§ 1.2.55 - Regolamento 26 febbraio 2002, n. 445.
Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:26/02/2002
Numero:445


Sommario
Art. 1.      1. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di [...]
Art. 2.      1. Ai finì dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:
Art. 3.      1. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, le percentuali massime del volume d'investimento sovvenzionabile di cui all'articolo 7, secondo comma, seconda frase del [...]
Art. 4.      1. Le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della [...]
Art. 5.      1. La decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle [...]
Art. 6.      Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.
Art. 7.      In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.
Art. 8.      L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può beneficiare degli aiuti [...]
Art. 9.      Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del [...]
Art. 10.      I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria odi semplice permuta di appezzamenti.
Art. 11.      Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai [...]
Art. 12.      L'aiuto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può compensare i costi e le perdite di reddito originati dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE.
Art. 13.      L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento odi conduzione di altre forme di allevamento è conforme almeno alle seguenti condizioni:
Art. 14.      1. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:
Art. 15.      Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un [...]
Art. 16.      La durata degli impegni agroambientali assunti per una durata superiore alla durata minima di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può essere [...]
Art. 17.      È possibile combinare vari impegni agroambientali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.
Art. 18.      1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle buone pratiche agricole diffuse nella zona in cui è applicata la [...]
Art. 19.      Gli Stati membri determinano in base a criteri oggettivi la necessità di fornire un incentivo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. [...]
Art. 20.      L'agricoltore che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda agricola si attiene, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.
Art. 21.      1. In corso d'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di detto impegno in un altro impegno alle condizioni seguenti:
Art. 22.      Le spese ammissibili possono riguardare quanto segue:
Art. 23.      1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:
Art. 24.      Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i [...]
Art. 25.      Le foreste escluse dal sostegno a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono le seguenti:
Art. 26.      I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono determinati dagli Stati membri e comprendono, in [...]
Art. 27.      1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, "agricoltore" è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di [...]
Art. 28.      1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.
Art. 29.      Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino e dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei [...]
Art. 30.      Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, [...]
Art. 31.      1. Se, in corso d'esecuzione dì un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono [...]
Art. 32.      Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi [...]
Art. 33.      1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:
Art. 34.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano le gli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento.
Art. 35.      1. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, delle misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o delle misure di [...]
Art. 36.      Uno stesso impegno non può essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.
Art. 37.      Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo [...]
Art. 38.      I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.
Art. 39.      Il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, salvo altrimenti disposto [...]
Art. 39 bis. 
Art. 40.      I piani di sviluppo rurale previsti al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Art. 41.      1. L'approvazione dei documenti di programmazione prevista dall'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario.
Art. 42.      Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.
Art. 43.      Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di norme quadro generali, i piani di sviluppo rurale contengono un adeguato riferimento a tali norme.
Art. 44.      1. Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo [...]
Art. 45.      Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale e i documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 sono riveduti in funzione delle modificazioni della normativa [...]
Art. 45 bis. 
Art. 46.      Il campo d'intervento della sezione "orientamento" del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è [...]
Art. 47.      1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di [...]
Art. 48.      1. Gli organismi pagatori possono imputare, sulle spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento [...]
Art. 49.      1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi comunicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, lettera b), per i [...]
Art. 50.      Gli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.
Art. 51. 
Art. 52.      1. I beneficiari delle misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999 possono chiedere ai competenti organismi pagatori che [...]
Art. 53.      1. Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30
Art. 54.      1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti secondo la prassi riconosciuta.
Art. 55.      1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione [...]
Art. 56.      1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a [...]
Art. 57.      1. Una relazione sulla valutazione intermedia viene trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale [...]
Art. 58.      1. Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. [...]
Art. 59.      1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni [...]
Art. 60.      Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, relative alle parcelle ed agli animali [...]
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 62 bis. 
Art. 63.      1. Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel [...]
Art. 64.      Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia e prendono tutte le misure necessarie ai fini [...]
Art. 65.      1. Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è abrogato.
Art. 66. 


§ 1.2.55 - Regolamento 26 febbraio 2002, n. 445.

Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.C.E. 15 marzo 2002, n. L 74).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (EAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in articolare gli articoli 34, 45 e 50,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1763/2001, è stato modificato più volte e in modo sostanziale. Tenendo conto dell'esperienza acquisita nei primi due anni di programmazione, è opportuno apportare ulteriori precisazioni, in particolare per quanto riguarda la procedura di modificazione dei documenti di programmazione e la tabella finanziaria generale indicativa. Occorre pertanto, a fini di razionalità e chiarezza, procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 1750/1999.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha istituito una disciplina unica per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito, in particolare nel titolo II, le misure sovvenzionabili, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità. Tale disciplina si applica al sostegno a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità.

