§ 1.5.909 - Decisione 30 gennaio 2002, n. 199.
Decisione n. n. 2002/199/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/01/2002
Numero:199


Sommario
Art. 1.      La presente decisione stabilisce le norme sanitarie e veterinarie applicabili all’importazione di animali vivi delle categorie menzionate nell’allegato II e provenienti dal territorio o da parti [...]
Art. 2.      Ai fini della presente decisione valgono, secondo il caso, le definizioni figuranti o di cui all’art. 2 della direttiva n. 72/462/CEE
Art. 3.      1. Gli Stati membri autorizzano l’introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina o suina dai territori di origine quali definiti nell’allegato I solo se conformi alle garanzie [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri esigono che, qualora gli animali vengano spediti da un centro di raccolta, tale centro sia riconosciuto dall’autorità competente secondo quanto prescritto dal modello [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri autorizzano l’introduzione nel loro territorio, in provenienza dal paese terzo di origine, di animali delle specie bovina soltanto qualora tali animali
Art. 6.      Fino all’entrata in vigore di altre misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l’eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini oggetto delle [...]
Art. 7.      1. Gli Stati membri subordinano l’introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina e suina alla presentazione di un certificato sanitario
Art. 8.      L’attuazione della presente decisione n. sarà riesaminata in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi terzi interessati
Art. 9.      Le decisioni 83/494/CEE, 88/212/CEE, 92/460/CEE, 92/463/CEE, 93/491/CEE, 96/650/CE e 98/372/CE sono abrogate
Art. 10.      La presente decisione n. si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 11.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.909 - Decisione 30 gennaio 2002, n. 199. [1]

Decisione n. n. 2002/199/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi.

(G.U.C.E. 13 marzo 2002, n. L 71).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva n. 97/79/CE, in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di animali vivi delle specie bovina e suina dal Canada, dalla Svizzera, dall’Islanda, dalla Nuova Zelanda, da Cipro e da alcuni paesi europei sono state stabilite con le decisioni della Commissione 83/494/CEE, modificata da ultimo dalla decisione n. n. 88/212/CEE, 92/460/CEE, modificata da ultimo dalla decisione n. n. 94/664/CE, 92/463/CEE, modificata da ultimo dalla decisione n. n. 93/469/CEE, 93/491/CEE, 96/650/CE, 98/372/CE e 1999/539/CE.

     (2) Le misure di protezione sanitaria relative alla febbre catarrale degli ovini in una regione del Canada sono state adottate con decisione n. n. 88/212/CEE della Commissione.

     (3) Numerose misure di protezione sanitaria sono state adottate nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno. La realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dai paesi terzi.

     (4) Ai fini di tale adeguamento si deve tener conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi terzi interessati e talora anche delle diverse parti del loro territorio. Data l’analoga situazione sanitaria esistente in varie regioni di questi paesi, occorre tener conto di questa realtà ai fini della costituzione di un nuovo sistema di garanzie sanitarie. Per questo motivo, e opportuno che le condizioni prescritte per l’importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori siano attestate da certificati sanitari distinti.

     (5) Per chiarire e semplificare la legislazione comunitaria, è opportuno raggruppare nella misura del possibile le condizioni di polizia sanitaria richieste per l’importazione di animali domestici delle specie bovina e suina da alcuni paesi terzi e abrogare le decisioni specifiche in vigore per detti paesi.

     (6) Non devono essere consentite importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina a meno che nel paese terzo esportatore non sia stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui.

     (7) Le garanzie fornite dal paese esportatore per quanto riguarda talune malattie devono essere equivalenti a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.

     (8) Le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono confermare che i loro paesi o le loro regioni sono stati indenni per taluni periodi determinati dalle malattie di cui all’art. 6 della direttiva n. 72/462/CEE e che negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie.

     (9) Le suddette autorità veterinarie debbono impegnarsi a notificare senza indugio, alla Commissione e agli Stati membri, la conferma dell’insorgere di una delle malattie summenzionate oppure l’introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure le proposte di modifica delle loro norme concernenti le importazioni di animali delle specie bovina e suina, nonché del loro sperma e dei loro embrioni. In determinate circostanze, tali autorità devono altresì trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui piani di monitoraggio e di controllo per le malattie summenzionate.

     (10) I certificati redatti dai veterinari ufficiali dei paesi terzi devono conformarsi a talune condizioni previste dalla direttiva n. 72/462/CEE.

