§ 1.6.B21 - Regolamento 22 luglio 1999, n. 1621.
Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/07/1999
Numero:1621


Sommario
Art. 1      1. Ai sensi del presente regolamento si intende per
Art. 2.      La superficie massima garantita comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di53 187 ettari.
Art. 3.      1. L'aiuto per la coltura di uve è concesso per le particelle specializzate
Art. 4.      1. Gli Stati membri iscrivono nella base di dati i singoli produttori, le organizzazioni di produttori e i trasformatori che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni tecniche richieste [...]
Art. 5.      1. I contratti sono stipulati tra singoli produttori o organizzazioni di produttori e trasformatori iscritti alla base di dati
Art. 6.      1. Entro il 30 novembre dell'anno di produzione, l'intero quantitativo di uve essiccate presso l'azienda viene consegnato al trasformatore o, se del caso, all'organizzazione di produttori, che [...]
Art. 7.      1. Le domande di aiuto sono presentate dai singoli produttori o dalle organizzazioni di produttori dopo la consegna al trasformatore delle uve secche non trasformate e al più tardi il 31 [...]
Art. 8.      1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco per l'efficace verifica delle disposizioni [...]
Art. 9.      1. Qualora i controlli evidenzino inesattezze nelle informazioni fornite dai singoli produttori o dalle organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), si [...]
Art. 10.      Ai controlli e alle sanzioni previsti dal presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92
Art. 11.      Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione
Art. 12.      I trasformatori interessati alla produzione di uve secche mediante essiccazione artificiale delle uve presso lo stabilimento di trasformazione possono essere autorizzati dallo Stato membro ad [...]
Art. 13.      1. Gli Stati membri costituiscono la base di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 2002/03. Durante le campagne di commercializzazione [...]
Art. 14.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento entro due mesi dalla sua pubblicazione
Art. 15.      I regolamenti (CEE) n. 2911/90 e (CEE) n. 2347/84 sono abrogati a partire dalla campagna 1999/2000
Art. 16.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.B21 - Regolamento 22 luglio 1999, n. 1621.

Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche.

(G.U.C.E. 24 luglio 1999, n. L 192).

 

Art. 1

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) "particelle specializzate": le superfici investite a viti delle varietà Sultanina (sultanina), Corinto nera (korinthiaki) e Moscatel, il cui intero raccolto di uve fresche è essiccato in previsione della trasformazione in prodotti del codice ex 0806 20;

     b) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 o le associazioni prericonosciute in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento; queste organizzazioni si sostituiscono ai propri aderenti nella gestione del regime di aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche;

     c) "singoli produttori": i produttori non aderenti ad

un'organizzazione di produttori con riguardo alla loro produzione di uve destinate alla produzione di uve secche;

     d) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che elabori prodotti del codice di cui alla lettera a), dotata di adeguati impianti per il magazzinaggio e la trasformazione delle uve essiccate presso l'azienda (uve secche non trasformate);

     e) "contratti": i contratti di trasformazione che vincolano i singoli produttori o le organizzazioni di produttori, da un lato, e i trasformatori, dall'altro.

 

     Art. 2.

     La superficie massima garantita comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di53 187 ettari. [1]

     2. La campagna di commercializzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 va, per le uve secche, dal 1o settembre al 31 agosto.

     3. Ai fini della gestione del regime di aiuto è istituita una banca dati informatica alfanumerica, detta "base di dati", recante le informazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 4. ll sistema alfanumerico di identificazione delle particelle è quello utilizzato per il sistema integrato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, se del caso completato in modo da comprendere le superfici vitate interessate dal presente regime di aiuto.

     4. La base grafica di riferimento citata all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2392/86 del Consiglio comprende le superfici vitate interessate dal presente regime di aiuto.

 

     Art. 3.

     1. L'aiuto per la coltura di uve è concesso per le particelle specializzate:

     a) che sono state iscritte nella banca dati;

     b) la cui intera superficie è stata coltivata e vendemmiata e la cui produzione essiccata (uve secche non trasformate) è stata consegnata ad un trasformatore in esecuzione di un contratto;

     c) la cui resa minima è almeno pari ai quantitativi seguenti:

     - 3000 kg di uve secche non trasformate per le uve Sultanine,

     - 2100 kg di uve secche non trasformate per le uve secche di Corinto,

     - 520 kg di uve secche non trasformate per l'uva della varietà Moscatel;

     d) la cui produzione di uve fresche e di uve secche non trasformate ha formato oggetto di una cernita conformemente alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 4;

     e) la cui produzione di uve secche e non trasformate soddisfa i requisiti minimi precisati nell'allegato 1.

