§ 1.6.721 - Regolamento 3 febbraio 1972, n. 258.
Regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/02/1972
Numero:258


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione per la vendita mediante gara di zucchero acquistato dagli organismi d'intervento
Art. 2.      Ai sensi del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. Ai fini della sottomissione dello zucchero alla gara devono essere determinate le seguenti condizioni
Art. 4.      1. Alla gara provvede l'organismo d'intervento interessato per i quantitativi di zucchero da esso detenuti
Art. 5.      1. Qualora la situazione sul mercato dello zucchero nella comunità lo richieda, puo essere indetta una gara permanente per la vendita. Durante il periodo di validità della gara permanente si [...]
Art. 6.      1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo di intervento che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo d'intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto
Art. 9.      Se le condizioni di gara non prevedono, secondo il caso, un prezzo minimo o un importo massimo per il premio o per la restituzione, questi sono fissati secondo la procedura dell'articolo 40 del [...]
Art. 10.      1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar corso alla gara o ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, aggiudicatario e ciascun e offerente la cui [...]
Art. 11.      1. Dall'avvenuta aggiudicazione sorge
Art. 12.      1. L'organismo di intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara. Esso fa inoltre pervenire agli aggiudicatari una dichiarazione sull'aggiudicazione
Art. 13.      1. Salvo casi di forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi 4 settimane dopo il giorno della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 12. L'aggiudicatario [...]
Art. 14.      1. Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, puo aver luogo soltanto previo rilascio [...]
Art. 15.      1. Il prezzo dello zucchero aggiudicato deve essere disponibile sul conto dell'organismo d'intervento al più tardi il trentesimo giorno successivo al rilascio di un buono di ritiro
Art. 16.      1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto dell'aggiudicazione avviene al momento del ritiro dello zucchero
Art. 17.      1. Per la constatazione della categoria o della resa dello zucchero all'atto del ritiro, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71
Art. 18.      1. Se dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71 emerge che lo zucchero bianco e di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo [...]
Art. 19.      1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara e svincolata solo per il quantitativo per il quale
Art. 20.      1. Il regolamento (CEE) n. 1987/69 e abrogato
Art. 21.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.721 - Regolamento 3 febbraio 1972, n. 258. [1]

Regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento.

(G.U.C.E. 4 febbraio 1972, n. L 31).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione per la vendita mediante gara di zucchero acquistato dagli organismi d'intervento.

     2. Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, a seconda dei casi, sulla base:

     a) del prezzo che l'aggiudicatario deve versare,

     b) dell'importo del premio di denaturazione,

     c) dell'importo della restituzione all'esportazione, indicato nell'offerta.

     3. Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare e:

     a) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), quello indicato nella offerta,

     b) nel caso di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni della gara.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     1. Destinazione:

     a) l'alimentazione animale,

     b) l'esportazione,

     c) altri fini eventualmente da determinarsi.

     2. Partita:

     Un quantitativo di zucchero caratterizzato dalla stessa designazione qualitativa e dallo stesso modo di presentazione e depositato nello stesso luogo di magazzinaggio.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della sottomissione dello zucchero alla gara devono essere determinate le seguenti condizioni:

     a) il quantitativo globale o i quantitativi sottomessi alla gara,

     b) la destinazione,

     c) il termine di presentazione delle offerte,

     d) il prezzo che l'aggiudicatario deve versare nel caso in cui lo zucchero sia destinato all'alimentazione animale o all'esportazione.

     2. Possono essere determinate condizioni supplementari, in particolare:

     a) l'importo del prezzo minimo dello zucchero posto in vendita per una destinazione diversa dall'alimentazione animale o dall'esportazione,

     b) l'importo massimo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, in appresso denominati rispettivamente "premio" e "restituzione",

     c) il quantitativo minimo per offerente o per partita,

     d) il quantitativo massimo per offerente o per partita,

     e) la durata di validità specifica del titolo di premio di denaturazione o del titolo di esportazione, in appresso denominati rispettivamente "titolo di premio" e "titolo d'esportazione".

 

     Art. 4.

     1. Alla gara provvede l'organismo d'intervento interessato per i quantitativi di zucchero da esso detenuti.

     2. L'organismo d'intervento stabilisce un bando di gara che e pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee. L'organismo d'intervento puo inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

     3. La pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee ha luogo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

     4. Il bando di gara precisa in particolare:

     a) la denominazione e l'indirizzo dell'organismo d'intervento che effettua la gara,

     b) le condizioni della gara,

     c) il termine di presentazione delle offerte,

     d) le partite di zucchero sottomesse alla gara e in particolare, per ogni partita,

     - il riferimento,

     - il quantitativo,

     - la designazione qualitativa dello zucchero,

     - il modo di presentazione,

     - l'ubicazione del deposito in cui lo zucchero si trova immagazzinato,

     - lo stadio di consegna,

     - se del caso, le possibilità di carico su mezzi di trasporto fluviali, marittimi o ferroviari.

Il bando di gara puo contenere altre indicazioni.

