§ 1.5.H41 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 212.
Decisione n. 2004/212/CE della Commissione relativa alle condizioni sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di animali e di carni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/01/2004
Numero:212


Sommario
Art.  1.
Art.  2. Modifiche apportate alla direttiva 2000/572/CE.
Art.  3 Modifiche apportate alla direttiva 2000/585/CE.
Art.  4. Abrogazioni.
Art.  5. Disposizioni finali e transitorie.
Art.  6.


§ 1.5.H41 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 212.

Decisione n. 2004/212/CE della Commissione relativa alle condizioni sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di animali e di carni fresche, incluse le carni macinate, in provenienza dai paesi terzi e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 2000/572/CE e 2000/585/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 73).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 3, gli articoli 7 e 8, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 3, lettere c) e d), l'articolo 15, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 22, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 8, punto B,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 6, punto A, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 19,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione, modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni, modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare gli articoli 13 e 14,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione, in particolare gli articoli 15, paragrafo 3, 16, paragrafo 7, e 23,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni comunitarie relative alle condizioni di polizia sanitaria per le importazioni dai paesi terzi di animali vivi, di carni fresche e di prodotti a base di carne prevedono, in linea generale, che i) le importazioni possano essere autorizzate solo per paesi terzi, o parti di paesi terzi, che figurano in un elenco di paesi terzi autorizzati e che ii) la conformità degli animali e dei prodotti alle norme di polizia sanitaria sia certificata da un veterinario ufficiale del paese esportatore.

     (2) Al fine di semplificare le modifiche da apportare alla legislazione comunitaria ad ogni variazione della situazione zoosanitaria in un paese terzo, è opportuno riunire in un unico atto giuridico tutte le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di artiodattili e proboscidati di ogni tipo, nonché delle carni fresche provenienti da tali animali e dagli equidi, inclusi l'elenco dei paesi terzi e i modelli di certificato sanitario.

     (3) La decisione 79/542/CEE del Consiglio ha stabilito un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi, nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE. La decisione ha costituito, storicamente, il riferimento principale per avviare le procedure comunitarie che autorizzano i paesi terzi ad esportare nella Comunità un'ampia gamma di animali e di prodotti da essi derivati; tuttavia, per le carni fresche, incluse le carni macinate, tale decisione è stata sostituita dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio. È pertanto opportuno aggiornare la decisione 79/542/CEE in quanto base della presente codificazione.

     (4) L'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, stabilisce che tali animali possono essere importati solo se provengono da paesi terzi, o parti di paesi terzi, figuranti in un elenco da inserire in un'apposita colonna dell'elenco fissato in conformità dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE. Tuttavia, le decisioni adottate sulla base della direttiva 90/426/CE dalla Commissione, relative alle condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi, contengono gli elenchi di paesi terzi autorizzati ad esportare detti animali nella Comunità.

     (5) Le norme che disciplinano le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di animali vivi ai sensi della direttiva 72/462/CEE, in particolare le disposizioni dell'articolo 3 relative all'elenco di paesi terzi autorizzati ad esportare animali vivi, saranno sostituite da una direttiva del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e che modifica le direttive 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE e 97/78/CE. In questo quadro, l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE sarà modificato per inserirvi i criteri per la stesura di un elenco specifico di paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari richiesti per l'esportazione di equidi nella Comunità. Inoltre, la nuova direttiva contiene disposizioni specifiche per gli animali importati nella Comunità nel quadro di talune transazioni non commerciali.

     (6) Per le ragioni sopraelencate, e data la specificità degli scambi di animali importati nell'ambito di transazioni non commerciali, è opportuno escludere fin d'ora dal campo di applicazione della decisione 79/542/CEE gli equidi e gli animali destinati a mostre o esibizioni, a scopi scientifici, di conservazione o di sperimentazione, o gli animali da circo.