     (3) Detta disciplina deve essere completata da disposizioni di applicazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù dei regolamenti del Consiglio abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Dette disposizioni di applicazione devono attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e devono quindi limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli scopi perseguiti.

     (4) Quanto ai criteri di ammissibilità, il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori. Si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali condizioni, compresa quella relativa alla dimostrazione della redditività economica di un'azienda agricola richiedente un aiuto all'investimento, che deve basarsi su un'adeguata valutazione delle prospettive di tale azienda. Inoltre, per le aziende agricole situate in zone rurali che presentano problemi strutturali molto gravi, può essere difficile soddisfare tali condizioni. Occorre permettere agli Stati membri di accordare, per piccoli investimenti, un periodo di tempo per conformarsi a tali condizioni.

     (5) Il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali sbocchi di mercato.

     (6) Il sostegno alla formazione professionale non si applica alla normale istruzione agraria e forestale.

     (7) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario.

     (8) Nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno.

     (9) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano fruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti dall'agricoltura e di prevenirne l'estensione. Nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, è necessario evitare di compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle limitazioni previste da questa direttiva, escludendoli quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (10) Nell'ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo cosi ad uno sviluppo rurale sostenibile.

     (11) È necessario definire i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercio dei prodotti agricoli. Tenendo conto dell'esperienza acquisita, tali criteri di selezione devono basarsi su principi generali anziché su norme settoriali.

     (12) È opportuno derogare al disposto dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

     (13) Occorre definire con maggiore precisione le foreste escluse dal sostegno al settore forestale in forza dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (14) Devono essere precisate le condizioni per poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la stabilità ecologica delle foreste.

     (15) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale. Data la varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di detto articolo, è opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri il compito di definire le condizioni per la concessione di questo tipo di sostegno nell'ambito della programmazione.

     (16) Occorre adottare disposizioni comuni a più misure, in particolare allo scopo di garantire l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tenere conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno.

     (17) Occorre tracciare une linea di demarcazione netta tra il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Le eventuali deroghe al principio secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze specifiche e secondo una procedura trasparente.

     (18) I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale devono essere versati integralmente ai beneficiari.

     (19) Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001, relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione "orientamento" del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno che il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applichi alle misure cofinanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, salvo altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dal presente regolamento.

     (20) La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006, modificata dalla decisione 2000/426/CE, precisa il tipo di spese che formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri. D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2055/2001, prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-2006. Occorre quindi definire cosa comprenda l'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione.

     (21) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001, gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla differenziazione restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario a determinate misure di sviluppo rurale. Risulta necessario specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.

     (22) Occorre adottare disposizioni di applicazione per la presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione.

     (23) Al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (24) Occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche da parte della Commissione.

     (25) La procedura del comitato di gestione deve essere applicata soltanto in caso di modificazioni importanti dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Le altre modificazioni devono essere decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione.

     (26) Al fine di ricomprendere le misure necessarie all'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale, è opportuno estendere il campo d'applicazione delle misure ammissibili al finanziamento del FEAOG, sezione "orientamento", oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (27) Devono essere adottate disposizioni di applicazione relative alla programmazione e alla partecipazione finanziaria per le misure finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (28) In questo contesto, gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di sviluppo rurale.

     (29) È necessario adottare misure atte a garantire l'impiego efficace degli stanziamenti assegnati allo sviluppo rurale, predisponendo, in particolare, la concessione di un primo anticipo agli organismi pagatori da parte della Commissione e l'adeguamento delle dotazioni in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti. Per agevolare l'attuazione delle misure d'investimento, occorre altresì prevedere la possibilità di concedere anticipi, a determinate condizioni, a talune categorie di beneficiari.

     (30) Oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, si devono applicare le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete degli Stati membri.

     (31) La gestione finanziaria delle misure di sviluppo rurale deve essere disciplinata dai regolamenti d'attuazione del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     (32) Le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e valutazione devono essere stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di sostegno comunitario, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

     (33) Le disposizioni amministrative devono consentire di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale. A fini di semplificazione, e opportuno applicare, per quanto possibile, il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione, e le relative modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001.

     (34) È opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello comunitario che degli Stati membri.

     (35) Il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capo I

Misure di sviluppo rurale

 

Sezione 1

Investimenti nelle aziende agricole

 

Art. 1.

