§ 3.1.118 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 638.
Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:31/03/2004
Numero:638


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Ambito d'applicazione.
Art.  4. Territorio statistico.
Art.  5. Fonti dei dati.
Art.  6. Periodo di riferimento.
Art.  7. Soggetti obbligati a fornire le informazioni.
Art.  8. Registri.
Art.  9. Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat.
Art.  10. Semplificazione del sistema Intrastat.
Art.  11. Segreto statistico.
Art.  12. Trasmissione dei dati alla Commissione.
Art.  13. Qualità.
Art.  14. Procedura del comitato.
Art.  15. Abrogazione.
Art.  16. Entrata in vigore.


§ 3.1.118 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 638.

Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio.

(G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, ha introdotto un sistema di raccolta dei dati totalmente nuovo, semplificato a due riprese. Allo scopo di migliorare la trasparenza di tale sistema e di facilitarne la comprensione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3330/91 con il presente regolamento.

     (2) Tale sistema dovrebbe essere mantenuto in quanto le politiche comunitarie connesse con lo sviluppo del mercato interno e l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese comunitarie continuano a richiedere un livello d'informazione statistica sufficientemente dettagliato. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione dell'Unione economica e monetaria esige la rapida disponibilità di dati aggregati. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso di raccogliere informazioni che soddisfano loro esigenze specifiche.

     (3) Occorre tuttavia migliorare la formulazione delle norme relative all'elaborazione di statistiche degli scambi di beni tra Stati membri al fine di facilitarne la comprensione da parte delle imprese incaricate di fornire i dati, dei servizi nazionali responsabili della raccolta e degli utenti.

     (4) È opportuno mantenere un sistema di soglie, ma in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando tuttavia l'onere di risposta gravante sui soggetti obbligati a fornire le informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese.

     (5) È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di raccolta delle informazioni statistiche e le formalità fiscali in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare di verificare la qualità delle informazioni raccolte.

     (6) La qualità dell'informazione statistica prodotta, la sua valutazione in base a indicatori comuni e la trasparenza in questo settore rappresentano obiettivi importanti che richiedono una disciplina a livello comunitario.

     (7) Poiché lo scopo dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente a livello nazionale e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, costituisce il quadro di riferimento del presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi di beni richiede tuttavia norme specifiche in tema di riservatezza.

     (9) È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di definirne le modalità d'applicazione in tempi adeguati e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari.

     (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «merci»: tutti i beni mobili, compresa la corrente elettrica;

     b) «merci o movimenti particolari»: le merci o movimenti che per la loro natura giustifichino l'adozione di disposizioni specifiche, quali gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, le parti di veicoli e di aeromobili, i rifiuti;

     c) «autorità nazionali»: istituti nazionali di statistica e altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

     d) «merci comunitarie»:

     i) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

     ii) merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, che sono in libera pratica in uno Stato membro;

     iii) merci ottenute, nel territorio doganale della Comunità, dalle merci di cui al punto ii) oppure dalle merci di cui al punto i) e al punto ii);

     e) «Stato membro di spedizione»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, dal quale le merci sono spedite a una destinazione in un altro Stato membro;

     f) «Stato membro d'arrivo»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, nel quale arrivano merci provenienti da un altro Stato membro;

     g) «merci in semplice circolazione tra Stati membri»: merci comunitarie spedite da uno Stato membro a un altro, che nel viaggio verso lo Stato membro destinatario attraversano direttamente un altro Stato membro o vi sostano per ragioni legate unicamente al trasporto delle merci.

 

     Art. 3. Ambito d'applicazione.

     1. Le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri rilevano le spedizioni e gli arrivi di merci.

     2. Le spedizioni riguardano le seguenti merci in uscita dallo Stato membro di spedizione e destinate a un altro Stato membro:

     a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

     b) merci collocate nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.

     3. Gli arrivi riguardano le seguenti merci in entrata nello Stato membro d'arrivo e inizialmente spedite da un altro Stato membro:

     a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

     b) merci collocate precedentemente nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale, che sono mantenute in regime doganale di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale oppure che sono immesse in libera pratica nello Stato membro d'arrivo.

     4. Disposizioni diverse o specifiche stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono applicarsi a merci o a movimenti particolari.