     (7) Per quanto concerne le importazioni di prodotti a base di carne, sulla base delle disposizioni delle direttive 72/462/CEE, 77/99/CEE e 92/118/CEE, le decisioni 97/221/CE e 97/222/CE della Commissione stabiliscono, rispettivamente, le condizioni di polizia sanitaria, i modelli di certificati veterinari e l'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da un'ampia gamma di animali. Queste due decisioni già contengono norme armonizzate in materia di condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di prodotti a base di carne da paesi terzi. Pertanto, al fine di evitare la duplicazione di elenchi di paesi terzi autorizzati ad esportare gli stessi prodotti, è opportuno escludere i prodotti a base di carne dal campo di applicazione della direttiva 79/542/CEE.

     (8) Per quanto riguarda gli stabilimenti in cui gli animali vivi sono tenuti o allevati abitualmente, la direttiva 72/462/CEE stabilisce la definizione di «azienda» per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina e la direttiva 92/65/CEE quella di «organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto» per altri tipi di animali. Per armonizzare e semplificare la terminologia utilizzata ai fini della presente decisione, è opportuno stabilire un'unica definizione per indicare tutti gli stabilimenti in cui sono tenuti o allevati abitualmente tutti i tipi di artiodattili e proboscidati.

     (9) La decisione 2000/572/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e di preparazioni di carni. Le carni macinate surgelate possono essere ottenute solo da carni di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina e sono soggette alle stesse condizioni zoosanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche provenienti da tali animali. Tuttavia, le preparazioni di carni possono contenere carni provenienti da animali diversi dai mammiferi. Occorre pertanto modificare la decisione 2000/572/CE della Commissione per escludere dal suo campo di applicazione le carni macinate ottenute da artiodattili domestici, le quali possono essere più opportunamente inserite nella decisione 79/542/CEE, e riunire in una decisione separata le condizioni applicabili all'importazione delle preparazioni di carni.

     (10) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di carni di selvaggina e carni di selvaggina di allevamento dai paesi terzi in essa elencati. Le carni di artiodattili di allevamento o selvatici e degli equidi devono essere assoggettate alle stesse condizioni zoosanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di animali domestici di bovini, suini, equidi, ovini e caprini. Occorre pertanto modificare la decisione 2000/585/CE della Commissione per escludere dal suo campo di applicazione le condizioni d'importazione delle carni di artiodattili di allevamento o selvatici e di equidi, le quali possono essere più opportunamente inserite nella decisione 79/542/CEE secondo i requisiti della direttiva 2002/99/CE.

     (11) La decisione 84/390/CEE della Commissione, adottata sulla base della direttiva 72/462/CEE, stabilisce norme relative ai posti d'ispezione frontalieri per l'importazione degli animali vivi delle specie bovina e suina e delle carni fresche provenienti da tali animali. Dall'entrata in vigore delle direttive 90/675/CEE del Consiglio, e delle relative decisioni attuative della Commissione, le disposizioni della decisione 84/390/CEE non sono più applicabili e devono pertanto essere abrogate.

     (12) La decisione 91/189/CEE della Commissione stabilisce i protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure di prove veterinarie, nonché i requisiti per il riconoscimento dei mercati in relazione all'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza da paesi terzi. Le disposizioni relative al riconoscimento dei mercati per gli scambi di animali destinati all'esportazione verso l'Unione europea non sono più applicabili. Occorre quindi abrogare tale decisione e inserire le sue disposizioni in materia di protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure di prove veterinarie nella decisione 79/542/CEE.

     (13) Le decisioni 93/198/CE e 97/232/CE della Commissione stabiliscono rispettivamente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, e l'elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali animali. La decisione 2002/199/CE della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria necessaria per l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina e l'elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali animali. Per quanto riguarda gli artiodattili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CE del Consiglio, le condizioni zoosanitarie, la certificazione veterinaria e l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare tali animali verso la Comunità devono essere armonizzati a livello comunitario. Tutti questi animali sono soggetti alle stesse condizioni zoosanitarie e di polizia sanitaria. Occorre pertanto abrogare le decisioni 93/198/CE, 97/232/CE e 2002/199/CE della Commissione e inserire più opportunamente le loro disposizioni nella decisione 79/542/CEE. Inoltre, devono essere adottate disposizioni specifiche al fine di preservare lo statuto sanitario degli animali esportati da un paese terzo durante il trasporto verso la Comunità.

