§ 20.3.445 - Regolamento 28 novembre 2005, n. 1949.
Regolamento (CE) n. 1949/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto concerne i movimenti particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:28/11/2005
Numero:1949


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.3.445 - Regolamento 28 novembre 2005, n. 1949.

Regolamento (CE) n. 1949/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto concerne i movimenti particolari e l'esclusione degli scambi relativi alle operazioni di riparazione

(G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 15,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero, precisa i dati che devono essere raccolti ai fini delle statistiche del commercio estero ed elenca le merci e i movimenti che devono essere esclusi o che richiedono disposizioni particolari per ragioni metodologiche.

      (2) Si dovrebbero applicare definizioni e concetti comuni ai dati concernenti rispettivamente gli scambi di beni tra Stati membri e gli scambi di beni con paesi terzi, ogniqualvolta ciò risulti opportuno. Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, ha modificato il contesto di produzione delle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri; di conseguenza, è necessario adeguare le disposizioni di applicazione relative alle statistiche sugli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi.

      (3) Sulla base di raccomandazioni internazionali e in virtù delle disposizioni vigenti in materia di statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri, i beni in riparazione devono essere esclusi dalle statistiche sugli scambi di beni. È pertanto necessario escludere i beni in riparazione dalle statistiche comunitarie sugli scambi di beni con paesi terzi.

      (4) Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni relative agli scambi di determinate merci rispettivamente all'interno della Comunità e con paesi terzi, è necessario modificare le disposizioni applicabili a impianti industriali, navi e aeromobili, provviste di bordo e di stiva, invii scaglionati, impianti in alto mare, veicoli spaziali, elettricità, gas e prodotti del mare.

      (5) È opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito alle merci destinate ad uso temporaneo, in modo da armonizzare le modalità della loro esclusione dalle statistiche comunitarie sugli scambi di beni con paesi terzi.

      (6) È opportuno conformare il sistema di codifica che serve a descrivere la natura dell'atto alle disposizioni applicabili in relazione alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

      (7) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1917/2000.

      (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1917/2000 è modificato come segue:

     1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero trasmesse alla Commissione le merci:

     — immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale,

     — comprese nell'elenco delle esclusioni di cui all'allegato I.»

     2) All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera m):

     «m) l'elettricità e il gas.»

     3) All'articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Gli Stati membri possono applicare una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica delle esportazioni di impianti industriali.

     3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 3 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati.

     Il valore statistico di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma.»

     4) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 17

     1. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un dato capitolo della nomenclatura combinata sono classificati nella sottovoce pertinente (componenti d'impianti industriali) del capitolo 98 della citata nomenclatura.

     2. Qualora gli Stati membri non ammettano una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica dei componenti di impianti industriali nelle sottovoci di cui al capitolo 98, le merci sono classificate nelle sottovoci pertinenti previste negli altri capitoli della nomenclatura combinata.»

     5) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 18

     I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le seguenti regole, conformemente alla nomenclatura combinata:

     a) il codice è costituito da otto cifre;

     b) le prime quattro cifre sono 9880;

     c) la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della nomenclatura combinata nel quale rientrano le merci che costituiscono il componente;

     d) la settima e l'ottava cifra sono 0.»

     6) L'articolo 19, paragrafo 3, è soppresso.

     7) L'articolo 20 è modificato come segue:

     a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) “proprietà di una nave o di un aeromobile” il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile;»

     b) la lettera d) è soppressa.

     8) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 21

     1. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano i seguenti atti:

     a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante ed iscritta nel suo registro navale o aeronautico nazionale. Tale atto è assimilato a un'importazione;

     b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante ed iscritta nel suo registro navale o aeronautico nazionale a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo. Tale atto è assimilato a un'esportazione;

     c) l'ingresso di una nave o di un aeromobile nel territorio statistico della Comunità o la loro uscita dal territorio statistico della Comunità per operazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione.

     Ai fini della lettera b), l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi.

     Ai fini della lettera c), con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di una nave o un aeromobile nuovi o realmente migliorati.

     2. Le statistiche sugli atti di cui al paragrafo 1, trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il regime statistico;

     c) il paese partner, ovvero:

     — nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a), il paese terzo di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi e, negli altri casi, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,

     — nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile,

     — nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c), il paese terzo di provenienza delle navi e degli aeromobili che entrano nel territorio statistico della Comunità e il paese di destinazione delle navi e degli aeromobili che escono dal territorio statistico della Comunità;

     d) per le navi, la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura combinata; per gli aeromobili, la quantità, in massa netta e in unità supplementari;

     e) il valore statistico inteso come importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto della nave o dell'aeromobile interi, esclusi i costi di trasporto e di assicurazione.

