§ 5.3.50 - Regolamento 6 maggio 2009, n. 471.
Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:06/05/2009
Numero:471


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Fonte dei dati
Art. 5.  Dati statistici
Art. 6.  Compilazione di statistiche del commercio estero
Art. 7.  Scambio di dati
Art. 8.  Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)
Art. 9.  Valutazione della qualità
Art. 10.  Diffusione delle statistiche del commercio estero
Art. 11.  Procedura di comitato
Art. 12.  Abrogazione
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 5.3.50 - Regolamento 6 maggio 2009, n. 471.

Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio
(G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere della Banca centrale europea [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi assumono un’importanza fondamentale per la politica commerciale e la politica economica della Comunità e per l’analisi dell’evoluzione dei mercati delle singole merci. La trasparenza del sistema statistico dovrebbe essere migliorata per consentirgli di reagire all’evoluzione del contesto amministrativo e soddisfare nuove esigenze degli utilizzatori. Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi [3], dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato.

 

(2) Le statistiche del commercio estero si basano sui dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [4] ("codice doganale"). I progressi nell’integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l’impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall’attuale processo di ammodernamento del codice doganale di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario [5] ("codice doganale aggiornato"), autorizzano numerosi cambiamenti. In particolare, essi rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie.

 

(3) La semplificazione delle formalità e dei controlli doganali nel quadro del codice doganale aggiornato possono portare a dichiarazioni in dogana non disponibili. Ai fini del mantenimento della completezza delle statistiche del commercio estero è opportuno adottare misure che garantiscano che tali operatori economici che beneficiano della semplificazione trasmettano dati statistici.

 

(4) La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio [6], istituirà un sistema doganale elettronico per lo scambio dei dati contenuti nelle dichiarazioni in dogana. Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e garantire che i dati sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi dovrebbero essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri. Tale sistema di scambi di dati dovrebbe avvalersi per quanto possibile dell’infrastruttura messa a punto dalle autorità doganali.

 

(5) Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire dati sullo "Stato membro di destinazione", per le importazioni, e sullo "Stato membro di effettiva esportazione", per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero.

 

(6) Ai fini del presente regolamento, le merci per gli scopi del commercio estero dovrebbero essere classificate conformemente alla "nomenclatura combinata" istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [7] ("nomenclatura combinata").

 

(7) Allo scopo di soddisfare le esigenze di informazione della Banca centrale europea e della Commissione sulla quota dell’euro negli scambi internazionali di merci, la valuta di fatturazione delle importazioni e delle esportazioni dovrebbe essere rilevata a livello aggregato.

 

(8) Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul trattamento preferenziale delle merci importate nella Comunità.

 

(9) Le statistiche del commercio estero forniscono dati utili ai fini della compilazione della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le caratteristiche che rendono possibile il loro adeguamento per gli scopi della bilancia dei pagamenti dovrebbero rientrare nel set di dati standard e obbligatori.

 

(10) Le statistiche degli Stati membri sui depositi doganali e le zone franche non sono soggette a disposizioni armonizzate. Tuttavia, la compilazione di tali statistiche a fini nazionali continua ad essere facoltativa.

 

(11) Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando i dati sull’importatore e sull’esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici [8].

 

(12) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee [9], definisce il quadro di riferimento per le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni sugli scambi di beni richiede tuttavia specifiche norme in materia di riservatezza se si vuole che tali statistiche siano pertinenti.

 

(13) La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’ 11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto [10]. Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

 

(14) In sede di produzione e di diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi fissati nel codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

 

(15) Dovrebbero essere formulate disposizioni specifiche che restino in vigore finché modifiche della legislazione doganale non forniranno dati aggiuntivi sulla dichiarazione in dogana e finché la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di dati doganali.

