§ 20.2.31 – Decisione 22 dicembre 2004, n. 4.
Decisione n. 2005/4/CE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.2 cooperazione politica europea
Data:22/12/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.2.31 – Decisione 22 dicembre 2004, n. 4.

Decisione n. 2005/4/CE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese.

(G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 2).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra, in vigore dal 1° luglio 1997 (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli. L'articolo 14 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1° gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

     (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione.

     (3) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese.

     Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Le misure necessarie per l'attuazione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta un proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

 

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea

e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP),

che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza,

concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1

e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

 

A. Lettera della Comunità

 

     Egregio Signor …,

 

     mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.

     I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1° gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

     In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

     1) il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

     2) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato;

     3) entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

     Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

     Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

     A nome del Consiglio dell'Unione europea

 

B. Lettera dell'Autorità palestinese

 

     Egregio Signor …,

 

     mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

     «Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: “l'Autorità palestinese”), dall'altra (in seguito denominato: “l'accordo interinale di associazione”), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.

     I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1° gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.

     In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

     1) il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

     2) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato;

     3) entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

     Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

     Posso comunicarLe l'accordo dell'Autorità palestinese sul contenuto di questa lettera.

     Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

     Per l'Autorità palestinese

 

 

ALLEGATO I

 

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità

di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

 

     1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.

     a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti al livello indicato nella colonna «a».

     b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nelle colonne «a» e «c» si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui al codice 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

     c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna «b» Salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre.

     d) Ai quantitativi importati oltre i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune si applicano, a seconda del prodotto, interamente o ridotti, nelle proporzioni indicate nella colonna «c».

 

     2. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d».

     Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c».

 

     3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

 

     4. Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta.

 

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza

di prodotti agricoli originari della Comunità

 

     1. I prodotti originari della Comunità figuranti in allegato sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.

 

     2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti al livello indicato nella colonna «a», entro i limiti dei contingenti tariffari annuali indicati nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

 

     3. Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali in vigore nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».

 

     4. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

 

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 2

 

     (Omissis)