§ 1.5.E83 - Direttiva 4 giugno 2003, n. 47.
Direttiva n. 2003/47/CE della Commissione che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/06/2003
Numero:47


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.E83 - Direttiva 4 giugno 2003, n. 47.

Direttiva n. 2003/47/CE della Commissione che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/22/CE della Commissione, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, lettera c),

     visto l'accordo dello Stato membro interessato,

     considerando quanto segue:

     (1) Da informazioni fornite dal Portogallo sulla base di indagini aggiornate, risulta necessario modificare la zona protetta nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyll. limitandola alle isole Azzorre.

     (2) A causa di un errore materiale nella preparazione della direttiva 2002/36/CE della Commissione, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE, sono state indebitamente adottate nuove disposizioni relative alla terra e al terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali originari di Cipro e Malta.

     (3) A causa di un errore materiale nella preparazione della direttiva 2002/36/CE, il testo del punto 2 della parte B, sezione I, dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE è stato sostituito senza menzionare i prodotti vegetali interessati.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati pertinenti della direttiva 2000/29/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati II, IV e V della direttiva n. 2000/29/CE sono modificati come stabilito nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 15 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 16 giugno 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati della direttiva n. 2000/29/CE sono modificati come segue:

     1) All'allegato II, parte B, lettera a), punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     «EL, P (Azzorre)»

     2) All'allegato IV:

     a) nella sezione I della parte A, al punto 34, nella colonna di sinistra, i termini «Cipro» e «Malta» sono soppressi;

     b) nella parte B, al punto 19, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     «EL, P (Azzorre)»

     3) nella parte B dell'allegato V, alla sezione I:

     a) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     «Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:

     - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae,

     - conifere (Coniferales),

     - Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,

     - Prunus L., originarie di paesi extraeuropei,

     - fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originarie di paesi extraeuropei,

     - ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.»

     b) Al punto 7, lettera b), i termini «Cipro» e «Malta» sono soppressi.