     (11) Per quanto concerne le norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi, le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati di un paese terzo devono offrire garanzie almeno equivalenti a quelle della direttiva n. 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

     (12) In attesa dell’adozione di ulteriori misure da parte della Comunità, gli Stati membri possono esigere garanzie sanitarie supplementari per talune malattie in determinate parti del territorio comunitario.

     (13) La decisione n. n. 98/372/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione n. n. 2001/600/CE, ha stabilito tra l’altro le condizioni per l’importazione di animali vivi della specie suina dalla Repubblica ceca connesse alla comparsa della peste suina classica nei suini domestici e selvatici e alla sua persistenza nei suini selvatici in talune parti del territorio della Repubblica ceca.

     (14) Le autorità ceche hanno informato la Commissione in merito ai risultati del piano applicato per combattere e debellare la peste suina classica nel loro territorio; tali risultati indicano che la malattia è sotto controllo.

     (15) Le autorità ceche hanno informato la Commissione che un piano di sorveglianza continuerà ad essere applicato nel loro territorio per individuare ogni eventuale ricomparsa della malattia nei suini domestici o selvatici e per garantire, se necessario, la rapida adozione di adeguate misure di lotta contro la malattia.

     (16) Occorre pertanto modificare le condizioni relative alle importazioni di animali vivi della specie suina da alcune zone della Repubblica ceca per tener conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica con riguardo alla peste suina classica.

     (17) A seguito di una missione di ispezione veterinaria della Comunità risulta che la situazione zoosanitaria del Cile può essere favorevolmente paragonata a quella comunitaria, in particolare per quanto riguarda le malattie dei suini.

     (18) Le autorità veterinarie competenti del Cile hanno inoltre confermato che, per i periodi prescritti, il loro paese è stato indenne dalle malattie di cui all’art. 6 della direttiva n. 72/462/CEE del Consiglio e che nessuna vaccinazione è stata effettuata contro tali malattie nel corso degli ultimi 12 mesi.

     (19) Le autorità competenti del Cile si sono inoltre impegnate a notificare senza indugio, alla Commissione e agli Stati membri, la conferma della comparsa di una qualunque di tali malattie, o l’adozione della vaccinazione contro di essa, o qualsiasi modifica proposta con riguardo alle norme di importazione relative agli animali della specie suina, al loro sperma o ai loro embrioni.

     (20) Al fine di garantire condizioni accettabili di salute e di benessere degli animali, le importazioni devono essere limitate ai suini da allevamento e da produzione trasportati in aereo, direttamente o con transito in paesi autorizzati all’importazione di suini nella Comunità.

     (21) Il Cile può pertanto essere autorizzato ad importare nella Comunità animali vivi della specie suina destinati all’allevamento o alla produzione.

     (22) Le misure previste dalla presente decisione n. sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La presente decisione stabilisce le norme sanitarie e veterinarie applicabili all’importazione di animali vivi delle categorie menzionate nell’allegato II e provenienti dal territorio o da parti del territorio dei paesi terzi menzionati nell’allegato I.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente decisione valgono, secondo il caso, le definizioni figuranti o di cui all’art. 2 della direttiva n. 72/462/CEE.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri autorizzano l’introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina o suina dai territori di origine quali definiti nell’allegato I solo se conformi alle garanzie richieste dal certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all’allegato III, incluse le condizioni specifiche richieste nell’allegato II e descritte nell’allegato IV. Dette condizioni specifiche devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione VI di ciascun modello di certificato di cui all’allegato III.

     2. Gli Stati membri autorizzano l’importazione dai paesi esportatori interessati di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati nel paese esportatore di cui trattasi:

     - solo se tali animali provengono dalla Comunità o da uno dei paesi terzi compresi nell’elenco allegato alla decisione n. n. 79/542/CEE del Consiglio, in quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e

     - solo se all’atto dell’importazione sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel capitolo II della direttiva n. 72/462/CEE e nelle relative decisioni d’esecuzione.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri esigono che, qualora gli animali vengano spediti da un centro di raccolta, tale centro sia riconosciuto dall’autorità competente secondo quanto prescritto dal modello specifico di certificato applicabile e che esso soddisfi le condizioni previste all’allegato VIII.

