprovanti il raggiungimento del valore statistico globale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, o la conformità ad altri criteri che giustificano il ricorso alla procedura semplificata.

     [3. Qualora i servizi competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 non siano i servizi responsabili dell'elaborazione delle statistiche del commercio estero dello Stato membro di esportazione, essi concedono l'autorizzazione soltanto previo parere favorevole di questi ultimi.] [9]

 

CAPITOLO 3

Importazioni ed esportazioni di navi e aeromobili

 

     Art. 20.

     Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

     a) "navi", le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della nomenclatura combinata, nonché le navi da guerra;

     b) "aeromobili", gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, se destinati a essere utilizzati da una compagnia aerea, ovvero ad uso militare;

     c) “proprietà di una nave o di un aeromobile” il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile; [10]

     [d) "paese partner":

     - all'importazione, il paese terzo costruttore se la nave o l'aeromobile sono nuovi; negli altri casi, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,

     - all'esportazione, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile.] [11]

 

     Art. 21. [12]

     1. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano i seguenti atti:

     a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante ed iscritta nel suo registro navale o aeronautico nazionale. Tale atto è assimilato a un'importazione;

     b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante ed iscritta nel suo registro navale o aeronautico nazionale a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo. Tale atto è assimilato a un'esportazione;

     c) l'ingresso di una nave o di un aeromobile nel territorio statistico della Comunità o la loro uscita dal territorio statistico della Comunità per operazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione.

     Ai fini della lettera b), l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi.

     Ai fini della lettera c), con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di una nave o un aeromobile nuovi o realmente migliorati.

     2. Le statistiche sugli atti di cui al paragrafo 1, trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il regime statistico;

     c) il paese partner, ovvero:

     — nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a), il paese terzo di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi e, negli altri casi, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,

     — nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile,

     — nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c), il paese terzo di provenienza delle navi e degli aeromobili che entrano nel territorio statistico della Comunità e il paese di destinazione delle navi e degli aeromobili che escono dal territorio statistico della Comunità;

     d) per le navi, la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura combinata; per gli aeromobili, la quantità, in massa netta e in unità supplementari;

     e) il valore statistico inteso come importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto della nave o dell'aeromobile interi, esclusi i costi di trasporto e di assicurazione.

     3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), oppure dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c).

 

     Art. 22. [13]

     Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/1995, compreso l'accesso alle informazioni dei registri navali e aeronautici nazionali eventualmente necessarie ai fini dell'individuazione del trasferimento di proprietà di tali beni.

 

CAPITOLO 4

Provviste di bordo e di stiva

 

     Art. 23.

     Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

     - "provviste di bordo", i vari prodotti destinati ad essere consumati dall'equipaggio e dai passeggeri delle navi o degli aeromobili,

     - "provviste di stiva", i prodotti necessari al funzionamento dei motori, delle macchine e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili come il combustibile, l'olio e i lubrificanti.

 

     Art. 24.

     1. Sono oggetto della statistica del commercio di beni con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione:

     a) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, qualora si tratti di merci comunitarie o di merci non comunitarie precedentemente sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come un'esportazione;

     b) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili nazionali in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, qualora si tratti di merci non comunitarie non precedentemente sottoposte al regime doganale di immissione in libera pratica, di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come un'importazione.

     2. I risultati mensili relativi alle forniture di cui al paragrafo 1, lettera a), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice del prodotto, almeno secondo la seguente codifica semplificata:

     - 99302400: merci dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato,

     - 99302700: merci del capitolo 27 del sistema armonizzato,

     - 99309900: merci classificate altrove;

     b) il codice paese del paese partner o il codice paese semplificato QS; [14]

     c) il regime statistico;

     d) la quantità in massa netta;

     e) il valore statistico.

 

CAPITOLO 5

Invii scaglionati

 

     Art. 25. [15]

     Ai fini del presente capitolo, per “invii scaglionati” si intendono le importazioni o le esportazioni, frazionate in più invii per esigenze commerciali o di trasporto, dei componenti di una merce completa, smontata o non montata.

 

     Art. 26.

     Nei risultati mensili che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di invii scaglionati figurano una sola volta, nel mese di importazione o di esportazione dell'ultimo invio parziale, per il valore globale della merce allo stato completo e sotto il codice della nomenclatura relativo a tale merce.