     (14) La decisione 93/52/CEE della Commissione constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o di alcune regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia; ciò consente a tali Stati membri di richiedere garanzie supplementari che devono essere fornite tramite certificati.

     (15) Le decisioni 80/801/CEE, 80/804/CEE, 81/526/CEE, 81/887/CEE, 82/414/CEE, 82/426/CEE, 83/84/CEE, 83/380/CEE, 84/292/CEE, 84/294/CEE, 86/63/CEE, 86/72/CEE, 86/117/CEE, 86/463/CEE, 89/197/CEE, 89/221/CEE, 90/445/CEE, 91/73/CEE, 91/445/CEE, 91/446/CEE, 92/280/CEE, 93/402/CE, 98/371/CE, 98/625/CE, 1999/283/CE e 2001/745/CE della Commissione stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina da diversi paesi terzi. È pertanto opportuno abrogare le decisioni succitate e inserire più opportunamente le loro disposizioni nella decisione 79/542/CEE.

     (16) L'Ufficio internazionale delle epizoozie e il Codex alimentarius hanno fissato una serie di orientamenti sui criteri di certificazione ai quali i veterinari devono attenersi. Tali criteri prevedono che i veterinari possono certificare esclusivamente fatti di cui sono a conoscenza al momento di firmare i certificati o che sono stati oggetto di un'attestazione separata da parte di un funzionario o di un'altra autorità competente. Inoltre, la direttiva 96/93/CE del Consiglio stabilisce le norme in materia di certificazione da rispettare ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi. Occorre pertanto assicurarsi che le norme e i criteri applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 96/93/CE e che i modelli di certificati veterinari di cui alla decisione 79/542/CEE riflettano esclusivamente i fatti che possono essere documentati nel momento in cui viene rilasciato il certificato.

     (17) Per l'informazione dei veterinari certificatori, degli importatori e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i certificati sono presentati, è opportuno completare i dati da inserire nelle note relativi al periodo di validità del certificato, alla data di rilascio e al campo di applicazione. Per gli stessi motivi, ciascun modello di certificato deve essere corredato, se necessario, delle spiegazioni relative a talune definizioni, alle garanzie supplementari da fornire a determinate condizioni e ai requisiti sanitari applicabili alle aziende, agli edifici e agli animali.

     (18) Le Nazioni Unite hanno messo a punto una serie di orientamenti per l'uso di un quadro e un modello comuni per la stesura di documenti commerciali. Su iniziativa di diversi organismi internazionali incaricati di semplificare le procedure amministrative nel commercio mondiale, sono stati definiti nuovi criteri e nuove regole da seguire per il rilascio dei certificati destinati alle transazioni internazionali. Per quanto riguarda le procedure di certificazione, l'Ufficio internazionale delle epizoozie e il Codex alimentarius hanno stabilito orientamenti per il ricorso alla certificazione elettronica.

     (19) Al fine di armonizzare la presentazione dei certificati veterinari rilasciati e consegnati dai veterinari ufficiali dei paesi esportatori e di agevolare l'eventuale ricorso a sistemi elettronici di trasmissione dei certificati, è opportuno definire un formato idoneo per i modelli di certificati veterinari di cui alla decisione 79/542/CEE e per le note relative alla redazione di tali certificati nel paese esportatore.

     (20) L'allegato A della direttiva 72/462/CEE del Consiglio stabilisce il modello di certificato di polizia sanitaria per l'importazione dai paesi terzi di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina destinate al consumo umano. Per quanto concerne le carni di selvaggina e le carni di selvaggina di allevamento, le disposizioni in materia di certificazione delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria, incluso il benessere degli animali, sono state inserite nei modelli di certificato relativi a ciascuna categoria di carni dalla decisione 2000/585/CE. Sono in corso di adozione nuove misure comunitarie in materia di benessere degli animali e di polizia sanitaria per quanto riguarda l'importazione di animali vivi e carni fresche.

