§ 1.1.696 - Regolamento 29 giugno 2006, n. 952.
Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/06/2006
Numero:952


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Produzione di zucchero
Art. 4.  Produzione di isoglucosio
Art. 5.  Produzione sciroppo di inulina
Art. 6.  Produzione di un'impresa
Art. 7.  Domanda di accreditamento
Art. 8.  Impegni
Art. 9.  Registri
Art. 10.  Controlli
Art. 11.  Sanzioni
Art. 12.  Comunicazioni alla Commissione
Art. 13.  Determinazione dei prezzi medi
Art. 14.  Informazioni sui prezzi
Art. 15.  Disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi
Art. 16.  Contratto di fornitura
Art. 17.  Maggiorazioni e riduzioni
Art. 18.  Quote supplementari di zucchero
Art. 19.  Quote aggiuntive di isoglucosio
Art. 20.  Imputazione dei raccolti di barbabietole
Art. 21.  Comunicazioni relative alla produzione e alle giacenze
Art. 22.  Bilanci di approvvigionamento
Art. 23.  Offerta
Art. 24.  Accreditamento del luogo di ammasso
Art. 25.  Qualità minima dello zucchero
Art. 26.  Partite
Art. 27.  Contenuto dell'offerta
Art. 28.  Esame delle offerte
Art. 29.  Contratto di magazzinaggio
Art. 30.  Trasferimento di proprietà
Art. 31.  Ripristino della qualità o del condizionamento
Art. 32.  Prezzo di acquisto e qualità dello zucchero bianco
Art. 33.  Prezzo di acquisto dello zucchero greggio
Art. 34.  Termine di pagamento
Art. 35.  Prelievo di campioni per il controllo della qualità
Art. 36.  Controversie relative alla qualità
Art. 37.  Controlli dei luoghi di magazzinaggio
Art. 38.  Controllo del peso e relative spese
Art. 39.  Vendite
Art. 40.  Bando di gara
Art. 41.  Aggiudicazione
Art. 42.  Condizioni di gara
Art. 43.  Gara permanente
Art. 44.  Presentazione delle offerte
Art. 45.  Spoglio delle offerte
Art. 46.  Fissazione degli importi
Art. 47.  Aggiudicazione della gara
Art. 48.  Diritti e obblighi derivanti dall'aggiudicazione
Art. 49.  Dichiarazione di aggiudicazione
Art. 50.  Ritiro dello zucchero acquistato
Art. 51.  Buono di ritiro
Art. 52.  Pagamento
Art. 53.  Trasferimento di proprietà
Art. 54.  Constatazione della categoria o del rendimento
Art. 55.  Adattamento del prezzo dello zucchero
Art. 56.  Svincolo della cauzione
Art. 57.  Comunicazioni dei quantitativi
Art. 58.  Comunicazioni
Art. 59.  Abrogazioni
Art. 60.  Entrata in vigore


§ 1.1.696 - Regolamento 29 giugno 2006, n. 952.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

(G.U.U.E. 1 luglio 2006, n. L 178).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 40,

     considerando quanto segue:

     (1) L'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero esige una definizione precisa delle nozioni di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di un'impresa. Occorre restringere a casi specifici le possibilità di attribuire parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre lo zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto terzi.

     (2) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/ 2006 gli Stati membri concedono l'accreditamento, a richiesta, alle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero alle imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Occorre precisare il contenuto della domanda di accreditamento che le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina e le raffinerie sono tenute a presentare alle autorità competenti degli Stati membri. È necessario definire gli impegni che deve assumersi l'impresa a fronte dell'accreditamento, in particolare l'obbligo di tenere una registrazione aggiornata dei quantitativi di materia prima entrati, trasformati e usciti sotto forma di prodotto finito.

     (3) È opportuno stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo delle imprese accreditate e definire un regime di sanzioni sufficientemente dissuasive.

     (4) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede un sistema di informazione sui prezzi dello zucchero praticati. A norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento le imprese accreditate hanno l'obbligo di fornire informazioni sui quantitativi di zucchero bianco venduti, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita. È opportuno definire la frequenza e il contenuto delle informazioni sui prezzi praticati che le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie devono predisporre per la loro trasmissione alla Commissione. Per avere un'indicazione sulle prospettive a breve termine, è utile che le imprese elaborino e trasmettano anche le stime dei prezzi medi di vendita per il trimestre successivo. Le imprese accreditate che utilizzano zucchero per trasformarlo in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 devono anche stabilire, ai fini della trasmissione alla Commissione, il prezzo dello zucchero acquistato, secondo una frequenza e un formato identici a quelli fissati per i produttori di zucchero.

     (5) Per garantire la pubblicazione dei livelli dei prezzi del mercato prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 318/2006 assicurando nel contempo la riservatezza dei dati, è opportuno disporre che la Commissione informi due volte all'anno il comitato di gestione per lo zucchero dei prezzi medi dello zucchero bianco commercializzato sul mercato comunitario nel corso del semestre precedente, distinguendo lo zucchero di quota dallo zucchero fuori quota.

     (6) Sarà redatto un rapporto sul funzionamento del sistema di rilevamento e di informazione dei prezzi previsto dal presente regolamento allo scopo di proporre i miglioramenti ritenuti pertinenti e un sistema di trasmissione dei prezzi informatizzato. In attesa di tali miglioramenti, in via transitoria per il 2006 e 2007 i prezzi stabiliti dalle imprese devono essere trasmessi direttamente alla Commissione a fini d'informazione del comitato di gestione per lo zucchero.

     (7) In caso di applicazione dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, l'impresa produttrice riporta parte della produzione alla campagna successiva, a valere sulla produzione di tale campagna. Di conseguenza, l'impresa produttrice può essere obbligata a stipulare contratti di fornitura per tale campagna saccarifera al prezzo minimo della barbabietola soltanto per la quantità di zucchero compresa nella sua quota di base che non ha ancora prodotto.

     (8) Per il buon funzionamento del sistema delle quote, è opportuno precisare i concetti di «prima della semina» e «prezzo minimo» di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006. È opportuno tener conto delle condizioni agronomiche e climatiche specifiche della coltura delle barbabietole in certe regioni italiane, fissando un termine ultimo diverso per la fine delle semine.

     (9) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, il prezzo minimo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità della barbabietola rispetto alla qualità tipo. La qualità e, di conseguenza, il valore delle barbabietole da zucchero dipendono soprattutto dal loro tenore di zucchero. Il sistema più adatto per determinare il valore delle barbabietole di qualità diversa dalla qualità tipo consiste nello stabilire una scala di maggiorazioni e di riduzioni espresse in percentuale del prezzo minimo.

     (10) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l'assegnazione di quote supplementari di zucchero. Tale assegnazione, il cui scopo è quello di agevolare il passaggio dal precedente regime al regime attuale, deve essere riservata alle imprese che beneficiavano di una quota nella campagna 2005/2006. È inoltre opportuno precisare a quali condizioni è possibile l'assegnazione a partire dalla campagna 2006/2007.

