§ 1.6.M94 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1262.
Regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/06/2001
Numero:1262


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Fatto salvo il paragrafo 2, il riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere concesso soltanto per un silo o un magazzino:
Art. 3.      1. Agli effetti dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, è considerato "commerciante specializzato nel settore dello zucchero" colui:
Art. 4.     
Art. 5.      Può essere offerto all'intervento soltanto zucchero che non è stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto e che è di proprietà dell'interessato.
Art. 6. 
Art. 7.      1. L'offerta indirizzata all'organismo d'intervento deve indicare:
Art. 8.      1. L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione. Tuttavia, essa può essere ritirata durante detto periodo previo accordo dell'organismo d'intervento.
Art. 9.      1. Il contratto di magazzinaggio da stipulare preliminarmente tra l'offerente e l'organismo di intervento in questione è concluso, fatto salvo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 4, per una [...]
Art. 10.     
Art. 11.      1. Il venditore è tenuto a sostituire senza indugio il quantitativo di zucchero in causa, di cui è costatata la non rispondenza della qualità alle condizioni di cui all'articolo 4, con un [...]
Art. 12.      Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie, definite come segue:
Art. 13.      1. Lo zucchero della categoria 1 presenta le seguenti caratteristiche:
Art. 14.      Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata:
Art. 15.      1. Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata:
Art. 16. 
Art. 17.      1. Salvo pattuizione contraria tra l'organismo d'intervento e il venditore, lo zucchero rimane sino al ritiro nel silo o nel magazzino in cui si trovava al momento dell'offerta.
Art. 18.      1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi da 2 a 4, lo zucchero acquistato è consegnato dal venditore alla rinfusa.
Art. 19.     
Art. 20.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 5, all'atto del ritiro gli esperti di cui all'articolo 19 procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto. Il venditore adotta [...]
Art. 21.      1. Gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che ne è stata decisa la vendita secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. [...]
Art. 22.      1. Alla gara provvede l'organismo d'intervento interessato per i quantitativi di zucchero da esso detenuti.
Art. 23.      1. Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, secondo i casi, sulla base dei seguenti [...]
Art. 24.      1. Ai fini del presente capitolo, si intende per destinazione:
Art. 25.      1. Ai fini della presentazione dello zucchero alla gara, devono essere determinate le seguenti condizioni:
Art. 26.      1. Qualora la situazione sul mercato dello zucchero nella Comunità lo richieda, può essere indetta una gara permanente per la vendita. Durante il periodo di validità della gara permanente, si [...]
Art. 27.      1. Gli interessati partecipano alla gara recapitando un'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o [...]
Art. 28.      1. La cauzione di gara ammonta, per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio:
Art. 29.      1. Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo d'intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.
Art. 30.      Se le condizioni di gara non prevedono un prezzo minimo o un importo massimo per il premio o per la restituzione, questi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, [...]
Art. 31.      1. Salvo qualora venga deciso di non procedere alla gara o ad una gara parziale e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, aggiudicatario è qualsiasi offerente la cui offerta non sia [...]
Art. 32.      1. Quando lo zucchero è destinato all'alimentazione animale, dall'avvenuta aggiudicazione sorge:
Art. 33.      1. L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dell'esito della gara. Esso fa inoltre pervenire agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
Art. 34.      1. Salvo in caso di forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi quattro settimane dopo il giorno di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 33. [...]
Art. 35.      1. Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, può aver luogo soltanto previo rilascio [...]
Art. 36.      1. Il prezzo dello zucchero aggiudicato deve essere disponibile sul conto dell'organismo d'intervento al più tardi il trentesimo giorno successivo al rilascio del buono di ritiro.
Art. 37.      1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero aggiudicato avviene al momento del ritiro dello zucchero stesso.
Art. 38.      1. Per la constatazione della categoria o del rendimento dello zucchero all'atto del ritiro, si applicano le disposizioni dell'articolo 19.
Art. 39.      1. Se, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, emerge che lo zucchero bianco è di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo dello zucchero per le [...]
Art. 40.      1. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale:
Art. 41.      I regolamenti (CEE) n. 258/72 e (CEE) n. 2103/77 sono abrogati.
Art. 42.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.


§ 1.6.M94 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1262. [1]

Regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento.

(G.U.C.E. 30 giugno 2001, n. L 178).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede, per alcuni tipi di zucchero, misure d'intervento attuate mediante acquisti.

     (2) L'attuazione di misure d'intervento comunitarie esige che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi d'intervento in un luogo determinato. A tal fine, è opportuno disporre che la presa in consegna possa avvenire soltanto per zucchero che al momento dell'offerta sia depositato in un magazzino riconosciuto. Il regime d'intervento si applica soltanto allo zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità e prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per i fabbricanti che beneficiano di una quota di base.

     (3) L'esperienza acquisita nel settore dello zucchero ha dimostrato l'importanza di una libera concorrenza per la commercializzazione dello zucchero. Tale libera concorrenza può essere favorita dalla partecipazione del commercio indipendente dello zucchero. Sembra quindi indicato un consolidamento della posizione di tali imprese nel settore dello zucchero. A tal fine, è opportuno concedere loro la possibilità di offrire zucchero comunitario all'intervento, permettendo loro così di effettuare le proprie operazioni commerciali in condizioni normali.