     (21) Al fine di armonizzare le condizioni di importazione, garantire la trasparenza delle disposizioni comunitarie e semplificare la procedura legislativa per l'aggiornamento della legislazione comunitaria, è opportuno inserire in ciascun modello di certificato di cui alla decisione 79/542/CEE le disposizioni relative all'esportazione delle varie categorie di animali o di carni nella Comunità. Tuttavia, l'ammissione definitiva delle importazioni di tali carni nella Comunità continua ad essere subordinata al rispetto di altre disposizioni sanitarie di portata più generale adottate a livello comunitario. Si tratta delle disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Altre disposizioni possono inoltre derivare dalle misure di salvaguardia previste dalle direttive 91/496/CE e 97/78/CE.

     (22) A livello mondiale, la nomenclatura tariffaria e statistica classifica gli animali vivi, le carni e altri prodotti derivati in varie categorie contraddistinte da codici e definizioni specifiche. Nel dichiarare le merci alle autorità doganali, gli importatori devono tenere conto di dette categorie di animali e di prodotti. Le disposizioni delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio sui controlli veterinari alle frontiere della Comunità prescrivono una stretta collaborazione tra i posti d'ispezione frontalieri e gli uffici doganali di arrivo degli animali e dei prodotti di origine animale in provenienza dai paesi terzi.

     (23) Al fine di armonizzare e semplificare le procedure di importazione alle frontiere della Comunità, è opportuno che ogni partita presentata per l'importazione sia accompagnata da un certificato veterinario che faccia riferimento alla corrispondente categoria di animali o carni.

     (24) Per quanto riguarda l'Australia, poiché sono consentite unicamente le importazioni di pollame vivo e delle relative carni fresche, in particolare di ratiti e delle loro carni, nel rispetto di determinate condizioni specifiche in materia di test a ragione dell'impiego di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alla normativa comunitaria, occorre inoltre sospendere le importazioni di carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento in attesa che la situazione di queste categorie di volatili possa essere ulteriormente esaminata.

     (25) La decisione 79/542/CEE del Consiglio e la decisione 2000/585/CE della Commissione devono essere quindi modificate di conseguenza.

     (26) Le disposizioni comunitarie per le importazioni di taluni prodotti di origine animale fanno riferimento all'elenco di paesi terzi pubblicato nell'allegato della decisione 79/542/CEE. A seguito della modifica della decisione 79/542/CEE, tali riferimenti devono essere intesi come riferimenti all'elenco di paesi terzi o parti degli stessi pubblicato nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, quale modificata dalla presente decisione.

     (27) Sulla base della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, sono state adottate le decisioni 89/18/CEE, 92/183/CEE e 92/187/CEE della Commissione per armonizzare le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria e le norme che disciplinano l'importazione da diversi paesi terzi di determinate materie prime destinate all'industria di trasformazione, costituite da carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina non destinate al consumo umano. Inoltre, le decisioni della Commissione elencate nel considerando 14, che devono essere abrogate dalla presente decisione, stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione per l'importazione di dette carni destinate all'industria dei mangimi per animali da compagnia. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, reca le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che includono le menzionate materie prime. I requisiti in materia di certificazione saranno riveduti e attuati entro il 1° maggio 2004, data a partire dalla quale entra in applicazione il regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel frattempo è opportuno mantenere fino a tale data le condizioni di polizia sanitaria e i modelli di certificati previsti per tali prodotti dalle decisioni succitate, stabilendo un periodo di transizione adeguato durante il quale i vecchi modelli di certificati possano essere ancora accettati.

     (28) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La decisione n. 79/542/CEE è modificata come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche».

     2) Il testo degli articoli 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

     La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni.

     La presente decisione non si applica alle importazioni di animali non domestici destinati a mostre o esibizioni, che non siano tenuti o allevati abitualmente da un organismo, istituto o centro riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE, né agli animali non domestici appartenenti a circhi o utilizzati a scopi scientifici, inclusi la conservazione o la sperimentazione.