     (11) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/ 2006 prevede l'assegnazione di quote aggiuntive di isoglucosio che gli Stati membri devono assegnare alle imprese evitando ogni discriminazione, in proporzione alla quota di isoglucosio loro attribuita. È necessario definire la data limite del pagamento del prelievo unico previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

     (12) L'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 318/2006 definisce la produzione di zucchero di quota come la quantità prodotta a titolo di una campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa, mentre il punto 9) del medesimo articolo definisce le barbabietole di quota come le barbabietole trasformate in zucchero di quota. È quindi necessario fissare una regola per l'imputazione della produzione di zucchero ad una determinata campagna di commercializzazione, lasciando agli Stati membri un margine di flessibilità per le situazioni specifiche come la produzione di zucchero da barbabietole autunnali e la produzione di zucchero di canna.

     (13) Per garantire la corretta gestione del regime delle quote e stabilire il consumo mensile di zucchero e i bilanci di approvvigionamento è opportuno prevedere un dispositivo di comunicazione tra le imprese accreditate e gli Stati membri, da un lato, e tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro. Tali comunicazioni devono riguardare le scorte, il livello della produzione e le superfici seminate.

     (14) All'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/ 2006 sono previste misure di intervento attuate mediante acquisti di zucchero. L'attuazione di misure di intervento comunitarie presuppone che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi di intervento in un luogo determinato. A tal fine, è opportuno disporre che possa essere preso in consegna soltanto zucchero che al momento dell'offerta è depositato in un luogo di ammasso accreditato.

     (15) Per permettere l'accesso all'intervento nelle zone in cui tale accesso è particolarmente necessario data l'entità della produzione locale, la quantità minima fissata dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/ 2006 deve essere ripartita, in un primo tempo, tra tutti gli Stati membri produttori in funzione delle rispettive quote di produzione di zucchero. È opportuno prevedere la possibilità di adattare tale ripartizione, da un lato prima di ogni nuova campagna tenendo conto delle modifiche intervenute nell'attribuzione delle quote per Stato membro e, dall'altro, nel corso di ogni campagna ai fini dell'eventuale riattribuzione di quantitativi inutilizzati.

     (16) Nel definire le condizioni per la concessione e la revoca dell'accreditamento dei luoghi di ammasso, è opportuno tener conto della necessità di una buona conservazione e della facilità di ritiro dello zucchero, come pure della capacità di destivaggio della merce.

     (17) È opportuno non accettare all'intervento zuccheri le cui caratteristiche possano ostacolarne l'ulteriore smercio e provocarne la degradazione durante il magazzinaggio e precisare la qualità minima richiesta. È opportuno inoltre disporre che tra l'organismo di intervento e il venditore sia stipulato un contratto di magazzinaggio a cui è subordinato l'acquisto di zucchero all'intervento.

     (18) Per agevolare l'ordinata gestione dell'intervento è opportuno che l'offerta di zucchero sia presentata con riferimento ad una partita e che questa venga definita quantitativamente.

     (19) L'organismo di intervento deve essere in grado di esaminare con piena conoscenza di causa se l'offerta soddisfa le condizioni richieste. A tal fine, l'offerente deve comunicargli tutte le indicazioni necessarie.

     (20) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 il prezzo di acquisto è adattato se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo. È quindi necessario fissare tabelle di maggiorazioni e riduzioni di prezzo da applicare al prezzo di acquisto in funzione della qualità dello zucchero offerto. Tali tabelle e le conseguenti riduzioni possono essere determinate sulla base dei dati oggettivi generalmente presi in considerazione negli scambi commerciali.

     (21) La vendita degli zuccheri detenuti dagli organismi di intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e alle condizioni più economiche possibili. Il sistema della gara consente in genere di conseguire tali obiettivi. Al fine di evitare che lo smercio dello zucchero avvenga in una situazione di mercato sfavorevole, occorre subordinare la gara ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia, certe situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure di vendita diverse dalla gara.

     (22) Al fine di assicurare la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare indette dagli organismi di intervento devono rispondere a principi uniformi. In tale contesto, è necessario stabilire condizioni che garantiscano l'utilizzazione dello zucchero per i fini previsti.

     (23) Ai fini della constatazione della categoria dello zucchero bianco e della resa dello zucchero greggio venduti, è opportuno seguire criteri identici a quelli previsti per l'acquisto dello zucchero da parte degli organismi di intervento. La parità di trattamento degli interessati può essere assicurata soltanto sulla base di disposizioni uniformi e rigorose riguardanti l'adattamento, a seconda dei casi, del prezzo di vendita o della restituzione all'esportazione, nonché la rettifica del titolo di esportazione in caso di constatazione di una qualità diversa da quella stabilita nel bando di gara.

     (24) A fini di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1261/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto concerne i contratti di fornitura delle barbabietole nonché le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole, il regolamento (CE) n. 1262/ 2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento, e del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, e sostituirli con un nuovo regolamento.

     (25) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

     Art. 1. Oggetto

     Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda in particolare la determinazione della produzione, l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero e delle raffinerie, il regime dei prezzi e delle quote e le condizioni di acquisto e di vendita di zucchero all'intervento.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «materia prima», la barbabietola, la canna da zucchero, la cicoria, i cereali, lo zucchero da raffinare o qualsiasi altra forma intermedia di tali prodotti, destinati ad essere trasformati in prodotto finito;

     b) «prodotto finito», lo zucchero, lo sciroppo di inulina o l'isoglucosio;

     c) «fabbricante», un'impresa produttrice di prodotti finiti, escluse le raffinerie definite all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006;

     d) «luogo di ammasso», uno silo o un magazzino.

 

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE

 

          Art. 3. Produzione di zucchero

     1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:

     a) zucchero bianco;

     b) zucchero greggio;

     c) zucchero invertito;

     d) sciroppi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati «sciroppi»:

     i) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 %, ottenuti da barbabietole da zucchero;

     ii) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 %, ottenuti da canne da zucchero.

     2. La produzione di zucchero non comprende:

     a) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio o da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;

     b) le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio, da sciroppi o da zucchero spazzato di recupero che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato lo zucchero bianco;

     c) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica lo zucchero greggio;

     d) le quantità di zucchero greggio prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui lo zucchero greggio è stato fabbricato;

     e) le quantità di zucchero greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;

     f) le quantità di sciroppi trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione considerata nell'impresa che le ha prodotte;

     g) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;

     h) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;

     i) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui è stato fabbricato il medesimo zucchero invertito.

     3. La produzione di zucchero è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:

     a) per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;

     b) per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

     c) per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;

     d) per gli sciroppi da considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo;

     e) per gli sciroppi da non considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione.

     4. Lo zucchero spazzato di recupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

     5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

     Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo, dal grado di polarizzazione dello sciroppo, il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione dello sciroppo medesimo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico o rifrattometrico.

     Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.

 

     Art. 4. Produzione di isoglucosio

     1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite. La produzione di isoglucosio è espressa in sostanza secca e constatata secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

     2. La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo rifrattometrico.

     3. Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri.

     Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato informazioni supplementari al riguardo.

 

     Art. 5. Produzione sciroppo di inulina

     1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di sciroppo di inulina» si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi di inulina o di oligofruttosi, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre questo limite e con una purezza del 70 % almeno. La produzione di sciroppo di inulina è espressa in sostanza secca equivalente zucchero/ isoglucosio.

     Per «purezza» si intende la percentuale di monosaccaridi e disaccaridi sulla sostanza secca determinata secondo il metodo di analisi dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (di seguito «metodo Icumsa») (ICUMSA method GS7/8/4-24).