     5. Per motivi di ordine metodologico, sono escluse dalle statistiche alcune merci il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 4. Territorio statistico.

     1. Il territorio statistico degli Stati membri coincide con il loro territorio doganale quale definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

     2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Germania include l'isola di Helgoland.

 

     Art. 5. Fonti dei dati.

     1. Un sistema particolare di raccolta dei dati, in seguito denominato sistema «Intrastat», si applica per la rilevazione di informazioni statistiche relative a spedizioni e arrivi di merci comunitarie non facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali.

     2. Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di altre merci sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

     3. Per le merci o i movimenti particolari possono essere utilizzate fonti d'informazione diverse dal sistema Intrastat o dalle dichiarazioni doganali.

     4. Ogni Stato membro definisce le modalità di trasmissione dei dati Intrastat da parte dei soggetti obbligati a fornire le informazioni. Per facilitare il compito di questi ultimi la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri provvedono a creare le condizioni per un maggiore ricorso al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati.

 

     Art. 6. Periodo di riferimento.

     1. Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5 coincide con il mese di calendario di spedizione o di arrivo delle merci.

     2. Il periodo di riferimento può essere modificato per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 7. Soggetti obbligati a fornire le informazioni.

     1. Sono obbligati a fornire le informazioni per Intrastat:

     a) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di spedizione che:

     i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci; oppure, in mancanza,

     ii) spediscono o provvedono alla spedizione delle merci; oppure, in mancanza,

     iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

     b) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di arrivo che:

     i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci; oppure, in mancanza,

     ii) consegnano o provvedono alla consegna delle merci; oppure, in mancanza,

     iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna.

     2. I soggetti obbligati a fornire le informazioni possono delegare il compito a terzi, ma tale delega non riduce in alcun modo la loro responsabilità.

     3. I soggetti obbligati a fornire le informazioni che non adempiono agli obblighi imposti a norma del presente regolamento sono passibili di sanzioni fissate dagli Stati membri.

 

     Art. 8. Registri.

     1. Le autorità nazionali istituiscono e gestiscono un registro di operatori intracomunitari che contenga almeno gli speditori, alla spedizione, e i destinatari, all'arrivo.

     2. Al fine di identificare i soggetti obbligati a fornire le informazioni di cui all'articolo 7 e di verificare le informazioni fornite, le amministrazioni fiscali competenti di ogni Stato membro trasmettono alle autorità nazionali:

     a) almeno una volta al mese, gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascuna persona fisica o giuridica a fini fiscali;

     b) di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, qualsiasi informazione fornita a fini fiscali che possa migliorare la qualità delle statistiche.

     Le modalità di trasmissione delle informazioni sono precisate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

     Le autorità nazionali trattano le informazioni a norma delle disposizioni applicate in materia dall'amministrazione fiscale.

     3. L'amministrazione fiscale ricorda agli operatori assoggettati all'IVA gli obblighi ai quali possono essere tenuti in quanto soggetti obbligati a fornire le informazioni richieste da Intrastat.

 

     Art. 9. Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat.

     1. Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni:

     a) il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), nella versione di cui all'articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

     b) il periodo di riferimento;

     c) il flusso (arrivi o spedizioni);

     d) l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune;

     e) lo Stato membro associato;

     f) il valore delle merci;

     g) la quantità delle merci;

     h) la natura della transazione.

     Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri possono anche raccogliere informazioni aggiuntive, quali:

     a) l'identificazione delle merci a un livello più dettagliato di quello della nomenclatura combinata;

     b) il paese d'origine, all'arrivo;

     c) la regione d'origine, alla spedizione, e la regione di destinazione, all'arrivo;

     d) le condizioni di consegna;

     e) il modo di trasporto;

     f) il regime statistico.

     Le informazioni statistiche di cui alle lettere da b) a f) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 10. Semplificazione del sistema Intrastat.

     1. Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, gli Stati membri fissano ogni anno soglie espresse in valori annuali di scambi intracomunitari, al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat o possono fornire informazioni semplificate.

     2. Ciascuno Stato membro fissa le soglie, separatamente per gli arrivi e per le spedizioni.

     3. Per definire le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat, gli Stati membri si assicurano che le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), rese disponibili dai soggetti obbligati a fornire le informazioni, comprendano almeno il 97 % del totale degli scambi dei pertinenti Stati membri espresso in valore.

