§ 1.6.H18 - Regolamento 26 settembre 2001, n. 1880.
Regolamento (CE) n. 1880/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1621/1999 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/09/2001
Numero:1880


Sommario
Art. 1.      L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1621/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H18 - Regolamento 26 settembre 2001, n. 1880.

Regolamento (CE) n. 1880/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1621/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche.

(G.U.C.E. 27 settembre 2001, n. L 258).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche, modificato dal regolamento (CE) n. 2256/1999, prevede per gli operatori che hanno beneficiato delle misure di cui al regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 , misure transitorie circa l'obbligo di utilizzare casse di plastica accatastabili per la consegna delle uve secche non trasformate. A seguito della domanda formulata dalla Grecia, che segnala difficoltà di approvvigionamento delle casse suddette, è opportuno in via eccezionale prorogare di un anno tali misure transitorie e fissare a tal fine, per la campagna 2001/02, un tasso intermedio minimo del 75% dei quantitativi consegnati e immagazzinati nelle casse suddette.

     (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 , i contratti sono conclusi al più tardi il 1° agosto precedente la campagna di cui trattasi e comportano l'obbligo per il singolo produttore o per l'organizzazione di produttori di consegnare l'intero quantitativo in casse di plastica accatastabili, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d). Tenuto conto della modifica apportata a tali disposizioni transitorie per la campagna 2001/02, è opportuno rinviare al 30 settembre 2001 la data limite per la conclusione dei contratti per la campagna suddetta.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1621/1999 è modificato come segue:

     1) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) alla lettera d), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.