     2. La produzione di sciroppo di inulina è constatata attraverso l'insieme delle operazioni seguenti:

     a) conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore, dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;

     b) determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo rifrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi;

     c) conversione del tenore in fruttosio all'80 % in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80 %;

     d) espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9.

     3. Le imprese produttrici sono tenute a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'idrolisi dell'inulina, nonché i quantitativi annui e l'utilizzo dei prodotti di cui al paragrafo 1, ma di purezza inferiore al 70 %.

     Tali informazioni sono presentate allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato ogni informazione supplementare per accertarsi in particolare che i prodotti di cui al primo comma non siano usati come edulcoranti destinati all'alimentazione umana sul mercato comunitario.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro comunica alla Commissione una relazione dettagliata contenente le informazioni relative all'anno precedente. La prima relazione è presentata entro il 31 gennaio 2007.

 

     Art. 6. Produzione di un'impresa

     1. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 318/2006, per «produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, di un'impresa» si intende la produzione di zucchero, o di isoglucosio, o di sciroppo di inulina, quale definita agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, realmente prodotta da tale impresa.

     2. La produzione totale di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di un'impresa per una data campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1:

     — maggiorata della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina riportata alla campagna successiva, in applicazione rispettivamente degli articoli 14 e 19 del regolamento (CE) n. 318/2006,

     — maggiorata della quantità prodotta dai trasformatori nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi, a norma del paragrafo 3, e diminuita della quantità prodotta dall'impresa per conto di committenti nell'ambito di contratti di lavorazione per conto terzi a norma del paragrafo 3.

     3. La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un'impresa produttrice (di seguito «trasformatore»), per conto di un'altra impresa produttrice (di seguito «committente»), è considerata come produzione del committente, previa presentazione di una domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato da entrambe le imprese produttrici, se ricorre una delle condizioni seguenti:

     a) la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota;

     b) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote.

     La produzione totale di zucchero, di cui al primo comma, lettera b), di un'impresa, è la produzione di cui al paragrafo 1 a cui è aggiunta la quantità riportata della campagna precedente e la quantità prodotta da trasformatori per conto di tale impresa nell'ambito di contratti di lavorazione e dalla quale è dedotta la quantità prodotta dall'impresa medesima per conto di committenti nell'ambito dei contratti di lavorazione.

     Se il risultato è superiore, le autorità competenti possono prendere in considerazione, anziché le quantità effettivamente prodotte di cui al secondo comma, la produzione stimata in base ai contratti di consegna conclusi dalle imprese produttrici.

     4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri diversi, la domanda di cui al paragrafo 3 è indirizzata ad entrambi gli Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo paragrafo.

     5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata come produzione del committente, se lo Stato membro riconosca un motivo di forza maggiore che rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

 

CAPO III

ACCREDITAMENTO DEI FABBRICANTI E DELLE RAFFINERIE

 

     Art. 7. Domanda di accreditamento

     1. Possono ottenere un accreditamento le imprese che ne fanno domanda e che esercitano l'attività di:

     a) fabbricante di zucchero;

     b) fabbricante di isoglucosio;

     c) fabbricante di sciroppo di inulina;

     d) raffineria a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.

     La domanda di cui al primo comma è presentata all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.

     Un'impresa può chiedere l'accreditamento per più di un'attività tra quelle elencate al primo comma.

     2. Nella domanda di accreditamento l'impresa comunica, oltre a nome e indirizzo, la capacità di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ed eventualmente il numero dei siti di produzione stabiliti nello Stato membro, precisando per ogni sito l'indirizzo e la capacità di produzione.

     3. L'impresa che chiede l'accreditamento a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera d), comprova il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

     Art. 8. Impegni

     1. Per ottenere l'accreditamento l'impresa si impegna per iscritto:

     a) a comunicare immediatamente alle autorità dello Stato membro ogni modifica dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

     b) a tenere a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro i registri di cui all'articolo 9 e i prezzi di vendita stabiliti a norma dell'articolo 13;

     c) a comunicare allo Stato membro le informazioni a norma dell'articolo 21;

     d) a fornire, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro, ogni informazione o documento giustificativo ai fini della gestione e del controllo.

     2. L'accreditamento è costituito da un atto emesso dall'autorità competente, accompagnato da un documento firmato dall'impresa contenente gli impegni di cui al paragrafo 1.

     3. L'accreditamento è revocato qualora si constati che non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1. L'accreditamento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. La revoca non ha effetto retroattivo.

 

     Art. 9. Registri

     L'autorità competente dello Stato membro stabilisce i registri che devono essere tenuti dalle imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 per ogni sito di produzione, nonché la periodicità delle registrazioni, che deve essere almeno mensile.

     I registri sono conservati dall'impresa per almeno i tre anni successivi all'anno in corso e contengono almeno i seguenti elementi:

     1) le quantità di materie prime ricevute indicando, per la barbabietola e la canna, il tenore in zucchero quale determinato alla consegna nell'impresa;

     2) eventualmente i prodotti finiti o semifiniti ricevuti;

     3) le quantità di prodotti finiti ottenuti e le quantità dei sottoprodotti;

     4) le perdite inerenti alla lavorazione;

     5) le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;

     6) le quantità di prodotti finiti spedite.

 

     Art. 10. Controlli

     1. Nel corso di ogni campagna l'autorità competente dello Stato membro procede a controlli presso ciascuna impresa e ciascuna raffineria accreditate.

     2. I controlli mirano ad accertare l'esattezza e la completezza dei dati dei registri di cui all'articolo 9 e delle comunicazioni di cui all'articolo 21, in particolare attraverso l'analisi della coerenza tra le quantità di materie prime consegnate e le quantità di prodotti finiti ottenuti e attraverso il raffronto con i documenti commerciali o altri documenti pertinenti.

     I controlli comprendono una verifica dell'esattezza degli strumenti di pesatura e delle analisi di laboratorio utilizzati per determinare le consegne di materie prime e l'entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti delle scorte.

     I controlli comprendono una verifica dell'esattezza e della completezza dei dati utilizzati per la fissazione dei prezzi di vendita mensili medi dell'impresa di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     Per le imprese produttrici di zucchero, i controlli riguardano anche il rispetto dell'obbligo di versare il prezzo minimo ai produttori di barbabietole.

     I controlli comprendono una verifica fisica delle scorte almeno una volta ogni due anni.

     3. Se le autorità competenti dello Stato membro prevedono che il controllo possa essere effettuato a campione per alcuni elementi, il campionamento deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

     4. Lo Stato membro può esigere che, per la certificazione dei dati relativi ai prezzi di cui all'articolo 13, le imprese accreditate ricorrano a servizi di certificazione dei conti, il cui statuto sia riconosciuto dallo Stato membro.

     5. Per ogni controllo è redatta una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:

     a) la data del controllo e le persone presenti;

     b) il periodo controllato e i relativi quantitativi;

     c) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

     d) i risultati del controllo e le misure correttive eventualmente richieste;

     e) una valutazione della gravità, della portata, del grado di permanenza e della durata dei difetti e delle discordanze eventualmente constatate, nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l'applicazione di una sanzione.

     Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno i tre anni successivi all'anno del controllo, in modo da poter essere facilmente utilizzata dai servizi di controllo della Commissione.

