§ 1.6.A49 - Regolamento 23 settembre 1977, n. 2103.
Regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/09/1977
Numero:2103


Sommario
Art. 1.      1. Fatto salvo il paragrafo 2, il riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 può essere concesso soltanto per un silo o un magazzino
Art. 2.      1. Fermo restando il fatto che sia stato concluso in precedenza il contratto di magazzinaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli organismi d'intervento [...]
Art. 3.      Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri
Art. 4.      Possono essere offerti all'intervento soltanto zuccheri che non sono stati oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto e che sono di proprietà dell'interessato
Art. 5.      1. Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata con riferimento ad una partita
Art. 6.      1. L offerta indirizzata all'organismo d'intervento deve indicare: a) il nome e cognome e l'indirizzo dell'offerente
Art. 7.      1. L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione
Art. 8.      1. Il contratto di magazzinaggio da stipulare in precedenza fra l'offerente e l'organismo di intervento in questione è concluso, fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 4, per una [...]
Art. 9.      1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento provvisorio dello zucchero
Art. 10. 
Art. 11.      1. Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie. 2. Lo zucchero bianco della qualità tipo è lo zucchero della categoria 2. 3. Gli zuccheri della categoria 1 sono di qualità superiore alla [...]
Art. 12.      1. Gli zuccheri della categoria 1 presentano le seguenti caratteristiche
Art. 13.      Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata
Art. 14.      1. Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero greggio si applica
Art. 15. 
Art. 16.      1. Salvo pattuizione contraria tra l'organismo d'intervento e il venditore, lo zucchero rimane sino al ritiro nel silo o nel magazzino in cui si trovava al momento dell'offerta
Art. 17.      1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi da 2 a 4, lo zucchero acquistato è consegnato dal venditore alla rinfusa
Art. 18.      1. All'atto del ritiro gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal [...]
Art. 19.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, all'atto del ritiro gli esperti di cui all'articolo 18 procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto
Art. 20.      1. I regolamenti (CEE) n. 1280/71 e (CEE) n. 1281/71 sono abrogati
Art. 21.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.A49 - Regolamento 23 settembre 1977, n. 2103. [1]

Regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità.

(G.U.C.E. 27 settembre 1977, n. L 246).

 

TITOLO I

Riconoscimenti

 

Art. 1.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, il riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 può essere concesso soltanto per un silo o un magazzino:

     a) conforme ai requisiti necessari per la buona conservazione dello zucchero;

     b) situato in una località che offra le possibilità di trasporto necessarie per il ritiro dello zucchero;

     c) situato nel luogo d'impianto di uno zuccherificio ovvero in una zona di produzione di zucchero.

     2. Il riconoscimento per il silo ed il magazzino di cui al paragrafo 1 è concesso soltanto:

     a) nei limiti di un quantitativo totale corrispondente al massimo a 50 volte la capacità giornaliera di insaccamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e di svincolo dal magazzino, che l'interessato s'impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento in occasione del ritiro, se trattasi di un silo per il magazzinaggio alla rinfusa attrezzato per detti condizionamenti;

     b) nei limiti di un quantitativo totale corrispondente al massimo a 50 volte la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino per zucchero condizionato in sacchi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, che il richiedente s'impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento in occasione del ritiro, se trattasi di un magazzino per il deposito di zucchero in sacchi;

     c) nei limiti di un quantitativo totale corrispondente al massimo a 50 volte la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino alla rinfusa, che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento in questione in occasione del ritiro, se trattasi di un silo o di un magazzino per il magazzinaggio di zucchero greggio alla rinfusa [2].

     3. Il riconoscimento è concesso, su richiesta dell'interessato, per ogni silo o magazzino che soddisfi, a giudizio dell'organismo d'intervento, ai requisiti di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la concessione del riconoscimento può essere limitata ai sili o ai magazzini già utilizzati per il magazzinaggio dello zucchero.

Nel riconoscimento devono essere indicate in particolare la quantità totale per la quale esso è concesso e la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino, nonché, se del caso, la capacità di insaccamento di cui al paragrafo 2, lettera a).