     2. E' prevista una deroga al requisito della resa minima con le seguenti modalità:

     - per i vigneti della varietà sultanina colpiti da fillossera, la resa minima richiesta è di 1900 kg di uve secche non trasformate nelle cinque campagne successive all'entrata in applicazione del presente regolamento;

     - per i vigneti della varietà Moscatel colpiti da virosi, la resa minima richiesta è di 300 kg di uve secche non trasformate nelle cinque campagne successive all'entrata in applicazione del presente regolamento;

     - per i vigneti ripiantati da meno di cinque anni gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una resa minima ridotta e ne informano la Commissione;

     - per le particelle che abbiano subito danni attribuibili a calamità naturali, gli Stati membri riducono i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c), in base alla percentuale di danno certificata dalle compagnie di assicurazione; per i danni non coperti da assicurazione, gli Stati membri determinano la percentuale di riduzione della resa minima nelle regioni sinistrate e ne informano la Commissione;

     - per le colture biologiche conformi alla normativa comunitaria, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una resa minima ridotta e ne informano la Commissione.

     3. Per il calcolo della resa effettiva essa è confrontata alla resa minima di ciascuna azienda. Tale resa media è stabilita per varietà, tenendo conto delle deroghe di cui al paragrafo 2, in base al quantitativo di uve secche non trasformate consegnate dall'azienda di cui trattasi ai trasformatori o all'organizzazione di produttori. Non vengono presi in considerazione i quantitativi corrispondenti agli scarti di cernita.

     4. Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali relative alla cernita del prodotto fresco, prima dell'essiccazione, che fissano una percentuale massima da scartare che non può superare, salvo casi di calamità naturali, il 10% del raccolto. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una percentuale minima da scartare per il prodotto essiccato e di stabilire le modalità di controllo della destinazione del prodotto essiccato scartato.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri iscrivono nella base di dati i singoli produttori, le organizzazioni di produttori e i trasformatori che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni tecniche richieste per beneficare del regime di aiuto. Dette condizioni riguardano in particolare le modalità di essiccazione, di magazzinaggio e di trasformazione, che devono essere tali da garantire l'ottenimento di un prodotto finito di idonea qualità sotto il profilo fisico ed igienico conforme alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio. Essi attribuiscono un numero unico a ciascun partecipante al regime, se del caso secondo gli stessi principi del sistema integrato.

     2. Le domande di registrazione sono da presentarsi al più tardi un mese prima dell'inizio della campagna e comunque prima della stipula dei contratti a norma dell'articolo 5.

A tale scopo, nella domanda occorre indicare:

     a) nel caso dei singoli produttori e delle organizzazioni di produttori:

     - la superficie totale del vigneto espressa in ettari, con due decimali, investita con le varietà di cui all'articolo 7. paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, ripartita per particella, precisando la data di reimpianto, e per varietà nonché, nel caso della sultanina e della Moscatel, per categoria precisando per ciascuna particella gli elementi che ne consentono l'individuazione e/o la delimitazione;

     - la superficie specializzata ripartita per particella e per varietà, utilizzando i medesimi riferimenti di cui al primo trattino;

     - la stima del raccolto di uve secche non trasformate;

     - l'infrastruttura disponibile atta a garantire che l'essiccazione delle uve presso l'azienda sia effettuata nel rispetto di condizioni tecniche ed igieniche adeguate;

     - se si tratta di organizzazioni di produttori che procedono al magazzinaggio conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, quinto trattino, le prove materiali dell'esistenza dell'infrastruttura necessaria per garantire il magazzinaggio delle uve secche non trasformate in casse di plastica accatastabili e nel rispetto di condizioni tecniche ed igieniche adeguate;

     b) nel caso dei trasformatori:

     - i quantitativi medi di materia prima acquistata e di prodotto finito ottenuto negli ultimi tre anni o dall'inizio della loro attività, allegando le pertinenti fatture; informazioni, consistenti in prove materiali, circa l'infrastruttura disponibile atta a garantire il magazzinaggio in casse impilabili e la trasformazione nel rispetto di condizioni tecniche ed igieniche adeguate;

     - l'impegno a sottoporsi ai controlli necessari ai fini dell'applicazione del regime di aiuto;

     - l'impegno a trasformare i prodotti acquistati in prodotti finiti conformi alle caratteristiche minime di cui all'allegato II;

     - l'impegno a tenere una contabilità di magazzino giornaliera con indicazioni particolareggiate circa:

     i) le materie prime acquistate in base a contratti e senza contratti, con l'indicazione dei venditori;

     ii) i prodotti finiti venduti, con indicazione degli acquirenti;

     iii) i quantitativi di uve secche non trasformate detenuti in magazzino;

     iv) i quantitativi corrispondenti agli scarti di cernita conformemente alle disposizioni nazionali e la prova della loro destinazione.

