§ 1.5.L1 – Decisione 6 dicembre 2004, n. 836.
Decisione n. 2004/836/CE della Commissione recante modifica e rettifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/12/2004
Numero:836


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.L1 – Decisione 6 dicembre 2004, n. 836.

Decisione n. 2004/836/CE della Commissione recante modifica e rettifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure di emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

(G.U.U.E. 7 dicembre 2004, n. L 360).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della decisione 2004/4/CE della Commissione, i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto non possono essere introdotti nel territorio della Comunità. Tuttavia per la campagna di importazione 2003/2004 è consentita l'introduzione nel territorio della Comunità di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» e a determinate condizioni.

     (2) Durante la campagna di importazione 2003/2004, in seguito ad alcune intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, l'Egitto ha deciso di vietare tutte le esportazioni di patate egiziane nella Comunità a partire dal 9 aprile 2004.

     (3) La situazione è stata nuovamente analizzata. L'Egitto ha informato la Commissione sulle severe misure prese nei confronti dei produttori, ispettori, esportatori e centri di imballaggio che violano le istruzioni egiziane relative alle esportazioni di patate destinate alla Comunità. Ulteriori misure sono state prese per quanto riguarda l'identificazione delle zone indenni da organismi nocivi, la riduzione del periodo di validità del certificato fitosanitario da 15 a 7 giorni, l'aumento del numero delle ispezioni, le norme più severe per quanto riguarda l'etichettatura dei contenitori e le ditte che desiderano esportare patate verso la Comunità.

     (4) Sulla base delle informazioni fornite dall'Egitto, la Commissione ritiene che non ci siano rischi di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con l'introduzione nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L., da zone egiziane indenni da organismi nocivi, sempre che siano rispettate le specifiche condizioni. L'introduzione nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L., originari dell'Egitto, è permessa per la campagna di importazione 2004/2005.

     (5) Inoltre è necessario correggere alcuni errori nel testo.

     (6) La decisione 2004/4/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

     (7) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 2 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

     b) al paragrafo 2, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

     2) all'articolo 3, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

     3) all'articolo 4, il «30 agosto 2004» è sostituito da «30 agosto 2005»;

     4) all'articolo 7, il «30 settembre 2004» è sostituito da «30 settembre 2005»;

     5) l'allegato è modificato come segue:

     a) al punto 1, lettera a), le parole «secondo quanto disposto dalla Commissione» sono eliminate;

     b) al punto 1, lettera b), punto iii), «2003/2004» è sostituito da «2004/2005»;

     c) al punto 1, lettera b), punto iii), secondo trattino, il «1° gennaio 2004» è sostituito da «1° gennaio 2005»;

     d) il punto 1, lettera b), punto x), è sostituito da:

     «x) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione e del numero del lotto corrispondente;»;

     e) al punto 1, lettera b), punto xii), il «1° gennaio 2004» è sostituito da «1° gennaio 2005»;

     f) al punto 5, secondo paragrafo, «2003/2004» è sostituito da «2004/2005».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.