 

CAPITOLO 6

Beni militari

 

     Art. 27.

     1. Sono oggetto della statistica del commercio con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione, le esportazioni e le importazioni di beni ad uso militare, conformemente alla definizione di tali beni in vigore negli Stati membri.

     2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo precedente, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 8 del regolamento di base;

     b) il codice del paese partner;

     c) il regime statistico;

     d) la quantità in massa netta ed, eventualmente, in unità supplementari;

     e) il valore statistico.

     3. Gli Stati membri che non possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 per ragioni di segreto militare adottano le misure necessarie affinché nei risultati mensili trasmessi alla Commissione figuri almeno il valore statistico delle esportazioni e delle importazioni di beni ad uso militare.

 

CAPITOLO 7

Impianti in alto mare

 

     Art. 28.

     1. Ai fini del presente capitolo, per "impianti in alto mare" s'intendono le attrezzature e i dispositivi installati in alto mare per cercare e sfruttare risorse minerali.

     2. Sono considerati come impianti "stranieri", in opposizione agli impianti "nazionali", quelli della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

 

     Art. 29.

     1. Sono oggetto della statistica del commercio estero, e di una trasmissione alla Commissione, in uno Stato membro determinato:

     a) la fornitura di merci a impianti nazionali, direttamente a partire da un paese terzo o da un impianto straniero; tale operazione è assimilata ad una importazione;

     b) la fornitura di merci destinate ad un paese terzo o ad un impianto straniero, a partire da un impianto nazionale; tale operazione è assimilata ad una esportazione;

     c) la fornitura di merci a impianti nazionali, a partire da un deposito doganale situato sul territorio statistico di uno Stato membro; tale operazione è assimilata ad una importazione;

     d) l'importazione sul territorio statistico di tale Stato membro di merci provenienti da impianti stranieri;

     e) l'esportazione a partire dal territorio statistico di tale Stato membro di merci destinate a impianti stranieri.

     2. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il codice paese del paese partner o il codice paese semplificato QW;

     c) il regime statistico;

     d) la quantità in massa netta;

     e) il valore statistico.

     Ai fini della lettera a), per le merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e di altre apparecchiature di tali impianti vengono utilizzati i seguenti codici semplificati:

     — 9931 24 00: merci dei capitoli da 1 a 24 della NC;

     — 9931 27 00: merci del capitolo 27 della NC;

     — 9931 99 00: merci classificate altrove.

     Fatta salva la regolamentazione doganale, per quanto concerne i beni provenienti da o destinati a tali impianti, si intende per “paese partner” di cui alla lettera b) il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica responsabile della gestione commerciale dell'impianto. [16]

 

CAPITOLO 8

Veicoli spaziali

 

     Art. 30.

     Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

     a) "veicoli spaziali", le macchine, come i satelliti, che sono in grado di muoversi nello spazio situato oltre l'atmosfera terrestre;

     b) "proprietà di un veicolo spaziale", il fatto per una persona fisica o giuridica di essere registrata come il proprietario di un veicolo spaziale.

 

     Art. 31. [17]

     1. Sono trasmesse alla Commissione le statistiche del commercio con i paesi terzi riguardanti:

     a) l'ingresso di un veicolo spaziale nel territorio statistico della Comunità o la sua uscita dal territorio statistico della Comunità per operazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione;

     b) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo e una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro;

     c) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

     L'operazione di cui alla lettera b) è registrata come importazione nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario.

     L'operazione di cui alla lettera c) è registrata come esportazione dallo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito.

     Ai fini del presente paragrafo, con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di un veicolo spaziale nuovo o realmente migliorato.

     2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il codice del paese partner;

     c) il regime statistico;

     d) la quantità, in massa netta e in unità supplementari;

     e) il valore statistico, definito come valore del veicolo spaziale “franco fabbrica”, conformemente alle condizioni di consegna che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

     Ai fini della lettera b), il “paese partner” è determinato in base ai seguenti criteri:

     — per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per “paese partner” si intendono il paese terzo di origine per il veicolo spaziale che entra nel territorio statistico della Comunità e il paese di destinazione per il veicolo spaziale che esce dal territorio statistico della Comunità,

     — per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per “paese partner” si intende il paese di costruzione del veicolo spaziale finito,

     — per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), per “paese partner” si intende il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica cui è trasferita la proprietà del veicolo spaziale.

