§ 1.5.G50 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 4/2004.
Decisione n. 2004/4/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/12/2003
Numero:4


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 1.5.G50 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 4/2004.

Decisione n. 2004/4/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

(G.U.U.E. 6 gennaio 2004, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

     (2) Nel 1996, a seguito di ripetute intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto, alcuni Stati membri (Francia, Finlandia, Spagna e Danimarca) hanno adottato misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nel loro territorio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in provenienza dall'Egitto.

     (3) La Commissione è intervenuta adottando la decisione 96/301/CE, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto, modificata da ultimo dalla decisione 2002/903/CE.

     (4) La decisione 96/301/CE è stata rafforzata da una serie di decisioni di modifica. Le importazioni nella Comunità di patate originarie dell'Egitto sono state vietate, ad eccezione di quelle originarie delle «zone indenni da organismi nocivi» stabilite in conformità delle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi».

     (5) Durante la campagna d'importazione 2002/2003, in seguito ad alcune intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, l'Egitto ha deciso di vietare tutte le esportazioni di patate egiziane nella Comunità a partire dal 24 marzo 2003.

     (6) In considerazione di questa situazione, la Commissione ha intrapreso una missione in Egitto, svolta da un gruppo di esperti di uno Stato membro nell'agosto 2003, volta ad effettuare una verifica tecnica dell'attuale sistema di controllo e di sorveglianza della produzione e della commercializzazione delle patate destinate all'esportazione nella Comunità.

     (7) I risultati di questa missione sono stati analizzati. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un'ispezione visiva più rigorosa delle partite di patate, da eseguirsi immediatamente prima dell'esportazione presso il porto di spedizione in Egitto.

     (8) Inoltre la Commissione ha ritenuto opportuno, quando vengono notificati casi di sospetta presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ridefinire la zona indenne da organismi nocivi relativa alla notifica in questione anziché vietare le esportazioni di patate provenienti da tutta la zona indenne relativa a detta notifica. Pertanto è opportuno modificare la nozione di «zona», basandosi sulla nozione di «settore» o «bacino».

     (9) Tenuto conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nel rapporto di verifica, dovrebbe essere possibile autorizzare, per la campagna d'importazione 2003/ 2004, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari da zone dell'Egitto riconosciute indenni da organismi nocivi conformemente alle norme internazionali della FAO.

     (10) A fini di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare la decisione 96/301/CE e sostituirla con la presente decisione.

     (11) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto, diversi da quelli già vietati a norma delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 10, della direttiva 2000/29/CE, è vietata.

 

     Art. 2.

     1. In deroga all'articolo 1, per la campagna d'importazione 2006/2007 è consentita l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto e provenienti dalle «zone indenni da organismi nocivi» di cui al paragrafo 2, a condizione che siano rispettate le misure applicabili ai tuberi coltivati in queste zone secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione [1].

     2. La Commissione accerta se in Egitto sono state riconosciute «zone indenni da organismi nocivi» per campagna d’importazione di cui al paragrafo 1 conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare punto 2.3, e compila un «elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute», comprendente i dati di identificazione degli appezzamenti situati in tali zone. La Commissione trasmette tale elenco al comitato e agli Stati membri [2].

 

     Art. 3. [3]

     Le disposizioni dell'articolo 2 cessano di applicarsi non appena la Commissione ha notificato agli Stati membri che sono state confermate sei intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, conformemente al punto 2 o al punto 3 dell'allegato, in partite di patate introdotte nella Comunità ai sensi della presente decisione nel corso della campagna d’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nella Comunità.

 

     Art. 4. [4]

     Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 31 agosto 2007, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 2 dell'allegato. Vanno inoltre trasmesse alla Commissione copie di ciascun certificato fitosanitario. Qualora vengano notificati casi sospetti o confermati d'infezione secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato, la notifica deve essere corredata di copie dei certificati fitosanitari e dei documenti ad essi allegati.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, in modo da rendere tali misure conformi agli articoli 1, 2 e 3.

 

     Art. 6.

     La decisione 96/301/CE è abrogata.

 

     Art. 7. [5]

     La presente decisione sarà riesaminata entro il 30 settembre 2007.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [6]

 

     Ai fini di quanto disposto all'articolo 2, si devono rispettare le seguenti misure d'emergenza, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8:

     1. a) le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità sono state prodotte in campi situati in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta in Egitto, in conformità dell'articolo 2 della presente decisione; relativamente a tali zone riconosciute e ai fini della presente decisione, per «zona» si intende un «settore» (unità amministrativa già costituita, comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) ed essa è identificata con il suo numero di codice individuale ufficiale.

     b) le patate di cui alla lettera a) sono state, in Egitto:

     i) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'articolo 2 della presente decisione e che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali secondo il sistema di prove della Comunità stabilito nella direttiva 98/57/CE del Consiglio per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi;

     ii) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo, per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi nel corso di tali ispezioni; va prelevato un campione di 500 tuberi per cinque feddans (=2,02 ettari) o 200 tuberi per feddan (=0,41 ettari) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli immediatamente prima della raccolta per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi allo scopo di individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e le patate devono risultare esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

     iii) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna di esportazione 2006/2007 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto:

     — accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui alla lettera a); tali documenti sono conservati presso il centro di condizionamento sino al termine della campagna,

     — sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane deve essere trasmesso alla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007;

     ufficialmente controllate dal momento del loro arrivo al centro di condizionamento fino al loro imballaggio sigillato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto x).