     1. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.

     2. Qualora gli investimenti siano realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per ottemperare a questi nuovi requisiti. In tal caso, può essere fissato un termine per l'adempimento di detti requisiti minimi, ove sia necessario prevedere un lasso di tempo per risolvere i problemi specifici posti dall'adeguamento a tali requisiti e qualora ciò sia conforme alla normativa pertinente.

     3. Se le aziende agricole sono situate in zone rurali in cui i problemi strutturali inerenti alla dimensione economica molto ridotta delle aziende rendono particolarmente difficile rispettare le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono prevedere un sostegno agli investimenti il cui costo totale sia inferiore a 25.000 EUR, volto a consentire il rispetto di tali condizioni entro un termine non superiore a tre anni dalla decisione di concessione del sostegno.

     Il disposto del primo comma si applica fino al 31 dicembre 2002, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. Ai finì dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

     a) prodotti considerati;

     b) tipi d'investimento;

     c) capacità esistente e prevista.

     2. Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

     3. Non sono sovvenzionati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano previste nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.

 

     Art. 3.

     1. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, le percentuali massime del volume d'investimento sovvenzionabile di cui all'articolo 7, secondo comma, seconda frase del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applicano entro un periodo fino a cinque anni dall'insediamento.

     2. L'articolo 4, paragrafo 2, si applica anche agli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

 

Sezione 2

Insediamento di giovani agricoltori

 

     Art. 4.

     1. Le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Per quanto riguarda le domande presentate entro il 31 dicembre 2001 per gli insediamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, la condizione relativa all'età, prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, deve sussistere al momento dell'insediamento.

     2. Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora un periodo di adattamento sia necessario per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

 

     Art. 5.

     1. La decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.

     2. Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti anteriormente al 10 gennaio 2002, per i quali, secondo le disposizioni del documento di programmazione approvato dalla Commissione, un aiuto potrebbe essere concesso entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento dell'insediamento, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2002.

     3. Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti nel 1999, nel 2000 o nel 2001 per i quali non è stato possibile concedere un aiuto per motivi di bilancio o amministrativi, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2001 o non oltre i dodici mesi dal momento dell'insediamento.

 

Sezione 3

Formazione

 

     Art. 6.

     Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

 

Sezione 4

Prepensionamento

 

     Art. 7.

     In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

 

     Art. 8.

     L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

 

     Art. 9.

     Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

     Art. 10.

     I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria odi semplice permuta di appezzamenti.

     In tal caso, le condizioni pertinenti per i terreni resi disponibili devono applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

     Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.

 

Sezione 5

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

 

     Art. 11.

     Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

 

     Art. 12.

     L'aiuto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può compensare i costi e le perdite di reddito originati dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE.

 

Sezione 6

Misure agroambientali

 

     Art. 13.

     L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento odi conduzione di altre forme di allevamento è conforme almeno alle seguenti condizioni:

     a) la gestione del pascolo è mantenuta;

     b) il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire tutta la superficie foraggiera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;

     c) viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

 

     Art. 14.

     1. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

     a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;

     b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

     2. Le razze animali locali e le risorse genetiche vegetali devono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente nell'area in cui è applicata la misura prevista al paragrafo 1.

     Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nella tabella riportata nell'allegato I.

 

     Art. 15.

     Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della redditività dell'azienda.

 

     Art. 16.

     La durata degli impegni agroambientali assunti per una durata superiore alla durata minima di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può essere superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è di regola di dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile un periodo più lungo.

 

     Art. 17.

     È possibile combinare vari impegni agroambientali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

     Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

 

     Art. 18.

     1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle buone pratiche agricole diffuse nella zona in cui è applicata la misura.

     Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole.

     2. Non possono essere effettuati pagamenti per unità di produzione, salvo nel caso di sostegno a favore dell'allevamento di razze animali minacciate di abbandono, che può essere corrisposto per unità di bestiame o per capo allevato. Se gli impegni sono di regola correlati a unità di misura diverse dalle unità di superficie, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura.

     3. Nei casi particolari contemplati al paragrafo 2, gli Stati membri si adoperano affinché siano rispettati gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario, indicati in allegato al regolamento (CE) n. 1257/1999.

     A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

     a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale;

     b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

     4. I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed economicamente misurabili.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri determinano in base a criteri oggettivi la necessità di fornire un incentivo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     L'incentivo non può superare il 20% delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione efficace della misura.

 

     Art. 20.

     L'agricoltore che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda agricola si attiene, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.

 

     Art. 21.