 

     Art. 11. Sanzioni

     1. Se constata una discordanza tra le scorte fisiche e i dati dei registri di cui all'articolo 9 o una mancanza di coerenza tra i quantitativi di materia prima e di prodotti finiti ottenuti o tra i documenti pertinenti e i dati o i quantitativi dichiarati o registrati, l'autorità competente dello Stato membro determina, o eventualmente stima, i quantitativi reali prodotti o in giacenza per la campagna in corso ed eventualmente per le campagne precedenti.

     I quantitativi oggetto di una dichiarazione scorretta che dia luogo a un vantaggio finanziario indebito sono soggetti al pagamento di 500 EUR/t.

     2. Se constata che un'impresa non ha rispettato gli impegni previsti dall'articolo 8 e in caso di assenza di documenti giustificativi sufficienti al conseguimento degli obiettivi del controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro impone una sanzione di 500 EUR/t, da applicare a un quantitativo forfettario di prodotto finito, determinato dallo Stato membro in funzione della gravità dell'infrazione.

     3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica, qualora le discordanze o la mancanza di coerenza constatate riguardino meno del 5 %, in peso, della quantità di prodotti finiti dichiarati o registrati e controllati o se risultano da omissioni o semplici errori amministrativi, purché siano adottate misure correttive per evitare il ripetersi di tali errori in futuro.

     4. Le sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore.

 

     Art. 12. Comunicazioni alla Commissione

     1. Lo Stato membro comunica alla Commissione:

     a) l'elenco delle imprese produttrici accreditate;

     b) la quota attribuita ciascuna impresa produttrice accreditata.

     La comunicazione è effettuata entro il 31 gennaio di ogni campagna di commercializzazione. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è effettuata una prima comunicazione entro il 31 luglio 2006.

     In caso di revoca dell'accreditamento, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.

     2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 marzo successivo alla relativa campagna, una relazione annuale contenente il numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 10 e, per ogni controllo, le lacune constatate, il seguito dato e le sanzioni applicate.

 

CAPO IV

PREZZI

 

     Art. 13. Determinazione dei prezzi medi

     1. Ogni mese le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 determinano, per lo zucchero bianco di quota e lo zucchero bianco fuori quota, rispettivamente:

     a) per il mese precedente, il prezzo medio di vendita, rispettivamente di acquisto, nonché il corrispondente quantitativo venduto, rispettivamente acquistato;

     b) per il mese in corso e i due mesi successivi, il prezzo medio stimato di vendita, rispettivamente di acquisto, nonché il corrispondente quantitativo previsto nell'ambito dei contratti o di altre transazioni.

     Il prezzo si riferisce a zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, della qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio.

     2. Per permettere i controlli di cui all'articolo 10, le imprese accreditate conservano per almeno tre anni dopo l'anno della determinazione i dati utilizzati per determinare i prezzi e i quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 14. Informazioni sui prezzi

     Nel mese di giugno e nel mese di dicembre di ogni anno la Commissione informa il comitato di gestione per lo zucchero in merito ai prezzi medi dello zucchero bianco, riferiti rispettivamente al primo semestre della campagna in corso e al secondo semestre della campagna precedente. Tuttavia, la prima informazione è effettuata nel giugno 2007 con riferimento al periodo dal 1° luglio 2006 al 31 marzo 2007.

     Il prezzo è differenziato tra zucchero bianco di quota e fuori quota.

     L'informazione si basa sulla media ponderata dei prezzi determinati dalle imprese a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e comunicati a norma dell'articolo 15.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie per la trasmissione dei dati sui prezzi

     Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007 e il 20 luglio 2007 le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/ 2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti.

     È garantita la riservatezza dei dati ricevuti, trattati e conservati dalla Commissione.

     Gli altri operatori del settore dello zucchero, in particolare gli acquirenti, possono comunicare alla Commissione il prezzo medio dello zucchero, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 13. Gli operatori indicano il proprio nome, indirizzo e ragione sociale.

 

     Art. 16. Contratto di fornitura

     1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 è considerato come contratto di fornitura il contratto stipulato tra l'impresa produttrice di zucchero e il venditore di barbabietole che produce le barbabietole che vende.

     2. Se un'impresa produttrice riporta una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva, a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/ 2006, la sua quota è considerata ridotta, per la stessa campagna, del quantitativo riportato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

     3. Sono considerati stipulati prima della semina soltanto i contratti stipulati prima della fine di tutte le semine e comunque:

     — anteriormente al 1° aprile in Italia,

     — anteriormente al 1° maggio negli altri Stati membri.

 

     Art. 17. Maggiorazioni e riduzioni

     1. Per l'applicazione delle maggiorazioni e riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è, per ogni decimo di punto percentuale di tenore di saccarosio:

     a) aumentato come minimo di:

     i) 0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;

     ii) 0,7 % per i tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;

     iii) 0,5 % per i tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;

     b) diminuito al massimo di:

     i) 0,9 % per i tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 15,5 %;

     ii) 1 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %.

     Per le barbabietole con tenori di saccarosio superiori al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato in conformità della lettera a), punto iii).

     2. I contratti di fornitura e gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 possono prevedere, rispetto alle maggiorazioni e alle riduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

     a) maggiorazioni supplementari per tenori di saccarosio superiori al 20 %;

     b) riduzioni supplementari per tenori di saccarosio inferiori al 14,5 %.

     Detti contratti e accordi possono prevedere, per le barbabietole con un tenore di saccarosio inferiore al 14,5 %, una definizione delle barbabietole atte alla trasformazione in zucchero, se nei medesimi contratti e accordi sono fissate riduzioni supplementari per i tenori di saccarosio inferiori al 14,5 % e superiori o uguali al tenore minimo di saccarosio previsto in tale definizione.

     Se i contratti e gli accordi non prevedono la definizione di cui al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire tale definizione. In tal caso esso fissa contemporaneamente le riduzioni supplementari di cui a detto comma.

 

CAPO V

QUOTE

 

     Art. 18. Quote supplementari di zucchero

     1. Le quote supplementari di zucchero di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere assegnate esclusivamente a imprese produttrici di zucchero a cui è stata attribuita una quota nel 2005/2006.

     2. L'impresa indica, nella domanda di quota supplementare di zucchero, se desidera beneficiare della quota supplementare a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008.

     Nell'attribuire la quota supplementare lo Stato membro indica a partire da quale campagna l'attribuzione acquista efficacia. Le attribuzioni posteriori al 1° gennaio 2007 acquistano tuttavia efficacia a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008.

 

     Art. 19. Quote aggiuntive di isoglucosio

     1. L'Italia, la Lituania e la Svezia attribuiscono le quote aggiuntive di isoglucosio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 per una o più delle quattro campagne di commercializzazione dal 2006/2007 al 2009/2010 in modo da evitare ogni discriminazione tra gli operatori.

     2. Il prelievo unico di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 è versato dall'impresa entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro, che non può essere posteriore al 31 dicembre della campagna a partire dalla quale è attribuita la quota aggiuntiva di isoglucosio.

     Se il prelievo unico non è versato entro il termine ultimo di cui al primo comma, le quote aggiuntive di isoglucosio non si considerano assegnate all'impresa di cui trattasi.

 

     Art. 20. Imputazione dei raccolti di barbabietole

     Lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva.

     Tuttavia, a condizione che esista un sistema di controllo adeguato, l'Italia, il Portogallo e la Spagna possono decidere che lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate in autunno in una data campagna di commercializzazione sia imputato alla campagna di commercializzazione in corso.