     Le importazioni di animali vivi e di carni fresche autorizzate conformemente alla presente decisione restano soggette alle altre disposizioni in vigore o che potrebbero essere adottate nel quadro della legislazione alimentare europea.

     Articolo 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

     a) “animali”: mammiferi terrestri delle specie appartenenti agli ordini dei proboscidati e degli artiodattili e ai loro incroci;

     b) “azienda”: azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente;

     c) “frattaglie rifilate”: frattaglie dalle quali siano stati completamente eliminati le ossa, la cartilagine, la trachea e i grossi bronchi, i linfonodi e il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco; nel caso delle carni di animali domestici delle specie bovina, si considerano frattaglie rifilate anche i muscoli masseteri, incisi conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

     Articolo 3. Condizioni per l'importazione di animali vivi nella Comunità.

     È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente degli animali vivi che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

     Articolo 4. Luogo di origine degli animali vivi.

     Gli animali provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I, per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a detti animali.

     Articolo 5. Condizioni specifiche.

     Gli animali possiedono i requisiti previsti dal pertinente certificato da stabilirsi secondo il corrispondente modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato I, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I; essi soddisfano inoltre le garanzie supplementari eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.

     Se richiesto dallo Stato membro di destinazione, gli animali soddisfano i requisiti supplementari di certificazione indicati per tale Stato membro e inclusi nel certificato, basato sul corrispondente modello di cui alla parte 2.

     Articolo 6. Condizioni di trasporto degli animali vivi importati nella Comunità.

     1. Gli animali non sono caricati su un mezzo di trasporto in cui siano presenti altri animali non destinati alla Comunità o di statuto sanitario inferiore.

     2. Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono scaricati sul territorio di un paese terzo, o parte di esso, che non sia autorizzato a importare tali animali nella Comunità.

     3. Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio di un paese terzo non autorizzato a importare tali animali nella Comunità.

     4. Gli animali devono arrivare ad un posto d'ispezione frontaliero della Comunità entro 10 giorni dalla data di carico nel paese terzo esportatore, accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

     Per il trasporto marittimo, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio in mare. A tal fine, al certificato veterinario è allegata una dichiarazione originale del comandante della nave redatta conformemente all'addendum della parte 3A dell'allegato I.

     Articolo 7. Condizioni da applicare dopo l'importazione.

     Dopo l'importazione, e conformemente alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio:

     i) gli animali destinati alla macellazione immediata devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione, dove saranno macellati entro cinque giorni lavorativi;

     ii) gli animali destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla produzione e quelli destinati a zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, devono essere trasferiti senza indugio alle aziende di destinazione dove dovranno rimanere per un periodo minimo di 30 giorni prima di poter subire qualsiasi trasferimento al di fuori delle stesse, tranne in caso di trasferimento diretto ad un macello.

     Articolo 8. Condizioni per l'importazione di carni fresche nella Comunità.

     È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente delle carni fresche destinate al consumo umano che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 9 a 11, ottenute dagli animali definiti all'articolo 2 e dagli equidi.

     Articolo 9. Luogo di origine delle carni fresche.

     Le carni fresche provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a tali carni.

     Articolo 10. Condizioni specifiche.

     Le carni fresche possiedono i requisiti fissati nel pertinente certificato corrispondente al modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato II, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II; esse presentano inoltre le garanzie supplementari, eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.

     Articolo 11. Presentazioni delle carni fresche a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità.

     Le carni fresche devono essere presentate a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità accompagnate da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

     Articolo 12. Condizioni da applicare dopo l'importazione.

     1. Conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, dopo l'importazione le seguenti categorie di carni fresche sono inviate senza indugio allo stabilimento di trasformazione a cui sono destinate:

     a) carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione;

     b) frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina, destinate al consumo umano come prodotti a base di carne, dopo aver subito un ulteriore trattamento termico che permette di raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, o dopo sterilizzazione in contenitori ermeticamente sigillati così da raggiungere un valore di °F ≥ 3.