     (4) Gli organismi d'intervento sono responsabili della merce acquistata. Essi devono quindi prendere tutte le disposizioni necessarie affinché, al momento dell'offerta all'intervento, lo zucchero sia immagazzinato in condizioni tali da garantirne la perfetta conservazione. Ai fini del corretto funzionamento dell'intervento, occorre pertanto prevedere la possibilità che sia stipulato un contratto di magazzinaggio tra l'organismo d'intervento e il venditore.

     (5) Per definire le condizioni relative alla concessione e alla revoca del riconoscimento dei magazzini, occorre tener presenti le esigenze di buona conservazione e di facilità di ritiro dello zucchero, la situazione geografica del magazzino, nonché la capacità di svincolo della merce e, se del caso, la capacità di insaccamento garantita dal richiedente per il ritiro dello zucchero offerto.

     (6) L'estensione del beneficio dell'intervento ai commercianti specializzati richiede, per la concessione e la revoca del riconoscimento, la definizione di criteri obiettivi di apprezzamento di quest'attività, segnatamente per quanto riguarda una partecipazione significativa al commercio dello zucchero. È opportuno lasciare ad ogni Stato membro la facoltà di prescrivere eventualmente condizioni supplementari e di revocare il riconoscimento qualora tali condizioni non risultino più soddisfatte. È auspicabile prevedere che qualsiasi provvedimento di concessione, di riconferma o di revoca del riconoscimento venga notificato alla Commissione.

     (7) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato. Di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto all'intervento.

     (8) Non dovrebbe essere accettato all'intervento zucchero le cui caratteristiche possano ostacolarne l'ulteriore smercio e provocarne la degradazione durante il magazzinaggio.

     (9) Ai fini di una normale gestione dell'intervento, occorre che l'offerta di zucchero sia presentata con riferimento ad una partita e che questa venga definita quantitativamente.

     (10) L'organismo d'intervento deve essere in grado di esaminare con piena conoscenza di causa se l'offerta soddisfa alle condizioni richieste. A tal fine, l'offerente deve comunicargli tutte le indicazioni necessarie.

     (11) L'organismo d'intervento ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di subordinare l'accettazione dell'offerta alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con il venditore. A fini di uniformità, è pertanto opportuno stabilire le disposizioni essenziali, in particolare con riguardo alla durata di validità, che devono figurare nel contratto.

     (12) I sili e i magazzini riconosciuti devono offrire le migliori condizioni di magazzinaggio dello zucchero e, d'altra parte, è generalmente ammesso che lo zucchero può rimanere immagazzinato, in presenza delle condizioni richieste e senza rischio di deterioramento, per un periodo di circa dodici mesi. Pertanto, nel caso in cui sia stipulato un contratto di magazzinaggio con il venditore, è giustificato che quest'ultimo, a prescindere dal momento in cui ha luogo il trasferimento di proprietà, continui ad essere responsabile della qualità dello zucchero per un periodo massimo di dodici mesi.

     (13) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede, all'articolo 7, paragrafo 5, che vengano adottate, nel quadro delle modalità di applicazione, le tariffe delle maggiorazioni e delle riduzioni applicabili ai prezzi d'intervento in funzione della qualità dello zucchero offerto. Per la determinazione di tali tariffe, è quindi necessario classificare lo zucchero secondo la qualità. Tale classificazione e le conseguenti riduzioni di prezzo possono essere determinate sulla base dei dati oggettivi generalmente presi in considerazione negli scambi internazionali.

     (14) Allo scopo di evitare qualsiasi discriminazione nel trattamento degli interessati e rispettare la prassi amministrativa vigente in ciascuno Stato membro, è opportuno stabilire uniformemente le condizioni di pagamento e di ritiro della merce, con o senza contratto di magazzinaggio, con particolare riguardo ai termini massimi per l'esecuzione di tali operazioni.

     (15) Può risultare necessario che lo zucchero offerto all'intervento sia consegnato in sacchi, in considerazione della sua destinazione ulteriore. L'organismo d'intervento deve avere la possibilità di esigere determinati tipi di condizionamento comunemente usati nel commercio, a condizione che esso assuma a proprio carico le relative spese, da fissare forfettariamente.

     (16) Le spese a carico dell'organismo d'intervento per i tipi di condizionamento da esso richiesti sono fissate forfettariamente per sacchi in perfetto stato. Occorre pertanto prevedere che, in caso di contratto di magazzinaggio stipulato con l'offerente, dette spese siano pagate previo accertamento dello stato dei sacchi.

     (17) Il regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento, modificato dal regolamento (CEE) n. 1280/71 si è limitato agli aspetti tecnici di tali metodi. Poiché questi non possono peraltro fornire risultati assolutamente esatti, si deve dunque ammettere un margine di errore possibile. Inoltre, per dirimere eventuali controversie originate dal raffronto di risultati analitici discordanti, occorre istituire adeguate procedure di arbitrato.

     (18) Scopo dell'intervento è di permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmettervelo non appena l'equilibrio del mercato sia stato ripristinato. Pertanto, i prodotti offerti all'intervento devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso.

     (19) La vendita dello zucchero detenuto dagli organismi d'intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra tutti gli acquirenti della Comunità e alle condizioni più economiche possibili. Il sistema della gara consente in genere di conseguire tali obiettivi. Al fine di evitare che lo smercio dello zucchero avvenga in una situazione di mercato sfavorevole, occorre subordinare la gara ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia, talune situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedimenti di vendita diversi dalla gara.

