§ 1.6.M69 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 996.
Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/05/2001
Numero:996


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue:
Art. 2.      Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è modificato come segue:
Art. 3.      Il regolamento (CEE) n. 2320/89 è modificato come segue:
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M69 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 996.

Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione

(G.U.C.E. 23 maggio 2001, n. L 139)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche e pere ai fini della trasformazione in prodotti indicati all'allegato I di tale regolamento.

     (2) ll regolamento della Commissione (CEE) n. 1764/86, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/98, il regolamento (CEE) n. 2319/89, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e al succo naturale di frutta che beneficiano dell'aiuto alla produzione, e il regolamento (CEE) n. 2320/89, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione, hanno fissato i requisiti qualitativi minimi per tali prodotti trasformati. Occorre adeguare le disposizioni adottate per tener conto delle modifiche apportate al regime di aiuto dal regolamento (CE) n. 2699/2000.

     (3) I requisiti di qualità definiti dai regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89, (CEE) n. 2320/89 costituiscono misure d'applicazione complementari alle disposizioni del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 1

     Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i prodotti a base di pomodori, quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001."

     2) Agli articoli 2, 3, 8, 10, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 11, i termini "regolamento (CE) n. 504/97" sono sostituiti dai termini "regolamento (CE) n. 449/2001".

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

     "che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione".

     2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 1

     Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo di frutta, in appresso denominate 'pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta', quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001."

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CEE) n. 2320/89 è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

     "che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione".

     2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 1

     Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001."

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.