     2. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti alle prove veterinarie di cui all’allegato IX, conformemente al modello specifico di certificato applicabile, siano tenuti continuamente isolati, secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale del paese di origine, da altri animali biungulati non destinati all’esportazione verso la Comunità o con status sanitario non equivalente a quelle degli animali idonei a tale esportazione, dalla data della prima di tali prove fino alla data di imbarco.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri autorizzano l’introduzione nel loro territorio, in provenienza dal paese terzo di origine, di animali delle specie bovina soltanto qualora tali animali:

     a) provengano da regioni che le autorità veterinarie del paese di origine hanno dichiarato ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai sensi dell’allegato VI della presente decisione;

     b) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie del paese di origine hanno dichiarato ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai sensi dell’allegato VI della presente decisione n. e nei 30 giorni precedenti l’esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per l’accertamento della leucosi bovina enzootica;

     oppure

     c) provengano da allevamenti nei quali si applica un sistema di sorveglianza ufficiale della leucosi bovina enzootica ai sensi dell’allegato VI della presente decisione, siano consegnati direttamente ad un macello, rechino un marchio indelebile conforme a quello descritto nell’allegato VII della presente decisione n. e vengano macellati entro 5 giorni lavorativi dalla data del loro arrivo al macello stesso.

     Per quanto attiene agli animali di cui alla lettera c), gli Stati membri accertano mediante ispezione che i capi siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

     2. Gli Stati membri consentono l’introduzione nel loro territorio di suini provenienti dal paese di origine soltanto ove esista la garanzia che gli stessi non siano stati vaccinati contro la peste suina classica.

     3. Gli Stati membri consentono l’introduzione nel loro territorio di animali biungulati provenienti dal paese di origine soltanto ove esista la garanzia che gli stessi non siano stati vaccinati contro l’afta epizootica.

 

     Art. 6.

     Fino all’entrata in vigore di altre misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l’eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini oggetto delle decisioni di cui all’allegato V, gli Stati membri applicano le garanzie supplementari di polizia sanitaria previste per talune parti del territorio comunitario conformemente a tali decisioni.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri subordinano l’introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina e suina alla presentazione di un certificato sanitario.

     2. Il certificato sanitario deve essere composto da un unico foglio oppure, nei casi in cui siano necessarie più pagine, deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile. Ciascun certificato deve recare su ogni pagina un numero di serie, attribuito dall’autorità centrale competente, ed essere firmato da un veterinario ufficiale designato da detta autorità. La firma e il timbro del certificato devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

     3. Il certificato sanitario originale deve essere redatto almeno nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui viene effettuata l’ispezione dell’importazione al posto d’ispezione frontaliero.

     4. Il certificato sanitario originale debitamente compilato deve scortare gli animali al posto d’ispezione frontaliero.

 

     Art. 8.

     L’attuazione della presente decisione n. sarà riesaminata in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi terzi interessati.

 

     Art. 9.

     Le decisioni 83/494/CEE, 88/212/CEE, 92/460/CEE, 92/463/CEE, 93/491/CEE, 96/650/CE e 98/372/CE sono abrogate.

 

     Art. 10.

     La presente decisione n. si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

Delimitazione dei territori

di alcuni paesi terzi ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

 

Paese

Codice del territorio

Versione

Descrizione del territorio

Argentina

AR

01/00

Tutto il paese

Australia

AU

01/00

Tutto il paese

Bosnia-Erzegovina

BA

01/00

Tutto il paese

Bulgaria

BG

01/00

Tutto il paese

 

BG-1

01/00

Province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana, Sliven, Starazagora e Vidin

 

BG-2

01/00

Province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali, escluso il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

 

BG-3

01/00

Il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

Bielorussia

BY

01/00

Tutto il paese

Canada

CA

01/00

Tutto il paese

 

CA-1

01/00

Tutto il paese, eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

— da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120° 15' di longitudine e a 49° di latitudine

— a nord, fino ad un punto situato a 119° 35' di longitudine e a 50° 30' di latitudine

— a nord-est, fino ad un punto situato a 119° di longitudine e a 50° 45' di latitudine

— a sud, fino ad un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118° 15' di longitudine e a 49° di latitudine

Svizzera

CH

01/00

Tutto il paese

Cile

CL

01/00

Tutto il paese

Repubblica ceca (*)

CZ

01/00

Tutto il paese

 

CZ-1

01/00

Tutto il paese, escluse le province di Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin e Vsetin

 

CZ-2

01/00

Le province di Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin e Vsetin

Cipro (*)

CY

01/00

Tutto il paese

Estonia (*)

EE

01/00

Tutto il paese

Isole Falkland

FK

01/00

Tutto il paese

Croazia

HR

01/00

Tutto il paese

Ungheria (*)

