§ 5.3.52 - Regolamento 9 febbraio 2010, n. 113.
Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:09/02/2010
Numero:113


Sommario
Art. 1.  Merci e movimenti esclusi
Art. 2.  Codici dei flussi commerciali
Art. 3.  Periodo di riferimento
Art. 4.  Valore statistico
Art. 5.  Quantità
Art. 6.  Stati membri importatori ed esportatori
Art. 7.  Paesi associati
Art. 8.  Codice delle merci
Art. 9.  Regime statistico
Art. 10.  Natura della transazione
Art. 11.  Trattamento preferenziale nelle importazioni
Art. 12.  Modo di trasporto
Art. 13.  Identificazione dell’operatore
Art. 14.  Valuta di fatturazione
Art. 15.  Compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese
Art. 16.  Compilazione di statistiche sul commercio disaggregate per valuta di fatturazione
Art. 17.  Impianti industriali
Art. 18.  Invii scaglionati
Art. 19.  Navi e aeromobili
Art. 20.  Merci fornite a navi o aeromobili
Art. 21.  Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare
Art. 22.  Prodotti del mare
Art. 23.  Veicoli spaziali
Art. 24.  Elettricità e gas
Art. 25.  Beni militari
Art. 26.  Trasmissione delle statistiche europee sulle importazioni ed esportazioni di merci
Art. 27.  Abrogazione
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 5.3.52 - Regolamento 9 febbraio 2010, n. 113.

Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti

(G.U.U.E. 10 febbraio 2010, n. L 37)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio [1], e in particolare l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 4 paragrafo 5, l'articolo 5 paragrafi 2 e 4, l'articolo 6 paragrafi 2 e 3 e l'articolo 8 paragrafi 1 e 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 471/2009 stabilisce un quadro comune per l'elaborazione sistematica di statistiche europee sul commercio di merci con paesi terzi.

 

(2) È necessario adeguare l’ambito di applicazione delle statistiche sul commercio estero a specifiche procedure doganali, al fine di evitare una doppia contabilizzazione dei flussi commerciali, e specificare le merci o i movimenti esentati dalle statistiche sul commercio estero per ragioni metodologiche.

 

(3) Ai fini di una compilazione armonizzata delle statistiche sul commercio estero, devono essere specificati i dati dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni, compresi i codici da utilizzare.

 

(4) Per ragioni metodologiche, devono essere stabilite disposizioni applicabili a merci o movimenti specifici.

 

(5) Al fine di garantire una compilazione armonizzata delle statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e delle statistiche aggregate sul commercio secondo la valuta di fatturazione, deve essere definita la metodologia di elaborazione di queste statistiche.

 

(6) Al fine di garantire dati comparabili e accurati, devono essere stabilite disposizioni relative alla trasmissione di dati alla Commissione (Eurostat) da parte degli Stati membri e alla revisione delle statistiche.

 

(7) Devono essere aggiornati i codici relativi alla natura della transazione al fine di identificare le merci soggette a lavorazione per conto terzi che ritornano al paese iniziale di esportazione.

 

(8) Devono essere adottate misure che garantiscono la fornitura di dati statistici quando ulteriori semplificazioni di formalità e controlli doganali porterebbero alla non disponibilità dei dati doganali, in particolare le semplificazioni previste dall'articolo 116 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) [2].

 

(9) Deve pertanto essere abrogato il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, in relazione alle statistiche del commercio estero [3].

 

(10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato delle statistiche relative agli scambi di beni con paesi terzi,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Merci e movimenti esclusi

Sono esclusi dalle statistiche del commercio estero i movimenti e le merci che figurano nell'allegato I.

 

CAPITOLO 2

 

DEFINIZIONE E SPECIFICAZIONE DEI DATI

 

     Art. 2. Codici dei flussi commerciali

Sono utilizzati i seguenti codici per i dati derivati dalle dichiarazioni doganali sul flusso commerciale:

 

1 — quando si registra un'importazione,

 

2 — quando si registra un'esportazione.

 

     Art. 3. Periodo di riferimento

1. Il periodo di riferimento indica l'anno civile e il mese in cui le merci sono importate o esportate.

 

Quando la dichiarazione doganale è la fonte delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni, il periodo di riferimento indica l'anno civile e il mese in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità doganali.