 

(16) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire il quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie estere, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(17) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

 

(18) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l’elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali stabiliti nel codice doganale che determinano un’esportazione o un’importazione per le statistiche del commercio estero; di adottare norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari; di adattare l’elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche del commercio estero; di precisare le fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana utilizzate per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di determinate merci o movimenti; di specificare i dati statistici, inclusi i codici da utilizzare; di stabilire i requisiti applicabili ai dati relativi alle merci o movimenti specifici; di stabilire i requisiti per la compilazione delle statistiche; di specificare le caratteristiche dei campioni; di fissare il periodo di rilevazione e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute; nonché di adattare il termine per la trasmissione delle statistiche, il contenuto, la copertura e le condizioni di revisione delle statistiche già trasmesse; e di stabilire il termine per la trasmissione delle statistiche sul commercio al dettaglio secondo le caratteristiche delle imprese e delle statistiche sugli scambi disaggregati per valuta di fatturazione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni con i paesi terzi ("statistiche del commercio estero").

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "merci": tutti i beni mobili, compresa l’energia elettrica;

 

b) "territorio statistico della Comunità": il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l’aggiunta dell’isola di Heligoland al territorio della Repubblica federale di Germania;

 

c) "autorità statistiche nazionali": gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche del commercio estero;

 

d) "autorità doganali": le "autorità doganali" come definite nel codice doganale;

 

e) "dichiarazione in dogana": la "dichiarazione in dogana" come definita nel codice doganale;

 

f) "decisione doganale": qualsiasi atto ufficiale delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

 

Gli Stati membri registrano un’esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità dirette verso una destinazione doganale o nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

 

a) esportazione;

 

b) perfezionamento passivo;

 

c) riesportazione in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

 

Gli Stati membri registrano un’importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

 

a) immissione in libera pratica;

 

b) perfezionamento attivo;

 

c) trasformazione sotto controllo doganale.

 

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, relativi all’adattamento dell’elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1 allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

3. Per ragioni metodologiche, alcune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche. Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l’energia elettrica e il gas e i materiali di rifiuto ("merci o movimenti specifici").

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

4. Taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero per ragioni metodologiche. Ciò riguarda l’oro monetario e i mezzi di pagamento che costituiscono moneta legale; le merci destinate a un uso diplomatico o analogo; i movimenti di merci tra lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore e le loro forze armate nazionali stazionate all’estero; determinate merci acquisite e cedute dalle forze armate straniere; le merci particolari che non sono oggetto di transazioni commerciali; i movimenti dei lanciatori di satelliti prima del lancio; le merci da riparare e dopo la riparazione; le merci destinate ad un’utilizzazione temporanea o dopo di essa; le merci usate come supporti di informazioni personalizzate o scaricate elettronicamente; e le dichiarazioni orali di merci alle autorità doganali sia di natura commerciale, purché non sia superata la soglia statistica di 1000 EUR in valore o di 1000 kg in massa netta, sia tutte le dichiarazioni orali di merci di natura non commerciale.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative all’esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

     Art. 4. Fonte dei dati

1. La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dall’amministrazione doganale con riguardo ad essa.

 

2. Qualora le ulteriori semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali ai sensi dell’articolo 116 del codice doganale aggiornato comportino l’indisponibilità presso le autorità doganali delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni, gli operatori economici che beneficiano della semplificazione forniscono i dati statistici di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

 

3. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fonti di dati diverse per la compilazione delle loro statistiche nazionali fino alla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici conformemente all’articolo 7, paragrafo 2.

 

4. Per le merci o i movimenti specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 3, si possono utilizzare fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.

 

5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e relative alla raccolta di dati di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Tali misure tengono particolarmente conto della necessità di istituire un sistema efficiente che riduca al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni.