     L'Italia, il Portogallo e la Spagna informano la Commissione delle decisioni adottate in virtù del presente articolo entro il 30 settembre 2006.

 

     Art. 21. Comunicazioni relative alla produzione e alle giacenze

     1. Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero o le raffinerie accreditate comunicano, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione, il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d):

     — di proprietà od oggetto di una nota di pegno; e

     — giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine del mese precedente.

     Tali quantitativi sono ripartiti, per Stato membro di magazzinaggio, in:

     — zucchero prodotto dall'impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota o riportate a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006;

     — altri zuccheri.

     2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla fine del secondo mese successivo a quello considerato, il quantitativo di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese di cui al paragrafo 1, ripartito per tipo di zucchero a norma del secondo comma del medesimo paragrafo.

     In caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la comunicazione alla Commissione, quest'ultimo comunica agli Stati membri interessati, anteriormente alla fine del mese successivo, i quantitativi immagazzinati e i luoghi di magazzinaggio situati nel loro territorio.

     3. Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio o di sciroppo di inulina accreditata comunica, anteriormente al 30 novembre, all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi di isoglucosio espressi in sostanza secca o, rispettivamente, di sciroppo di inulina espressi in equivalente zucchero bianco, di proprietà e giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna precedente, ripartiti in:

     a) isoglucosio o sciroppo di inulina prodotti dall'impresa, indicando le quantità di quota, fuori quota e riportate a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006;

     b) altri.

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre, i quantitativi di isoglucosio e di sciroppo di inulina in giacenza alla fine della campagna precedente, ripartiti conformemente al primo comma.

     4. Anteriormente al 15 di ogni mese ogni impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio ha effettuato la produzione i quantitativi di isoglucosio, espressi in sostanza secca, effettivamente prodotti durante il mese precedente.

     Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, per ogni mese e anteriormente alla fine del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ogni impresa produttrice.

     I quantitativi prodotti in regime di perfezionamento attivo sono comunicati separatamente.

 

     Art. 22. Bilanci di approvvigionamento

     1. Per ciascuna campagna di commercializzazione sono stabiliti bilanci comunitari di approvvigionamento di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina. Tali bilanci sono consolidati alla fine della campagna successiva.

     2. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo di inulina della campagna in corso per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione di zucchero è ripartita per mese.

     Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica nonché per la Spagna per quanto riguarda lo zucchero di canna, la produzione provvisoria è stabilita e comunicata anteriormente al 1° luglio.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, le superfici e le produzioni, da un lato, di barbabietole destinate rispettivamente alla produzione di zucchero, di bioetanolo o di altri prodotti e, dall'altro, di cicorie destinate alla produzione di sciroppo di inulina, per la campagna in corso e, a titolo previsionale, per la campagna successiva.

     4. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 novembre, le produzioni definitive di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina della campagna precedente per ciascuna impresa situata nel loro territorio. La produzione totale di zucchero è ripartita per mese.

     5. Qualora sia necessario modificare la produzione definitiva di zucchero in base alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 4, si tiene conto della differenza che ne consegue al momento di stabilire la produzione definitiva della campagna durante la quale è constatata la differenza.

 

CAPO VI

INTERVENTO PUBBLICO

 

SEZIONE 1

Offerte all'intervento

 

     Art. 23. Offerta

     1. L'offerta all'intervento è presentata per iscritto all'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio si trova lo zucchero offerto al momento dell'offerta.

     2. Sono ricevibili le offerte presentate da un'impresa accreditata a norma degli articoli 7 e 8, relative a zucchero di sua produzione di quota della campagna in corso, che al momento dell'offerta è immagazzinato separatamente in un luogo di ammasso accreditato a norma dell'articolo 24.

     3. Gli Stati membri possono accettare all'intervento soltanto la quantità massima per campagna di commercializzazione indicata per ciascuno di essi nell'allegato. Se le offerte all'intervento superano la quantità massima, l'autorità competente dello Stato membro applica un coefficiente unico di riduzione alle offerte in modo che sia accettata una quantità totale pari alla quantità disponibile.

     4. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione modifica i quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento in funzione degli adeguamenti di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti del quantitativo totale fissato dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

     I quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento sono modificati, se del caso, in funzione delle quantità inutilizzate, nel corso del terzo trimestre di ogni campagna, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 e nei limiti del quantitativo totale fissato dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

 

     Art. 24. Accreditamento del luogo di ammasso

     1. L'accreditamento è rilasciato su richiesta dell'impresa produttrice all'organismo di intervento per i luoghi di ammasso che:

     a) sono adatti alla conservazione dello zucchero;

     b) sono situati in una località che offra le possibilità di trasporto necessarie per il destivaggio dello zucchero;

     c) permettano di immagazzinare separatamente i quantitativi offerti all'intervento.

     Gli organismi di intervento possono esigere condizioni complementari.

     2. L'accreditamento del luogo di ammasso è rilasciato o per l'ammasso alla rinfusa o per l'ammasso di prodotto condizionato. L'accreditamento fissa un limite quantitativo, corrispondente a 50 volte al massimo la capacità giornaliera di destivaggio dello zucchero che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo di intervento. L'accreditamento indica la quantità totale per la quale è rilasciato e la capacità giornaliera di destivaggio.

     3. Lo zucchero è immagazzinato in modo da poter essere identificato e accessibile. Lo zucchero confezionato deve essere collocato su palette, se non è confezionato in sacchi grandi («big bags»).

     4. L'organismo di intervento revoca l'accreditamento se non è più soddisfatta una delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'accreditamento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. La revoca non ha effetto retroattivo.

 

     Art. 25. Qualità minima dello zucchero

     1. Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri:

     a) essere prodotti entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta;

     b) essere in cristalli.

     2. Lo zucchero bianco offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e avere un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06 % .

     3. Lo zucchero greggio offerto all'intervento deve essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato a norma dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/ 2006, non inferiore all'89 %.

     Se si tratta di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30.

     Se si tratta di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere:

     — un valore di pH non inferiore a 7,9 al momento dell'accettazione dell'offerta,

     — un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07 %,

     — una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione,

     — un fattore di sicurezza non superiore a 0,45, se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, o un tenore di umidità non eccedente l'1,4 %, se il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

     Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

 

     Art. 26. Partite

     Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata sotto forma di partite.

     Ai fini della presente sezione si intende per «partita» un quantitativo di zucchero di almeno 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e immagazzinato nel medesimo luogo di ammasso.

 

     Art. 27. Contenuto dell'offerta

     1. L'offerta indirizzata all'organismo di intervento indica:

     a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     b) il luogo di ammasso in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta;

     c) la capacità di destivaggio garantita per il ritiro dello zucchero offerto;

     d) la quantità netta di zucchero offerto;

     e) la natura e la qualità dello zucchero offerto e la campagna saccarifera durante la quale è stato prodotto;

     f) il modo di presentazione dello zucchero.

     2. L'organismo di intervento può esigere altre indicazioni.

     3. L'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente attestante che lo zucchero non è stato oggetto in precedenza di una misura di acquisto di intervento, che è di proprietà dell'offerente e che risponde alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a).

 

     Art. 28. Esame delle offerte

     1. L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della presentazione. Tuttavia, essa può essere ritirata durante detto periodo previo accordo dell'organismo di intervento.