     3. Gli Stati membri possono:

     - imporre requisiti supplementari atti ad agevolare i controlli;

     - limitare l'applicazione del paragrafo 2 ai nuovi operatori e a quanti debbano dichiarare modifiche rispetto ai dati comunicati nell'ultima domanda a norma del paragrafo 2, secondo comma.

 

     Art. 5.

     1. I contratti sono stipulati tra singoli produttori o organizzazioni di produttori e trasformatori iscritti alla base di dati.

Sono conclusi, per l'intera campagna, al più tardi il 1o agosto precedente la campagna di cui trattasi e recano:

     - l'indicazione del numero di base di dati delle parti contraenti;

     - l'indicazione della superficie per la quale sono stipulati, ripartita per particella e varietà, in base ai medesimi riferimenti utilizzati ai fini dell'iscrizione nella base di dati; le superfici e la loro ripartizione per particella non possono essere diverse o superiori rispetto alle superfici e alle particelle comunicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo trattino; esse possono invece risultare inferiori;

     - la stima del quantitativo di prodotto essiccato (uve secche non trasformate) che sarà ottenuto, con indicazione della resa media prevedibile delle particelle interessate dalla medesima varietà o, per la sultanina e il Moscatel, dalla medesima categoria;

     - il prezzo da pagare, eventualmente differenziato a seconda della varietà e/o della qualità; l'impegno a pagare tale prezzo mediante bonifico bancario o postale;

     - l'obbligo per il singolo produttore o per le organizzazioni di produttori di consegnare al trasformatore, in casse di plastica accatastabili, immediatamente dopo l'essiccazione, l'intero quantitativo raccolto ed essiccato ottenuto sulle superfici oggetto del contratto, fatti salvi gli scarti di cernita; i contratti stipulati con organizzazioni di produttori possono tuttavia prevedere che il prodotto essiccato venga immagazzinato dall'organizzazione di produttori in casse di plastica impilabili e progressivamente consegnato al trasformatore nel corso della campagna di commercializzazione. L'organizzazione di produttori si impegna a garantire condizioni di magazzinaggio adeguate che salvaguardino la qualità del prodotto essiccato;

     - l'obbligo per i trasformatori di prendere in consegna e immagazzinare, in casse di plastica accatastabili e in condizioni adeguate, le uve secche non trasformate loro consegnate, rispettando i requisiti qualitativi minimi indicati nell'allegato I;

     - gli indennizzi previsti qualora una delle parti contraenti non adempia i propri obblighi contrattuali, in particolare per quanto concerne il rispetto del prezzo l'obbligo di consegnare e di prendere in consegna la totalità dei quantitativi ottenuti sulle particelle oggetto del contratto.

     2. I contratti possono prevedere una clausola concernente la revisione del prezzo di cui al paragrafo 1, quarto trattino, da effettuare una o più volte prima della consegna del prodotto e al più tardi il 30 novembre. La revisione deve basarsi su elementi oggettivi, in particolare sull'andamento del prezzo mondiale, nonché sul quantitativo e sulla qualità del prodotto ottenuto; in caso di disaccordo resta valido il prezzo contrattuale.

     3. Entro dieci giorni dalla stipula del contratto, i trasformatori ne trasmettono copia alla competente autorità nazionale, conservando la prova dell'avvenuta trasmissione.

     4. Qualora un'organizzazione operi anche in qualità di trasformatore, il contratto relativo alla produzione dei membri dell'organizzazione stessa è considerato stipulato dopo la comunicazione all'autorità competente, entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, delle informazioni che vi figurano.

     5. Gli Stati membri attribuiscono un numero di identificazione a ciascun contratto.

Essi adottano disposizioni supplementari in materia di contratti, in particolare per quanto concerne le sanzioni in caso di mancato rispetto del prezzo convenuto e di mancata trasmissione dei contratti a norma dei paragrafi 3 e 4.

 

     Art. 6.

     1. Entro il 30 novembre dell'anno di produzione, l'intero quantitativo di uve essiccate presso l'azienda viene consegnato al trasformatore o, se del caso, all'organizzazione di produttori, che provvedono al magazzinaggio del prodotto a norma di contratto.

     2. Le uve secche non trasformate consegnate ai trasformatori in virtù di un contratto devono rispettare i requisiti minimi precisati nell'allegato I.

Il controllo del rispetto di tali requisiti viene effettuato sulla base di campioni rappresentativi dell'intera partita prelevati dal trasformatore, con l'accordo del produttore o dell'organizzazione di produttori. I campioni sono esaminati in contraddittorio dalle due parti e i risultati vengono registrati. A tal fine per "partita" si intendono tutte le casse consegnate contemporaneamente al trasformatore da uno stesso produttore o da una stessa organizzazione di produttori. II contenuto di ogni partita deve essere omogeneo e deve comprendere soltanto uve essiccate non trasformate della stessa origine e della medesima varietà.