HU

01/00

Tutto il paese

Islanda

IS

01/00

Tutto il paese

Lituania (*)

LT

01/00

Tutto il paese

Lettonia (*)

LV

01/00

Tutto il paese

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK (1)

01/00

Tutto il paese

Malta (*)

MT

01/00

Tutto il paese

Nuova Zelanda

NZ

01/00

Tutto il paese

Polonia (*)

PL

01/00

Tutto il paese

Romania

RO

01/00

Tutto il paese

Russia

RU

01/00

Tutto il paese

Serbia e Montenegro

SCG

01/2003

Tutto il paese

 

SCG-1

01/2003

Tutto il paese, esclusa la regione del Kosovo — Metohija

 

SCG-2

01/2003

La regione del Kosovo — Metohija

Slovenia*

SI

01/00

Tutto il paese

Repubblica slovacca (*)

SK

01/00

Tutto il paese

 

SK-1

1/2003

I distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešt’any, Hlohovec e Trnava); Levice (compreso il distretto di Levice); Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topol’c¡any (compreso il distretto di Topol’c¡any); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenc¡ín (compresi i distretti di Trenc¡ín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno)

 

SK-2

1/2003

I distretti amministrativi veterinari e alimentari di Bratislava mesto (compresi i distretti di Bratislava I., II., III., IV. e V.); Senec (compresi i distretti di Senec, Pezinok e Malacky); Dunajská Streda (compreso il distretto di Dunajská Streda); Galanta (compreso il distretto di Galanta); Senica (compresi i distretti di Senica e Skalica); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Myjava); Púchov (compreso il distretto di Považská Bystrica); Nové Zámky (compreso il distretto di Nové Zámky); Komárno (compreso il distretto di Komárno); Šal’a (compreso il distretto di Šal’a); Žilina (compreso il distretto di Žilina e Bytc¡a); Dolný Kubín (compresi i distretti di Dolný Kubín, Tvrdošín e Námestovo); Martin (compresi i distretti di Martin e Turc¡ianske Teplice); Liptovský Mikuláš (compresi i distretti di Liptovský Mikuláš e Ružomberok); Luc¡enec (compresi i distretti di Luc¡enec e Poltár); Vel’ký Krtíš (compreso il distretto di Vel’ký Krtíš); Rimavská Sobota (compresi i distretti di Rimavská Sobota e Revúca); Zvolen (compreso il distretto di Krupina); Poprad (compresi i distretti di Poprad, Kežmarok e Levoc¡a); Prešov (compresi i distretti di Prešov e Sabinov); Bardejov (compreso il distretto di Bardejov); Vranov nad Topl’ou (compreso il distretto di Vranov nad Topl’ou); Svidník (compresi i distretti di Svidník e Stropkov); Humenné (compresi i distretti di Humenné, Medzilaborce e Snina); Stará L’ubovn¡a (compreso il distretto Stará L’ubovn¡a); Košice — mesto (compresi i distretti di Košice I., II., III. e IV.); Košice — okolie (compreso il distretto di Košice — okolie); Michalovce (compresi i distretti di Michalovce e Sobrance); Rožn¡ava (compreso il distretto di Rožn¡ava); Spišská Nová Ves (compresi i distretti di Spišská Nová Ves e Gelnica) e Trebišov (compreso il distretto di Trebišov)

Stati Uniti d'America

US

01/00

Tutto il paese

Uruguay

UY

01/00

Tutto il paese

 

 

(*) Si applica soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

(1) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per questo paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati sulla materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

 

 

ALLEGATO II [3]

 

(Omissis)

 

 

 

ALLEGATO III

 

     MODELLO A

     Certificato sanitario per i bovini domestici da allevamento e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

     (Omissis).

 

 

     MODELLO B

     Certificato sanitario per i bovini domestici da macellare immediatamente destinati alla spedizione verso la Comunità europea

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO IV

Condizioni specifiche che devono essere garantite dal territorio di esportazione

se richieste nell’allegato II in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1

 

     1. Gli animali che formano oggetto del presente certificato hanno soggiornato negli ultimi 40 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, in un unico allevamento situato al centro di una zona del diametro di 150 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie del ... (paese esportatore), non si sono verificati casi di febbre catarrale degli ovini o di malattia emorragica epizootica negli ultimi 40 giorni prima del carico.