     1. In corso d'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di detto impegno in un altro impegno alle condizioni seguenti:

     a) che la trasformazione implichi dal punto di vista ambientale vantaggi certi;

     b) che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato;

     c) che il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.

     Alle condizioni previste dal primo comma, lettera a) e può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

     2. Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni in corso d'esecuzione, a condizione che il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento, e l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli scopi dell'impegno.

 

Sezione 7

Miglioramento delle condizioni di trasformazione

e di commercializzazione dei prodotti agricoli

 

     Art. 22.

     Le spese ammissibili possono riguardare quanto segue:

     a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

     b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;

     c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

     Le spese di cui al primo comma, lettera c) si aggiungono alle spese di cui alle lettere a) e b) e sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 12% di queste ultime.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

     a) i prodotti considerati;

     b) i tipi d'investimento;

     c) la capacità esistente e prevista.

     2. Si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

 

     Art. 24.

     Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione interessata.

     Per garantire il rispetto della condizione di cui al primo comma, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno.

 

Sezione 8

Silvicoltura

 

     Art. 25.

     Le foreste escluse dal sostegno a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono le seguenti:

     a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche [1];

     b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

     c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50% da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

 

     Art. 26.

     I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono determinati dagli Stati membri e comprendono, in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.

 

     Art. 27.

     1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, "agricoltore" è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo precisi criteri stabiliti dallo Stato membro.

     2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1257/1999, "specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata" sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

 

     Art. 28.

     1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.

     2. I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafioco mediante misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.

     Detti contributi devono essere compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati e tenere conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni.

 

Sezione 9

Disposizioni comuni a più misure

 

     Art. 29.

     Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino e dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata.

     Gli Stati membri definiscono norme cogenti o meno verificabili nei loro piani di sviluppo rurale. Tali norme comprendono, almeno, l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.

 

     Art. 30.

     Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se il trasferimento non ha luogo, il beneficiario è tenuto a restituire il sostegno ricevuto.

     Gli Stati membri possono non esigere la restituzione se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile.

     Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

 

     Art. 31.

     1. Se, in corso d'esecuzione dì un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

     La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

     2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

     a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;

     b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

     c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

     La superficie aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), deve essere notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o inferiore a due ettari.

     3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione le sue condizioni non sono meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

 

     Art. 32.

     Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obblighi di restituzione per l'effettiva durata di vigenza.

 

     Art. 33.

     1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:

     a) decesso dell'imprenditore;

     b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

     c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

     d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

     e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

     f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza maggiore.

     2. La notificazione dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di provvedervi. Tale termine può essere prorogato di venti giorni lavorativi, purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione [2].

 

Capo II

Regole generali, disposizioni amministrative e finanziarie

 

Sezione I

Regole generali

 

     Art. 34.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano le gli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento.

 

     Art. 35.

     1. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, delle misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o delle misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali non escludono un sostegno agroambientale a favore delle stesse produzioni, purché esso si aggiunga alle misure in questione e sia con esse compatibile.

     2. Ove ricorra una combinazione quale quella prevista al paragrafo 1 si applicano le disposizioni seguenti:

     a) le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

     b) con riguardo all'estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto tiene conto del premio di estensivizzazione corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio;

     c) con riguardo all'aiuto per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali, gli impegni agroambientali tengono conto delle condizioni stabilite per il sostegno nelle zone interessate.

     3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.

 

     Art. 36.

     Uno stesso impegno non può essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.

 

     Art. 37.

     Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati nell'ambito dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

     Art. 38.

     I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

 

     Art. 39.

     Il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, salvo altrimenti disposto dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento.

 

          Art. 39 bis. [3]

     1. Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n. 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi.

     2. L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

     a) i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione;

     b) gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.

 

Sezione 2

Programmazione

 

     Art. 40.

     I piani di sviluppo rurale previsti al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 41.

     1. L'approvazione dei documenti di programmazione prevista dall'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario.

     Tale importo comprende:

     a) le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     b) le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92, nonché le spese sostenute per le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti;

     c) le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999.

     2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, l'approvazione riguarda la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 1.

     3. L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale identificate in conformità al punto 16 dell'allegato II.

 

     Art. 42.

     Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

 

     Art. 43.

     Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di norme quadro generali, i piani di sviluppo rurale contengono un adeguato riferimento a tali norme.

     Le disposizioni degli articoli 40, 41 e 42 si applicano anche nella fattispecie di cui al primo comma.

 

     Art. 44.