     5. L'organismo d'intervento prende le misure che ritiene utili al fine di permettere agli interessati che ne facciano richiesta di esaminare lo zucchero in vendita.

 

     Art. 5.

     1. Qualora la situazione sul mercato dello zucchero nella comunità lo richieda, puo essere indetta una gara permanente per la vendita. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

     2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando puo essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se, durante tale periodo, interviene una modifica nelle condizioni della gara.

     3. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

     a) decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara permanente nella gazzetta ufficiale delle comunità europee e

     b) scade alle ore 9,30 del primo mercoledì successivo al decimo giorno seguente quello di detta pubblicazione.

     4. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per quello successivo:

     a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e

     b) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana successiva.

     5. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano, nel caso di gara permanente, ad ogni gara parziale.

 

     Art. 6.

     1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo di intervento che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzati all'organismo di intervento.

     2. L'offerta deve precisare:

     a) gli estremi della gara,

     b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente,

     c) gli estremi della partita,

     d) il quantitativo per il quale viene fatta l'offerta stessa,

     e) per 100 chilogrammi, a seconda dei casi:

     - il prezzo proposto, al netto di imposizioni interne,

     - l'importo del premio proposto,

     - l'importo della restituzione proposta,

Espressi nella moneta dello stato membro da cui dipende l'organismo di

intervento che effettua la gara.

L'organismo d'intervento puo esigere indicazioni supplementari.

     3. Se un'offerta verte su varie partite si considerano presentate tante offerte quante sono le partite di cui trattasi.

     4. L'offerta e valida solo se:

     a) e stata addotta la prova che la cauzione di gara e stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,

     b) e corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, per il quantitativo di zucchero per il quale e stato eventualmente dichiarato aggiudicatario di un premio ovvero di una restituzione:

     - a richiedere un titolo di premio e a costituire la cauzione prescritta per il titolo stesso, quando la gara riguarda zucchero destinato all'alimentazione animale;

     - a richiedere un titolo di esportazione ed a costituire la cauzione prescritta per quest'ultimo, quando la gara riguarda zucchero destinato all'esportazione.

     5. Nell'offerta si puo specificare che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione:

     a) riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o una determinata parte dello stesso,

     b) ha luogo non oltre una data ed un'ora determinate.

     6. Un'offerta non presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non e presa in considerazione.

     7. L'offerta presentata non puo essere ritirata.

 

     Art. 7. [2]

     1. La cauzione di gara ammonta per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio:

     a) per le destinazioni di cui all'articolo 2, punti 1 a) e c), a 0,73 unità di conto,

     b) per la destinazione di cui all'articolo 2, punto 1 b), a 1,46 unità di conto.

     2. La cauzione e costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo stato membro nel quale e presentata l'offerta. Ciascuno stato membro comunica alla commissione, che ne informa gli altri stati membri, le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia nonché i criteri di cui al comma precedente.

 

     Art. 8.

     1. Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo d'intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

     2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla commissione.

 

     Art. 9.

     Se le condizioni di gara non prevedono, secondo il caso, un prezzo minimo o un importo massimo per il premio o per la restituzione, questi sono fissati secondo la procedura dell'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/cee, dopo esame delle offerte, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio. Tuttavia si puo decidere di non dar corso alla gara.

 

     Art. 10.

     1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar corso alla gara o ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, aggiudicatario e ciascun e offerente la cui offerta non sia inferiore al prezzo minimo o non sia superiore all'importo massimo del premio o della restituzione.

     2. Per una stessa partita e dichiarato aggiudicatario l'offerente che, secondo il caso, abbia offerto il prezzo più elevato o l'importo più basso per il premio o per la restituzione.

Se l'offerta di cui sopra non esaurisce l'intera partita, il quantitativo residuo e attribuito agli offerenti in base, a seconda del caso, al livello del prezzo proposto, partendo da quello più elevato, ovvero al livello dell'importo proposto per il premio o per la restituzione partendo da quello meno elevato.

     3. Se per una partita o parte di essa più offerenti offrono, secondo il caso, lo stesso prezzo, lo stesso importo per il premio o per la restituzione, l'organismo d'intervento attribuisce il quantitativo in questione:

     a) al pro-rata dei quantitativi che figurano nelle dette offerte, oppure

     b) ripartendo detto quantitativo tra tali offerenti in accordo con essi, oppure

     c) mediante sorteggio.

 

     Art. 11.

     1. Dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

     a) quando lo zucchero e destinato all'alimentazione animale:

     - il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale il premio e attribuito, di un titolo di premio che faccia menzione in particolare del premio indicato nell'offerta;

     - l'obbligo di richiedere tale titolo di premio per detto quantitativo all'organismo d'intervento al quale l'offerta e stata presentata,

     b) quando lo zucchero e destinato all'esportazione:

     - il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale la restituzione e attribuita, di un titolo di esportazione che faccia menzione in particolare della restituzione indicata nell'offerta nonché, per lo zucchero bianco, della categoria indicata nel bando di gara;

     - l'obbligo di richiedere tale titolo di esportazione per detto quantitativo e, per quanto riguarda lo zucchero bianco, per tale categoria, all'organismo d'intervento al quale l'offerta e stata presentata. Il diritto e esercitato e l'obbligo e adempiuto nel termine di diciotto giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

     2. I diritti e obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

 

     Art. 12.