     2. Per le categorie di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento specificamente registrato e riconosciuto per la trasformazione di questi prodotti da parte dello Stato membro in cui è situato.

     3. Conformemente alle procedure di cui alla decisione 2001/106/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicarsi reciprocamente e comunicare alla Commissione:

     a) i nomi e gli indirizzi degli stabilimenti di cui al paragrafo 2 e delle autorità locali competenti per la supervisione dei suddetti stabilimenti, e

     b) le categorie di prodotti per i quali gli stabilimenti sono registrati e riconosciuti.

     Articolo 13. Certificazione.

     I certificati veterinari necessari per l'importazione nella Comunità di animali vivi e carni fresche, previsti dalla presente decisione, sono compilati attenendosi alle note di cui alla parte 2 degli allegati I e II. Tuttavia ciò non vieta il ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi approvati e armonizzati a livello comunitario.»

     3) L'articolo 4 diventa l'articolo 14.

     4) L'allegato è sostituito dall'allegato A della presente decisione.

 

     Art. 2. Modifiche apportate alla direttiva 2000/572/CE.

     La decisione 2000/572/CE è modificata come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità».

     2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni.»

     3) L'articolo 2 è soppresso.

     4) All'articolo 4, è soppresso il paragrafo 1.

     5) L'articolo 6 è soppresso.

     6) L'allegato I è soppresso.

 

     Art. 3 Modifiche apportate alla direttiva 2000/585/CE.

     La decisione 2000/585/CE è modificata come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni».

     2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     Gli Stati membri autorizzano le importazioni esclusivamente delle carni seguenti:

     — carni di selvaggina di penna escluse le frattaglie, tranne per la selvaggina di penna non spennata né eviscerata,

     — carni di selvaggina di penna di allevamento,

     — carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri, escluse le frattaglie, tranne per i leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati,

     — carni di conigli di allevamento,

     — carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai leporidi selvatici, escluse le frattaglie.

     Tali carni provengono dai paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti nell'allegato I e soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente certificato veterinario stabilito secondo il modello di certificato sanitario riportato nell'allegato III, come previsto dall'allegato II.

     Le disposizioni specifiche menzionate nell'allegato II e descritte nell'allegato IV devono essere rispettate dal paese terzo esportatore e certificate compilando la sezione V di ciascun certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato III.»

     3) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato B della presente decisione.

     4) All'allegato III, sono soppressi i modelli A, B, F, G e J.

     5) All'allegato IV, sono soppressi i punti 1, 2, 5 e 7.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

     Sono abrogate le decisioni: 80/801/CEE, 80/804/CEE, 81/526/CEE, 81/887/CEE, 82/414/CEE, 82/426/CEE, 83/84/CEE, 83/380/CEE, 84/292/CEE, 84/294/CEE, 84/390/CEE, 86/63/CEE, 86/72/CEE, 86/117/CEE, 86/463/CEE, 89/197/CEE, 89/221/CEE, 90/445/CEE 91/73/CEE, 91/189/CEE, 91/445/CEE, 91/446/CEE, 92/280/CEE, 93/198/CEE, 93/402/CEE, 97/232/CE, 98/371/CE, 98/625/CE, 1999/283/CE, 2001/745/CE e 2002/199/CE.

 

     Art. 5. Disposizioni finali e transitorie.

     1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

     2. I riferimenti contenuti nella legislazione comunitaria all'elenco di paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, si intendono fatti all'elenco di paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, quale modificata dalla presente decisione.

     3. L'importazione nella Comunità di animali vivi certificati anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, nonché di carni fresche di animali macellati anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, in conformità dei modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni citate all'articolo 4, è autorizzata per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO A

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO B

 

«ALLEGATO I

 

Delimitazione dei territori dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità

 

Paese

Codice del territorio

Versione

Delimitazione del territorio

Brasile

BR-1

Definita nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (come da ultimo modificata)

Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II

Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II

 

Tutto il paese

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)