§ 1.5.D12 - Decisione 14 novembre 2002, n. 903.
Decisione n. 2002/903/CE della Commissione che modifica la decisione 96/301/CE al fine di rinnovare l'autorizzazione degli Stati membri ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/11/2002
Numero:903


Sommario
Art. 1.      La decisione 96/301/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D12 - Decisione 14 novembre 2002, n. 903.

Decisione n. 2002/903/CE della Commissione che modifica la decisione 96/301/CE al fine di rinnovare l'autorizzazione degli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

(G.U.C.E. 15 novembre 2002, n. L 312).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, dev'essere in grado di prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

     (2) Nel 1996, a seguito di ripetute intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto, alcuni Stati membri (Francia, Finlandia, Spagna e Danimarca) hanno adottato misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nel loro territorio dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in provenienza da tale paese.

     (3) La Commissione ha reagito adottando la decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

     (4) La suddetta decisione è stata successivamente modificata e rafforzata dalle decisioni 98/105/CE e 98/503/CE della Commissione, che autorizzano gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto: le importazioni di patate originarie dell'Egitto sono state vietate ad eccezione di quelle originarie delle zone indenni da organismi nocivi stabilite in conformità delle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi - Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi».

     (5) Durante la campagna 1998/1999 sono stati registrati altri casi di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in importazioni di patate originarie dell'Egitto, per cui l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto è stata vietata tra il 3 aprile 1999 e l'inizio della campagna d'importazione 1999/2000.

     (6) È stata quindi effettuata una nuova valutazione della situazione. La Commissione ha ritenuto opportuno abolire il divieto d'importazione delle patate provenienti da zone indenni da organismi nocivi ufficialmente riconosciute per la campagna d'importazione 1999/2000 ed ha dunque adottato la decisione 1999/842/CE.

     (7) Nel corso della campagna 1999/2000 la situazione è nettamente migliorata e la Commissione ha adottato la decisione 2000/568/CE, che autorizza nuovamente, per la campagna d'importazione 2000/2001, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti dalle zone dell'Egitto indenni da organismi nocivi riconosciute conformemente alle norme internazionali FAO.

     (8) Tuttavia, durante la campagna 2000/2001 si sono verificate varie intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e la Commissione ha pertanto adottato la decisione 2000/568/CE, che vieta l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto tra il 5 maggio 2001 e l'inizio della campagna d'importazione 2001/2002.

     (9) È stata quindi effettuata un'ulteriore valutazione della situazione. L'Egitto ha presentato un dettagliato piano d'emergenza contenente le misure applicate in caso di intercettazione di marciume bruno della patata in Egitto e/o di notifica della presenza di marciume bruno in partite di patate originarie dell'Egitto ispezionate al momento dell'introduzione nell'UE. La Commissione ha ritenuto pertanto opportuno abolire il divieto d'importazione delle patate provenienti dall'Egitto per la campagna d'importazione 2001/2002 adottando la decisione 2001/664/CE.

     (10) Durante la campagna 2001/2002, in seguito ad alcune intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sul suo territorio l'Egitto ha deciso di vietare tutte le esportazioni di patate egiziane nella Comunità a partire dal 16 aprile 2002.

     (11) È stata quindi effettuata un'ulteriore valutazione della situazione. L'Egitto ha comunicato alla Commissione di aver rafforzato le misure amministrative allo scopo di applicare un rigoroso sistema di controllo in grado di garantire e mantenere l'assenza dell'organismo patogeno suddetto nelle zone riconosciute indenni da organismi nocivi ed ha confermato l'adozione di misure nei confronti dei coltivatori e degli esportatori che violano le istruzioni emanate dalle autorità egiziane in materia di coltura e di esportazione di patate destinate all'UE.

     (12) Alla luce delle informazioni fornite dall'Egitto dovrebbe essere pertanto possibile autorizzare, per la campagna d'importazione 2002/2003, l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti dalle zone dell'Egitto riconosciute indenni da organismi nocivi conformemente alle norme internazionali della FAO.

     (13) La decisione 96/301/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

     (14) La Commissione deve provvedere affinché l'Egitto trasmetta tutte le informazioni tecniche relative alle indagini e ai controlli necessari per il riconoscimento delle zone indenni da organismi nocivi conformemente alle norme internazionali della FAO, in modo da poter compiere la valutazione necessaria alla sua azione. Tali informazioni tecniche devono essere abbastanza particolareggiate da dimostrare che, nello stabilire le zone riconosciute indenni in Egitto, si è tenuto sufficientemente conto dei fattori specifici di rischio, sia nella regione del delta che nella regione del deserto.

     (15) È opportuno procedere ad una valutazione costante delle misure di emergenza nel corso della campagna di importazione 2002/2003. Qualora si accerti la mancata osservanza delle condizioni previste dalla decisione 96/301/CE verranno prese in esame le possibili conseguenze.

     (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 96/301/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1 bis, la campagna «2001/2002» è sostituita dalla campagna «2002/2003».

     2) All'articolo 1 ter, la campagna «2001/2002» è sostituita dalla campagna «2002/2003».

     3) All'articolo 2, la data «30 agosto 2002» è sostituita da «30 agosto 2003».

     4) All'articolo 4, la data «30 settembre 2002» è sostituita da «30 settembre 2003».

     5) L'allegato è modificato come segue:

     a) al punto 1, lettera c), terzo trattino, la campagna «2001/2002» è sostituita dalla campagna «2002/2003» e la data «1° dicembre 2001» è sostituita dal «1° dicembre 2002»;

     b) al punto 1, lettera c), ultimo trattino, la data «1° dicembre 2001» è sostituita dal «1° dicembre 2002».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.