     2. L'organismo di intervento esamina l'offerta e l'accetta al più tardi alla fine del periodo di cui al paragrafo 1. L'offerta è tuttavia respinta se da tale esame risulta che una delle condizioni richieste non è soddisfatta.

 

SEZIONE 2

Ammasso

 

     Art. 29. Contratto di magazzinaggio

     1. Il contratto di magazzinaggio, da stipulare preliminarmente all'accettazione dell'offerta tra l'offerente e l'organismo di intervento, è concluso per una durata indeterminata.

     Il contratto di magazzinaggio ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell'offerta e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione.

     Ai fini del presente articolo, per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

     2. Il contratto di magazzinaggio stipula in particolare:

     a) una clausola secondo cui è posto termine al contratto, alle condizioni previste dal presente regolamento, con un preavviso di almeno dieci giorni;

     b) l'importo delle spese di magazzinaggio che è a carico dell'organismo di intervento.

     3. Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo di intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale acquista efficacia il contratto di cui al paragrafo 2 sino alla scadenza del contratto medesimo.

     4. Le spese di magazzinaggio non possono essere superiori a 0,48 EUR/t per decade.

     5. Il contratto di magazzinaggio scade alla fine del ritiro di cui all'articolo 50.

 

     Art. 30. Trasferimento di proprietà

     1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.

     2. Il venditore risponde, sino al ritiro, della qualità dello zucchero di cui al paragrafo 1 e del condizionamento con cui tale zucchero è stato accettato all'intervento.

 

     Art. 31. Ripristino della qualità o del condizionamento

     1. Il venditore è tenuto a sostituire immediatamente il quantitativo di zucchero di cui si constati che la qualità non risponde alle condizioni di cui all'articolo 25, con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni, che si trovi nello stesso luogo di ammasso ovvero in un qualsiasi altro luogo di ammasso accreditato a norma dell'articolo 24.

     2. Se lo zucchero immagazzinato è condizionato e si constati che il condizionamento non risponde più alle specifiche previste, l'organismo di intervento esige dal venditore la sostituzione del sacco con un condizionamento conforme.

 

SEZIONE 3

Condizioni di acquisto all'intervento

 

     Art. 32. Prezzo di acquisto e qualità dello zucchero bianco

     1. Il prezzo di acquisto di intervento dello zucchero bianco è di:

     — 505,52 EUR/t per la campagna 2006/2007;

     — 433,20 EUR/t per la campagna 2007/2008;

     — 323,52 EUR/t per le campagne 2008/2009 e 2009/2010.

     2. Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie, definite come segue:

     a) categoria 1: zucchero di qualità superiore alla qualità tipo;

     b) categoria 2: zucchero della qualità tipo definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006;

     c) categorie 3 e 4: zucchero di qualità inferiore alla qualità tipo.

     3. Lo zucchero della categoria 1 presenta le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

     b) umidità massima: 0,06 %;

     c) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

     d) il numero dei punti non supera 8 in totale, né:

     — 6 per il tenore in ceneri,

     — 4 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick (di seguito «metodo Brunswick»),

     — 3 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo Icumsa.

     Un punto equivale a:

     a) 0,0018 % di tenore di ceneri, determinato secondo il metodo Icumsa a 28o Brix;

     b) 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

     c) 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

     4. Lo zucchero della categoria 3 presenta le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

     b) polarizzazione minima: 99,7o S;

     c) umidità massima: 0,06 %;

     d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

     e) tipo di colore: massimo n. 6, determinato con il metodo Brunswick.

     5. La categoria 4 comprende gli zuccheri che non sono compresi nelle categorie 1, 2 e 3.

     6. Al prezzo di acquisto fissato al paragrafo 1 si applica una detrazione di:

     a) 7,30 EUR/t, se lo zucchero appartiene alla categoria 3;

     b) 13,10 EUR/t, se lo zucchero appartiene alla categoria 4.

 

     Art. 33. Prezzo di acquisto dello zucchero greggio

     1. Il prezzo di acquisto di intervento dello zucchero greggio è di:

     — 397,44 EUR/t per la campagna 2006/2007;

     — 359,04 EUR/t per la campagna 2007/2008;

     — 268,16 EUR/t per le campagne 2008/2009 e 2009/2010.

     2. Al prezzo di acquisto fissato al paragrafo 1 si applica:

     a) una maggiorazione, se il rendimento dello zucchero considerato è superiore al 92 %;

     b) una riduzione, se il rendimento dello zucchero considerato è inferiore al 92 %.

     3. L'importo della maggiorazione o della riduzione, espresso in EUR/t, è pari alla differenza tra il prezzo di intervento dello zucchero greggio e il medesimo prezzo previa applicazione di un coefficiente. Detto coefficiente è ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio in questione per il 92 %.

     4. Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato conformemente all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

     Art. 34. Termine di pagamento

     L'organismo di intervento effettua il pagamento non prima del centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell'offerta, purché i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte siano stati eseguiti a norma della sezione 4.

 

SEZIONE 4

Controlli

 

     Art. 35. Prelievo di campioni per il controllo della qualità

     Entro il termine di cui all'articolo 34, sono prelevati per le analisi quattro campioni rappresentativi da parte di esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure di esperti designati di comune accordo dall'organismo di intervento e dal venditore. Ad ognuno dei contraenti è consegnato un campione. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti.

     Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata il risultato dell'analisi del campione.

 

     Art. 36. Controversie relative alla qualità

     1. Se si constata una differenza tra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, a norma dell'articolo 35, ai fini della constatazione della categoria dello zucchero è determinante la media aritmetica dei due risultati se la differenza è:

     — per lo zucchero della categoria 1, inferiore o uguale ad 1 punto per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera d);

     — per lo zucchero della categoria 2, inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna delle caratteristiche prese in considerazione per la definizione di tale categoria, sempre che si tratti di caratteristiche determinate mediante punti.

     Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti, può essere effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui all'articolo 35, primo comma. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e quello delle analisi del venditore e dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato.

     Tale media è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

     2. Quando la differenza constatata tra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, a norma dell'articolo 35 è superiore alla differenza indicata al paragrafo 1, primo comma, lettera a) o b), del presente articolo, secondo il caso, un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti effettua un'analisi d'arbitrato. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

     3. Per le controversie relative al limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, alla polarizzazione, all'umidità o al contenuto di zucchero invertito, si applica la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Tuttavia, le differenze di cui al paragrafo 1 sono sostituite da:

     — 1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3,

     — 0,2o S per la polarizzazione,

     — 0,02 % per l'umidità,

     — 0,01 % per il contenuto di zucchero invertito.

     4. In caso di controversia tra i contraenti dopo l'applicazione dell'articolo 35 in merito al rendimento dello zucchero greggio acquistato, il laboratorio di cui al primo comma del medesimo articolo effettua un'analisi d'arbitrato. In tal caso, si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e quello dei risultati dell'analisi del venditore o dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato.

     Tale media è determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero greggio.

     5. Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono a carico della parte contraente che la richiede.

     Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 2 sono suddivise in parti eguali tra l'organismo di intervento e il venditore.

     Le spese relative all'analisi di arbitrato di cui al paragrafo 3 sono a carico del contraente che ha contestato i risultati delle analisi effettuate in applicazione dell'articolo 35.