     iv) dopo l'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento, sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2 % di sacchi per ciascuna partita e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

     v) ufficialmente ispezionate al porto di spedizione, immediatamente prima dellesportazione verso la Comunità, su un campione di 400 tuberi originari da ogni zona indenne dal parassita prelevato da almeno dieci sacchi per zona indenne;

     vi) sottoposte a analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna partita; nel corso della campagna di esportazione occorre prelevare almeno un campione per ciascun bacino o settore rappresentato nella partita, e comunque non meno di cinque campioni, che devono essere sottoposti ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità stabilito nella direttiva 98/57/CE e risultare indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi;

     vii) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamenti durante la preparazione per la spedizione verso la Comunità dal relativo bacino, qualora le ispezioni e/o le prove di cui ai punti ii), iii) iv), v) e vi) facciano sospettare la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, sino a quando non viene smentito ogni sospetto d'infezione. Contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione, viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell'infezione, a meno che non vi sia una barriera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando non viene smentito ogni sospetto d'infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di un'ulteriore diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dalla zona indenne suddetta. Le informazioni sull'identificazione del suddetto bacino e della relativa zona cuscinetto mediante i numeri di codice individuale ufficiale, come pure i risultati definitivi dell'analisi, sono comunicati immediatamente alla Commissione;

     viii) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona quale definita alla lettera a);

     ix) preparate in lotti, costituito ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona quale definita alla lettera a);

     x) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione e del numero del lotto corrispondente;

     xi) scortate dal certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, con indicazione del numero del lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» nonché del numero di codice ufficiale di cui al punto x) nella sezione «Dichiarazione supplementare». Vanno ugualmente indicati nella stessa sezione il numero del lotto dal quale è stato prelevato un campione ai fini specificati al punto vi) come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

     xii) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita. Anteriormente al 1 gennaio 2007 viene trasmesso alla Commissione l'elenco degli esportatori ufficialmente registrati compilato dalle competenti autorità egiziane;

     c) gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informerà gli altri Stati membri e l'Egitto, i punti d'entrata autorizzati per l'introduzione delle patate e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di tali punti;

     d) l'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve ricevere notifica preventiva del probabile tempo di arrivo delle spedizioni di patate nonché delle loro quantità.

     2. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dall'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/CE, le quali sono effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della partita o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

     Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che gli esami suddetti non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sintomi che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tale lotto non sia stata confermata o smentita.

     Se gli esami suddetti hanno rivelato sintomi tipici di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith o sintomi che facciano sospettare l'infezione, la conferma o la smentita della presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith è determinata mediante analisi effettuate secondo il sistema di prove della Comunità. Qualora sia confermata la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

     i) rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno della Comunità; oppure

     ii) distruzione del lotto;

     e tutti i lotti rimanenti della partita provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente al punto 3.

     3. In aggiunta alle ispezioni di cui al punto 2, analisi intese ad individuare un'infezione latente secondo il suddetto sistema di prove della Comunità vengono effettuate su campioni prelevati da ciascuna zona definita al punto 1, lettera a); durante la campagna di esportazione viene prelevato almeno un campione da ciascun settore o bacino per zona di cui al punto 1, lettera a), ad un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad un'ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

     Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che l'analisi suddetta non ha confermato la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. Qualora sia confermata la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

     i) rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno della Comunità; oppure

     ii) distruzione del lotto.

     4. Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, lo Stato membro lo notifica immediatamente alla Commissione e all'Egitto; la notifica di una presenza sospetta si effettua sulla base di un risultato positivo di una prova di screening rapido secondo quanto stabilito all'allegato II, sezione I, punto 1, e sezione II, o di una prova di screening secondo quanto stabilito all'allegato II, sezione I, punto 2, e sezione III rispettivamente, del suddetto sistema di prove della Comunità.

     5. La Commissione provvede affinché le siano trasmesse le informazioni concernenti le modalità e i risultati delle ispezioni visive di cui al punto 1, lettera b), punti ii), iii), iv) e v), nonché delle analisi di cui al punto 1, lettera b), punto vi). L'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute sarà modificato dalla Commissione in funzione dei risultati e delle conclusioni tratte in applicazione dei punti 2 e 3; per quanto riguarda la notifica di un caso sospetto effettuata ai sensi del punto 4, l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi riconosciute» viene modificato con la pubblicazione di un avviso di sospensione delle esportazioni di patate nella Comunità correlata alla notifica suddetta provenienti dal bacino della zona riconosciuta indenne da organismi nocivi in questione fino a quando non vengano smentiti i risultati sulla sospetta presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. Una volta ricevuta la notifica della Commissione del suddetto elenco modificato di zone riconosciute indenni da organismi nocivi, le autorità egiziane di cui al punto 1, lettera b), punto vii), designano una zona cuscinetto. Le informazioni relative all'identificazione della suddetta zona cuscinetto con i numeri di codice ufficiale individuale vengono comunicate immediatamente alla Commissione e agli Stati membri.

     In mancanza di tali informazioni entro tre giorni lavorativi della presenza sospetta, la Commissione modifica l'elenco delle zone riconosciute indenni da organismi nocivi escludendo ogni esportazione per il rimanente periodo della campagna d’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 dall'intero settore nel quale si situa il bacino relativo alla suddetta notifica di presenza sospetta.

     6. Gli Stati membri stabiliscono disposizioni adeguate per l'etichettatura, tra cui l'origine egiziana, allo scopo di impedire che le patate vengano piantate e adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a seguito di un'eventuale infezione latente.


[1] Paragrafo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/836/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/840/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Decisione n. 2006/749/CE.

[2] Paragrafo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/836/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/840/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Decisione n. 2006/749/CE.

[3] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/836/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/840/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Decisione n. 2006/749/CE.

[4] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/836/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/840/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Decisione n. 2006/749/CE.

[5] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/836/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/840/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Decisione n. 2006/749/CE.

[6] Allegato già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/836/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/840/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Decisione n. 2006/749/CE.