     3. Il trasformatore stabilisce, d'accordo con il produttore, il luogo e il ritmo delle consegne.

     4. All'atto della consegna di una partita viene compilato un certificato di consegna attestante:

     - la data e l'ora di inizio dello scarico;

     - il numero di identificazione del contratto cui si riferisce la partita;

     - il peso lordo e il peso netto della partita;

     - la conformità della partita con i requisiti minimi prescritti. Il certificato di consegna è compilato in triplice copia. E' firmato dal trasformatore e dal singolo produttore o dall'organizzazione di produttori. Ogni certificato reca un numero di identificazione.

II trasformatore e il singolo produttore o l'organizzazione di produttori conservano, ciascuno, una copia del certificato di consegna. Entro due giorni lavorativi, il trasformatore trasmette la terza copia allo Stato membro a fini di controllo.

 

     Art. 7.

     1. Le domande di aiuto sono presentate dai singoli produttori o dalle organizzazioni di produttori dopo la consegna al trasformatore delle uve secche non trasformate e al più tardi il 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

     2. La domanda di aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

     - numeri di registrazione nella banca dati e superfici specializzate per le quali è presentata la domanda, utilizzando i medesimi riferimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo trattino;

     - numeri di identificazione dei pertinenti contratti o delle loro copie;

     - numeri di identificazione dei certificati di consegna o delle loro copie;

     - quantitativo di uve secche non trasformate prodotte e resa per ettaro;

     - dichiarazione attestante che l'intero quantitativo di uve prodotte sulle superfici per le quali è chiesto l'aiuto è stato essiccato e consegnato ai trasformatori, fatti salvi gli scarti di cernita.

     3. L'aiuto è versato previa esecuzione dei controlli di cui all'articolo 8 ed entro il 31 maggio successivo all'anno di raccolta delle uve secche.

Tuttavia, le organizzazioni di produttori ricevono un acconto pari al 70% dell'aiuto, previa verifica documentale delle indicazioni di cui al paragrafo 2, entro il 31 gennaio successivo all'anno di raccolta delle uve secche.

Le organizzazioni di produttori corrispondono per intero l'anticipo e il saldo dell'aiuto ai loro membri entro quindici giorni dal rispettivo versamento. Gli Stati membri verificano che tale termine sia rispettato e applicano sanzioni in caso di abuso.

 

     Art. 8.

     1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco per l'efficace verifica delle disposizioni del presente regolamento.

Essi eseguono in particolare:

     1.1. controlli amministrativi sul 100% delle comunicazioni, dei contratti e delle domande di aiuto. Tali controlli vertono sia sull'identificazione del richiedente che sulle caratteristiche delle particelle. Essi consistono in verifiche informatiche incrociate, da un Iato, con le dichiarazioni del settore viticolo e degli altri settori che beneficiano di un aiuto per superficie e, dall'altro, con le dichiarazioni fatte dallo stesso richiedente nel corso degli anni precedenti;

     1.2. controlli annuali in loco per sondaggio:

     a) delle informazioni contenute nella banca dati e basate almeno su:

     i) un campione pari al 5% delle comunicazioni e al 5% almeno delle superfici che abbiano formato oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, lettera a), primo trattino; il campione è determinato in base ad un criterio di rappresentatività e a un'analisi dei rischi che tenga conto:

     - dei risultati di un controllo incrociato tra, da un Iato, le informazioni fornite dai produttori o dalle organizzazioni di produttori e, dall'altro, i dati contenuti nello schedario viticolo e le informazioni raccolte nel quadro dell'attuazione dei programmi di lotta contro la fillossera;

     - delle superfici oggetto delle comunicazioni e della loro ripartizione geografica;

     - ove si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dei nuovi operatori e di quanti dichiarino modifiche;

     ii) un campione pari al 5% dei quantitativi comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo trattino; il campione è determinato tenendo conto delle capacità di magazzinaggio e di trasformazione dichiarate da ciascun trasformatore e concerne almeno un'unità di trasformazione per ogni varietà.

Il controllo verte, tra l'altro, sulla conformità del prodotto finito con le caratteristiche minime di cui all'allegato II;

     b) del rispetto degli obblighi contrattuali; tali controlli vertono su un campione pari al 5% dei contratti e al 5% almeno delle superfici oggetto di contratto;

     c) delle informazioni contenute nelle domande di aiuto; tali controlli vertono su un campione pari al 5% delle domande di aiuto e al 5% almeno delle superfici; le domande oggetto di controlli in loco sono selezionate dalle autorità competenti tenendo conto:

     - del numero di particelle e della superficie totale,

     - dei risultati del controllo incrociato delle informazioni contenute nelle domande con quelle indicate nella base di dati e nei contratti,

     - dell'evoluzione rispetto all'anno precedente,

     - delle constatazioni fatte in occasione dei controlli degli anni precedenti.