     1. Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG sono debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti elementi d'informazione:

     a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano un adeguamento del documento di programmazione;

     b)gli effetti previsti delle modificazioni;

     c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

     2. La Commissione approva secondo le procedure di cui rispettivamente all'articolo 48, paragrafo 3 e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, che vertono su quanto segue:

     a) le priorità;

     b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II [4];

     c) l'importo complessivo del sostegno comunitario e l'importo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili, stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione [5];

     d) la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:

     - il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,

     - il 20 % dell'importo complessivo delle spese pubbliche ammissibili previste per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sulle spese pubbliche ammissibili,

     prendendo come base di calcolo la tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, come da ultimo modificata [6];

     [e) il finanziamento supplementare, apportato attraverso un aiuto di Stato a favore di una delle misure, modificandolo di oltre il 10% rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per detta misura, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione] [7].

     [Il primo comma, lettere d) ed e), non si applica alle misure la cui dotazione finanziaria è inferiore al 5% dell'importo totale del programma per l'intero periodo di programmazione] [8].

     3. Le modificazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.

     Il disposto del primo comma non si applica in caso di modificazioni risultate necessarie a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione dello Stato membro. [9]

     4. Le modifiche di ordine finanziario non contemplate dal paragrafo 2, lettera d), e le modifiche dell'aliquota della partecipazione comunitaria di cui al punto 9.2.B, primo trattino, dell'allegato II sono comunicate alla Commissione, compresa la tabella finanziaria modificata secondo il modello riportato al punto 8 dello stesso allegato. Esse entrano in vigore alla data in cui pervengono alla Commissione.

     Le modifiche di ordine finanziario di cui al primo comma non possono superare, cumulativamente nel corso dell'anno civile considerato, i massimali indicati al paragrafo 2, lettera d). [10]

     5. Ogni altra modificazione non menzionata ai paragrafi 2 e 4 è comunicata alla Commissione almeno tre mesi prima della sua entrata in vigore [11].

 

     Art. 45.

     Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale e i documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 sono riveduti in funzione delle modificazioni della normativa comunitaria.

     L'articolo 44, paragrafo 3, non si applica a tali revisioni.

     Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale o dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 sono trasmesse alla Commissione a titolo informativo qualora si limitino al mero adeguamento di tali documenti alla nuova normativa comunitaria.

 

          Art. 45 bis. [12]

     Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata dei documenti di programmazione, aggiornata dopo ogni modificazione. Essi comunicano alla Commissione l'indirizzo elettronico al quale possono essere consultati i documenti di programmazione nella versione consolidata e la informano di ogni nuovo aggiornamento.

     Inoltre, gli Stati membri conservano una versione elettronica di tutte le versioni precedenti dei documenti di programmazione.

 

Sezione 3

Misure complementari e iniziative comunitarie

 

     Art. 46.

     Il campo d'intervento della sezione "orientamento" del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure ammissibili in forza dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1783/1999 e (CE) n. 1784/1999.

 

Sezione 4

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 47.

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, le seguenti informazioni:

     a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 41, paragrafo 1;

     b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.

     Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione.

     2. Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione in forza del paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.

 

     Art. 48.

     1. Gli organismi pagatori possono imputare, sulle spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5% di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

     Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che di regola viene recuperato soltanto alla fine del periodo di programmazione per ciascun documento di programmazione, oppure al momento in cui l'importo complessivo delle spese pagate dal FEAOG, a cui si aggiunge l'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione.

     2. Gli Stati membri la cui valuta non è l'euro alla data dell'imputazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo per la Commissione del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dai servizi pagatori.

 

     Art. 49.

     1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi comunicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

     2. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, lettera b, superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE.

     Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabilite da alcuni Stati membri, l'importo eccedente è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro il mese successivo all'adozione del bilancio dell'esercizio considerato, la Commissione comunica agli Stati membri le previsioni opportunamente ritoccate.

     3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi comunicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente ai superamenti rilevati.

     4. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75% degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia, o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 se questi sono inferiori alla soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

     Non si tiene conto di tale riduzione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.

     5. Il paragrafo 4 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute durante l'esercizio 2000 nell'ambito del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG.

 

     Art. 50.

     Gli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

 

     Art. 51. [13]

     Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello comunitario, soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo comune ed alla loro qualità.

     La partecipazione finanziaria non supera il 50% di un importo massimo pari all'1% del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente giustificati.

 

     Art. 52.

     1. I beneficiari delle misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999 possono chiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal documento di programmazione. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

     2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20% del costo totale dell'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria equivalente al 110% dell'importo anticipato.

     Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.