 

2. Il dato relativo al periodo di riferimento è un codice numerico a sei cifre in cui le prime quattro cifre indicano l'anno e le ultime due cifre indicano il mese.

 

     Art. 4. Valore statistico

1. Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e luogo in cui esse attraversano la frontiera dello Stato membro di destinazione, in caso di importazione, e dello Stato membro di esportazione reale, nel caso di esportazione.

 

Il valore statistico è calcolato sulla base del valore delle merci di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, è adeguato per tenere conto dei costi di trasporto e di assicurazione conformemente al paragrafo 4.

 

2. Per quanto riguarda i principi di valutazione stabiliti nell'accordo sull'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana), il valore delle merci per le importazioni o le esportazioni è:

 

a) in caso di vendita o di acquisto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci importate o esportate, escludendo i valori arbitrari o fittizi;

 

b) negli altri casi, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita o di acquisto.

 

Il valore doganale viene utilizzato se determinato secondo il Codice doganale per le merci immesse in libera pratica.

 

3. Il valore delle merci sottoposte a operazioni di lavorazione è determinato nel complesso nel modo seguente:

 

a) per le merci movimentate al fine di essere sottoposte a lavorazione, viene stabilito il valore delle merci non lavorate;

 

b) per le merci che hanno subito un processo di lavorazione, viene stabilito il valore delle merci non lavorate sommando il valore aggiunto dell'attività di lavorazione.

 

4. Il valore di cui ai paragrafi 2 e 3 viene adeguato, se necessario, in modo tale che il valore statistico contenga esclusivamente e integralmente i costi di trasporto e di assicurazione sostenuti per trasportare le merci dal luogo di partenza:

 

a) nel caso di importazioni, sino al confine dello Stato membro di destinazione (valore tipo CIF);

 

b) nel caso di esportazioni, sino alla frontiera dello Stato membro di effettiva esportazione (valore tipo FOB).

 

5. Il valore statistico è espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dove viene presentata la dichiarazione doganale. Se è necessaria una conversione monetaria per esprimere il valore statistico in moneta nazionale, il tasso di cambio utilizzato è:

 

a) il tasso applicabile secondo le disposizioni sulla conversione monetaria stabilite del Codice doganale nel momento in cui la dichiarazione doganale è accettata; ovvero, in sua mancanza,

 

b) il tasso di riferimento nel momento in cui le merci sono importate o esportate stabilito dalla Banca centrale europea per gli Stati membri che appartengono alla zona euro o il tasso ufficiale stabilito dagli Stati membri che non appartengono alla zona euro.

 

     Art. 5. Quantità

I dati sulle quantità sono indicati nel modo seguente:

 

a) la massa netta espressa in chilogrammi, corrispondente alla massa delle merci prive di tutti i loro imballaggi; e

 

b) ove applicabile, l'unità supplementare espressa nella rispettiva unità di misura, secondo la nomenclatura combinata vigente.

 

     Art. 6. Stati membri importatori ed esportatori

1. I dati sugli Stati membri importatori ed esportatori sono codificati in conformità con la nomenclatura di paesi e territori per le statistiche dell'Unione Europea del commercio estero e le statistiche sugli scambi tra gli Stati membri, stabilita dalla Commissione e d'ora in poi denominata "geonomenclatura".

 

2. Il dato sullo Stato membro nel quale viene presentata la dichiarazione doganale indica lo Stato membro alla cui amministrazione doganale si presenta la dichiarazione doganale o, se si utilizza una procedura semplificata come definita nel Codice doganale, alla cui amministrazione doganale si presenta la dichiarazione supplementare, compresa, se ciò è consentito dalle autorità doganali, la rispettiva iscrizione nei registri del dichiarante.

 

3. All'importazione, il dato dello Stato membro di destinazione indica lo Stato membro verso il quale è noto, al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, che la merce sia destinata senza che avvengano transazioni commerciali o altre operazioni che cambino la natura giuridica delle merci in un qualunque Stato membro intermedio.

 

In mancanza di tale elemento, il dato indica lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale.

 

Quando sono importate merci al fine di essere trasformate sotto controllo doganale, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro dove è effettuata la prima attività di lavorazione.