     4. Il riconoscimento è revocato se una delle condizioni di cui paragrafo 1 e al paragrafo 2 non è più soddisfatta.

     5. Il riconoscimento è concesso o revocato dall'organismo d'intervento.

 

     Art. 2.

     1. Fermo restando il fatto che sia stato concluso in precedenza il contratto di magazzinaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare, alle condizioni stabilite, lo zucchero loro offerto dai commercianti specializzati nel settore dello zucchero [3].

     2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 447/68, è considerato commerciante specializzato nel settore dello zucchero colui:

     a) per il quale una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista, o si suppone possa acquistare, per campagna di commercializzazione un quantitativo minimo di 10000 tonnellate di zucchero comunitario, e

     b) che non esercita l'attività di dettagliante di zucchero.

     3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 447/68 è concesso dallo Stato membro interessato ad ogni richiedente che soddisfi o si suppone possa soddisfare, per la campagna di commercializzazione in causa, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

     4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, il riconoscimento è valido per una determinata campagna di commercializzazione. Esso è riconfermato per la campagna di commercializzazione successiva se per la medesima l'interessato può ancora essere considerato commerciante specializzato.

     5. Lo Stato membro può imporre condizioni supplementari per la concessione del riconoscimento. Il riconoscimento può essere revocato quando si constati che l'interessato non soddisfa più ovvero non è più in grado di soddisfare a tali condizioni.

     6. Il riconoscimento è revocato quando si constati che l'interessato non soddisfa più ovvero non è più in grado di soddisfare a tali condizioni. La concessione, la riconferma e la revoca del riconoscimento possono aver luogo nel corso della campagna di commercializzazione e non hanno effetti retroattivi.

     7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo riguardo alla concessione, alla riconferma o alla revoca del riconoscimento sono notificate per iscritto all'interessato dopo essere state comunicate dallo Stato membro in causa alla Commissione.

 

TITOLO II

Offerta

 

     Art. 3.

     Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri:

     1. essere zuccheri prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione nella quale è presentata l'offerta.

Tuttavia, zucchero prodotto durante la campagna di commercializzazione immediatamente precedente quella dell'offerta può ancora essere offerto:

     - fino al 31 agosto successivo in Italia;

     - fino al 30 settembre successivo nelle altre regioni europee della Comunità;

     2. essere zuccheri in cristalli;

     3. qualora si tratti di zucchero bianco, essere di qualità sana, leale e mercantile, con un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06% e facilmente scorrevole;

     4. qualora si tratti di zucchero greggio, essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, non inferiore all'89%. Inoltre, qualora si tratti:

     a) di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30;

     b) di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere:

     - un valore pH non inferiore a 7,9 al momento dell'accettazione dell'offerta,

     - un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07%,

     - una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione,

     - un fattore di sicurezza non superiore a 0,45 quando il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, ovvero

     - un tenore di umidità non eccedente l'1,4% quando il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

     5. Gli zuccheri offerti all'intervento non sono considerati di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dei paragrafi 3 e 4, quando il loro tenore di radioattività superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria, contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessita, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 [4].

 

     Art. 4.

     Possono essere offerti all'intervento soltanto zuccheri che non sono stati oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto e che sono di proprietà dell'interessato.

 

     Art. 5.

     1. Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata con riferimento ad una partita.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per partita un quantitativo di zucchero di 500 tonnellate, avente la stessa e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio. Tuttavia, se l'interessato intende offrire un quantitativo maggiore, la parte eccedente 500 tonnellate o un suo multiplo è considerata costituente una partita.

 

     Art. 6.

     1. L offerta indirizzata all'organismo d'intervento deve indicare: a) il nome e cognome e l'indirizzo dell'offerente;

b) il magazzino in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta; c) la capacità di svincolo dal magazzino e, se del caso, quella di insaccamento che vengono garantite per il ritiro dello zucchero offerto; d) la quantità netta di zucchero offerto;

e) la natura e qualità dello zucchero offerto e la campagna di commercializzazione durante la quale è stato prodotto;

f) il modo di presentazione dello zucchero;

     2. L'organismo d'intervento può esigere altre indicazioni.

     3. L'offerta deve essere corredata di una dichiarazione dall'offerente attestante che lo zucchero in causa non è stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto, è di proprietà dell'offerente e risponde alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

 

     Art. 7.