     (20) Tenuto conto dei cambiamenti verificatisi nella regolamentazione in materia d'intervento, occorre stabilire nuove modalità di applicazione relative alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento mediante gara.

     (21) Al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, le gare indette dagli organismi d'intervento devono rispondere a principi uniformi. In tale contesto, è necessario stabilire condizioni che garantiscano l'utilizzazione dello zucchero per i fini previsti.

     (22) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero, si impongono talune regole particolari. Si dovrebbe segnatamente predisporre, per il quantitativo di zucchero posto in vendita, la fissazione di una quantità massima per ogni offerente, al fine di facilitare la partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di interessati. Inoltre, tenuto conto della rapida variazione dei prezzi e delle quotazioni dello zucchero, è opportuno non obbligare l'offerente a mantenere la propria offerta qualora l'aggiudicazione abbia luogo dopo la data e l'ora da lui stabilite.

     (23) A motivo soprattutto delle spese di magazzinaggio, è indispensabile precisare quando ha luogo il trasferimento della proprietà dello zucchero.

     (24) Ai fini della constatazione della categoria dello zucchero bianco e del rendimento dello zucchero greggio venduti, è opportuno seguire criteri identici a quelli previsti all'atto dell'acquisto dello zucchero da parte degli organismi d'intervento. La parità di trattamento degli interessati può essere assicurata soltanto sulla base di disposizioni uniformi e rigorose riguardanti l'adattamento, a seconda dei casi, del prezzo di vendita, del premio di denaturazione e della restituzione all'esportazione, nonché la rettifica del titolo d'esportazione in caso di constatazione di una qualità diversa da quella stabilita nel bando di gara.

     (25) Le modalità di applicazione stabilite dal presente regolamento sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento, modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 e dal regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi di intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96. Questi due regolamenti devono pertanto essere abrogati.

     (26) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

ACQUISTO

 

CAPITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     1. L'organismo d'intervento acquista lo zucchero soltanto se è offerto:

     a) da un fabbricante titolare di una quota di produzione;

     b) da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto anteriormente al 1o marzo 2006 dallo Stato membro nel cui territorio si trova il suo stabilimento. [2]

     2. L'offerta all'intervento è presentata per iscritto all'organismo d'intervento dello Stato membro produttore di zucchero nel cui territorio lo zucchero offerto si trova al momento dell'offerta.

     3. Può essere preso in consegna solo lo zucchero prodotto in regime di quote immagazzinato separatamente, al momento dell’offerta, in un magazzino o in un silo riconosciuto, che non sia stato utilizzato da ultimo per immagazzinare prodotti diversi dallo zucchero. [3]

 

CAPITOLO II

Riconoscimenti

 

          Art. 2.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, il riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere concesso soltanto per un silo o un magazzino:

     a) conforme ai requisiti necessari per la buona conservazione dello zucchero;

     b) situato in una località che offra le possibilità di trasporto necessarie per il ritiro dello zucchero;

     c) situato nel luogo d'impianto di uno zuccherificio o in una zona di produzione saccarifera.

     Gli organismi d’intervento possono imporre requisiti supplementari per il riconoscimento di un silo o di un magazzino. [4]

     2. Il riconoscimento per il silo e il magazzino di cui al paragrafo 1 è concesso soltanto:

     a) nei limiti di un quantitativo globale corrispondente ad un massimo di 50 volte la capacità giornaliera d'insaccamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e la capacità di svincolo della merce, che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento al momento del ritiro, se si tratta di un silo per il magazzinaggio alla rinfusa, attrezzato per questo tipo di condizionamento;

     b) nei limiti di un quantitativo globale corrispondente ad un massimo di 50 volte la capacità giornaliera di svincolo dello zucchero in sacchi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento al momento del ritiro, se si tratta di un magazzino per il deposito di zucchero in sacchi;

     c) nei limiti di un quantitativo globale corrispondente ad un massimo di cinquanta volte la capacità giornaliera di svincolo dello zucchero sfuso, che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento al momento del ritiro, se si tratta di un silo o di un magazzino per l'ammasso di zucchero sfuso. [5]

     3. Il riconoscimento è concesso, su richiesta dell'interessato, per ogni silo o magazzino che soddisfi, a giudizio dell'organismo d'intervento, ai requisiti di cui al paragrafo 1. Il riconoscimento specifica la quantità globale per la quale è concesso, la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino ed eventualmente la capacità d'insaccamento di cui al paragrafo 2, lettera a). [6]

     4. Il riconoscimento è revocato se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non è più soddisfatta.

     5. Il riconoscimento è concesso o revocato dall'organismo d'intervento.

 

          Art. 3.

     1. Agli effetti dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, è considerato "commerciante specializzato nel settore dello zucchero" colui:

     a) che esercita tra le sue attività principali il commercio all'ingrosso di zucchero e che acquista, o è ritenuto in grado di acquistare, un quantitativo minimo di 10000 tonnellate di zucchero comunitario per campagna di commercializzazione; e

     b) che non esercita l'attività di dettagliante di zucchero.

