§ 20.3.432 – Regolamento 2 febbraio 2005, n. 179.
Regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:02/02/2005
Numero:179


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.3.432 – Regolamento 2 febbraio 2005, n. 179.

Regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione.

(G.U.U.E. 3 febbraio 2005, n. L 30).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, in particolare gli articoli 11 e 13,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, applicabile dal 1° gennaio 2005, istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

     (2) È opportuno ridurre da sei settimane a quaranta giorni il periodo di trasmissione dei dati sul commercio estero allo scopo di conformarlo al periodo di trasmissione dei dati aggregati relativi agli scambi intracomunitari.

     (3) Come ha dichiarato ripetutamente il Consiglio, la supervisione dell’unione economica e monetaria rende necessaria una trasmissione rapida delle statistiche sul commercio.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 è sostituito dal seguente testo:

     «Articolo 32

     1. Gli Stati membri elaborano:

     a) i risultati aggregati definiti, per ogni flusso, come il valore totale degli scambi con i paesi terzi e la ripartizione per prodotti secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale, revisione 3;

     b) i risultati dettagliati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.

     2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione senza indugio come segue:

     a) conformemente al paragrafo 1, lettera a), entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento;

     b) conformemente al paragrafo 1, lettera b), entro 42 giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2005.