     1. L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.

Tuttavia, essa può essere ritirata durante detto periodo previo accordo dell'organismo d'intervento.

     2. L'organismo d'intervento esamina l'offerta e l'accetta non più tardi della fine del periodo di cui al paragrafo 1. Tuttavia esso respinge l'offerta se da tale esame risulta che una delle condizioni richieste non è soddisfatta [5].

     3. Nel contratto d'acquisto deve essere precisato il modo di presentazione dello zucchero acquistato, e, se del caso, la facoltà per l'organismo d'intervento di esigere per il ritiro uno o più dei modi di condizionamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

     4. Il contratto d'acquisto può essere risolto solo prima del ritiro dello zucchero e di comune accordo.

 

TITOLO III

Contratto di magazzinaggio

 

     Art. 8.

     1. Il contratto di magazzinaggio da stipulare in precedenza fra l'offerente e l'organismo di intervento in questione è concluso, fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 4, per una durata indeterminata [6].

     2. Il contratto di magazzinaggio ha effetto alla data alla quale è stato effettuato il pagamento provvisorio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione [7].

     3. Il contratto di magazzinaggio stipula in particolare:

     a) la clausola secondo cui esso scade, alle condizioni previste dal presente regolamento, con un preavviso di almeno dieci giorni,

     b) il diritto dell'organismo di intervento di imporre all'interessato la proroga del contratto oltre il termine prescritto per il ritiro, qualora constati che l'interessato non ha rispettato l'impegno di cui all'articolo 1, paragrafo 2, senza tuttavia che si applichi il paragrafo 4,

     c) l'importo delle spese di magazzinaggio che è a carico dell'organismo d'intervento,

     d) l'obbligo per il venditore di caricare a proprie spese lo zucchero sul mezzo di trasporto indicato dall'organismo d'intervento [8].

     4. Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo d'intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale è effettuato il pagamento provvisorio dello zucchero sino alla scadenza del contratto di magazzinaggio.

     5. Le spese di magazzinaggio non possono superare un importo pari a 0,040 ECU, per 100 chilogrammi e per decade, per lo zucchero immagazzinato nei sili o nei magazzini delle imprese saccarifere. Tuttavia, l'organismo d'intervento può aumentare l'importo fissato in conformità del primo comma, del 35% al massimo quando lo zucchero è immagazzinato in sili o magazzini presi in locazione dall'offerente all'esterno delle imprese saccarifere; esso può, in situazioni particolari per tale magazzinaggio, aumentare l'importo fissato in conformità del primo comma, di un massimo del 50% [9].

     6. Ai sensi del presente articolo si intende per decade, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

 

     Art. 9.

     1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento provvisorio dello zucchero.

     2. Il venditore risponde, sino al ritiro, della qualità dello zucchero di cui al paragrafo 1 e del condizionamento in cui tale zucchero è stato accettato all'intervento [10].

 

     Art. 10. [11]

     1. Il venditore è tenuto a sostituire senza indugio il quantitativo di zucchero in causa, di cui è constatata la non rispondenza della qualità alle condizioni minime di cui all'articolo 3, con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni che si trovi nello stesso luogo di magazzinaggio ovvero in un qualsiasi altro luogo di magazzinaggio riconosciuto per l'intervento.

     2. Allorquando lo zucchero immagazzinato è condizionato in uno dei modi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e si constati che il condizionamento non risponde più alle condizioni specifiche previste, l'organismo d'intervento esige dal venditore la sostituzione del sacco con un condizionamento conforme

 

TITOLO IV

Prezzo d'acquisto

 

     Art. 11.