     1. L'organismo di intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara. Esso fa inoltre pervenire agli aggiudicatari una dichiarazione sull'aggiudicazione.

     2. La dichiarazione sull'aggiudicazione deve precisare almeno:

     a) gli estremi della gara,

     b) gli estremi della partita e il quantitativo attribuito,

     c) a seconda dei casi, il prezzo, l'importo del premio o quello della restituzione che e preso in considerazione per il quantitativo di cui alla lettera b).

 

     Art. 13.

     1. Salvo casi di forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi 4 settimane dopo il giorno della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 12. L'aggiudicatario e l'organismo d'intervento possono convenire che la stipulazione entro tale termine di un contratto di magazzinaggio tra l'aggiudicatario e l'immagazzinatore dello zucchero in causa equivale al ritiro.

L'organismo d'intervento puo tuttavia prevedere un termine più lungo nei limiti necessari per il ritiro di determinate partite, quando l'organismo stesso si trova in presenza di difficolta tecniche per l'estrazione dello zucchero dal magazzino.

     2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

     Art. 14.

     1. Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, puo aver luogo soltanto previo rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo aggiudicato.

Possono tuttavia essere rilasciati buoni di ritiro per frazioni di detto quantitativo.

Il buono di ritiro e rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'organismo d'intervento interessato.

     2. L'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro soltanto se e stata addotta la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione, a garanzia del pagamento nel termine prescritto, del prezzo dello zucchero attribuito o se quest'ultimo ha presentato un titolo di pagamento. La cauzione ed il titolo di pagamento corrispondono al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare, nella moneta dello stato membro il cui organismo d'intervento effettua la gara, per il quantitativo di zucchero per il quale ha richiesto un buono di ritiro.

 

     Art. 15.

     1. Il prezzo dello zucchero aggiudicato deve essere disponibile sul conto dell'organismo d'intervento al più tardi il trentesimo giorno successivo al rilascio di un buono di ritiro.

     2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha versato, nel termine di cui al paragrafo 1, il prezzo d'acquisto, nella moneta dello stato membro il cui organismo d'intervento effettua la gara, sul conto di detto organismo; tale svincolo ha luogo immediatamente.

     3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

     Art. 16.

     1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto dell'aggiudicazione avviene al momento del ritiro dello zucchero.

     2. Tuttavia l'organismo di intervento e l'aggiudicatario possono convenire un altro momento. Allorquando esiste un accordo tra l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, questi ultimi determinano il momento del trasferimento di proprietà. L'accordo relativo al momento in cui avviene il trasferimento di proprietà e valido soltanto se e concluso per iscritto.

 

     Art. 17.

     1. Per la constatazione della categoria o della resa dello zucchero all'atto del ritiro, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71.

     2. Tuttavia, le parti contraenti possono convenire, dopo l'avvenuta aggiudicazione, che i risultati della constatazione della categoria o della resa validi per lo zucchero acquistato dall'organismo d'intervento valgano altresì per lo zucchero venduto a seguito della gara.

 

     Art. 18.

     1. Se dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71 emerge che lo zucchero bianco e di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo dello zucchero per le destinazioni di cui all'articolo 2, punti 1 b) e c), e adottato applicando le disposizioni dell'articolo 13 dello stesso regolamento.

     2. Se viene constatato che lo zucchero bianco destinato all'esportazione e di categoria diversa da quella prevista nel bando di gara, la categoria indicata nel titolo d'esportazione e rettificata.

     3. Se dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento suddetto emerge che lo zucchero greggio ha una resa diversa da quella prevista nel bando di gara:

     a) il prezzo dello zucchero e adattato applicando le disposizioni dell'articolo 14 dello stesso regolamento,

     b) l'importo del premio o l'importo della restituzione e adattato mediante moltiplicazione per un coefficiente pari alla resa constatata diviso per la resa indicata nel bando.

 

     Art. 19.

     1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara e svincolata solo per il quantitativo per il quale:

     a) l'aggiudicatario

     - ha richiesto, previo adempimento delle condizioni prescritte, un titolo di premio ovvero un titolo d'esportazione,

     - ha costituito la cauzione o presentato il titolo di pagamento menzionati all'articolo 14, paragrafo 2,

     - ha ritirato lo zucchero nel termine stabilito,

     b) ovvero non e stato dato corso all'offerta.

     2. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

     3. Nei casi di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

 

     Art. 20.

     1. Il regolamento (CEE) n. 1987/69 e abrogato.

     2. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1987/69 si applica alle gare e, in caso di gara permanente, alle gare parziali che hanno luogo in particolare in conformità di tale regolamento.

 

     Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 41 del regolamento (CE) n. 1262/2001.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 260/96.