§ 1.5.q97 - Decisione 31 ottobre 2006, n. 749.
Decisione n. 2006/749/CE della Commissione, recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/10/2006
Numero:749


Sommario
Art. 1. La decisione n. 2004/4/CE è così modificata
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.q97 - Decisione 31 ottobre 2006, n. 749.

Decisione n. 2006/749/CE della Commissione, recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

(G.U.U.E. 1 novembre 2006, n. L 302)

 

[notificata con il numero C(2006) 5109]

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’ 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma della decisione della Commissione 2004/4/CE [2] è in linea di massima vietato importare nella Comunità tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti dall’Egitto. Per la campagna d’importazione 2005/2006 tuttavia è stato consentito l’ingresso nella Comunità di tali tuberi provenienti da "zone indenni da organismi nocivi" purché fossero rispettate specifiche condizioni.

 

(2) Nel corso della campagna d’importazione 2005/2006 si è registrato un ridotto numero d’intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

 

(3) L’Egitto ha presentato un rapporto relativo alle cause di dette intercettazioni. Tale rapporto precisa ulteriori e più rigorosi provvedimenti presi dall’Egitto nei confronti delle "zone indenni da organismi nocivi" e degli esportatori interessati dalle intercettazioni in questione. Alcune zone sono state rimosse dall’elenco delle "zone indenni da organismi nocivi" per la campagna d’importazione 2006/2007. Due degli esportatori interessati sono stati formalmente diffidati ed un esportatore è stato fatto oggetto di un divieto d’esportare per la campagna 2006/2007.

 

(4) Alla luce delle informazioni fornite dall’Egitto la Commissione ha potuto stabilire che il fatto di consentire l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da "zone indenni da organismi nocivi" dell’Egitto non comporta un rischio di diffusione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith purché siano rispettate specifiche condizioni.

 

(5) È quindi opportuno consentire l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da "zone indenni da organismi nocivi" dell’Egitto per la campagna d’importazione 2006/2007.

 

(6) Occorre perciò modificare di conseguenza la decisione 2004/4/CE.

 

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

La decisione n. 2004/4/CE è così modificata:

 

1) L’articolo 2 è modificato come segue:

 

a) nel paragrafo 1 le date "2005/2006" sono sostituite da "2006/2007";

 

b) nel paragrafo 2 le parole "campagna d’importazione 2005/2006" sono sostituite da "campagna d’importazione di cui al paragrafo 1".

 

2) All’articolo 3 le parole "campagna d’importazione 2005/2006" sono sostituite da "campagna d’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1".

 

3) All’articolo 4 la data " 30 agosto 2006" è sostituita da " 31 agosto 2007".

 

4) All’articolo 7 la data " 30 settembre 2006" è sostituita da " 30 settembre 2007".

 

5) L’allegato è così modificato:

 

a) al paragrafo 1, lettera b), punto iii), la data "2005/2006" è sostituita da "2006/2007";

 

b) al secondo trattino del paragrafo 1, lettera b), punto iii), la data " 1 gennaio 2006" è sostituita da "1 gennaio 2007";

 

c) al paragrafo 1, lettera b), punto xii), la data " 1 gennaio 2006" è sostituita da " 1 gennaio 2007";

 

d) al paragrafo 5, secondo comma, le parole "campagna d’importazione 2005/2006" sono sostituite da "campagna d’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1".

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

 

[2] GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/840/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 63).