§ 1.6.C61 - Regolamento 28 luglio 1989, n. 2319.
Regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/1989
Numero:2319


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per la fabbricazione delle pere allo sciroppo, sono impiegate soltanto pere della specie Pyrus communis L. varietà Williams e Rocha. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e [...]
Art. 3.      1. Le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2
Art. 4.      1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando, in un recipiente, il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola. Se [...]
Art. 5.      1. Le pere e lo sciroppo e/o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90% della capacità in acqua del recipiente stesso. 2. Il peso netto sgocciolato [...]
Art. 6.      Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti necessari [...]
Art. 7.      Il regolamento (CEE) n. 1289/85 è abrogato
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.C61 - Regolamento 28 luglio 1989, n. 2319. [1]

Regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione. [2]

(G.U.C.E. 29 luglio 1989, n. L 220).

 

Art. 1. [3]

     Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo di frutta, in appresso denominate 'pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta', quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001.

 

     Art. 2.

     Per la fabbricazione delle pere allo sciroppo, sono impiegate soltanto pere della specie Pyrus communis L. varietà Williams e Rocha. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione. Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, può essere stato refrigerato.

 

     Art. 3.

     1. Le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.

     2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:

     a) per «frutto intero» si intende il frutto con il torsolo e con o senza picciolo;

     b) per «metà» si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in due parti approssimativamente uguali;

     c) per «quarti» si intende il frutto privo del torsolo, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;

     d) per «fette» si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in più di quattro parti cuneiformi;

     e) per «dadi» si intende il frutto, privo di torsolo, tagliato in pezzi cubici.

     3. Ogni recipiente con pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta.

     4. Il colore delle pere conservate deve essere quello caratteristico delle varietà Williams o Rocha. Una coloritura lievemente rosata non è considerata un difetto. Si considera che le pere sciroppate contenenti ingredienti speciali siano di colore caratteristico quando non presentano anormali alterazioni di colore tenuto conto degli ingredienti usati.

     5. Le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori e odori estranei. I frutti devono essere carnosi e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri.

     6. Le pere conservate devono essere praticamente esenti da:

     a) elementi estranei di origine vegetale,

     b) buccia,

     c) unità difettose.

     I frutti interi, le metà e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unità danneggiate meccanicamente.

 

     Art. 4.

     1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando, in un recipiente, il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola. Se in un recipiente sono contenute meno di 20 unità, un'unità può non essere presa in considerazione. Ai fini della determinazione dell'unità più grande e di quella più piccola, le unità rotte non sono prese in considerazione.

     2. Le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6 se sono rispettate le seguenti tolleranze:

 

                                     Presentazione

                       Frutti interi, metà   Altre presentazioni

                       e quarti

Unità difettose       15% in numero         1,5 kg

Unità danneggiate     10% in numero         non applicabile

meccanicamente

Buccia                100 cm2 di            100 cm2 di

                       superficie totale     superficie totale

Elementi estranei di

origine vegetale:

- sostanza del        10 unità              10 unità

torsolo

- semi di pera        80 pezzi              80 pezzi

sciolti

- altri, incluse      60 pezzi              60 pezzi

sostanze sciolte del

torsolo

 

     Le tolleranze, ove non siano fissate con riferimento ad una percentuale in numero, si riferiscono a 10 kg di peso netto sgocciolato.

     Nei frutti interi il torsolo non è considerato un difetto.

     3. Ai fini del paragrafo 2 si intende per:

     a) «unità difettose», frutti che presentano sulla superficie alterazioni del colore o macchie che contrastano nettamente con il colore generale del frutto e che possono penetrare nella polpa: in particolare ammaccature, ticchiolature e macchie scure;

     b) «unità danneggiate meccanicamente», unità che sono state tagliate in parti nette; l'insieme delle parti che, riunite, eguagliano la dimensione di un'unità intera è considerato un'unità; oppure unità che sono state mondate eccessivamente e presentano, sulla superficie, profonde scanalature che ne deteriorano sostanzialmente l'aspetto;

     c) «buccia», sia la buccia aderente alla polpa della pera sia quella trovata sciolta nel recipiente;

     d) «elementi estranei di origine vegetale», sostanze vegetali che non fanno parte del frutto o che, pur facendone parte, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare, sostanze del torsolo, semi di pera, nonché piccioli e foglie e parti di essi. Dalla definizione è tuttavia esclusa la buccia;

     e) sostanze del torsolo, le logge dei semi o parti di esse, attaccate o non attaccate al frutto, con o senza semi. I pezzi di torsolo sono considerati equivalenti ad un'unità quando, riuniti assieme, raggiungono la dimensione approssimativa di mezzo torsolo; [4]

     f) «semi di pera sciolti», i semi non contenuti nel torsolo, bensì trovati sciolti nel recipiente.

 

     Art. 5.

     1. Le pere e lo sciroppo e/o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90% della capacità in acqua del recipiente stesso. 2. Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi:

 

Presentazione         Capacità nominale in acqua del recipiente

                           425 ml e più         meno di 425 ml

Frutti interi                  50                    46

Metà                           54                    46

Quarti                         56                    46

Fette                          56                    46

Dadi                           56                    50

 

     3. Se le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

     4. Su ogni recipiente deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione, le quali possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.

 

     Art. 6.

     Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti necessari per poter beneficiare dell'aiuto. Il risultato della verifica deve essere registrato.

 

     Art. 7.

     Il regolamento (CEE) n. 1289/85 è abrogato.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 1989.

 


[1] Abrogato dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1559/2006.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 996/2001.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 996/2001.

[4] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 189.