All'atto del controllo di una domanda di aiuto vengono inoltre verificati:

     - l'effettivo rispetto della resa minima; a tal fine, le autorità nazionali verificano le consegne ai trasformatori e i quantitativi indicati nella contabilità di magazzino dei trasformatori;

     - l'effettiva essiccazione di tutti i quantitativi raccolti sulle particelle oggetto del contratto; a tal fine, le autorità nazionali procedono ad una stima della resa media per zona geografica di produzione e per varietà o, nel caso dell'uva sultanina e del Moscatel, per categoria; tale resa è utilizzata come elemento di raffronto;

     - il rispetto dei requisiti minimi di qualità;

     d) dell'aiuto al reimpianto per la lotta contro la fillossera.

     2. Il controllo sul posto verte sull'insieme delle particelle dell'azienda investite con varietà che beneficiano dell'aiuto e sull'insieme delle attività dei trasformatori connesse a detta varietà, comprese le attività concernenti quantitativi importati.

     3. Se una particella oggetto di controllo appartiene a più proprietari, la veridicità delle informazioni viene verificata avvalendosi della base di dati e delle domande di aiuto dei coproprietari.

     4. I risultati dei controlli e le sanzioni applicate vengono riportati nella base di dati.

 

     Art. 9.

     1. Qualora i controlli evidenzino inesattezze nelle informazioni fornite dai singoli produttori o dalle organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

     a) in caso di differenze riguardanti le superficie si applicano, per analogia, le disposizioni del paragrafo 4;

     b) in caso di divergenze significative riguardanti le infrastrutture disponibili, i singoli produttori o le organizzazioni di produttori sono radiati dalla banca dati per la campagna in corso; essi possono esservi reinseriti non prima della campagna successiva, purché comprovino di essersi dotati degli impianti o del materiale appropriati.

     2. Qualora i controlli evidenzino inesattezze nelle informazioni fornite dai trasformatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi delle medesime disposizioni, si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

     a) in caso di divergenze significative riguardanti le infrastrutture disponibili, la sanzione finanziaria è pari all'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi trasformati durante la campagna di cui trattasi; inoltre, i trasformatori sono radiati dalla banca dati per la campagna in corso; essi possono esservi reinseriti non prima della campagna successiva, purché comprovino di essersi dotati di impianti appropriati;

     b) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, in particolare di quelli connessi alla qualità del prodotto finito, agli scarti di cernita e/o alla tenuta di una contabilità particolareggiata, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi trasformati durante la campagna di cui trattasi.

     3. Qualora i controlli evidenzino inesattezze nelle indicazioni fornite nei contratti o il mancato rispetto degli impegni assunti, si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

     a) nel caso di un singolo produttore o di un'organizzazione di produttori che non abbiano rispettato, in particolare, l'obbligo di consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, l'aiuto non viene corrisposto; se l'aiuto è già stato versato, esso viene recuperato a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione;

     b) nel caso di trasformatori che non accettino di prendere in consegna le uve secche non trasformate loro conferite a titolo di un contratto, si applica una sanzione finanziaria pari all'importo dell'aiuto relativo alle superfici di cui trattasi.

     4. Qualora i controlli in loco relativi a domande di aiuto evidenzino irregolarità si applicano sanzioni con le seguenti modalità:

     a) se viene constatato che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella per la quale è chiesto l'aiuto, l'importo di quest'ultimo è calcolato in base alla superficie indicata nella domanda di aiuto.

Se viceversa viene constatato che la superficie effettivamente determinata è inferiore a quella per la quale è chiesto l'aiuto, l'importo di quest'ultimo è calcolato in base alla superficie effettivamente determinata ridotta, salvo casi di forza maggiore, del doppio dell'eccedenza constatata, ove questa sia superiore al 3% o a 0,2 ettari e pari al massimo al 20% della superficie determinata; le organizzazioni di produttori rimborsano l'indebito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a).

Se l'eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata l'aiuto per ettaro non viene corrisposto; se l'aiuto è già stato versato, esso viene recuperato a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Tuttavia, qualora si tratti di una dichiarazione falsa resa deliberatamente o per negligenza grave:

     - il produttore o l'organizzazione di produttori sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione di cui trattasi,

e

     - nel caso di una dichiarazione falsa resa deliberatamente, sono esclusi dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano se, con riguardo alla determinazione della superficie, il singolo produttore o l'organizzazione di produttori comprovano di essersi correttamente basati su dati riconosciuti dall'autorità competente.