 

     Art. 37. Controlli dei luoghi di magazzinaggio

     L'organismo competente responsabile del controllo procede a un controllo senza preavviso dei luoghi di magazzinaggio a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione.

 

     Art. 38. Controllo del peso e relative spese

     1. Gli esperti di cui all'articolo 35 procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto.

     Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie a permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.

     2. Le spese relative alla verifica del peso sono a carico del venditore.

     3. Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo di intervento.

     4. La quantità può essere constatata sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo di intervento, a condizione che:

     a) la contabilità di magazzino indichi il peso constatato per pesata e le caratteristiche qualitative e fisiche al momento della pesata, la quale non può risalire a più di dieci mesi;

     b) l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;

     c) le caratteristiche qualitative constatate all'atto della pesatura coincidano con quelle dei campioni rappresentativi.

 

SEZIONE 5

Vendita all'intervento

 

     Art. 39. Vendite

     1. Gli organismi di intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che ne è stata decisa la vendita secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

     2. La vendita dello zucchero alle condizioni previste all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 è effettuata mediante gara o con un'altra procedura di vendita.

     3. Al momento della decisione di indizione della gara, si determinano le condizioni della gara e in particolare la destinazione dello zucchero da smerciare.

     Ai fini della presente sezione si intende per «destinazione»:

     a) l'alimentazione degli animali;

     b) l'esportazione;

     c) altri usi eventualmente da determinarsi.

     La gara verte, secondo i casi, sul prezzo di vendita, sull'importo del premio di denaturazione oppure sull'importo della restituzione all'esportazione.

     4. Le condizioni dell'aggiudicazione devono garantire la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

 

     Art. 40. Bando di gara

     1. Alla gara provvede l'organismo di intervento interessato per i quantitativi di zucchero che detiene.

     2. L'organismo di intervento redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

     L'organismo di intervento trasmette il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, alla Commissione prima della pubblicazione.

     3. Il bando di gara precisa in particolare:

     a) il nome e l'indirizzo dell'organismo di intervento che effettua la gara;

     b) le condizioni della gara;

     c) il termine di presentazione delle offerte;

     d) le partite di zucchero messe in vendita e, per ogni partita:

     — il numero di riferimento,

     — la quantità,

     — la designazione qualitativa dello zucchero,

     — il modo di presentazione,

     — l'ubicazione del luogo in cui lo zucchero è immagazzinato,

     — lo stadio di consegna,

     — se del caso, l'esistenza di possibilità di carico su mezzi di trasporto fluviali, marittimi o ferroviari.

     Ai fini della presente sezione si intende per «partita» un quantitativo di zucchero avente la stessa designazione di qualità, lo stesso modo di presentazione e giacente nello stesso luogo di ammasso. L'offerta minima per ogni gara parziale è di 250 tonnellate.

     4. L'organismo di intervento prende le misure che ritiene utili per permettere agli interessati che ne facciano richiesta di esaminare lo zucchero in vendita.

 

     Art. 41. Aggiudicazione

     1. Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato.

     L'aggiudicazione avviene, secondo i casi, sulla base dei seguenti elementi figuranti nell'offerta:

     a) il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare;

     b) l'importo del premio di denaturazione;

     c) l'importo della restituzione all'esportazione.

     2. Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è:

     a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta;

     b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni di gara.

 

     Art. 42. Condizioni di gara

     1. Per la messa all'asta dello zucchero, nella decisione di apertura della gara sono stabilite le seguenti condizioni di gara:

     a) il quantitativo globale o i quantitativi messi all'asta;

     b) la destinazione;

     c) il termine di presentazione delle offerte;

     d) il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare se lo zucchero è destinato all'alimentazione animale o all'esportazione.

     2. Nella decisione di apertura della gara possono essere determinate condizioni supplementari, in particolare:

     a) l'importo del prezzo minimo dello zucchero posto in vendita per una destinazione diversa dall'alimentazione animale o dall'esportazione;

     b) l'importo massimo del premio di denaturazione o della restituzione all'esportazione;

     c) la quantità minima per offerente o per partita;

     d) la quantità massima per offerente o per partita;

     e) la validità specifica del titolo di premio di denaturazione o del titolo di esportazione.

 

     Art. 43. Gara permanente

     1. Qualora la situazione sul mercato dello zucchero nella Comunità lo richieda, può essere indetta una gara permanente per la vendita.

     Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

     2. Il bando di gara permanente è pubblicato soltanto per l'indizione della medesima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente.

     Esso viene modificato o sostituito se, durante tale periodo, si vengono a modificare le condizioni della gara.

 

     Art. 44. Presentazione delle offerte

     1. Le offerte presentate sono trasmesse all'organismo di intervento per via elettronica.

     2. L'offerta indica:

     a) gli estremi della gara;

     b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     c) gli estremi della partita;

     d) il quantitativo a cui si riferisce l'offerta;

     e) per tonnellata, espresso in euro con due decimali, a seconda dei casi:

     — il prezzo proposto, al netto di imposte interne,

     — l'importo del premio di denaturazione proposto,

     — l'importo della restituzione all'esportazione proposta.

     L'organismo di intervento può esigere altre indicazioni.

     3. Se un'offerta verte su varie partite, si considerano presentate tante offerte quante sono le partite.

     4. L'offerta è valida solo se:

     a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte è addotta la prova che è stata costituita una cauzione di gara di 200 EUR/t di zucchero;

     b) è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente si impegna, per il quantitativo di zucchero per cui sia eventualmente dichiarato aggiudicatario di un premio di denaturazione ovvero di una restituzione all'esportazione:

     — a richiedere un titolo di premio di denaturazione e a costituire la cauzione prescritta per il titolo stesso, se la gara riguarda zucchero destinato all'alimentazione animale,

— a richiedere un titolo di esportazione e a costituire la cauzione prescritta per quest'ultimo, se la gara riguarda zucchero destinato all'esportazione.

     5. Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione:

     a) riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o una determinata parte dello stesso;

     b) ha luogo non oltre una data ed un'ora determinate.

     6. Le offerte non presentate conformemente ai paragrafi da 1 a 5 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

     7. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

 

     Art. 45. Spoglio delle offerte

     1. Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo di intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

     2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

 

     Art. 46. Fissazione degli importi

     Se le condizioni di gara non prevedono un prezzo minimo o un importo massimo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, questi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, previo esame delle offerte e tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio. Tuttavia si può decidere di non procedere alla gara.

 

     Art. 47. Aggiudicazione della gara

     1. Salvo qualora si decida di non procedere alla gara o ad una gara parziale e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta non sia inferiore al prezzo minimo o non sia superiore all'importo massimo del premio di denaturazione o della restituzione all'esportazione.

     2. Per una stessa partita, è dichiarato aggiudicatario l'offerente che abbia offerto il prezzo più elevato o l'importo più basso per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione.

     Se l'offerta di cui sopra non esaurisce l'intera partita, il quantitativo residuo è aggiudicato agli offerenti in base al livello del prezzo proposto, partendo da quello più elevato, ovvero in base al livello dell'importo proposto per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, partendo da quello meno elevato.

     3. Se, per una partita o parte di essa, più offerenti offrono lo stesso prezzo o lo stesso importo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, l'organismo di intervento aggiudica il quantitativo secondo una delle modalità seguenti:

     a) proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte;

     oppure

     b) ripartendo il quantitativo tra i concorrenti interessati, con il loro accordo; oppure

     c) per estrazione a sorte.

