§ 1.6.1312 - Regolamento 8 febbraio 2006, n. 218.
Regolamento (CE) n. 218/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/02/2006
Numero:218


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1312 - Regolamento 8 febbraio 2006, n. 218.

Regolamento (CE) n. 218/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento

(G.U.U.E. 9 febbraio 2006, n. L 38).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regime d’intervento nel settore dello zucchero. Alla luce dell’esperienza acquisita, appaiono opportuni alcuni adattamenti diretti a semplificare il regime e ad armonizzarlo con le pratiche seguite per altri prodotti come i cereali o la polvere di latte.

      (2) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per lo zucchero prodotto in regime di quote. Occorre pertanto limitare l’accesso all’intervento ai fabbricanti titolari di quote che, in cambio della garanzia sul prezzo, sono tenuti a pagare il prezzo minimo per le barbabietole, rispettando nel contempo il legittimo affidamento dei commercianti specializzati già in possesso del riconoscimento necessario per offrire zucchero all’intervento.

      (3) L’esperienza recentemente acquisita nelle operazioni d’intervento concernenti lo zucchero ha evidenziato la necessità di rafforzare i criteri di stoccaggio dello zucchero all’intervento e di riconoscimento dei magazzini e dei sili di stoccaggio, in particolare attribuendo maggiore discrezionalità agli organismi d’intervento. Inoltre è ammesso che in presenza delle condizioni richieste lo zucchero possa rimanere immagazzinato senza rischio di deterioramento per un periodo molto lungo. È necessario quindi modificare le norme relative alle date limite di ritiro, pur mantenendo queste norme, a tutela del legittimo affidamento, per lo zucchero offerto all’intervento prima di una data determinata.

      (4) Le procedure d’intervento per lo zucchero devono essere armonizzate con quelle in vigore in altri settori come quello dei cereali o della polvere di latte, in particolare per quanto riguarda i termini per il pagamento a decorrere dalla presentazione delle offerte all’intervento.

      (5) Il regolamento (CE) n. 1262/2001, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1498/2005, prevede le condizioni che devono soddisfare determinati tipi di imballaggio in cui deve essere consegnato lo zucchero acquistato. Allo scopo di garantire la corretta applicazione di tali disposizioni, è necessario apportare alcune precisazioni.

      (6) Per facilitare la gestione corrente dell’intervento, in particolare mediante la costituzione di partite omogenee, è opportuno aumentare il quantitativo minimo al di sotto del quale l’organismo d’intervento non è tenuto ad accettare l’offerta.

      (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1262/2001.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1262/2001 è modificato come segue.

     1) L'articolo 1 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'organismo d'intervento acquista lo zucchero soltanto se è offerto:

     a) da un fabbricante titolare di una quota di produzione;

     b) da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto anteriormente al 1° marzo 2006 dallo Stato membro nel cui territorio si trova il suo stabilimento.»;

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Può essere preso in consegna solo lo zucchero prodotto in regime di quote immagazzinato separatamente, al momento dell’offerta, in un magazzino o in un silo riconosciuto, che non sia stato utilizzato da ultimo per immagazzinare prodotti diversi dallo zucchero.»

     2) L'articolo 2 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

     «Gli organismi d’intervento possono imporre requisiti supplementari per il riconoscimento di un silo o di un magazzino.»;

     b) al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) nei limiti di un quantitativo globale corrispondente ad un massimo di cinquanta volte la capacità giornaliera di svincolo dello zucchero sfuso, che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento al momento del ritiro, se si tratta di un silo o di un magazzino per l'ammasso di zucchero sfuso.»;

     c) al paragrafo 3, primo comma, la seconda frase è soppressa.

     3) L'articolo 3 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per offrire zucchero all’intervento, il commerciante specializzato di cui al paragrafo 1 deve essere riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. Il riconoscimento è concesso anteriormente al 1° marzo 2006 dallo Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento del commerciante ai richiedenti che soddisfano o che sono ritenuti in grado di soddisfare, per la campagna di commercializzazione in parola, i requisiti di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i requisiti supplementari che lo Stato membro può imporre per la concessione del riconoscimento.»;

     b) il secondo comma del paragrafo 3 e il paragrafo 4 sono soppressi;

     c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il riconoscimento è revocato quando si constata che l'interessato non soddisfa più o non è più in grado di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Il riconoscimento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. Esso non ha effetto retroattivo.»;

     d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Le misure adottate ai sensi del presente articolo riguardo alla concessione o alla revoca del riconoscimento sono notificate per iscritto all' interessato.»

     4) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere prodotti in regime di quote nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta;

     b) essere in cristalli.»

     5) All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Agli effetti del presente regolamento, si intende per “partita” un quantitativo minimo di zucchero di 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.»

     6) L'articolo 9 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il contratto di magazzinaggio ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell’offerta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione.»;

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo d'intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale prende effetto il contratto di cui al paragrafo 2 fino alla scadenza del suddetto contratto.»;

     c) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso.

     7) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.»

     8) L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 16

     L’organismo d’intervento effettua il pagamento al più presto il centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell’offerta, sempreché siano stati eseguiti i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte.»

     9) All'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il ritiro dello zucchero acquistato avviene:

     a) per le offerte accettate anteriormente al 30 settembre 2005, al più tardi alla fine del settimo mese successivo a quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata, fatto salvo l'articolo 34;

     b) per le offerte accettate dal 1° ottobre 2005 al 9 febbraio 2006, al più tardi il 30 settembre 2006, fatto salvo l'articolo 34;

     c) per le offerte accettate a partire dal 10 febbraio 2006, al più tardi alla data di ritiro prevista dall’articolo 34.»

     10) L'articolo 18 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «L'importo forfettario per le spese relative ai modi di condizionamento che l’organismo d’intervento esige o accetta, di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a 15,70 EUR per tonnellata di zucchero.»;

     b) il paragrafo 4 è soppresso.

     11) All'articolo 19, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     «1. All'atto del ritiro per gli zuccheri di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), ed entro il termine previsto dall’articolo 16 per gli zuccheri di cui al medesimo paragrafo 4, lettera c), gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni per analisi.»

     12) All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è:

     a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta;

     b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni della gara.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L’articolo 1, punto 1, lettera b), e punti da 4 a 8, si applica allo zucchero offerto all’intervento a partire dalla data di entrata in vigore.