     1. Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie. 2. Lo zucchero bianco della qualità tipo è lo zucchero della categoria 2. 3. Gli zuccheri della categoria 1 sono di qualità superiore alla qualità tipo, quelli delle categorie 3 e 4 sono di qualità inferiore alla qualità tipo.

 

     Art. 12.

     1. Gli zuccheri della categoria 1 presentano le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile, asciutti, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevoli;

     b) umidità massima: 0,06%;

     c) contenuto massimo di zucchero invertito: 0,04%

     d) inoltre gli zuccheri della categoria 1 presentano caratteristiche tali che il numero dei punto determinato conformemente al paragrafo 2 non supera 8 in totale, né

     - 6 per il contenuto in ceneri,

     - 4 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato «metodo Brunswick»,

     - 3 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo della International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato «metodo Icumsa».

     2. Si ha un punto:

     a) per ogni 0,0018% di contenuto di ceneri accertato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;

     b) per ogni 0,5 unità di tipo di colore accertato secondo il metodo Brunswick;

     c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione accertata secondo il metodo Icumsa.

     3. Gli zuccheri della categoria 3 presentano le seguenti caratteristiche:

     a) qualità sana, leale e mercantile, asciutti, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevoli;

     b) polarizzazione minima: 99,7° S;

     c) umidità massima: 0,06%;

     d) contenuto massimo di zucchero invertito: 0,04%;

     e) tipo di colore: massimo n. 6, accertato con il metodo Brunswick.

     4. La categoria 4 comprende gli zuccheri che non sono compresi nelle categorie da 1 a 3.

 

     Art. 13.

     Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata:

     1. una riduzione di 0,50 unità di conto, se lo zucchero appartiene alla categoria 3,

     2. una riduzione di 0,90 unità di conto, se lo zucchero appartiene alla categoria 4.

 

     Art. 14.

     1. Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero greggio si applica:

     a) una maggiorazione, se il rendimento dello zucchero considerato è superiore al 92%;

     b) una riduzione, se il rendimento dello zucchero considerato è inferiore al 92%.

     2. L'importo della maggiorazione o della riduzione, espresso in ECU per 100 chilogrammi, è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio e questo stesso prezzo, cui è applicato un coefficiente. Tale coefficiente è ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio considerato per 92% [12].

     3. Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

 

     Art. 15. [13]

     1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'organismo di intervento, entro otto settimane dalla data di presentazione dell'offerta, provvede al pagamento provvisorio di un importo stabilito sulla scorta delle indicazioni che figurano nell'offerta stessa e sulla scorta del prezzo d'acquisto.

L'importo del pagamento provvisorio di cui al comma precedente concernente lo zucchero greggio è calcolato tenuto conto di una resa forfettaria del 92% [14].

     2. Il pagamento provvisorio è subordinato alla costituzione, da parte del venditore, di una cauzione pari al 5% dell'importo in questione, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta.

     3. L'organismo d'intervento paga definitivamente il prezzo d'acquisto non appena sono noti i risultati definitivi inerenti alla verifica del peso e quelli delle analisi sui campioni di cui all'articolo 18. Le eventuali spese di condizionamento sono pagate previo accertamento dello stato dei sacchi all'atto del ritiro.

     Quando i risultati inerenti alla verifica del peso e quelli definitivi della analisi dei campioni si scostano dalle indicazioni che figurano nell'offerta, ne è tenuto conto per il pagamento definitivo del prezzo di acquisto conformemente, in particolare, agli articoli 13 e 14. [15]

     4. A prescindere dai casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata soltanto nella misura in cui:

     a) i risultati definitivi inerenti alla verifica del peso e quelli relativi alle analisi non comportano una riduzione del prezzo dello zucchero acquistato;

     b) il venditore rimborsi entro il termine di tre settimane, a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso di pagamento, l'importo riscosso, se del caso, indebitamente all'atto del pagamento provvisorio di cui al paragrafo 1.

La cauzione è svincolata immediatamente; essa rimane incamerata se non siano state osservate le condizioni del presente regolamento.