 

4. All'esportazione, il dato sullo Stato membro di effettiva esportazione indica lo Stato membro che, al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, risulta come luogo di spedizione delle merci, senza che avvengano transazioni commerciali o altre operazioni che cambino la natura giuridica delle merci in un qualunque Stato membro intermedio prima dello svincolo nell'ambito della procedura doganale.

 

Quando sono esportate merci a seguito di una trasformazione sotto controllo doganale, lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale è stata effettuata l'ultima attività di lavorazione.

 

     Art. 7. Paesi associati

1. I dati sui paesi associati sono codificati conformemente alla geonomenclatura vigente.

 

2. All'importazione, il dato sul paese di origine indica il paese nel quale le merci sono completamente prodotte o nel quale è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione in conformità con le disposizioni del Codice doganale che stabilisce le norme di origine non preferenziale.

 

Il dato sul paese di provenienza/spedizione indica il paese terzo dal quale le merci sono state inviate allo Stato membro di destinazione senza che avvengano transazioni commerciali o altre operazioni che cambino la natura giuridica delle merci in un qualunque paese terzo intermedio.

 

3. All'esportazione, il dato sul paese di ultima destinazione conosciuta indica l'ultimo paese terzo al quale, al momento dello svincolo nell’ambito della procedura doganale o della destinazione doganale, è noto che le merci saranno consegnate.

 

     Art. 8. Codice delle merci

I dati sulle merci sono codificati:

 

a) all'importazione, conformemente al codice merci della sottovoce TARIC;

 

b) all'esportazione, conformemente al codice merci della sottovoce della nomenclatura combinata.

 

     Art. 9. Regime statistico

1. Il regime statistico identifica le differenti caratteristiche utilizzate per distinguere le transazioni commerciali, in particolare in funzione della loro ubicazione nell'ambito di un regime doganale.

 

2. Il codice del regime statistico è derivato, ove applicabile, dal codice di quattro cifre che indica il regime dichiarato a norma del Codice doganale. Sono utilizzati i seguenti codici:

 

1 — importazioni o esportazioni normali,

 

2 — importazioni o esportazioni coperte dal regime doganale di perfezionamento attivo,

 

3 — importazioni o esportazioni coperte dal regime doganale di perfezionamento passivo,

 

9 — importazioni o esportazioni non registrate a partire da dichiarazioni doganali.

 

     Art. 10. Natura della transazione

1. La natura della transazione identifica le diverse caratteristiche utili per definire lo scopo degli scambi commerciali riportati nelle dichiarazioni doganali, al fine di conciliare le statistiche del commercio destinate alla bilancia dei pagamenti e alla contabilità nazionale e altre caratteristiche di rilevanza statistica.

 

2. I dati sulla natura delle transazioni sono codificati secondo quanto specificato nell'allegato II. Gli Stati membri applicano i codici della colonna A o una combinazione dei codici della colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B secondo quanto indicato nell'allegato.

 

     Art. 11. Trattamento preferenziale nelle importazioni

1. I dati sul trattamento preferenziale consistono nel trattamento tariffario indicato dal codice di preferenza secondo la classificazione stabilita dal Codice doganale.

 

2. I dati fanno riferimento alla preferenza tariffaria applicata o concessa dalle autorità doganali.

 

     Art. 12. Modo di trasporto

1. I dati sul modo di trasporto alla frontiera e sul modo di trasporto interno sono codificati secondo quanto stabilito nell'allegato III.

 

Il modo di trasporto alla frontiera indica il mezzo di trasporto attivo con il quale, all'esportazione, si presume che le merci lascino il territorio statistico dell'Unione europea e, all’importazione, si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dell'Unione europea.

 

Il modo di trasporto interno indica, ove applicabile, il mezzo di trasporto attivo interno mediante il quale i beni raggiungono il luogo di destinazione, se importati, o mediante il quale si suppone che abbiano lasciato il luogo di partenza, se esportati.

 

2. Per i dati sul container sono utilizzati i seguenti codici:

 

0 — se le merci non sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell'Unione europea,

 

1 — se le merci sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell'Unione europea.

 

     Art. 13. Identificazione dell’operatore

Il dato sull’operatore consiste in un numero di identificazione specifico assegnato all'importatore/destinatario, quando le merci sono importate, e all'esportatore/speditore, quando sono esportate.