     4. Gli Stati membri possono definire altre soglie al di sotto delle quali gli operatori possono beneficiare delle seguenti semplificazioni:

     a) esenzione dall'indicare le informazioni sulla quantità delle merci;

     b) esenzione dall'indicare le informazioni sulla natura della transazione;

     c) possibilità di dichiarare un massimo di dieci delle pertinenti sottovoci dettagliate della nomenclatura combinata più utilizzate in termini di valore e di raggruppare gli altri prodotti ai sensi delle disposizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

     Ciascuno Stato membro che applica tali soglie verifica che gli scambi di questi operatori rappresentino al massimo il 6 % dei suoi scambi totali.

     5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità e che sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le informazioni richieste per singole transazioni minori.

     6. Le informazioni relative alle soglie applicate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione (Eurostat) entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.

 

     Art. 11. Segreto statistico.

     In caso di richiesta alle autorità nazionali da parte dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che consentono un'identificazione indiretta di detti soggetti non debbano essere diffusi oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

 

     Art. 12. Trasmissione dei dati alla Commissione.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri entro:

     a) 40 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che devono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

     b) 70 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati dettagliati contenenti le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a h).

     Per quanto concerne il valore delle merci, questi risultati si riferiscono unicamente al valore statistico, secondo quanto definito nell'allegato.

     I dati riservati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati in forma elettronica, in conformità a una norma d'interscambio. Le modalità pratiche della trasmissione dei dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 13. Qualità.

     1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi in base agli indicatori di qualità e alle norme vigenti.

     2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi.

     3. Gli indicatori e le norme di valutazione della qualità dei dati, la struttura delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a fornire e tutti i provvedimenti necessari alla valutazione o al miglioramento della qualità dei dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 14. Procedura del comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15. Abrogazione.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

Definizioni dei dati statistici

 

     1. Stato membro associato

 

     a) All'arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro di provenienza. Si tratta del presunto Stato membro di spedizione nei casi in cui le merci entrano direttamente da un altro Stato membro. Se, prima di raggiungere lo Stato membro d'arrivo, le merci sono transitate in uno o più Stati membri intermedi nei quali sono intervenute soste o atti giuridici non inerenti al trasporto (per esempio, trasferimento della proprietà), viene considerato Stato membro di provenienza l'ultimo Stato membro nel quale hanno avuto luogo tali soste o atti.

     b) Alla spedizione, lo Stato membro associato è lo Stato membro di destinazione. Si tratta dell'ultimo Stato membro verso il quale le merci devono essere spedite sulla base delle informazioni disponibili al momento della spedizione.

 

     2. Quantità delle merci

 

     La quantità delle merci può essere indicata in due modi:

     a) la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci senza alcun imballaggio;

     b) le unità supplementari, ossia le unità di misura di quantità diverse dalla massa netta, quali sono menzionate nel regolamento della Commissione che aggiorna annualmente la nomenclatura combinata.

 

     3. Valore delle merci

 

     Il valore delle merci può essere indicato in due modi:

     a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio;

     b) il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione) che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all'esterno del territorio dello Stato membro d'arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.

 

     4. Natura della transazione

 

     Per natura della transazione s'intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazioni conto terzi, ecc.) giudicate utili per distinguere le transazioni tra loro.

 

     5. Paese d'origine

 

     a) Il paese d'origine corrisponde, unicamente all'arrivo, al paese del quale le merci sono originarie.

     b) Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute o prodotte in tale paese.

     c) Le merci nella cui produzione è intervenuto più di un paese sono considerate originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

 

     6. Regione d'origine o di destinazione

 

     a) Alla spedizione, per regione d'origine s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è la regione da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione.

     b) All'arrivo, per regione di destinazione s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è la regione verso cui le merci sono spedite, oppure la regione in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione.

 

     7. Condizioni di consegna

 

     Per condizioni di consegna si intendono le disposizioni del contratto di vendita che specificano i rispettivi obblighi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterm della Camera di commercio internazionale (cif, fob, ecc.).

 

     8. Modo di trasporto

 

     Il modo di trasporto è determinato, alla spedizione, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

 

     9. Regime statistico

 

     Per regime statistico si intendono le diverse caratteristiche giudicate utili per distinguere arrivi e spedizioni a fini statistici.