     3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), oppure dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c).»

     9) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 22

     Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/1995, compreso l'accesso alle informazioni dei registri navali e aeronautici nazionali eventualmente necessarie ai fini dell'individuazione del trasferimento di proprietà di tali beni.»

     10) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) il codice paese del paese partner o il codice paese semplificato QS;».

     11) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 25

     Ai fini del presente capitolo, per “invii scaglionati” si intendono le importazioni o le esportazioni, frazionate in più invii per esigenze commerciali o di trasporto, dei componenti di una merce completa, smontata o non montata.»

     12) L'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il codice paese del paese partner o il codice paese semplificato QW;

     c) il regime statistico;

     d) la quantità in massa netta;

     e) il valore statistico.

     Ai fini della lettera a), per le merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e di altre apparecchiature di tali impianti vengono utilizzati i seguenti codici semplificati:

     — 9931 24 00: merci dei capitoli da 1 a 24 della NC;

     — 9931 27 00: merci del capitolo 27 della NC;

     — 9931 99 00: merci classificate altrove.

     Fatta salva la regolamentazione doganale, per quanto concerne i beni provenienti da o destinati a tali impianti, si intende per “paese partner” di cui alla lettera b) il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica responsabile della gestione commerciale dell'impianto.»

     13) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 31

     1. Sono trasmesse alla Commissione le statistiche del commercio con i paesi terzi riguardanti:

     a) l'ingresso di un veicolo spaziale nel territorio statistico della Comunità o la sua uscita dal territorio statistico della Comunità per operazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione;

     b) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo e una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro;

     c) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

     L'operazione di cui alla lettera b) è registrata come importazione nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario.

     L'operazione di cui alla lettera c) è registrata come esportazione dallo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito.

     Ai fini del presente paragrafo, con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di un veicolo spaziale nuovo o realmente migliorato.

     2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il codice del paese partner;

     c) il regime statistico;

     d) la quantità, in massa netta e in unità supplementari;

     e) il valore statistico, definito come valore del veicolo spaziale “franco fabbrica”, conformemente alle condizioni di consegna che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

     Ai fini della lettera b), il “paese partner” è determinato in base ai seguenti criteri:

     — per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per “paese partner” si intendono il paese terzo di origine per il veicolo spaziale che entra nel territorio statistico della Comunità e il paese di destinazione per il veicolo spaziale che esce dal territorio statistico della Comunità,

     — per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per “paese partner” si intende il paese di costruzione del veicolo spaziale finito,

     — per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), per “paese partner” si intende il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica cui è trasferita la proprietà del veicolo spaziale.

     3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).»

     14) Al titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i capitoli 9 e 10 seguenti:

     «CAPITOLO 9

     Elettricità e gas

     Articolo 31 bis

     Oltre alle fonti di dati previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, le autorità nazionali possono disporre che le informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio dei flussi commerciali di elettricità e gas tra lo Stato membro dichiarante e i paesi terzi vengano fornite direttamente dagli operatori, proprietari o gestori della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità o del gas, stabiliti nel paese membro dichiarante.

     CAPITOLO 10

     Prodotti del mare

     Articolo 31 ter

     1. Ai fini del presente articolo, per “prodotti del mare” si intendono i prodotti della pesca, i minerali, i recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati da navi d'alto mare.

     2. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano gli atti seguenti:

     a) lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi registrate in uno Stato membro da navi registrate in un paese terzo. Tali atti sono assimilati a importazioni;

     b) lo sbarco di prodotti del mare nei porti di un paese terzo da una nave registrata nello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi registrate in un paese terzo da navi registrate in uno Stato membro. Tali atti sono assimilati a esportazioni.

     3. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 2, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;

     b) il codice del paese partner, ovvero:

     — all'importazione, il paese terzo nel quale è registrata la nave che effettua la raccolta del prodotto del mare,

     — all'esportazione, il paese terzo in cui viene sbarcato il prodotto del mare o nel quale è registrata la nave che acquisisce il prodotto del mare;

     c) il regime statistico;

     d) la quantità in massa netta;

     e) il valore statistico.

     4. Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, compreso l'accesso alle informazioni relative alle dichiarazioni di navi registrate negli Stati membri sui prodotti del mare sbarcati in paesi terzi.»