     5. Quando il contributo per spese di magazzinaggio previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è già stato riscosso per zucchero accettato dall'organismo d'intervento, quest'ultimo, su domanda del venditore e previa presentazione della prova dell'avvenuto pagamento del contributo, versa al venditore, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al contributo effettivamente riscosso per lo zucchero in causa. Il versamento di quest'ultimo importo ha luogo contemporaneamente al pagamento provvisorio di cui al paragrafo 1.

 

TITOLO V

Ritiro

 

     Art. 16.

     1. Salvo pattuizione contraria tra l'organismo d'intervento e il venditore, lo zucchero rimane sino al ritiro nel silo o nel magazzino in cui si trovava al momento dell'offerta.

     2. Il ritiro è effettuato in presenza del venditore o di un suo rappresentante.

     3. All'atto del ritiro dello zucchero dal silo o dal magazzino, lo zucchero acquistato è caricato dal venditore su un mezzo di trasporto a scelta dell'organismo d'intervento.

Se lo zucchero acquistato non forma oggetto di un contratto di magazzinaggio, il ritiro ha luogo nel termine massimo di sette settimane dal giorno di presentazione dell'offerta.

     4. Il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione;

     a) per le offerte accettate dal 1o ottobre al 31 marzo seguente, non più tardi del 30 settembre successivo,

     b) per le offerte accettate dal 1o aprile al 30 settembre successivo, non più tardi della fine del settimo mese successivo a quello nel corso del quale è stata accettata l'offerta, ciò nondimeno, per le offerte accettate dal 1o aprile 1982 al 30 settembre 1982, il ritiro ha luogo non più tardi della fine del nono mese successivo a quello nel corso del quale è stata accettata l'offerta [16].

     5. Tuttavia, l'organismo d'intervento può convenire con il venditore che il ritiro di cui al paragrafo 4 abbia luogo dopo che sia scaduto il termine previsto dal paragrafo 4. In tal caso, l'organismo d'intervento:

     - conclude con il venditore un contratto di magazzinaggio per il periodo convenuto,

     - incarica gli esperti di cui all'articolo 18 di procedere, a sue spese, prima della scadenza del suddetto termine, al prelievo dei campioni indicati allo stesso articolo e alla verifica del peso;

     - liquida definitivamente il prezzo d'acquisto in conformità delle disposizioni dell'articolo 15;

     - può riconoscere, a richiesta del venditore, che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato è soddisfatto con il pagamento delle relative spese. Tali spese sono stabilite in base alle tariffe in vigore il giorno della scadenza del termine massimo corrispondente previsto al paragrafo 4 [17].

 

     Art. 17.

     1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi da 2 a 4, lo zucchero acquistato è consegnato dal venditore alla rinfusa.

     2. L'organismo d'intervento può esigere che lo zucchero acquistato sia consegnato in uno o più modi di condizionamento, vale a dire:

     a) in sacchi di iuta nuovi con un rivestimento interno di polietilene di almeno 0,04 millimetri di spessore, del peso minimo, per l'insieme iuta e polietilene, di 450 grammi;

     b) in sacchi di iuta nuovi con un rivestimento interno di polietilene di almeno 0,05 millimetri di spessore, del peso minimo, per l'insieme iuta e polietilene, di 420 grammi,

e aventi un contenuto in peso netto di 50 chilogrammi.

Inoltre l'organismo d'intervento può accettare che la consegna dello zucchero acquistato venga effettuata in sacchi di iuta nuovi con un rivestimento interno di polietilene del peso minimo, per l'insieme iuta e polietilene, di 400 grammi e aventi un contenuto in peso netto di 50 chilogrammi. Ai fini di tale accettazione, l'organismo d'intervento può esigere uno spessore minimo del rivestimento di polietilene come pure una qualità particolare per il sacco di iuta [18].

     3. L'organismo d'intervento, se esige o se accetta uno o più dei modi di condizionamento di cui al paragrafo 2, si addossa le spese relative a tale tipo o tali tipi di condizionamento. Inoltre, l'organismo d'intervento è tenuto ad informare il venditore, in tempo utile prima del ritiro, del modo o dei modi di condizionamento previsti al paragrafo 2 che esso esige o accetta.