     2. Per offrire zucchero all’intervento, il commerciante specializzato di cui al paragrafo 1 deve essere riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. Il riconoscimento è concesso anteriormente al 1° marzo 2006 dallo Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento del commerciante ai richiedenti che soddisfano o che sono ritenuti in grado di soddisfare, per la campagna di commercializzazione in parola, i requisiti di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i requisiti supplementari che lo Stato membro può imporre per la concessione del riconoscimento. [7]

     3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, il riconoscimento è valido per una determinata campagna di commercializzazione. [8]

     [4. Lo Stato membro può imporre condizioni supplementari per la concessione del riconoscimento. Il riconoscimento può essere revocato quando si constati che l'interessato non soddisfa più o non è più in grado di soddisfare a tali condizioni.] [9]

     5. Il riconoscimento è revocato quando si constata che l'interessato non soddisfa più o non è più in grado di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Il riconoscimento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. Esso non ha effetto retroattivo. [10]

     6. Le misure adottate ai sensi del presente articolo riguardo alla concessione o alla revoca del riconoscimento sono notificate per iscritto all' interessato. [11]

 

CAPITOLO III

Offerta

 

          Art. 4.

     1. Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere prodotti in regime di quote nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta;

     b) essere in cristalli. [12]

     2. Se si tratta di zucchero bianco, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, lo zucchero offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, con un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06% e facilmente scorrevole.

     3. Se si tratta di zucchero greggio, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, lo zucchero offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato secondo le disposizioni dell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001, non inferiore all'89%. Inoltre, qualora si tratti:

     a) di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30;

     b) di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere:

     - un valore pH non inferiore a 7,9 al momento dell'accettazione dell'offerta,

     - un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07%,

     - una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione,

     - un fattore di sicurezza non superiore a 0,45 quando il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, o

     - un tenore di umidità non eccedente l'1,4% quando il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

     Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

     4. Lo zucchero offerto all'intervento non è considerato di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dei paragrafi 2 e 3 quando il suo tenore di radioattività supera i livelli massimi ammissibili prescritti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

 

          Art. 5.

     Può essere offerto all'intervento soltanto zucchero che non è stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto e che è di proprietà dell'interessato.

 

          Art. 6. [13]

     Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata con riferimento ad una partita.

     Agli effetti del presente regolamento, si intende per “partita” un quantitativo minimo di zucchero di 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.

 

          Art. 7.

     1. L'offerta indirizzata all'organismo d'intervento deve indicare:

     a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     b) il magazzino in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta;

     c) la capacità di svincolo dal magazzino e, se del caso, quella di insaccamento che vengono garantite per il ritiro dello zucchero offerto;

     d) la quantità netta di zucchero offerto;

     e) la natura e qualità dello zucchero offerto e la campagna saccarifera durante la quale è stato prodotto;

     f) il modo di presentazione dello zucchero.

     2. L'organismo d'intervento può esigere altre indicazioni.

     3. L'offerta deve essere corredata di una dichiarazione dell'offerente attestante che lo zucchero in causa non è stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto, è di proprietà dell'offerente e risponde ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

 

          Art. 8.

     1. L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione. Tuttavia, essa può essere ritirata durante detto periodo previo accordo dell'organismo d'intervento.

     2. L'organismo d'intervento esamina l'offerta e l'accetta al più tardi alla fine del periodo di cui al paragrafo 1. Tuttavia esso respinge l'offerta se da tale esame risulta che una delle condizioni richieste non è soddisfatta.

     3. Nel contratto d'acquisto deve essere precisato il modo di presentazione dello zucchero acquistato. Vi può essere inoltre prevista, se del caso, la facoltà per l'organismo d'intervento di esigere per il ritiro uno o più dei modi di condizionamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     4. Il contratto d'acquisto può essere risolto solo prima del ritiro dello zucchero e di comune accordo.

 

CAPITOLO IV

Contratto di magazzinaggio

 

          Art. 9.

     1. Il contratto di magazzinaggio da stipulare preliminarmente tra l'offerente e l'organismo di intervento in questione è concluso, fatto salvo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 4, per una durata indeterminata.

     2. Il contratto di magazzinaggio ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell’offerta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione. [14]

     3. Il contratto di magazzinaggio contiene in particolare:

     a) la clausola secondo cui esso scade, alle condizioni previste dal presente regolamento, con un preavviso di almeno dieci giorni;

     b) il diritto dell'organismo di intervento di imporre all'interessato la proroga del contratto oltre il termine prescritto per il ritiro, qualora constati che l'interessato non ha rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, senza tuttavia che si applichi il paragrafo 4;

     c) l'importo delle spese di magazzinaggio che è a carico dell'organismo d'intervento;

     d) l'obbligo per il venditore di caricare a proprie spese lo zucchero sul mezzo di trasporto indicato dall'organismo d'intervento.

     4. Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo d'intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale prende effetto il contratto di cui al paragrafo 2 fino alla scadenza del suddetto contratto. [15]

     5. Le spese di magazzinaggio non possono superare un importo di 0,048 EUR per 100 chilogrammi e per decade, per lo zucchero immagazzinato nei sili o nei magazzini delle imprese saccarifere. [16]

     6. Per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

 

          Art. 10.

     1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero. [17]

     2. Il venditore risponde, sino al ritiro, della qualità dello zucchero di cui al paragrafo 1 e del condizionamento in cui tale zucchero è stato accettato all'intervento.

 

          Art. 11.

