§ 1.5.971 - Decisione 10 luglio 2002, n. 578.
Decisione n. 2002/578/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/07/2002
Numero:578


Sommario
Art. 1.      L’allegato VI della decisione 2002/199/CE è sostituito da quello figurante in allegato alla presente decisione
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.971 - Decisione 10 luglio 2002, n. 578.

Decisione n. 2002/578/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE è possibile considerare le condizioni sanitarie adottate da taluni paesi terzi per tenere sotto controllo la brucellosi, la leucosi bovina enzootica e la tubercolosi equivalenti a quelle previste per gli scambi intracomunitari.

     (2) Il Canada ha presentato informazioni sulla normativa adottata per l’attribuzione ai propri allevamenti bovini della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

     (3) La Repubblica ceca ha presentato informazioni sulla normativa adottata per l’attribuzione ai propri allevamenti bovini della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

     (4) Le garanzie fornite dal Canada e dalla Repubblica ceca per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica possono essere considerate equivalenti a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.

     (5) Le competenti autorità veterinarie del Canada e della Repubblica ceca si sono impegnate a notificare immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica proposta alla normativa adottata.

     (6) E’ pertanto necessario modificare la decisione 2002/199/CE della Commissione.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato VI della decisione 2002/199/CE è sostituito da quello figurante in allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).