Ai sensi del presente regolamento, si intende per "superficie determinata" quella per la quale sono state rispettate tutte le condizioni regolamentari;

     b) se viene constatato il mancato rispetto della resa minima, il singolo produttore o l'organizzazione di produttori, e, ove del caso, il trasformatore, sono radiati dalla banca dati per la campagna in corso e per quella successiva;

     c) se viene constatato che la resa ottenuta, pur essendo superiore alla resa minima, è inferiore alla media stimata dall'autorità nazionale per la zona geografica di cui trattasi, il controllo viene esteso ai quantitativi venduti dal singolo produttore o dall'organizzazione di produttori sul mercato del prodotto fresco e del prodotto destinato alla vinificazione; ove da tale verifica e dal controllo dello stato del vigneto emerga che non tutti i quantitativi raccolti sulle particelle per le quali è chiesto l'aiuto sono stati essiccati, l'aiuto è ridotto proporzionalmente alla percentuale dei quantitativi sottratti; nessun aiuto viene corrisposto se i quantitativi sottratti superano il 30% del quantitativi prodotti; qualora non si disponga di prove attestanti i quantitativi effettivamente prodotti nelle particelle di cui trattasi, i quantitativi sottratti sono pari alla differenza tra i quantitativi indicati nella domanda di aiuto e quelli calcolati applicando la resa media definita dalle autorità per zona geografica e per varietà.

     5. In tutti i casi in cui risulti che l'aiuto è stato indebitamente pagato, gli Stati membri procedono al recupero degli importi di cui trattasi a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Qualora l'irregolarità constatata riguardi una parte della superficie o della produzione di un produttore o di un'organizzazione di produttori ovvero una parte della produzione acquisita e/o trasformata da un trasformatore, le sanzioni si applicano in proporzione all'irregolarità. Esse vertono almeno sul doppio dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi interessati dall'irregolarità.

 

     Art. 10.

     Ai controlli e alle sanzioni previsti dal presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92:

     - l'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, per i casi in cui siano state riscontrate irregolarità in una regione o in parte di essa;

     - l'articolo 6, paragrafo 7, primo comma, per la determinazione della superficie delle particelle;

     - l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, per i ritardi di presentazione della domanda di iscrizione alla base di dati e/o della domanda di aiuto;

     - l'articolo 11 per i casi di forza maggiore e i casi in cui non vengono comminate le sanzioni applicabili;

     - l'articolo 12 per la relazione sulla visita di controllo;

     - l'articolo 13 per il caso in cui il produttore si rifiuti di ricevere una visita in loco;

     - l'articolo 14 per le modalità di rimborso in caso di pagamento indebito;

     - l'articolo 15.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione:

     a) anteriormente al 1o ottobre, in base alle informazioni che figurano nella banca dati e nei contratti:

     - la superficie totale del vigneto investita con le varietà ammesse a beneficiare di un aiuto, ripartita per varietà e, nel caso della sultanina e del Moscatel, per categoria;

     - la superficie specializzata destinata alla produzione di uve secche;

     - la superficie oggetto di contratti, ripartita per varietà, e il numero totale di contratti, distinguendo tra quelli stipulati da singoli produttori e quelli stipulati da organizzazioni di produttori;

     - la stima del raccolto di uve secche, per varietà;

     - il numero di organizzazioni di produttori, secondo il tipo di riconoscimento e la percentuale di superficie sulla quale tali organizzazioni hanno competenza, e la loro capacità di magazzinaggio;

     - il numero di trasformatori e la capacità di magazzinaggio e trasformazione;

     b) anteriormente al 31 gennaio:

     i) in base alle informazioni che figurano nelle domande di aiuto:

     - la superficie specializzata, per varietà, relativamente alla quale è stato chiesto l'aiuto da organizzazioni di produttori e da singoli produttori;

     - i quantitativi di uve secche non trasformate prodotte e la resa media per ettaro, ripartiti per varietà nel caso delle organizzazioni di produttori e dei singoli produttori;

     - il numero di ettari per i quali gli organismi competenti degli Stati membri hanno ufficialmente accordato una riduzione della resa conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino. Dette superfici devono essere ripartite in percentuale di riduzione del raccolto e per tipo di danno in ciascuna regione di produzione.

     ii) in base alle informazioni che figurano nelle domande di aiuto al reimpianto;

     - le superfici che hanno beneficiato di un aiuto al reimpianto, ripartite per varietà nel caso delle organizzazioni di produttori e dei singoli produttori, indicando separatamente i versamenti effettuati per il primo, il secondo e il terzo anno di reimpianto;

     c) anteriormente al 1o settembre:

     - le superfici definitivamente ammesse a beneficiare dell'aiuto alla coltura e dell'aiuto al reimpianto per la campagna di commercializzazione in corso;

     - i risultati dei controlli, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

 

     Art. 12.

