§ 1.5.C29- Decisione 17 luglio 2001, n. 600.
Decisione 2001/600/CE della Commissione recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/07/2001
Numero:600


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione 97/232/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.
Art. 2.      Gli allegati I e II della decisione 98/372/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.
Art. 3.      1. La decisione 1999/542/CE è abrogata.
Art. 4.      La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 2001.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.C29- Decisione 17 luglio 2001, n. 600.

Decisione 2001/600/CE della Commissione recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini [notificata con il numero C(2001) 1930]

(G.U.C.E. 3 agosto 2001, n. L 210).

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione 97/232/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli allegati I e II della decisione 98/372/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     1. La decisione 1999/542/CE è abrogata.

     2. Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano transitati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 2001.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

 

     (Omissis).

 

 

Allegato II

 

     (Omissis).

 

 

Allegato III

 

     (Omissis).