     15) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1917/2000 sono sostituiti dai seguenti:

 

     «ALLEGATO I

     Elenco delle merci di cui all'articolo 2 escluse dalle statistiche sugli scambi di beni con paesi terzi da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

 

     Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle seguenti merci:

     a) gli strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;

     b) l'oro detto monetario;

     c) i soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;

     d) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:

     1) le merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile;

     2) i doni a capi di Stato, membri di governi o di parlamenti;

     3) gli oggetti in circolazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca;

     e) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

     1) le onorificenze, i riconoscimenti e premi, le medaglie e le insegne commemorative;

     2) il materiale, le provviste e gli oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso o consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;

     3) i corredi da sposa, gli oggetti provenienti da trasloco o eredità;

     4) le bare, le urne funerarie, gli oggetti di arredo funerario e gli oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funebri;

     5) gli stampati pubblicitari, le istruzioni per l'uso, i listini prezzi e altri articoli pubblicitari;

     6) le merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;

     7) la zavorra;

     8) i francobolli;

     9) i prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali;

     f) i prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente;

     g) le merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); i prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati all'esterno, ma nell'immediata vicinanza del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda;

     h) purché lo scambio sia di natura temporanea, le merci importate o esportate ai fini della riparazione di mezzi di trasporto, di contenitori e di attrezzature accessorie da trasporto, ma che non sono sottoposte ad un regime di perfezionamento, nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni;

     i) le merci esportate destinate alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico, nonché le merci importate che sono state trasportate dalle forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché le merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate straniere che vi stazionano;

     j) i beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CDROM, scambiati al fine di fornire informazioni, laddove siano concepiti su richiesta di un cliente particolare oppure laddove non siano oggetto di una transazione commerciale; i beni forniti a complemento di una precedente fornitura, ad esempio un aggiornamento, senza fatturazione a carico del destinatario del bene;

     k) i veicoli vettori di veicoli spaziali:

     — all'esportazione e all'importazione in vista del loro lancio nello spazio,

     — al momento del loro lancio nello spazio;

     l) i beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene;

     m) le merci destinate a uso temporaneo e dopo tale uso, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     1) nessuna lavorazione prevista o effettuata;

     2) durata prevista dell'uso temporaneo inferiore a 24 mesi.

 

 

ALLEGATO II

Elenco degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

 

A

B

1) Atti che comportano un trasferimento di proprietà effettivo o previsto dietro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione degli atti di cui ai codici numerici 2, 7, 8) (a) (b) (c)

1) Acquisto o vendita definitivi (b)

2) Spedizione in visione o in prova a fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione con l'intervento di un commissionario

3) Baratto (corrispettivo in natura)

4) Acquisti personali di viaggiatori

5) Locazione finanziaria (vendita rateale) (c)

2) Restituzione di merci dopo la registrazione dell'atto originario con il codice numerico 1 (d); sostituzione di merci a titolo gratuito (d)

1) Restituzione di merci

2) Sostituzione di merci restituite

3) Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite

3) Atti (non temporanei) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)

1) Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea

2) Altri aiuti pubblici di carattere generale

3) Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)

4) Altri

4) Operazioni finalizzate a lavorazione per conto terzi (e) (ad eccezione delle operazioni registrate con il codice numerico 7)

(h)

5) Operazioni successive a una lavorazione per conto terzi (e) (ad eccezione delle operazioni registrate con il codice numerico 7)

(h)

6) Atti particolari codificati a fini nazionali (f)

(h)

7) Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi di produzione intergovernativi comuni (ad esempio Airbus)

(h)

8) Fornitura di materiale e attrezzature per lavori di costruzione o di genio civile nel quadro di un contratto generale (g)

(h)

9) Altri atti

(h)

 

(a) Questa voce comprende la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia gli atti tramite i quali:

— avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e

— viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo se le operazioni non fanno oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, all'atto si applica il codice numerico 3).

(b) Compresi i pezzi di ricambio e altre sostituzioni a titolo oneroso.

(c) Compresa la locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa giuridicamente proprietario dei beni.

(d) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono essere registrate con i codici corrispondenti.

(e) La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, ristrutturazione, ecc.) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Ciò non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto.

Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.

Le merci destinate alla lavorazione o dopo la lavorazione devono essere registrate come importazioni ed esportazioni.

Una riparazione non va tuttavia registrata sotto questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene.

I beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione sono esclusi dalle statistiche del commercio estero [cfr. allegato I, lettera l)].

(f) Tra gli atti registrati in questa voce rientrano ad esempio gli atti senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi (consegna o restituzione). Gli atti registrati con questo codice numerico non vanno trasmessi alla Commissione.

(g) Alla voce 8 della colonna A sono registrati gli atti per i quali non ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, bensì solo una fatturazione per l'insieme dei lavori. Altrimenti gli atti devono essere registrati alla voce 1.

(h) Nella colonna B possono essere raccolti i numeri di codice utilizzati a fini nazionali, purché alla Commissione vengano trasmessi unicamente i numeri di codice della colonna A.»