     I trasformatori interessati alla produzione di uve secche mediante essiccazione artificiale delle uve presso lo stabilimento di trasformazione possono essere autorizzati dallo Stato membro ad approvvigionarsi di uve fresche dai produttori o dalle organizzazioni di produttori beneficiari dell'aiuto. A tale fine devono presentare un programma particolareggiato dei quantitativi di uve fresche che prevedono di acquistare e sottoporsi agli specifici controlli che lo Stato membro è tenuto ad organizzare per evitare abusi.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'esistenza di domande in tal senso e le comunicano le specifiche disposizioni adottate in materia di controllo.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri costituiscono la base di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 2002/03. Durante le campagne di commercializzazione 1999/00, 2000/01 e 2001/02, l'obbligo di registrazione nella banca dati è sostituito dall'obbligo di presentare una domanda di iscrizione nella banca dati conforme all'articolo 4, paragrafo 2, anteriormente al 1o settembre 1999; i riferimenti relativi alla superficie e all'identificazione delle particelle sono i riferimenti catastali o altre indicazioni riconosciute come equivalenti dall'organismo responsabile del controllo delle superfici.

     2. Per le campagne di commercializzazione 2001/2000 e 2001/02, si applicano le misure transitorie seguenti:

     a) gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che per la campagna 1999/2000 le forme associative di produttori in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si sostituiscono ai loro soci per tutte le operazioni di gestione del regime di aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche, purché presentino anteriormente al 1o settembre 1999 una domanda di prericonoscimento conformemente all'articolo 14 dei regolamento (CE) n. 2200/96, anteriormente al 15 settembre 1999;

     b) le domande di iscrizione alla base di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono ammesse qualora i richiedenti - produttori individuali, organizzazioni di produttori e trasformatori - si impegnano a rispettare le condizioni per la loro iscrizione a detta base di dati e in particolare quelle relative alle modalità di essiccazione, magazzinaggio e trasformazione prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02;

     c) i contratti di cui all'articolo 5 sono stipulati dai singoli produttori o organizzazioni di produttori e dai trasformatori che hanno presentato una domanda di iscrizione nella base di dati prima della stipula dei contratti; per le campagne 1999/2000, 2000/01 e 2001/02, i contratti sono stipulati rispettivamente entro il 1° novembre 1999, il 1° settembre 2000 e il 30 settembre 2001 [2];

     d) l'obbligo di consegnare e immagazzinare le uve secche non trasformate in casse di plastica impilabili si applica integralmente a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03.

Tuttavia, per i singoli produttori, le organizzazioni di produttori e i trasformatori che hanno beneficiato delle misure di cui al regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, tale obbligo riguarda:

     - almeno il 25% dei quantitativi consegnati e immagazzinati durante la campagna 1999/2000;

     - almeno il 50% dei quantitativi consegnati e immagazzinati durante la campagna 2000/01;

     - almeno il 75% dei quantitativi consegnati e immagazzinati durante la campagna 2001/2002 [3];

     e) Per la campagna 1999/2000 il termine di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è fissato al 31 dicembre 1999. Fino all'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02, i trasformatori possono affidare ai singoli produttori o alle organizzazioni di produttori il magazzinaggio dei quantitativi che non sono in grado di immagazzinare in proprio;

     f) le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), secondo comma e lettera c), si applicano a partire dalla campagna 2002/03.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento entro due mesi dalla sua pubblicazione.

 

     Art. 15.

     I regolamenti (CEE) n. 2911/90 e (CEE) n. 2347/84 sono abrogati a partire dalla campagna 1999/2000.

 

     Art. 16.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1999/2000.

 

 

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

 

     1. Le uve secche non trasformate Sultanine devono essere ottenute da uve di varietà (cultivar) di Vitis Vinifera L., varietà Apyrena. Le uve secche non trasformate di Corinto devono essere ottenute da uve di varietà (cultivar) di Vitis Vinifera L., varietà Corinto nera. Le uve secche non trasformate Moscatel devono essere ottenute da uve di varietà (cultivar) di Vitis Vinifera L., varietà Moscatel.

     2. Le uve fresche devono essere conformi alle norme vigenti, in particolare quelle relative ai residui di prodotti fitosanitari; l'essiccazione deve aver luogo evitando il contratto diretto con il suolo e provvedendo ad un'adeguata protezione contro gli animali. Le uve fresche sono sottoposte ad una prima pulitura, ove del caso mediante vagliatura, in particolare per eliminare i frammenti di graspi.