 

     Art. 48. Diritti e obblighi derivanti dall'aggiudicazione

     1. Quando lo zucchero è destinato all'alimentazione animale, dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

     a) il diritto al rilascio di un titolo di premio di denaturazione, per il quantitativo per il quale è aggiudicato il premio di denaturazione, facente riferimento al premio di denaturazione indicato nell'offerta;

     b) l'obbligo di richiedere tale titolo, per detto quantitativo, all'organismo di intervento al quale è stata presentata l'offerta.

     2. Quando lo zucchero è destinato all'esportazione, dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

     a) il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale è aggiudicata la restituzione all'esportazione, di un titolo di esportazione in cui figurano la restituzione all'esportazione nonché, per lo zucchero bianco, la categoria indicata nel bando di gara;

     b) l'obbligo di richiedere tale titolo di esportazione, per detto quantitativo e, per quanto riguarda lo zucchero bianco, per detta categoria, all'organismo di intervento al quale è stata presentata l'offerta.

     3. Il diritto è esercitato e l'obbligo è adempiuto nei diciotto giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

     4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

 

     Art. 49. Dichiarazione di aggiudicazione

     1. L'organismo di intervento trasmette immediatamente agli aggiudicatari la dichiarazione di aggiudicazione e informa tutti i concorrenti dell'esito della gara.

     2. La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:

     a) gli estremi della gara;

     b) gli estremi della partita e il quantitativo aggiudicato;

     c) a seconda dei casi, il prezzo, l'importo del premio di denaturazione o quello della restituzione all'esportazione che sono stati accettati per il quantitativo aggiudicato.

 

     Art. 50. Ritiro dello zucchero acquistato

     1. Salvo forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi quattro settimane dopo il giorno di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 49. L'aggiudicatario e l'organismo di intervento possono convenire che la stipulazione entro tale termine di un contratto di magazzinaggio tra l'aggiudicatario e l'ammassatore dello zucchero equivale al ritiro.

     L'organismo di intervento può tuttavia prevedere un termine più lungo, nei limiti necessari per il ritiro di determinate partite, in presenza di difficoltà tecniche per il destivaggio dello zucchero.

     2. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

     Art. 51. Buono di ritiro

     1. Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, sono subordinati al rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo aggiudicato.

     Possono tuttavia essere rilasciati buoni di ritiro per frazioni di detto quantitativo.

     Il buono di ritiro è rilasciato dall'organismo di intervento su richiesta dell'interessato.

     2. L'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro soltanto se è addotta la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione a garanzia del pagamento, nel termine prescritto, del prezzo dello zucchero aggiudicato o se ha presentato un titolo di pagamento.

     La cauzione ed il titolo di pagamento corrispondono al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per il quantitativo di zucchero per il quale ha richiesto un buono di ritiro.

 

     Art. 52. Pagamento

     1. Il pagamento dello zucchero aggiudicato deve essere effettuato sul conto dell'organismo di intervento entro il trentesimo giorno successivo al rilascio del buono di ritiro.

     2. Salvo forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha versato, nel termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo di acquisto sul conto di detto organismo. Lo svincolo ha luogo immediatamente.

     3. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

     Art. 53. Trasferimento di proprietà

     1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero aggiudicato avviene al momento del ritiro dello zucchero.

     2. Tuttavia, l'organismo di intervento e l'aggiudicatario possono convenire un altro momento. In presenza di un accordo tra l'organismo di intervento e l'aggiudicatario in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, questi ultimi determinano congiuntamente il momento del trasferimento di proprietà.

     3. L'accordo relativo al momento in cui avviene il trasferimento di proprietà è valido soltanto se è concluso per iscritto.

 

     Art. 54. Constatazione della categoria o del rendimento

     Per la constatazione della categoria o del rendimento dello zucchero all'atto del ritiro si applicano gli articoli 35 e 36.

     Tuttavia, i contraenti possono convenire, dopo l'avvenuta aggiudicazione, che i risultati della constatazione della categoria o del rendimento validi per lo zucchero acquistato dall'organismo di intervento valgano altresì per lo zucchero venduto a seguito della gara.

 

     Art. 55. Adattamento del prezzo dello zucchero

     1. Se dall'applicazione degli articoli 35 e 36 emerge che lo zucchero bianco è di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo dello zucchero per le destinazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, lettere b) e c), è adattato applicando le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 6.

     2. Se si constata che lo zucchero bianco destinato all'esportazione è di categoria diversa da quella prevista nel bando di gara, la categoria indicata nel titolo d'esportazione è rettificata.

     3. Se dall'applicazione degli articoli 35 e 36 emerge che lo zucchero greggio ha un rendimento diverso da quello previsto nel bando di gara,

     a) il prezzo dello zucchero è adattato a norma dell'articolo 33;

     b) l'importo del premio di denaturazione o l'importo della restituzione all'esportazione è adattato moltiplicandolo per un coefficiente pari alla resa constatata divisa per la resa indicata nel bando di gara.

 

     Art. 56. Svincolo della cauzione

     1. Salvo forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale:

     a) l'aggiudicatario:

     — ha richiesto, previo adempimento delle condizioni prescritte, un titolo di premio di denaturazione o un titolo d'esportazione,

     — ha costituito la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, o esibito il titolo di pagamento di cui all'articolo 51, paragrafo 2,

     — ha ritirato lo zucchero nel termine stabilito;

     b) oppure l'offerta non è stata accolta.

     2. La cauzione è svincolata immediatamente.

     3. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

     Art. 57. Comunicazioni dei quantitativi

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, appena ne sono a conoscenza, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio:

     — offerti all'organismo di intervento, ma non ancora accettati,

     — accettati dall'organismo di intervento,

     — venduti dall'organismo di intervento.

 

CAPO VI bis [1]

AMMASSO PRIVATO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2007/2008

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 58. Comunicazioni

     Le comunicazioni di cui agli articoli 12, 21, 22 e 57 del presente regolamento sono trasmesse alla Commissione per via elettronica su formulari che la medesima mette a disposizione degli Stati membri.

 

     Art. 59. Abrogazioni

     I regolamenti (CE) n. 1261/2001, (CE) n. 1262/2001 e (CE) n. 314/2002 sono abrogati.

     Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 1261/2001 e (CE) n. 314/2002 restano di applicazione per la produzione della campagna di commercializzazione 2005/2006 e il regolamento (CE) n. 1262/ 2001 resta di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

 

     Art. 60. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

     Gli articoli da 23 a 38 si applicano fino al 30 settembre 2010.

 

 

ALLEGATO

QUANTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3, PER STATO MEMBRO

 

Stato membro

Quantità (t)

Belgio

28 204

Repubblica ceca

15 648

Danimarca

14 475

Germania

117 550

Grecia

10 923

Spagna

34 298

Francia (continentale)

113 141

Francia (DOM)

16 522

Irlanda

6 855

Italia

53 580

Lettonia

2 288

Lituania

3 544

Ungheria

13 819

Paesi Bassi

29 743

Austria

13 325

Polonia

57 519

Portogallo (continentale)

2 398

Portogallo (Azzorre)

342

Slovenia

1 822

Slovacchia

7 136

Finlandia

5 026

Svezia

12 669

Regno Unito

39 172

 


[1] Capo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 707/2008 e soppresso dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 826/2008.