     1. Il venditore è tenuto a sostituire senza indugio il quantitativo di zucchero in causa, di cui è costatata la non rispondenza della qualità alle condizioni di cui all'articolo 4, con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni, che si trovi nello stesso luogo di magazzinaggio ovvero in un qualsiasi altro luogo di magazzinaggio riconosciuto per l'intervento.

     2. Quando lo zucchero immagazzinato è condizionato in uno dei modi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e si constati che il condizionamento non risponde più alle condizioni specifiche previste, l'organismo d'intervento esige dal venditore la sostituzione del sacco con un condizionamento conforme.

 

CAPITOLO V

Prezzo d'acquisto

 

          Art. 12.

     Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie, definite come segue:

     a) categoria 1: zucchero di qualità superiore alla qualità tipo;

     b) categoria 2: zucchero della qualità tipo;

     c) categoria 3: zucchero di qualità inferiore alla qualità tipo.

 

          Art. 13.

     1. Lo zucchero della categoria 1 presenta le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

     b) umidità massima: 0,06%;

     c) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;

     d) inoltre lo zucchero della categoria 1 presenta caratteristiche tali che il numero dei punti non supera 8 in totale, né

     - 6 per il tenore in ceneri,

     - 4 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick",

     - 3 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo della International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa".

     Un punto equivale a:

     a) 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;

     b) 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

     c) 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

     2. Lo zucchero della categoria 3 presenta le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

     b) polarizzazione minima: 99,7° S

     c) umidità massima: 0,06%;

     d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;

     e) tipo di colore: massimo n. 6, determinato con il metodo Brunswick.

     3. La categoria 4 comprende lo zucchero che non è compreso nelle categorie da 1 a 3.

 

          Art. 14.

     Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata:

     a) una riduzione di 0,73 EUR, se lo zucchero appartiene alla categoria 3;

     b) una riduzione di 1,31 EUR, se lo zucchero appartiene alla categoria 4.

 

          Art. 15.

     1. Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata:

     a) una maggiorazione, se il rendimento dello zucchero considerato è superiore al 92%;

     b) una riduzione, se il rendimento dello zucchero considerato è inferiore al 92%.

     2. L'importo della maggiorazione o della riduzione, espresso in euro per 100 chilogrammi, è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio e il medesimo prezzo dopo l'applicazione di un coefficiente. Detto coefficiente è ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio in questione per il 92%.

     3. Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato conformemente all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

 

          Art. 16. [18]

     L’organismo d’intervento effettua il pagamento al più presto il centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell’offerta, sempreché siano stati eseguiti i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte.

 

CAPITOLO VI

Ritiro

 

          Art. 17.

     1. Salvo pattuizione contraria tra l'organismo d'intervento e il venditore, lo zucchero rimane sino al ritiro nel silo o nel magazzino in cui si trovava al momento dell'offerta.

     2. Il ritiro è effettuato in presenza del venditore o di un suo rappresentante.

     3. All'atto del ritiro dello zucchero dal silo o dal magazzino, lo zucchero acquistato è caricato dal venditore su un mezzo di trasporto a scelta dell'organismo d'intervento.

     4. Il ritiro dello zucchero acquistato avviene:

     a) per le offerte accettate anteriormente al 30 settembre 2005, al più tardi alla fine del settimo mese successivo a quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata, fatto salvo l'articolo 34;

     b) per le offerte accettate dal 1° ottobre 2005 al 9 febbraio 2006, al più tardi il 30 settembre 2006, fatto salvo l'articolo 34;

     c) per le offerte accettate a partire dal 10 febbraio 2006, al più tardi alla data di ritiro prevista dall’articolo 34. [19]

     5. Tuttavia, l'organismo d'intervento può convenire con il venditore che il ritiro di cui al paragrafo 4 abbia luogo dopo che sia scaduto il termine previsto al paragrafo 4. In tal caso, l'organismo d'intervento:

     a) conclude con il venditore un contratto di magazzinaggio per il periodo convenuto;

     b) incarica gli esperti di cui all'articolo 19 di procedere, a sue spese, prima della scadenza del suddetto termine, al prelievo dei campioni di cui allo stesso articolo e alla verifica del peso;

     c) liquida definitivamente il prezzo d'acquisto in conformità dell'articolo 16;

     d) può riconoscere, a richiesta del venditore, che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato è soddisfatto con il pagamento delle relative spese. Tali spese sono stabilite in base alle tariffe in vigore il giorno della scadenza del termine massimo corrispondente previsto al paragrafo 4.

 

          Art. 18.

     1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi da 2 a 4, lo zucchero acquistato è consegnato dal venditore alla rinfusa.

     2. L'organismo d'intervento può esigere che lo zucchero acquistato sia consegnato in uno o più modi di condizionamento, vale a dire:

     a) in sacchi di iuta nuovi e aventi un contenuto in peso netto di 50 chilogrammi con un rivestimento interno di polietilene di almeno 0,04 millimetri di spessore, del peso minimo, per l'insieme iuta e polietilene, di 450 grammi;

     b) in sacchi di iuta nuovi e aventi un contenuto in peso netto di 50 chilogrammi con un rivestimento interno di polietilene di almeno 0,05 millimetri di spessore, del peso minimo, per l'insieme iuta e polietilene, di 420 grammi.

