§ 1.6.868 - Regolamento 28 luglio 1989, n. 2320.
Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/1989
Numero:2320


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per la fabbricazione delle pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, sono impiegate soltanto pesche della specie Prunus communis L., escluse le nettarine. Il materiale di base deve [...]
Art. 3.      1. Le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2
Art. 4.      1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando in un recipiente il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola
Art. 5.      1. Le pesche e lo sciroppo o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso
Art. 6.      Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti [...]
Art. 7.      Il regolamento (CEE) n. 1290/85 è abrogato
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.868 - Regolamento 28 luglio 1989, n. 2320.

Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione. [1]

(G.U.C.E. 29 luglio 1989, n. L 220).

 

Art. 1. [2]

     Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001.

 

     Art. 2.

     Per la fabbricazione delle pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, sono impiegate soltanto pesche della specie Prunus communis L., escluse le nettarine. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione.

     Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pesche in conserva, può essere stato refrigerato.

 

     Art. 3.

     1. Le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.

     2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:

     a) per «frutto intero» si intende il frutto intero non snocciolato;

     b) per «metà» si intende il frutto snocciolato, tagliato verticalmente in due parti approssimativamente uguali;

     c) per «quarti» si intende il frutto snocciolato, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;

     d) per «fette» si intende il frutto snocciolato, tagliato in più di quattro parti cuneiformi;

     e) per «dadi» si intende il frutto snocciolato, tagliato in pezzi cubici.

     3. Ogni recipiente con pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta.

     4. Il colore delle pesche in conserva deve essere quello caratteristico della varietà utilizzata. Le parti che erano ovviamente vicine o che componevano la cavità del nocciolo e che, dopo essere state inscatolate, si sono lievemente scolorite, sono considerate aventi un colore caratteristico normale.

I recipienti delle pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta non devono contenere frutti parzialmente acerbi.

     5. Le pesche in conserva devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori o odori estranei. I frutti devono essere carnosi e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri.

     6. Le pesche in conserva devono essere praticamente esenti da:

     a) elementi estranei di origine vegetale,

     b) buccia,

     c) unità difettose.

I frutti interi, la metà e i quarti devono essere inoltre praticamente

esenti da unità danneggiate meccanicamente.

 

     Art. 4.

     1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando in un recipiente il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola.

Se in un recipiente sono contenute meno di 20 unità, un'unità può non essere presa in considerazione. Ai fini della determinazione dell'unità più grande e di quella più piccola, le unità rotte non sono prese in considerazione.

     2. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, si considerano normali per una varietà i seguenti colori:

     - giallo, compresi i tipi varietali il cui colore predominante va dal giallo pallido all'arancione intenso;

     - bianco, compresi i tipi varietali il cui colore predominante va dal bianco al bianco-giallo.

     3. Le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6 se sono rispettate le seguenti tolleranze:

 

 

Presentazione          Frutti interi, metà   Altre presentazioni

                       e quarti

Nocciolo o parti di   2 noccioli            2 noccioli

nocciolo

Unità difettose       10% in numero         1500 g

Unità danneggiate     5% in numero          non applicabile

meccanicamente

Buccia                150 cm² di            150 cm² di

                       superficie totale     superficie totale

Elementi estranei di  20 pezzi              20 pezzi

origine vegetale

 

     Le tolleranze, ove non siano fissate con riferimento ad una percentuale in numero, si riferiscono a 10 kg di peso netto sgocciolato.

     Nei frutti interi allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta il nocciolo non è considerato un difetto.

     4. Ai fini del paragrafo 3 si intende per:

     a) «nocciolo o parti di nocciolo», noccioli interi e pezzi di nocciolo duri e taglienti.

Non vengono presi in considerazione i frammenti di nocciolo la cui dimensione massima è inferiore a 5 mm, privi di punte o bordi taglienti, i pezzi di nocciolo si considerano equivalenti ad un nocciolo se:

     - un pezzo è più grande di mezzo nocciolo o

     - nel campione esaminato è stato trovato un totale di tre pezzi;

     b) «unità difettose», frutti che presentano sulla superficie alterazioni del colore o macchie che contrastano nettamente con il colore generale del frutto e che possono penetrare nella polpa: in particolare, ammaccature, ticchiolature e macchie scure;

     c) «unità danneggiate meccanicamente», unità che sono state tagliate in parti nette; l'insieme delle parti che, riunite, eguagliano la dimensione di un'unità intera è considerato un'unità; oppure unità che sono state mondate eccessivamente e presentano, sulla superficie, profonde scanalature che ne deteriorano sostanzialmente l'aspetto. Si considerano danneggiate meccanicamente anche le metà che non sono state tagliate nel senso verticale;

     d) «buccia», sia la buccia aderente alla polpa della pesca sia quella trovata sciolta nel recipiente;

     e) «elementi estranei di origine vegetale», sostanze vegetali che non fanno parte del frutto o che, pur facendone parte, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare, piccioli e foglie e parti di essi. Dalla definizione sono tuttavia escluse la buccia e le parti di nocciolo.

 

     Art. 5.

     1. Le pesche e lo sciroppo o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso.

     2. Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi:

 

Presentazione       Capacità nominale in acqua del recipiente

                   425 ml o più                    meno di 425 ml

Frutti interi         52                              50

Metà                  55                              50

Quarti                58                              50

Fette                 58                              50

Dadi                  58                              55

 

     3. Se le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

     4. Su ogni recipienti deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione, le quali possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.

 

     Art. 6.

     Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti necessari per poter beneficiare dell'aiuto. Il risultato della verifica deve essere registrato.

 

     Art. 7.

     Il regolamento (CEE) n. 1290/85 è abrogato.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 1989.

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 996/2001.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 996/2001.