     3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

 

CAPITOLO 9 [18]

Elettricità e gas

 

          Art. 31 bis. [19]

     Oltre alle fonti di dati previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, le autorità nazionali possono disporre che le informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio dei flussi commerciali di elettricità e gas tra lo Stato membro dichiarante e i paesi terzi vengano fornite direttamente dagli operatori, proprietari o gestori della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità o del gas, stabiliti nel paese membro dichiarante.

 

CAPITOLO 10 [20]

Prodotti del mare

 

          Art. 31 ter. [21]

     1. Ai fini del presente articolo, per “prodotti del mare” si intendono i prodotti della pesca, i minerali, i recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati da navi d'alto mare.

     2. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano gli atti seguenti:

     a) lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi registrate in uno Stato membro da navi registrate in un paese terzo. Tali atti sono assimilati a importazioni;

     b) lo sbarco di prodotti del mare nei porti di un paese terzo da una nave registrata nello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi registrate in un paese terzo da navi registrate in uno Stato membro. Tali atti sono assimilati a esportazioni.

     3. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 2, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il codice del paese partner, ovvero:

     — all'importazione, il paese terzo nel quale è registrata la nave che effettua la raccolta del prodotto del mare,

     — all'esportazione, il paese terzo in cui viene sbarcato il prodotto del mare o nel quale è registrata la nave che acquisisce il prodotto del mare;

     c) il regime statistico;

     d) la quantità in massa netta;

     e) il valore statistico.

     4. Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, compreso l'accesso alle informazioni relative alle dichiarazioni di navi registrate negli Stati membri sui prodotti del mare sbarcati in paesi terzi.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 32. [22]

     1. Gli Stati membri elaborano:

     a) i risultati aggregati definiti, per ogni flusso, come il valore totale degli scambi con i paesi terzi e la ripartizione per prodotti secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale, revisione 3;

     b) i risultati dettagliati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.

     2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione senza indugio come segue:

     a) conformemente al paragrafo 1, lettera a), entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento;

     b) conformemente al paragrafo 1, lettera b), entro 42 giorni dalla fine del periodo di riferimento.

 

     Art. 33.

     1. Se i dati contenuti in un supporto dell'informazione statistica devono essere corretti, le correzioni sono apportate ai risultati del periodo di riferimento.

     2. Gli Stati membri trasmettono i dati mensili corretti con una frequenza almeno trimestrale, nonché un riepilogo dei dati annuali aggregati e corretti.

 

     Art. 34.

     Gli Stati membri conservano i supporti dell'informazione statistica di cui agli articoli 7 e 23 del regolamento di base, o comunque le informazioni che essi contengono, per almeno due anni dopo la fine dell'anno a cui tali supporti si riferiscono.

 

     Art. 35.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro istruzioni nazionali ed ogni successiva modificazione.

 

     Art. 36.

     Il regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 37.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

 

ALLEGATO I [23]

Elenco delle merci di cui all'articolo 2 escluse dalle statistiche

sugli scambi di beni con paesi terzi da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

 

     Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle seguenti merci:

     a) gli strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;

     b) l'oro detto monetario;

     c) i soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;

     d) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:

     1) le merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile;

     2) i doni a capi di Stato, membri di governi o di parlamenti;

     3) gli oggetti in circolazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca;

     e) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

     1) le onorificenze, i riconoscimenti e premi, le medaglie e le insegne commemorative;

     2) il materiale, le provviste e gli oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso o consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;

     3) i corredi da sposa, gli oggetti provenienti da trasloco o eredità;

     4) le bare, le urne funerarie, gli oggetti di arredo funerario e gli oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funebri;

     5) gli stampati pubblicitari, le istruzioni per l'uso, i listini prezzi e altri articoli pubblicitari;

     6) le merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;

     7) la zavorra;

     8) i francobolli;