     Gli organismi di intervento che richiedono o accettano che lo zucchero loro conferito sia condizionato in imballaggi diversi da quelli di cui al primo comma, esigono che si tratti di imballaggi conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’organismo di intervento può precisare una qualità specifica dell’imballaggio. [20]

     3. L'organismo d'intervento, se esige o se accetta uno o più dei modi di condizionamento di cui al paragrafo 2, si addossa le spese relative a tale tipo o tali tipi di condizionamento. Inoltre, l'organismo d'intervento è tenuto ad informare il venditore, in tempo utile prima del ritiro, del modo o dei modi di condizionamento previsti al paragrafo 2 che esso esige o accetta.

     L'importo forfettario per le spese relative ai modi di condizionamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), è fissato a 1,70 EUR per 100 chilogrammi di zucchero.

     L'importo forfettario per le spese relative ai modi di condizionamento che l’organismo d’intervento esige o accetta, di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a 15,70 EUR per tonnellata di zucchero. [21]

     [4. L'organismo d'intervento può consentire che lo zucchero venga consegnato in un condizionamento diverso da quelli previsti dal paragrafo 2. In tal caso, esso non assume a proprio carico le spese relative al condizionamento e il venditore è tenuto a rimettere a sue spese lo zucchero alla rinfusa al momento del ritiro, salvo accordo in merito concluso tra il venditore e la persona che acquisterà lo zucchero dall'organismo d'intervento.] [22]

 

          Art. 19.

     1. All'atto del ritiro per gli zuccheri di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), ed entro il termine previsto dall’articolo 16 per gli zuccheri di cui al medesimo paragrafo 4, lettera c), gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni per analisi. Un campione è destinato ad ognuno dei contraenti. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti.

     Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata quale risultato dell'analisi del campione esaminato. [23]

     2. In caso di controversie tra i contraenti in ordine alla categoria dello zucchero acquistato, si applicano le seguenti regole:

     a) se lo scarto costatato fra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente è:

     - per lo zucchero della categoria 1, inferiore o uguale ad 1 punto per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), o

     - per lo zucchero della categoria 2, inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna delle caratteristiche prese in considerazione per la definizione di tale categoria, sempre che si tratti di caratteristiche determinate mediante punti,

     la media aritmetica dei due risultati è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

     Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti, è effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui al paragrafo 1. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato.

     Tale media è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero;

     b) quando lo scarto costatato è superiore allo scarto indicato alla lettera a), primo comma, primo trattino, o, secondo il caso, secondo trattino, un'analisi d'arbitrato viene effettuata da un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui alla lettera a), secondo comma;

     c) per le controversie relative al limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, alla polarizzazione, all'umidità o al contenuto di zucchero invertito, si applica la stessa procedura di cui alle lettere a) e b).

     Tuttavia, gli scarti di cui alla lettera a) sono sostituiti da:

     - 1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3,

     - 0,2° S per la polarizzazione,

     - 0,02% per l'umidità,

     - 0,01% per il contenuto di zucchero invertito.

     3. Le spese relative all'analisi d'arbitrato:

     a) di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo comma, sono a carico della parte contraente richiedente;

     b) di cui al paragrafo 2, lettera b), sono a carico, in parti uguali, dell'organismo d'intervento e del venditore.

     4. In caso di controversia tra i contraenti in ordine al rendimento dello zucchero greggio acquistato, previa applicazione del paragrafo 1, il laboratorio di cui al paragrafo 1 effettua un'analisi d'arbitrato. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio. Le spese relative all'analisi d'arbitrato sono a carico del contraente che ha contestato i risultati delle analisi effettuate a norma del paragrafo 1.

 

          Art. 20.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 5, all'atto del ritiro gli esperti di cui all'articolo 19 procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto. Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie onde permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.

     2. Le spese relative alla verifica del peso sono a carico del venditore.

     3. Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo d'intervento.

 

TITOLO II

VENDITA

 

CAPITOLO I

Disposizioni generali

 

          Art. 21.

     1. Gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che ne è stata decisa la vendita secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     2. La vendita dello zucchero alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1260/2001 è effettuata mediante gara o con un altro procedimento di vendita. La vendita dello zucchero ai fini previsti all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è effettuata mediante gara.

     3. La gara riguarda, secondo i casi, il prezzo di vendita, l'importo del premio di denaturazione o l'importo della restituzione all'esportazione. Al momento della decisione con cui è indetta la gara, vengono determinate le condizioni della gara e in particolare la destinazione dello zucchero da smerciare.

     4. Le condizioni della gara devono garantire la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

 

CAPITOLO II

Vendita mediante gara

 

          Art. 22.

     1. Alla gara provvede l'organismo d'intervento interessato per i quantitativi di zucchero da esso detenuti.

     2. L'organismo d'intervento emette un bando di gara che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'organismo d'intervento può inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

     3. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ha luogo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

     4. Il bando di gara precisa in particolare:

     a) la denominazione e l'indirizzo dell'organismo d'intervento che effettua la gara;

     b) le condizioni della gara;

     c) il termine di presentazione delle offerte;

     d) le partite di zucchero sottoposte alla gara e in particolare, per ogni partita:

     - il riferimento,

     - il quantitativo,

     - la designazione qualitativa dello zucchero,

     - il modo di presentazione,

     - l'ubicazione del deposito in cui lo zucchero si trova immagazzinato,

     - lo stadio di consegna,

     - se del caso, le possibilità di carico su mezzi di trasporto fluviali, marittimi o ferroviari.