     2. Gli animali che formano oggetto del presente certificato sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica conformemente a quanto prescritto all’allegato IX della decisione n. 2002/199/CE della Commissione, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all’inizio del periodo di quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il ... [1] e il ... [1], il secondo dei quali deve essere stato prelevato nei 10 giorni precedenti all’esportazione. Tutti gli animali in isolamento hanno superato la prova.

 

[1] Indicare la data.

 

     3. Come indicato nella sezione IV, gli animali che formano oggetto del presente certificato sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolare dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica, in entrambi i casi con esito negativo.

     4. Come indicato nella sezione IV, gli animali che formano oggetto del presente certificato sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni, con esito negativo, a una prova all’antigene di brucella tamponato per la ricerca di anticorpi della brucellosi suina.

 

 

ALLEGATO V

Decisioni della Commissione relative alle garanzie sanitarie supplementari che devono essere

fornite dal territorio di esportazione se richieste dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 6

 

     a) Decisione n. 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia, come modificata.

 

     b) Decisione n. 93/24/CEE della Commissione, dell’11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia, come modificata.

 

     c) Decisione n. 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità, come modificata.

 

 

ALLEGATO VI [4]

Condizioni per il riconoscimento degli allevamenti bovini, dei paesi e delle regioni ufficialmente indenni

(Si applica la sezione A o la sezione B)

 

     Sezione A

     1. Tubercolosi e brucellosi: allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

     2. Leucosi bovina enzootica (EBL): allegato D della direttiva 64/432/CEE.

 

     Sezione B: Equivalenza

     1. Il programma di controllo ufficiale del paese terzo esportatore è considerato equivalente agli allegati A e/o D della direttiva 64/432/CEE.

     2. I seguenti programmi di controllo ufficiali sono riconosciuti equivalenti:

 

Codice ISO

Paese

Tubercolosi

Brucellosi

EBL

 

 

Allevamento

Regione o paese

Allevamento

Regione o paese

Allevamento

Regione o paese

CA

Canada

-

-

-

-

X

-

CZ

Repubblica ceca

-

-

-

-

-

X

 

 

ALLEGATO VII

Marchio da applicare ai bovini a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

 

     In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.

 

      (Omissis).

 

 

ALLEGATO VIII

Condizioni minime per il riconoscimento dei centri di raccolta per gli scambi di animali

delle specie bovina o suina destinati ad essere esportati verso la Comunità europea

 

     1. Il paese esportatore provvede affinché, per essere riconosciuti dall’autorità competente, i centri di raccolta soddisfino almeno le condizioni seguenti. Essi devono:

     a) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigili in particolare sul rispetto di quanto disposto dalla presente decisione n. della Commissione;

     b) essere situati in un’area non soggetta a divieti o a restrizioni ai sensi della normativa comunitaria e/o della normativa nazionale pertinente;

     c) essere puliti e disinfettati prima dell’uso secondo quanto prescritto dal veterinario ufficiale;

     d) disporre, tenuto conto del numero di animali che possono essere accolti dal centro:

     - di un impianto destinato esclusivamente a questo scopo quando utilizzato come centro di raccolta,

     - di installazioni adeguate per il carico e lo scarico degli animali, per assicurare a questi ultimi una sistemazione adeguata, per abbeverarli, alimentarli e somministrare loro gli eventuali trattamenti necessari; tali installazioni devono essere facili da pulire e da disinfettare,

     - di infrastrutture di controllo adeguate,

     - di infrastrutture di isolamento adeguate,

     - dell’attrezzatura adeguata per la pulizia e la disinfezione dei locali e degli autocarri,

     - di uno spazio di stoccaggio sufficiente per il foraggio, la lettiera e il letame,

     - di un sistema adeguato per la raccolta delle acque usate,

     - di un ufficio per il veterinario ufficiale,

     e) ammettere unicamente

     - animali identificati singolarmente in modo da garantire la rintracciabilità e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o

     - animali da macello che soddisfano condizioni equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, in particolare all’articolo 8.

     A tal fine, al momento dell’ammissione, il proprietario o la persona responsabile del centro provvede affinché gli animali siano adeguatamente identificati ed accompagnati da documenti sanitari o certificati adeguati per le specie e le categorie interessate;

     f) essere regolarmente oggetto di controlli per garantire che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte.