     3. La garanzia è liberata quando l'organismo competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'investimento in questione supera l'importo dell'anticipo.

     4. Gli organismi pagatori possono dichiarare alla sezione "garanzia" del FEAOG la quota corrispondente al cofinanziamento comunitario:

     a) dell'anticipo versato;

     b) delle spese effettive ulteriormente liquidate ai beneficiari, previa detrazione dell'importo già versato a titolo di anticipo.

 

Sezione 5

Sorveglianza e valutazione

 

     Art. 53.

     1. Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno civile precedente.

     Le relazioni di esecuzione contengono i seguenti elementi:

     a) qualsiasi modificazione delle condizioni generali rilevante ai finì dell'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;

     b) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;

     c) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dall'eventuale comitato di sorveglianza, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente quanto segue:

     i) le attività di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

     ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate;

     d) le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie. [14]

     2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ricalcano, nella misura del possibile, gli indicatori comuni definiti negli orientamenti emanati dalla Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.

 

     Art. 54.

     1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti secondo la prassi riconosciuta.

     2. Le valutazioni si basano in particolare su un questionario valutativo comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.

     3. L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione, avvalendosi dei risultati del controllo, e, se del caso, di ulteriori elementi d'informazione.

 

     Art. 55.

     1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti, tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e con altre politiche.

     2. La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.

 

     Art. 56.

     1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le risorse forestali e l'ambiente.

     Se un criterio comune di valutazione non è ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.

     2. La valutazione intermedia rende conto dei criteri valutativi ed esamina in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa valuta inoltre l'impiego delle risorse finanziarie e lo svolgimento della sorveglianza e dell'esecuzione.

     La valutazione ex post, risponde al questionario valutativo ed esamina in particolare l'impiego delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno concesso; essa trae conclusioni circa la politica di sviluppo rurale, incluso il suo contributo alla politica agricola comune.

     3. Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte di concerto con la Commissione sotto la responsabilità dell'autorità competente per la gestione dei programmi di sviluppo rurale.

     4. La qualità delle singole valutazioni è valutata secondo metodi riconosciuti dall'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di sorveglianza e dalla Commissione. I risultati delle valutazioni sono messi a disposizione del pubblico.

 

     Art. 57.

     1. Una relazione sulla valutazione intermedia viene trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione. Dopo aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario. Se necessario, la valutazione intermedia viene aggiornata entro il 31 dicembre 2005.

     2. Una relazione sulla valutazione ex post viene trasmessa alla Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.

     3. Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le risposte al questionario comune di valutazione e ai questionari definiti a livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e raccomandazioni. Le relazioni di valutazione seguono, nella misura del possibile, una struttura comune definita negli orientamenti emanati dalla Commissione.

 

Sezione 6

Domande, controlli e sanzioni

 

     Art. 58.

     1. Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti ai fini del controllo delle domande presentate nell'ambito della misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

     2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne nei casi specificamente contemplati nel documento di programmazione.

     3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto "per superficie" nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente.

     4. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

     5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un'efficace verifica annuale a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

 

     Art. 59.

     1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

     A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.

     Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

     2. Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto.

 

     Art. 60.

     Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, relative alle parcelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

 

     Art. 61. [15]

     I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione.

     I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.

     Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

 

     Art. 62. [16]

     Al sostegno concesso in base alle superfici si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 nonché dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001. Tali disposizioni non si applicano al sostegno concesso per misure forestali diverse dall'imboschimento di terreni agricoli.

     Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico.

 

          Art. 62 bis. [17]

     1. L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al sostegno previsto per tutte le misure di sviluppo rurale.

     2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l'obbligo di restituire il relativo importo conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

 

     Art. 63.

     1. Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.

     2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale.

 

     Art. 64.

     Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 65.

     1. Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

     2. I regolamenti e le decisioni abrogati dal regolamento (CE) n. 1750/1999, tranne l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione e gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione, restano applicabili per le azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 2000, in forza dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 [18].

 

     Art. 66. [19]

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il disposto dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

 

ALLEGATO I

(Articolo 14)

 

Specie animali ammissibili

Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono (numero di femmine riproduttrici) [1]

Bovini

7.500

Ovini

10.000

Caprini

10.000

Equidi

5.000

Suini

15.000

Volatili

25.000

 

[1] Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in purezza, iscritte in un registro riconosciuto dallo Stato membro (albo genealogico o zootecnico).