     Il bando di gara può contenere altre indicazioni.

     5. L'organismo d'intervento prende le misure che ritiene utili al fine di permettere agli interessati che ne facciano richiesta di esaminare lo zucchero in vendita.

 

          Art. 23.

     1. Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, secondo i casi, sulla base dei seguenti elementi, figuranti nell'offerta:

     a) il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare;

     b) l'importo del premio di denaturazione;

     c) l'importo della restituzione all'esportazione.

     2. Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è:

     a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta;

     b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni della gara. [24]

 

          Art. 24.

     1. Ai fini del presente capitolo, si intende per destinazione:

     a) l'alimentazione animale;

     b) l'esportazione;

     c) altri fini eventualmente da determinarsi.

     2. Ai fini del presente capitolo, si intende per partita:

     un quantitativo di zucchero caratterizzato dalla stessa designazione qualitativa e dallo stesso modo di presentazione e depositato nello stesso luogo di magazzinaggio.

 

          Art. 25.

     1. Ai fini della presentazione dello zucchero alla gara, devono essere determinate le seguenti condizioni:

     a) il quantitativo globale o i quantitativi presentati alla gara;

     b) la destinazione;

     c) il termine di presentazione delle offerte;

     d) il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare nel caso in cui lo zucchero sia destinato all'alimentazione animale o all'esportazione.

     2. Possono essere determinate condizioni supplementari, in particolare:

     a) l'importo del prezzo minimo dello zucchero posto in vendita per una destinazione diversa dall'alimentazione animale o dall'esportazione;

     b) l'importo massimo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, in appresso denominati rispettivamente "premio" e "restituzione";

     c) il quantitativo minimo per offerente o per partita;

     d) il quantitativo massimo per offerente o per partita;

     e) la durata di validità specifica del titolo di premio di denaturazione o del titolo di esportazione, in appresso denominati rispettivamente "titolo di premio" e "titolo d'esportazione".

 

          Art. 26.

     1. Qualora la situazione sul mercato dello zucchero nella Comunità lo richieda, può essere indetta una gara permanente per la vendita. Durante il periodo di validità della gara permanente, si procede a gare parziali.

     2. Il bando di gara permanente è pubblicato soltanto per indire quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se, durante tale periodo, si vengono a modificare le condizioni della gara.

 

          Art. 27.

     1. Gli interessati partecipano alla gara recapitando un'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzati all'organismo di intervento.

     2. L'offerta reca:

     a) gli estremi della gara;

     b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     c) gli estremi della partita;

     d) il quantitativo che forma oggetto dell'offerta stessa;

     e) per ogni 100 chilogrammi, espressi in euro con tre decimali, a seconda dei casi:

     - il prezzo proposto, al netto di imposte interne,

     - l'importo del premio proposto,

     - l'importo della restituzione proposta.

     L'organismo d'intervento può esigere altre indicazioni.

     3. Se un'offerta verte su varie partite, si considerano presentate tante offerte quante sono le partite di cui trattasi.

     4. L'offerta è valida solo se:

     è stata addotta la prova che la cauzione di gara è stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

     è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, per il quantitativo di zucchero per il quale è stato eventualmente dichiarato aggiudicatario di un premio ovvero di una restituzione:

     - a richiedere un titolo di premio e a costituire la cauzione prescritta per il titolo stesso, se la gara riguarda zucchero destinato all'alimentazione animale,

     - a richiedere un titolo di esportazione e a costituire la cauzione prescritta per quest'ultimo, se la gara riguarda zucchero destinato all'esportazione.

     5. Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione:

     a) riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o una determinata parte dello stesso;

     b) ha luogo non oltre una data ed un'ora determinate.

     6. Un'offerta non presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

     7. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

 

          Art. 28.

     1. La cauzione di gara ammonta, per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio:

     a) a 0,73 EUR, per le destinazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e c);

     b) a 1,46 EUR, per la destinazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).

     2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia nonché i criteri di cui al primo comma.

 

          Art. 29.

     1. Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo d'intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

     2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

 

          Art. 30.

     Se le condizioni di gara non prevedono un prezzo minimo o un importo massimo per il premio o per la restituzione, questi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, previo esame delle offerte, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio. Tuttavia si può decidere di non procedere alla gara.

 

          Art. 31.

     1. Salvo qualora venga deciso di non procedere alla gara o ad una gara parziale e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, aggiudicatario è qualsiasi offerente la cui offerta non sia inferiore al prezzo minimo o non sia superiore all'importo massimo del premio o della restituzione.

     2. Per una stessa partita, è dichiarato aggiudicatario l'offerente che abbia offerto il prezzo più elevato o l'importo più basso per il premio o per la restituzione. Se l'offerta di cui sopra non esaurisce l'intera partita, il quantitativo residuo è aggiudicato agli offerenti in base al livello del prezzo proposto, partendo da quello più elevato, ovvero al livello dell'importo proposto per il premio o per la restituzione, partendo da quello meno elevato.

     3. Se, per una partita o parte di essa, più offerenti offrono lo stesso prezzo o lo stesso importo per il premio o per la restituzione, l'organismo d'intervento aggiudica il quantitativo in questione:

     a) proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte; oppure

     b) ripartendo detto quantitativo tra i concorrenti interessati, con il loro accordo; oppure

     c) mediante sorteggio.