 

     Art. 5. Dati statistici

1. Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati:

 

a) il flusso commerciale (importazione, esportazione);

 

b) il periodo di riferimento mensile;

 

c) il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori;

 

d) la quantità espressa in massa netta e in unità supplementare se indicata sulla dichiarazione in dogana;

 

e) l’operatore, ossia l’importatore/destinatario all’importazione e l’esportatore/speditore all’esportazione;

 

f) lo Stato membro importatore o esportatore, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana, se indicato sulla dichiarazione in dogana:

 

i) all’importazione, lo Stato membro di destinazione;

 

ii) all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;

 

g) i paesi associati, vale a dire:

 

i) all’importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione;

 

ii) all’esportazione, l’ultimo paese di destinazione noto;

 

h) le merci secondo la nomenclatura combinata costituita:

 

i) all’importazione, dal codice delle merci della sottovoce della TARIC;

 

ii) all’esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della nomenclatura combinata;

 

i) il codice del regime doganale da utilizzare per stabilire il regime statistico;

 

j) la natura della transazione se indicata sulla dichiarazione in dogana;

 

k) il trattamento preferenziale all’importazione, se concesso dalle autorità doganali;

 

l) la valuta di fatturazione se indicata sulla dichiarazione in dogana;

 

m) il modo di trasporto specificante:

 

i) il modo di trasporto alla frontiera;

 

ii) il modo di trasporto interno;

 

iii) il contenitore.

 

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti le ulteriori specificazioni dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i codici da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

3. Se non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana.

 

4. Per le "merci o movimenti specifici" di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e per i dati forniti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, si possono richiedere serie limitate di dati.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti tali serie limitate di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

     Art. 6. Compilazione di statistiche del commercio estero

1. Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo:

 

a) il codice della merce;

 

b) gli Stati membri importatori/esportatori;

 

c) i paesi associati;

 

d) il regime statistico;

 

e) la natura della transazione;

 

f) il trattamento preferenziale all’importazione;

 

g) il modo di trasporto.

 

Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

 

2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, in particolare l’attività economica dell’impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione misurata in termini di numero di dipendenti.

 

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente al regolamento (CE) n. 177/2008 con i dati registrati a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, sulle importazioni e sulle esportazioni. A tal fine, le autorità doganali nazionali comunicano alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dei pertinenti operatori economici.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

3. Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.

 

Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un’indagine.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e riguardanti le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi nazionali.

 

5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, non sono ancora registrati né possono essere direttamente dedotti da altri dati che figurano nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali nazionali. La trasmissione dei seguenti dati è facoltativa per gli Stati membri:

 

a) all’importazione, lo Stato membro di destinazione;

 

b) all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;

 

c) la natura della transazione.

 

     Art. 7. Scambio di dati

1. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalle autorità doganali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tali autorità.

 

Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all’articolo 5 che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana.

 

2. A decorrere dalla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici, le autorità doganali si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni siano trasmesse all’autorità statistica nazionale dello Stato membro indicato nella registrazione come:

 

a) all’importazione, lo Stato membro di destinazione;

 

b) all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

 

Il meccanismo per lo scambio dei dati è attuato al più tardi alla data di applicazione del titolo I, capo 2, sezione 1, del codice doganale aggiornato.

 

3. Le disposizioni di attuazione in merito alla trasmissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.

 

Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

 

Gli Stati membri trasmettono statistiche aggiornate allorché le statistiche già trasmesse siano oggetto di revisione.

 

Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata.

 

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all’adattamento del termine per la trasmissione delle statistiche, del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

 

3. Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano le seguenti dimensioni di valutazione della qualità:

 

a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

 

b) "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

 

c) "tempestività": il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;

 

d) "puntualità": l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuti essere forniti);

 

e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

 

f) "comparabilità": la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si confrontano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

 

g) "coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità delle statistiche fornite ogni anno.

 

3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

 

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

 

     Art. 10. Diffusione delle statistiche del commercio estero

1. A livello comunitario, le statistiche del commercio estero compilate conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) come minimo a livello di sottovoce della nomenclatura combinata.

 

Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche del commercio estero di quello Stato membro suscettibili di rendere possibile l’identificazione di tale importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico.

 

2. Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per sottovoce della TARIC e preferenze non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) qualora la loro divulgazione pregiudicherebbe la tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.

 

     Art. 11. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche relative agli scambi di beni con paesi non membri.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 12. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 2010.

 

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1 gennaio 2010.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 70 del 15.3.2008, pag. 1.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 58) e posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

 

[4] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

[5] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

 

[6] GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

 

[7] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

 

[8] GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

 

[9] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

 

[10] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

 

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.