 

 

ALLEGATO II

Piani di sviluppo rurale

 

     1. Titolo del piano di sviluppo rurale

     2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)

     3.1. Zona geografica interessata dal piano

     Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999

     3.2 Regioni classificate come obiettivi 1 e 2

     Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999

     Identificare:

     - regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento (prepensionamento, indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di terreni agricoli a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999),

     - regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:

     1) misure di accompagnamento;

     2) altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.

     4. Pianificazione a livello della zona geografica interessata

     Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale, indicare:

     - tutti i piani di cui trattasi,

     - i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano,

     - i nessi tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.

     5. Descrizione quantificata della situazione attuale

     Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     1. Descrizione della situazione attuale

     Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato dell'ambiente.

     2. Impatto del precedente periodo di programmazione

     Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziate nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle valutazioni.

     3. Altre informazioni

     Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

     6. Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata

     Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     1. Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate

     Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:

     - le priorità d'intervento,

- la strategia appropriata per realizzare tali priorità,

     - gli obiettivi operativi e gli effetti attesi, quantificati, ove sia possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,

     - la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona interessata,

     - il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,

     - la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,

     - la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.

     2. Descrizione ed effetti di altre misure

     La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le esigenze riscontrate.

     3. Zone interessate da specifiche misure territoriali

     Per ciascuna misura, definita al punto 8, che non si applica all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.

     In particolare, indicare:

     - l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata,

     - le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto elenco (articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999),

     - le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione.

     4. Calendario ed entità della partecipazione finanziaria

     Calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, entità della partecipazione finanziaria prevista e durata (cfr. anche punto 8).

     7. Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi

     Articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     Descrizione dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     8. Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG) [20]

      [Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999]

     (Omissis)

     9. Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani

     Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     Per ogni punto che segue, indicare:

     A. le caratteristiche principali delle misure di sostegno;

     B. altri elementi.

     1. Requisiti generali

     A. Caratteristiche principali delle misure di sostegno:

     - elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,

     - riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto nelle sue varie componenti.

     - obiettivo generale di ogni misura [21].

     B. Altri elementi:

     nessuno.

     2. Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse [1]

     A. Caratteristiche principali:

     [- partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica] [22],

     [- intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII)] [23],

     - eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     B. Altri elementi:

     - aliquota della partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica [24],

     - intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII) [25],

     - informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,

     - criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII),

     - buone pratiche agricole consuete (capi V e VI),

     - requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi I, II e VII),

     - livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e IV),

     - sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

     - descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.

     3. Informazioni richieste per determinate misure

     Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui ai singoli capi:

     I. Investimenti nelle aziende agricole

     A. Caratteristiche principali:

     - settori della produzione primaria e tipi di investimenti.

     B. Altri elementi:

     - massimali d'investimento globale sovvenzionabile,

     - tipologia dell'aiuto,

     - se del caso, descrizione delle zone rurali che presentano problemi strutturali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

     II. Insediamento di giovani agricoltori

     A. Caratteristiche principali:

     nessuna.

     B. Altri elementi:

     - termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del triennio previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento,

     - limiti di età,

     - condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola,

     - tipologia dell'aiuto all'insediamento.

     III. Formazione

     A. Caratteristiche principali:

     nessuna.

     B. Altri elementi:

     - interventi ammissibili e beneficiari,

     - assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o programmi di istruzione.

     IV. Prepensionamento

     A. Caratteristiche principali:

     nessuna.

     B. Altri elementi:

     - descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatario e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo per migliorare la redditività,

     - tipologia dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario,

     - descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento,

     - informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.

     V. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

     A. Caratteristiche principali:

     - importo dell'aiuto:

     [1) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento] [26];

     2) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento del Consiglio devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la conformità all'importo massimo cofinanziabile;

     3) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici iniziali dettagliati indicanti [27]:

     a) le perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali,

     b) le ipotesi agronomiche di partenza.

     B. Altri elementi:

     - informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità e in particolare:

     1) definizione della superficie minima;

     2) descrizione dell'opportuno meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune;

     - modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali.

     3) importo dell'aiuto per i pagamenti di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento [28];

     4) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati fissati nel documento di programmazione approvato [29].

     VI. Misure agroambientali

     A. Caratteristiche principali:

     - giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi,

     [- elenco delle razze locali minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero dev'essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi] [30],

     [- per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale] [31],

     [- informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso] [32],

     - calcoli agronomici iniziali dettagliati indicanti [33]:

     a) le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle normali buone pratiche agricole,

     b) le ipotesi agronomiche di partenza e

     c) il livello d'incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi;

     B. Altri elementi:

     - elenco delle razze minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e tengono aggiornato il libro genealogico/zootecnico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi [34],

     - per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale [35],

     - informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso [36],

     - modifiche del livello dell'aiuto fino al 120 % dei costi e delle perdite di reddito indicati nei calcoli agronomici fissati nel documento di programmazione approvato e giustificazione di tali modifiche [37].