 

     Art. 14. Valuta di fatturazione

I dati sulla valuta di fatturazione sono desunti, ove applicabile, dalla dichiarazione doganale e sono codificati nel modo seguente:

 

0 — quando la valuta è indicata nella valuta nazionale degli Stati membri non appartenenti alla zona euro,

 

1 — quando la valuta è indicata in euro,

 

2 — quando la valuta è indicata in dollari USA,

 

3 — quando la valuta è indicata in una valuta diversa dalla valuta nazionale degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, o diversa dall'euro o diversa dal dollaro USA.

 

CAPITOLO 3

 

COMPILAZIONE DI STATISTICHE SUL COMMERCIO SECONDO LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE E STATISTICHE SUL COMMERCIO DISAGGREGATE SECONDO LA VALUTA DI FATTURAZIONE

 

     Art. 15. Compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese

1. Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche annuali sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese.

 

2. Le unità statistiche sono le imprese così come definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio [4].

 

3. Le unità statistiche sono costruite associando il numero d'identificazione dell’operatore di cui all'articolo 13 con l'unità giuridica del Registro delle imprese conformemente alla variabile 1.7a di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [5].

 

4. Al fine di garantire l'identificazione dell’operatore e gestire il collegamento con il Registro delle imprese, le autorità statistiche nazionali hanno accesso ai dati di registrazione e di identificazione degli operatori economici contemplati nelle disposizioni doganali dell'Unione europea. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili per l'assegnazione del numero di registrazione e di identificazione dell’operatore economico forniscono accesso ai dati elencati nell'allegato 38 quinques del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [6].

 

5. Sono compilate le seguenti variabili:

 

a) il flusso commerciale;

 

b) il valore statistico;

 

c) il paese associato;

 

d) il codice della merce, conformemente alla sezione o al livello a due cifre definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [7];

 

e) il numero di imprese;

 

f) l’attività dell'impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) secondo quanto stabilito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [8];

 

g) la classe dimensionale, misurata in termini di numero di dipendenti secondo le definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese stabilite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione [9].

 

6. Sono compilati i seguenti dati:

 

a) il tasso di corrispondenza tra il registro degli operatori e il registro delle imprese;

 

b) il commercio per attività e classe dimensionale dell'impresa;

 

c) la quota delle imprese più grandi in termini di valore del commercio per attività;

 

d) il commercio per paese associato e attività;

 

e) il commercio per numero di paesi associati e attività;

 

f) il commercio per merci e attività.

 

7. Il primo anno di riferimento per il quale sono compilate le statistiche annuali sarà il 2010. Gli Stati membri forniscono dati per tutti gli anni civili successivi.

 

8. Le statistiche sono trasmesse entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

 

9. Gli Stati membri garantiscono che le statistiche siano fornite in modo tale che la loro diffusione da parte della Commissione (Eurostat) non consenta d’identificare un'impresa o un operatore. Le autorità statistiche nazionali specificano quali dati sono soggetti alle disposizioni sulla confidenzialità.

 

     Art. 16. Compilazione di statistiche sul commercio disaggregate per valuta di fatturazione

1. Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche annuali sul commercio disaggregate per valuta di fatturazione.

 

2. Le statistiche comprendono le seguenti caratteristiche:

 

a) il flusso commerciale;

 

b) il valore statistico;

 

c) la valuta di fatturazione secondo la codifica di cui all'articolo 14;

 

d) il totale e una disaggregazione per prodotto conformemente alle sezioni e alle divisioni della Classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) vigente, indicando i codici seguenti:

 

1 — materie prime senza petrolio secondo le sezioni 0-4 della CTCI, esclusa la divisione 33,

 

2 — petrolio secondo la divisione 33 della CTCI,

 

3 — prodotti manifatturieri secondo le sezioni 5-8 della CTCI.

 

3. Il primo anno di riferimento per il quale saranno compilate statistiche annuali sarà il 2010. Gli Stati membri compilano successivamente i dati ogni due anni.

 

4. Le statistiche sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

 

5. La fonte dei dati è l'informazione registrata nelle dichiarazioni doganali conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009. Se tuttavia nella dichiarazione doganale non figura la valuta di fatturazione per le esportazioni, per compilare le esportazioni disaggregate per valuta di fatturazione gli Stati membri effettuano un’indagine che fornisca statistiche con risultati accurati.