L'importo forfettario per le spese relative ai modi di condizionamento di cui:

     a) al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), è fissato a 1,408 ECU per 100 chilogrammi di zucchero,

     b) al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a 1,30 ECU per 100 chilogrammi di zucchero [19].

     4. L'organismo d'intervento può consentire che lo zucchero venga consegnato in un condizionamento diverso da quelli previsti dal paragrafo 2. In tal caso, esso non assume in carico le spese relative al condizionamento e il venditore è tenuto a mettere a sue spese lo zucchero alla rinfusa al momento del ritiro, salvo accordo in materia concluso tra il venditore e la persona che acquisterà lo zucchero dall'organismo d'intervento.

 

     Art. 18.

     1. All'atto del ritiro gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni per analisi. Un campione è destinato ad ognuno dei contraenti. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità. Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata quale risultato dell'analisi del campione esaminato.

     2. In caso di controversie tra i contraenti in ordine alla categoria dello zucchero acquistato, si applicano le seguenti regole:

     a) se lo scarto constatato fra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente è:

     - per lo zucchero della categoria 1, inferiore o uguale ad 1 punto per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), ovvero

     - per lo zucchero della categoria 2, inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna della caratteristiche prese in considerazione per la definizione di tale categoria, sempreché si tratti di caratteristiche determinate mediante punti,

la media aritmetica dei due risultati è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti, è effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui al paragrafo 1. In tal caso si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero;

     b) quando lo scarto constatato è superiore allo scarto indicato alla lettera a), primo comma, primo trattino, o, secondo il caso, secondo trattino, un'analisi d'arbitrato viene effettuata da un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui alla lettera a), secondo comma;

     c) per le controversie relative al limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, alla polarizzazione, all'umidità o al contenuto di zucchero invertito, si applica la stessa procedura di cui alle lettere a) e b).

Tuttavia, gli scarti di cui alla lettera a) sono sostituiti da:

     - 1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3;

     - 0,2° S per la polarizzazione;

     - 0,02% per l'umidità;

     - 0,01% per il contenuto di zucchero invertito.

     3. Le spese relative all'analisi d'arbitrato:

     a) di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo comma, sono a carico della parte contraente richiedente;

     b) di cui al paragrafo 2, lettera b), sono a carico, in parti uguali, dell'organismo d'intervento e del venditore.

     4. In caso di controversia tra i contraenti successivamente all'applicazione del paragrafo 1, in ordine alla resa dello zucchero greggio acquistato, un'analisi d'arbitrato è effettuata dal laboratorio di cui al paragrafo 1. In tal caso viene fatta la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore oppure di quello dell'analisi dell'acquirente che risulti più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della constatazione della resa dello zucchero greggio in causa. Qualora il risultato dell'analisi d'arbitrato si collochi a una eguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della resa dello zucchero greggio in causa.

Le spese relative all'analisi d'arbitrato sono a carico della parte contraente che ha contestato i risultati delle analisi effettuate in applicazione del paragrafo 1 [20].

 

     Art. 19.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, all'atto del ritiro gli esperti di cui all'articolo 18 procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto.

Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie onde permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.

     2. Le spese relative alla verifica del peso sono a carico del venditore.

     3. Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo d'intervento.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 20.

     1. I regolamenti (CEE) n. 1280/71 e (CEE) n. 1281/71 sono abrogati.

     Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1280/71 rimane applicabile alle operazioni riguardanti le offerte di zucchero all'intervento presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     2. I richiami al regolamento (CEE) n. 1280/71 che figurano nei regolamenti (CEE) n. 1265/69 e (CEE) n. 258/72 si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.

 

     Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Tuttavia il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, non si applica allo zucchero prodotto anteriormente alla campagna di commercializzazione 1977/1978.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 1262/2001.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1103/83.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3497/88.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[9] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2217/81 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1708/83.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[12] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3218/82.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[14] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1103/83.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1103/83.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[17] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 666/82.

[18] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 446/83.

[19] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 446/83.

[20] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1103/83.