§ 1.5.O86 - Direttiva 24 marzo 2006, n. 35.
Direttiva n. 2006/35/CE della Commissione che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/03/2006
Numero:35


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.O86 - Direttiva 24 marzo 2006, n. 35.

Direttiva n. 2006/35/CE della Commissione che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(G.U.U.E. 25 marzo 2006, n. L 88).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettera c), consultati gli Stati membri interessati,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2000/29/CE verte sui provvedimenti miranti a tutelare l’Unione contro l’introduzione negli Stati membri, da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché sull’ istituzione di zone protette.

      (2) Da informazioni fornite dal Portogallo risulta che la Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) si è ora radicata nella regione Alentejo e in alcuni comuni della regione Ribatejo e Oeste. Queste zone del territorio portoghese non vanno pertanto più considerate zone protette per quanto riguarda questo organismo nocivo.

      (3) Da informazioni fornite dalla Slovenia risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ora radicata nelle regioni Gorenjska e Maribor. Queste regioni non vanno più considerate zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

      (4) Da informazioni fornite dalla Slovacchia risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ora radicata in alcuni comuni delle province di Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava e Trebišov. Questi comuni non vanno più considerati zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

      (5) L’Italia ha fornito informazioni dalle quali risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ora radicata in alcune parti del suo territorio. Tali parti del territorio italiano non vanno quindi più considerate zone protette per quanto riguarda l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

      (6) La Lituania ha fornito informazioni da cui risulta che il virus del giallume della barbabietola si è ora radicato sul suo territorio. La Lituania non va quindi più considerata zona protetta per quanto riguarda tale virus.

      (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza i pertinenti allegati della direttiva n. 2000/29/CE.

      (8) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati da I a IV della direttiva n. 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° maggio 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati da I a IV della direttiva n. 2000/29/CE sono così modificati:

 

     1) La parte B dell’allegato I è modificata come segue:

     a) alla lettera a), punto 1, le parole fra parentesi dopo la sigla «P» sono sostituite dalle seguenti:

     «Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

     b) alla lettera b), punto 1, la sigla «LT» è soppressa.

 

     2) La parte B dell’allegato II è modificata come segue:

     alla lettera b), nella terza colonna del punto 2:

     a) dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

     b) le parole «Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento» sono soppresse;

     c) dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

     d) dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topoľčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (provincia di Trebišov)]».

 

     3) La parte B dell’allegato III è modificata come segue:

     nella seconda colonna dei punti 1 e 2:

     a) dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

     b) le parole «Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento» sono soppresse;

     c) dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

     d) dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topoľčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (provincia di Trebišov)]».

 

     4) La parte B dell’allegato IV è modificata come segue:

     a) nella terza colonna del punto 20.1 la sigla «LT» è soppressa;

     b) nella terza colonna del punto 20.2 la sigla «LT» è soppressa;

     c) nella terza colonna del punto 21 le parole «Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento;» sono soppresse;

     d) nella terza colonna dei punti 21 e 21.3:

     1. dopo le parole «Forlì-Cesena» e «Rimini» sono aggiunte le parole «(ad esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 — Via Emilia)»;

     2. dopo la sigla «SI» sono inserite le seguenti parole: «(ad esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor)»;

    3. dopo la sigla «SK» sono inserite le seguenti parole: «[ad esclusione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (provincia di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (provincia di Levice), Veľké Ripňany (provincia di Topoľčany), Málinec (provincia di Poltár), Hrhov (provincia di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (provincia di Trebišov)]».

     e) nella terza colonna del punto 22 la sigla «LT» è soppressa;

     f) nella terza colonna del punto 23 la sigla «LT» è soppressa;

     g) nella terza colonna dei punti 24.1, 24.2 e 24.3:

     le parole fra parentesi dopo la sigla «P» sono sostituite dalle seguenti: «Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes»;

     h) nella terza colonna del punto 25 la sigla «LT» è soppressa;

     i) nella terza colonna del punto 26 la sigla «LT» è soppressa;

     j) nella terza colonna del punto 27.1 la sigla «LT» è soppressa;

     k) nella terza colonna del punto 27.2 la sigla «LT» è soppressa;

     l) nella terza colonna del punto 30 la sigla «LT» è soppressa.