 

CAPITOLO 4

 

MERCI O MOVIMENTI SPECIFICI

 

     Art. 17. Impianti industriali

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

 

a) "impianto industriale" un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un'unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;

 

b) "componente" una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC;

 

c) il codice della componente si compone nel modo seguente:

 

i) le prime quattro cifre sono 9880;

 

ii) la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci della componente;

 

iii) la settima e l'ottava cifra sono 0.

 

2. Gli Stati membri possono compilare le statistiche di esportazione a livello delle componenti a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato impianto industriale sia superiore a 3 milioni di EUR, a meno che non si tratti di impianti industriali riutilizzati. La compilazione della quantità è opzionale.

 

     Art. 18. Invii scaglionati

1. Ai fini del presente articolo per "invii scaglionati" s'intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.

 

2. Il periodo di riferimento per le importazioni o le esportazioni di invii scaglionati può essere adeguato in modo tale che i dati relativi siano trasmessi una sola volta, nel mese in cui l'ultimo invio è importato o esportato.

 

     Art. 19. Navi e aeromobili

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

 

a) "navi" quelle considerate come navi per la navigazione marittima conformemente al capitolo 89 della NC, i rimorchiatori, le navi da guerra e le strutture galleggianti;

 

b) "aeromobili" gli aerei di cui ai codici NC 880230 e 880240;

 

c) "proprietà economica" il diritto di una persona fisica o giuridica di reclamare i benefici associati all'uso di una nave o di un aeromobile nell’ambito di un'attività economica, accettando i relativi rischi.

 

2. Le statistiche del commercio estero riguardano solo le seguenti importazioni ed esportazioni di navi e aeromobili:

 

a) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo a una persona fisica o giuridica residente nello Stato membro importatore; tale transazione è trattata come un’importazione;

 

b) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica residente nello Stato membro esportatore a una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo; tale transazione è trattata come una esportazione. Se la nave o l'aeromobile sono nuovi, l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione;

 

c) l'importazione e l'esportazione di navi o aeromobili prima o a seguito di lavorazione per conto terzi così come definita nell'allegato II, nota 2.

 

3. Le statistiche del commercio estero relative al commercio di navi e aeromobili sono compilate nel modo seguente:

 

a) la quantità è espressa, per le navi, in numero di unità fisiche e in qualunque altra unità supplementare prevista nella NC, e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari;

 

b) i costi di trasporto e di assicurazione sono esclusi dal valore statistico;

 

c) il paese associato è:

 

i) il paese terzo nel quale risiede la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in caso di importazione, o la persona fisica o giuridica alla quale si trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in caso di esportazione, per i movimenti di cui al paragrafo 2, lettera a) e b);

 

ii) il paese terzo di costruzione, in caso di importazione di aeromobili o navi nuove costruite al di fuori dell'Unione europea;

 

iii) il paese terzo nel quale risiede la persona fisica o giuridica titolare della proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in caso di importazione, o il paese terzo nel quale viene effettuata la lavorazione per conto terzi, in caso di esportazione, per i movimenti di cui al paragrafo 2 lettera c);

 

d) il periodo di riferimento delle importazioni e delle esportazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b) è il mese nel quale avviene il trasferimento della proprietà economica.

 

4. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili della gestione dei registri di navi e aeromobili forniscono tutte le informazioni disponibili per identificare un cambio di proprietà economica di una nave o di un aeromobile tra una persona fisica o giuridica residente in uno Stato membro e una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo.

 

     Art. 20. Merci fornite a navi o aeromobili

1. Ai fini del presente articolo:

 

a) per "fornitura di merci a navi o aeromobili" s'intende la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e ai passeggeri, o necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili;

 

b) le navi o gli aeromobili sono considerati appartenenti allo Stato in cui risiede la persona fisica o giuridica titolare della proprietà economica della nave o dell'aeromobile, così come definita all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

 

2. Le statistiche del commercio estero comprendono le esportazioni di merci inviate dal territorio dello Stato membro esportatore a navi e aeromobili appartenenti a un paese terzo.

 

3. Gli Stati membri possono utilizzare i seguenti codici dei prodotti per le merci fornite a navi o aeromobili:

 

— 99302400 : merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,

 

— 99302700 : merci indicate al capitolo 27 della NC,

 

— 99309900 : merci classificate altrove.

 

La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa, fatta eccezione per le merci indicate al capitolo 27 della NC.