     9) i prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali;

     f) i prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente;

     g) le merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); i prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati all'esterno, ma nell'immediata vicinanza del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda;

     h) purché lo scambio sia di natura temporanea, le merci importate o esportate ai fini della riparazione di mezzi di trasporto, di contenitori e di attrezzature accessorie da trasporto, ma che non sono sottoposte ad un regime di perfezionamento, nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni;

     i) le merci esportate destinate alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico, nonché le merci importate che sono state trasportate dalle forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché le merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate straniere che vi stazionano;

     j) i beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CDROM, scambiati al fine di fornire informazioni, laddove siano concepiti su richiesta di un cliente particolare oppure laddove non siano oggetto di una transazione commerciale; i beni forniti a complemento di una precedente fornitura, ad esempio un aggiornamento, senza fatturazione a carico del destinatario del bene;

     k) i veicoli vettori di veicoli spaziali:

     — all'esportazione e all'importazione in vista del loro lancio nello spazio,

     — al momento del loro lancio nello spazio;

     l) i beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene;

     m) le merci destinate a uso temporaneo e dopo tale uso, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     1) nessuna lavorazione prevista o effettuata;

     2) durata prevista dell'uso temporaneo inferiore a 24 mesi.

 

 

ALLEGATO II [24]

Elenco degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

 

A

B

1) Atti che comportano un trasferimento di proprietà effettivo o previsto dietro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione degli atti di cui ai codici numerici 2, 7, 8) (a) (b) (c)

1) Acquisto o vendita definitivi (b)

2) Spedizione in visione o in prova a fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione con l'intervento di un commissionario

3) Baratto (corrispettivo in natura)

4) Acquisti personali di viaggiatori

5) Locazione finanziaria (vendita rateale) (c)

2) Restituzione di merci dopo la registrazione dell'atto originario con il codice numerico 1 (d); sostituzione di merci a titolo gratuito (d)

1) Restituzione di merci

2) Sostituzione di merci restituite

3) Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite

3) Atti (non temporanei) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)

1) Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea

2) Altri aiuti pubblici di carattere generale

3) Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)

4) Altri

4) Operazioni finalizzate a lavorazione per conto terzi (e) (ad eccezione delle operazioni registrate con il codice numerico 7)

(h)

5) Operazioni successive a una lavorazione per conto terzi (e) (ad eccezione delle operazioni registrate con il codice numerico 7)

(h)

6) Atti particolari codificati a fini nazionali (f)

(h)

7) Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi di produzione intergovernativi comuni (ad esempio Airbus)

(h)

8) Fornitura di materiale e attrezzature per lavori di costruzione o di genio civile nel quadro di un contratto generale (g)

(h)

9) Altri atti

(h)

 

(a) Questa voce comprende la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia gli atti tramite i quali:

— avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e

— viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo se le operazioni non fanno oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, all'atto si applica il codice numerico 3).

(b) Compresi i pezzi di ricambio e altre sostituzioni a titolo oneroso.

(c) Compresa la locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa giuridicamente proprietario dei beni.

(d) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono essere registrate con i codici corrispondenti.

(e) La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, ristrutturazione, ecc.) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Ciò non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto.

Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.

Le merci destinate alla lavorazione o dopo la lavorazione devono essere registrate come importazioni ed esportazioni.

Una riparazione non va tuttavia registrata sotto questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene.

I beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione sono esclusi dalle statistiche del commercio estero [cfr. allegato I, lettera l)].

(f) Tra gli atti registrati in questa voce rientrano ad esempio gli atti senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi (consegna o restituzione). Gli atti registrati con questo codice numerico non vanno trasmessi alla Commissione.

(g) Alla voce 8 della colonna A sono registrati gli atti per i quali non ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, bensì solo una fatturazione per l'insieme dei lavori. Altrimenti gli atti devono essere registrati alla voce 1.

(h) Nella colonna B possono essere raccolti i numeri di codice utilizzati a fini nazionali, purché alla Commissione vengano trasmessi unicamente i numeri di codice della colonna A.

 

 

ALLEGATO III

Elenco delle condizioni di consegna di cui all'articolo 14, paragrafo 2

 

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 27 del Regolamento (UE) n. 113/2010, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1669/2001.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[9] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[11] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[16] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[18] Capitolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[20] Capitolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 179/2005.

[23] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.

[24] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1949/2005.