 

          Art. 32.

     1. Quando lo zucchero è destinato all'alimentazione animale, dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

     a) il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale il premio è aggiudicato, di un titolo di premio facente riferimento al premio indicato nell'offerta;

     b) l'obbligo di richiedere tale titolo di premio, per detto quantitativo, all'organismo d'intervento al quale l'offerta è stata presentata.

     Quando lo zucchero è destinato all'esportazione, dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

     a) il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale la restituzione è aggiudicata, di un titolo di esportazione facente riferimento alla restituzione indicata nell'offerta, nonché, per lo zucchero bianco, alla categoria indicata nel bando di gara;

     b) l'obbligo di richiedere tale titolo di esportazione, per detto quantitativo e, per quanto riguarda lo zucchero bianco, per detta categoria, all'organismo d'intervento al quale l'offerta è stata presentata.

     2. Il diritto è esercitato e l'obbligo è adempiuto nel termine di diciotto giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

     3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

 

          Art. 33.

     1. L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dell'esito della gara. Esso fa inoltre pervenire agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

     2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

     a) gli estremi della gara;

     b) gli estremi della partita e il quantitativo aggiudicato;

     c) a seconda dei casi, il prezzo, l'importo del premio o quello della restituzione che è stato selezionato per il quantitativo di cui alla lettera b).

 

          Art. 34.

     1. Salvo in caso di forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi quattro settimane dopo il giorno di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 33. L'aggiudicatario e l'organismo d'intervento possono convenire che la stipulazione entro tale termine di un contratto di magazzinaggio tra l'aggiudicatario e l'immagazzinatore dello zucchero equivale al ritiro. L'organismo d'intervento può tuttavia prevedere un termine più lungo, nei limiti necessari per il ritiro di determinate partite, quando l'organismo stesso si trova in presenza di difficoltà tecniche per lo svincolo dello zucchero dal magazzino.

     2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

          Art. 35.

     1. Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, può aver luogo soltanto previo rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo aggiudicato. Possono tuttavia essere rilasciati buoni di ritiro per frazioni di detto quantitativo. Il buono di ritiro è rilasciato dall'organismo d'intervento su richiesta dell'interessato.

     2. L'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro soltanto se è stata addotta la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione, a garanzia del pagamento, nel termine prescritto, del prezzo dello zucchero aggiudicato o se egli ha esibito un titolo di pagamento. La cauzione ed il titolo di pagamento corrispondono al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per il quantitativo di zucchero per il quale ha richiesto un buono di ritiro.

 

          Art. 36.

     1. Il prezzo dello zucchero aggiudicato deve essere disponibile sul conto dell'organismo d'intervento al più tardi il trentesimo giorno successivo al rilascio del buono di ritiro.

     2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha versato, nel termine di cui al paragrafo 1, il prezzo d'acquisto sul conto di detto organismo. Lo svincolo ha luogo immediatamente.

     3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

          Art. 37.

     1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero aggiudicato avviene al momento del ritiro dello zucchero stesso.

     2. Tuttavia, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario possono convenire un altro momento. Quando esiste un accordo tra l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, questi ultimi determinano il momento del trasferimento di proprietà. L'accordo relativo al momento in cui avviene il trasferimento di proprietà è valido soltanto se è concluso per iscritto.

 

          Art. 38.

     1. Per la constatazione della categoria o del rendimento dello zucchero all'atto del ritiro, si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

     2. Tuttavia, i contraenti possono convenire, dopo l'avvenuta aggiudicazione, che i risultati della constatazione della categoria o del rendimento validi per lo zucchero acquistato dall'organismo d'intervento valgano altresì per lo zucchero venduto a seguito della gara.

 

          Art. 39.

     1. Se, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, emerge che lo zucchero bianco è di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo dello zucchero per le destinazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), è adattato applicando le disposizioni dell'articolo 14.

     2. Se viene costatato che lo zucchero bianco destinato all'esportazione è di categoria diversa da quella prevista nel bando di gara, la categoria indicata nel titolo d'esportazione è rettificata.

     3. Se, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, emerge che lo zucchero greggio ha un rendimento diverso da quello previsto nel bando di gara:

     a) il prezzo dello zucchero è adattato applicando le disposizioni dell'articolo 15;

     b) l'importo del premio o l'importo della restituzione è adattato moltiplicandolo per un coefficiente pari al rendimento costatato, diviso per il rendimento indicato nel bando.

 

          Art. 40.

     1. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale:

     a) l'aggiudicatario:

     - ha richiesto, previo adempimento delle condizioni prescritte, un titolo di premio o un titolo d'esportazione,

     - ha costituito la cauzione o esibito il titolo di pagamento di cui all'articolo 35, paragrafo 2,

     - ha ritirato lo zucchero nel termine stabilito; oppure

     b) non è stato dato seguito all'offerta.

     2. La cauzione è svincolata immediatamente.

     3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 41.

     I regolamenti (CEE) n. 258/72 e (CEE) n. 2103/77 sono abrogati.

 

          Art. 42.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

 


[1] Abrogato dall'art. 59 del regolamento (CE) n. 952/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[6] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[8] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[9] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[13] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[14] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[16] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[17] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[20] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1498/2005.

[21] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[22] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[23] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.

[24] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 218/2006.