     3. Le uve secche non trasformate devono:

     1) essere essiccate ed avere un tenore di umidità non superiore al 31% nel caso della varietà Moscatel e al 14% nel caso delle altre varietà;

     2) essere sane, intere, ben formate e sufficientemente sviluppate; di colore praticamente uniforme;

     3) avere una polpa praticamente elastica e soffice che impedisca l'indurimento o la cristallizzazione delle uve;

     4) essere prive di ammaccature dovute ai pedicelli o ad una manipolazione inadeguata;

     5) essere praticamente prive di muffe, di marcescenze, di fermentazione e di qualsiasi altro difetto o alterazione che possa nuocere alla qualità o alla presentazione del prodotto, anche se con sintomi non attivi;

     6) essere praticamente prive di insetti o di acari morti o vivi quale che sia la loro fase di sviluppo;

     7) essere praticamente prive di sassi, granelli di sabbia individuabili, frammenti di metallo e altre impurità minerali o corpi estranei;

     8) essere praticamente prive di residui, visibili o invisibili, di prodotti di trattamento tossici per l'uomo;

     9) essere praticamente prive di graspi e di altre parti di materia vegetale derivante dalla vite;

     10) essere prive di odore e gusto anomali;

     11) essere prive di viscosità derivante da qualsivoglia causa;

     12) separarsi agevolmente quando sono estratte dall'imballaggio utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio;

     13) essere trasportate e immagazzinate in casse di plastica impilabili, lavate prima di ogni impiego;

     14) presentare un'omogeneità di calibro secondo le seguenti modalità:

     - uve secche non trasformate di Corinto: calibro tra 10 e 4 millimetri; sultanina: calibro compreso tra 11 e 4 mm,

     - uve secche non trasformate Moscatel: calibro non superiore a 130 chicchi/100 g.

     4. Sono ammesse le seguenti tolleranze:

     1) Tolleranze di qualità

     (Omissis)

     2) Tolleranze di calibro

     - uve secche non trasformate di Corinto e sultanina:

     - 6% in peso, al massimo, di chicchi di diametro superiore a 10 millimetri per le uve di Corinto e 11 millimetri per le uve sultanine;

     - 2% in peso, al massimo, di chicchi di diametro inferiore a 4 millimetri; quest'ultima tolleranza è portata al 4% per le uve secche non trasformate prodotte nella regione di Egialia, nella zona di Corinto e nelle isole Ionie;

     - uve secche non trasformate Moscatel: 10% dei chicchi della partita che non rispettano il limite.

 

 

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE MINIME DELLE UVE SECCHE

di cui all'articolo 4, paragrafo 2,

lettera b), terzo trattino

 

     1. Definizione

     Le uve secche devono provenire dalle varietà sultanina, Moscatel e uve secche di Corinto, derivanti dalla Vitis vinifera L.

 

     2. Caratteristiche minime

     2.1. Le uve secche devono essere:

     - intere;

     - sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

     - prive di insetti e di acari vivi, qualunque sia il loro stadio di sviluppo;

     - prive di umidità esterna anormale;

     - prive di odore e/o sapore estranei [un lieve odore di anidride solforosa (SO2) e un leggero aroma e sapore di olio non sono considerati anormali)

e, fatte salve le tolleranze,

     - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

     - prive di tracce visibili di attacchi di insetti, di acari o di altri parassiti;

     - prive di muffe;

     - prive di chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati;

     - prive di frammenti di peduncolo;

     - prive di pedicelli, salvo nel caso delle uve del tipo Moscatel;

     - prive di chicchi danneggiati (per le uve secche private dei vinaccioli, le normali lesioni meccaniche risultanti dalle operazioni di estrazione dei vinaccioli non sono considerate un difetto);

     - prive di cristalli di zucchero visibili;

     - prive di sostanze vegetali estranee.

     2.2. Inoltre le uve secche:

     - devono presentare caratteristiche varietali analoghe;

     - devono avere un sapore, una grana e un colore tipici e di livello decisamente buono;

     - devono essere ottenute da uve decisamente mature;

     - devono essere passate al vaglio o calibrate;

     - possono presentare difetti entro i limiti delle tolleranze indicate, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto.

     2.3. Lo stato delle uve secche deve essere tale da consentire di:

     - sopportare il trasporto e le operazioni connesse;

     - arrivare in condizioni soddisfacenti nel luogo di destinazione.

 

     3. Tenore di umidità

     Il tenore di umidità delle uve secche non deve essere inferiore al 13% per tutte le varietà e superiore rispettivamente al 31% per il tipo Malaga/Muscatel, al 23% per le varietà con vinaccioli e al 18% per le varietà senza vinaccioli e le uve di Corinto.

 

     4. Disposizioni relative alla calibrazione

     Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità:

 

     SENZA VINACCIOLI

     (Omissis)

 

     CON VINACCIOLI

     (Omissis)

 

     UVE DI CORINTO

     (Omissis)

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[2] Lettera già sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2256/1999 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1880/2001.

[3] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1880/2001.