 

È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato "QS".

 

     Art. 21. Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

 

a) "impianto in alto mare" le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all'esterno del territorio statistico di un determinato paese;

 

b) "merci fornite a impianti in alto mare" la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare;

 

c) "merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare" i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall'impianto in alto mare.

 

2. Le statistiche del commercio estero registrano:

 

a) le importazioni, quando le merci sono inviate:

 

i) da un paese terzo a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro importatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

 

ii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino allo Stato membro importatore;

 

iii) da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro importatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

 

b) le esportazioni, quando le merci sono inviate:

 

i) a un paese terzo da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro esportatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;

 

ii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino dallo Stato membro esportatore;

 

iii) a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale il paese terzo gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro esportatore gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino.

 

3. Gli stati membri possono utilizzare i seguenti codici dei prodotti per le merci fornite a impianti in alto mare:

 

— 99312400 : merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,

 

— 99312700 : merci indicate al capitolo 27 della NC 27,

 

— 99319900 : merci classificate altrove.

 

La trasmissione di dati sulla quantità è facoltativa, fatta eccezione per le merci indicate al capitolo 27 della NC.

 

È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato "QW".

 

     Art. 22. Prodotti del mare

1. Ai fini del presente articolo:

 

a) per "prodotti del mare" si intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi per la navigazione marittima;

 

b) si riterrà che le navi appartengano al paese in cui risiede la persona fisica o giuridica che ne esercita la proprietà economica, così come definita all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

 

2. Le statistiche del commercio estero comprendono le seguenti importazioni e esportazioni di prodotti del mare:

 

a) lo sbarco di prodotti del mare in porti dello Stato membro importatore oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro importatore da navi appartenenti a un paese terzo; tali atti sono assimilati alle importazioni;

 

b) lo sbarco di prodotti del mare in porti di un paese terzo da una nave appartenente allo Stato membro esportatore oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un paese terzo da navi appartenenti allo Stato membro esportatore; tali atti sono assimilati alle esportazioni.

 

3. Il paese associato è, all'importazione, il paese terzo in cui risiede la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, all'esportazione, il paese terzo nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è stabilita la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti.

 

4. A condizione che non vi sia conflitto con altre normative dell'Unione, le autorità statistiche nazionali hanno accesso alle fonti dei dati in aggiunta alle dichiarazioni doganali, come ad esempio le informazioni che figurano sulle dichiarazioni delle navi nazionali registrate concernenti i prodotti del mare sbarcati nei paesi terzi.

 

     Art. 23. Veicoli spaziali

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

 

a) "veicoli spaziali" i veicoli in grado di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre;

 

b) "proprietà economica" il diritto di una persona fisica o giuridica di reclamare i benefici associati all’uso del veicolo spaziale nel quadro di un'attività economica, accettando i relativi rischi.

 

2. Il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento tra una persona fisica o giuridica residente in un paese terzo e una persona fisica o giuridica residente in uno Stato membro è registrata:

 

a) come importazione, nello Stato membro in cui risiede il nuovo proprietario;

 

b) come esportazione, nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito.

 

3. Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alle statistiche di cui al paragrafo 2:

 

a) il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione;

 

b) il dato relativo al paese associato è il paese terzo di costruzione del veicolo spaziale finito, all'importazione, e il paese terzo dove è stabilito il nuovo proprietario, all'esportazione.

 

4. A condizione che non vi siano conflitti con altre normative dell'Unione, le autorità statistiche nazionali hanno accesso a tutte le fonti disponibili di dati necessarie all'applicazione del presente articolo, oltre alle dichiarazioni doganali.

 

     Art. 24. Elettricità e gas

1. Oltre alle dichiarazioni doganali, le autorità statistiche nazionali possono richiedere che le informazioni necessarie alla registrazione delle importazioni e delle esportazioni di elettricità e di gas tra il territorio statistico dello Stato membro e i paesi terzi siano fornite direttamente dagli operatori che sono proprietari o gestori di una rete di trasporto di elettricità o di gas.

 

2. Il valore statistico trasmesso alla Commissione (Eurostat) può basarsi su stime. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) sulla metodologia utilizzata per la stima prima dell'applicazione.