     2. Il proprietario o la persona responsabile del centro di raccolta sono tenuti, sulla base dei documenti di accompagnamento degli animali o dei loro numeri o contrassegni di identificazione, a introdurre in un registro o in una banca dati e a conservare per un periodo minimo di tre anni le informazioni seguenti:

     - il nome del proprietario, l’origine, la data d’ingresso e di uscita, il numero e l’identificazione degli animali per i bovini o il numero di registrazione dell’allevamento di origine per i suini nonché la loro destinazione prevista,

     - il numero di registrazione del trasportatore e il numero di licenza dell’autocarro che consegna gli animali al centro o li preleva dal medesimo.

     3. L’autorità competente rilascia un numero di riconoscimento a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Tale riconoscimento può essere concesso limitatamente ad una specie particolare o agli animali da allevamento e da reddito o agli animali da macello. L’autorità competente notifica alla Commissione europea l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti nonché gli eventuali aggiornamenti.

     4. L’autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancata osservanza del presente allegato o di altre disposizioni pertinenti della direttiva n. 72/462/CEE o di ogni altra normativa pertinente in materia di restrizioni sanitarie. Il riconoscimento può essere ripristinato qualora l’autorità competente constati che il centro di raccolta rispetta pienamente le disposizioni pertinenti di cui al presente allegato.

     5. L’autorità competente provvede affinché i centri di raccolta in attività dispongano di un numero di veterinari riconosciuti sufficiente a permettere l’espletamento di tutte le mansioni richieste.

 

 

ALLEGATO IX

Protocolli per la normalizzazione dei materiali e delle procedure di analisi

 

     1. Tubercolosi

     L’intradermotubercolinizzazione semplice con tubercolina bovina, eseguita secondo quanto prescritto all’allegato B della direttiva 64/432/CEE.

     2. Brucellosi

     i) La sieroagglutinazione, la prova di fissazione del complemento e la prova all’antigene di brucella tamponato, eseguite secondo quanto prescritto all’allegato C, paragrafi A, B e D, della direttiva 64/432/CEE.

     ii) Le prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), eseguite secondo quanto prescritto all’allegato della decisione n. 2000/330/CE.

     3. Leucosi bovina enzootica

     La prova di immunodiffusione su gel di agar e la prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), eseguite secondo quanto prescritto all’allegato D, capitolo II, paragrafi A e C, della direttiva 64/432/CEE.

     4. Febbre catarrale degli ovini

     La prova ELISA bloccante o competitiva, eseguita secondo quanto prescritto all’allegato I, capitolo I, paragrafo 4.A, della decisione n. 91/189/CEE della Commissione.

     La prova di immunodiffusione su gel di agar, eseguita secondo quanto prescritto all’allegato I, capitolo I, paragrafo 4.B, della decisione n. 91/189/CEE.

     5. Malattia emorragica epizootica

     La prova di immunodiffusione su gel di agar, eseguita secondo quanto prescritto all’allegato I, capitolo I, paragrafo 5, della decisione n. 91/189/CEE.

     6. Rinotracheite bovina infettiva-vulvovaginite pustolosa infettiva

     i) La prova di sieroneutralizzazione, eseguita secondo quanto prescritto all’allegato I, capitolo I, paragrafo 7 della decisione n. 91/189/CEE.

     ii) Ogni altra prova riconosciuta nel quadro della decisione n. 93/42/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati agli Stati membri o regioni di Stati membri indenni da tale malattia.

     7. Afta epizootica

     i) Il prelievo di campioni dell’esofago/della faringe e la loro analisi, eseguiti secondo quanto prescritto all’allegato I, capitolo I, paragrafo 10.A, della decisione n. 91/189/CEE.

     ii) La prova di neutralizzazione del virus, eseguita secondo quanto prescritto all’allegato I, capitolo I, paragrafo 10.B, della decisione n. 91/189/CEE.

     iii) L’identificazione e la quantificazione dell’anticorpo con il metodo ELISA.

     8. Malattia di Aujeszky

     i) La prova di sieroneutralizzazione.

     ii) Ogni altra prova riconosciuta nel quadro della decisione n. 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità.

     9. Malattia vescicolare dei suini

     La prova di sieroneutralizzazione, eseguita secondo quanto prescritto all’allegato I, capitolo II, paragrafo 7, della decisione n. 91/189/CEE della Commissione.

     10. Peste suina classica

     Le prove per la peste suina classica eseguite secondo quanto prescritto all’allegato I della direttiva n. 80/217/CEE del Consiglio.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 4 della decisione n. 2004/212/CE.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/82/CE.

[3] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/82/CE.

[4] Allegato così sostituito dall'allegato della decisione n. 2002/578/CE, con decorrenza indicata all'art. 2 della stessa decisione.