 

     Art. 25. Beni militari

1. Le statistiche sul commercio estero comprendono le importazioni e le esportazioni di beni per uso militare.

 

2. Gli Stati membri possono trasmettere informazioni meno dettagliate di quanto richiesto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009 qualora le informazioni siano soggette a segreto militare in conformità delle definizioni in vigore negli Stati membri. Sono tuttavia trasmessi alla Commissione (Eurostat) almeno i dati relativi al valore statistico complessivo mensile delle importazioni e delle esportazioni.

 

CAPITOLO 5

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 26. Trasmissione delle statistiche europee sulle importazioni ed esportazioni di merci

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano esaustivi e rispettino i criteri di qualità definiti all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009.

 

2. Le statistiche trasmesse alla Commissione (Eurostat) sono espresse nella moneta nazionale dello Stato membro che le elabora.

 

3. Quando i risultati mensili già trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati.

 

     Art. 27. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1917/2000 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010.

 

Rimane applicabile ai dati relativi a periodi di riferimento che precedono il 1 gennaio 2010.

 

     Art. 28. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

 

[2] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

 

[3] GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

 

[4] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

 

[5] GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

 

[6] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

 

[7] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.

 

[8] GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[9] GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

ELENCO DELLE MERCI E DEI MOVIMENTI ESCLUSI DALLE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO

 

a) Oro detto monetario;

 

b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;

 

c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

 

- non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,

 

- la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

 

- non è stato effettuato alcun cambio di proprietà né si prevede che avvenga;

 

d) merci che circolano tra:

 

- lo Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri paesi terzi, e

 

- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri paesi terzi o di organizzazioni internazionali.

 

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

 

e) beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

 

f) software scaricato da Internet;

 

g) beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempre che siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

 

- materiale pubblicitario,

 

- campioni commerciali;

 

h) beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, i pezzi di ricambio inclusi nella riparazione e i pezzi difettosi sostituiti;

 

i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio;

 

j) beni dichiarati oralmente alle autorità doganali, sia di natura commerciale, purché il loro valore non superi la soglia statistica di 1000 EUR o 1000 chilogrammi, sia di natura non commerciale;

 

k) beni immessi in libera pratica dopo essere posti sotto il regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale.

 

 

ALLEGATO II

 

ELENCO DEI CODICI RELATIVI ALLA NATURA DELLE TRANSAZIONI

 

A | B |

 

1.Transazioni che comportano il trasferimento di proprietà effettivo o previsto da residenti a non residenti dietro corrispettivo finanziario o di altro tipo (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7, 8) | 1.Acquisto/vendita definitivi2.Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario3.Baratto (corrispettivo in natura)4.Leasing finanziario (locazione-vendita) [1]9.Altre |

 

2.Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione dell'atto originario. | 1.Restituzione di merci2.Sostituzione di merci restituite3.Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite9.Altre |

 

3.Transazioni che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario o in natura (ad esempio invio di aiuti) | |

 

4.Operazioni finalizzate a lavorazione [2] per conto terzi (non vi è passaggio di proprietà al trasformatore) | 1.Merci che devono ritornare al paese di esportazione iniziale2.Merci che non devono ritornare al paese di esportazione iniziale |

 

5.Operazioni successive a una lavorazione per conto terzi (non vi è passaggio di proprietà al trasformatore) | 1.Merci che ritornano al paese di esportazione iniziale2.Merci che non ritornano al paese di esportazione iniziale |

 

6.Particolari transazioni codificate a fini nazionali | |

 

7.Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di produzione intergovernativi comuni | |

 

8.Transazioni che implicano la fornitura di materiale e di attrezzature da costruzione nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l'insieme del contratto | |

 

9.Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici | 1.Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi9.Altre |

 

[1] Il leasing finanziario comprende le operazioni in cui i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario che, allo scadere del contratto, diventa l'effettivo proprietario dei beni.

 

[2] La lavorazione comprende le operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo …) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.

 

 

ALLEGATO III

 

CODICI RELATIVI AL MODO DI TRASPORTO

 

Codice | Denominazione |

 

1 | Trasporto marittimo |

 

2 | Trasporto ferroviario |

 

3 | Trasporto su strada |

 

4 | Trasporto aereo |

 

5 | Spedizioni postali |

 

7 | Installazioni di trasporto fisse |

 

8 | Trasporto per via navigabile interna |

 

9 | Propulsione propria |