     - descrizione della copertura della misura che indichi come essa si applica in funzione del fabbisogno e fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro,

     - per gli impegni agroambientali nel loro insieme, vanno evidenziate le possibilità di combinare diversi impegni e di assicurare la coerenza tra gli impegni.

     VII. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

     A. Caratteristiche principali:

     - settori della produzione agricola di base.

     B. Altri elementi:

     - criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari.

     VIII. Silvicoltura

     A. [Caratteristiche principali:

     definizione di:

     - "terreno agricolo" in relazione all'articolo 26 del presente regolamento,

     - "agricoltore" in relazione all'articolo 27 del presente,

     - disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, se pertinente, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica,

     - disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999]. [38]

     B. Altri elementi:

     - definizione di:

     i) “terreno agricolo” in relazione all'articolo 26 del presente regolamento;

     ii) “agricoltore” in relazione all'articolo 27 del presente regolamento;

     iii) disposizioni intese a garantire che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, sono compatibili con l'ambiente e, se pertinente, preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica;

     iv) disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999, [39]

     - in caso di applicazione dei listini di cui all'articolo 39 bis, indicazione:

     i) degli importi dei listini dei prezzi unitari;

     ii) del metodo seguito per la fissazione dei listini;

     iii) che è stato rispettato il divieto di sovracompensazione. [40]

     - descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari, - legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o subnazionali od altri strumenti equivalenti,

     - prova dell'esistenza di piani di protezione delle foreste ai sensi della normativa comunitaria nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché della conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

     IX. Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

     A. Caratteristiche principali:

     - descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna misura.

     B. Altri elementi:

     - definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri generali di ammissibilità.

     10. Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza tecnica (se pertinente)

     Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     11. Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

     Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     12. Disposizioni adottate per garantire l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione; definizione degli indicatori quantificati per la valutazione; disposizioni relative al controllo, alle sanzioni e alla pubblicità

     Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     1) Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 52 a 57 del presente regolamento

     Tali indicazioni comprendono, in particolare:

     - la possibilità di concedere anticipi a talune categorie di beneficiari di misure d'investimento,

     - la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali,

     - le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare i sistemi e le procedure per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e d'impatto,

     - la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati di sorveglianza,

     - la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito dalla Commissione.

     2) Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 58 a 64 del presente regolamento

     Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni.

     3) Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000

     Articolo 39 del presente regolamento.

     4) Altre indicazioni

     Eventualmente, indicare l'applicazione del termine supplementare per la notifica dei casi di forza maggiore (articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento). [41]

     13. Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi associati, nonché delle parti economiche e sociali

     Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     1. Descrivere:

     - le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare,

     - le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiente, cosi` da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo rurale.

     2. Riassumere i risultati delle consultazioni e indicare in che misura le opinioni ed i pareri espressi sono stati presi in considerazione.

     14. Equilibrio tra le varie misure di sostegno

     Articolo 43, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     1. Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:

     - l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale,

     - l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.

     2. Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento:

     - alle misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999,

     - alle misure adottate o previste nell'ambito di altri piani di sviluppo rurale.

     15. Compatibilità e coerenza

     Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     A. Caratteristiche principali:

     1. Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:

     - le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali politiche, in particolare la politica di concorrenza,

     - gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare qualora siano previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,

     - le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,

     - i criteri generali di ammissibilità.

     2. In ordine alle misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, accertare e, se necessario, dimostrare quanto segue:

     - che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione,

     - che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     B. Altri elementi:

     Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni competenti per:

     - le misure di sviluppo previste nel quadro delle organizzazioni di mercato,

     - le eventuali misure di sviluppo rurale istituite dalla legislazione nazionale.

     16. Aiuti di Stato complementari

     Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999

     A. Caratteristiche principali:

     identificare le misure per le quali saranno erogati finanziamenti supplementari sotto forma di aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999.] Una tabella indicativa illustra l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà erogato nell'ambito di ciascuna misura per ogni anno coperto dal piano.

     B. Altri elementi:

     - soppressione di un aiuto di Stato,

     - modifiche del finanziamento aggiuntivo sotto forma di un aiuto di Stato concesso ad una delle misure nel documento di programmazione approvato,

     - intensità dell'aiuto. [42]

 

 

Allegato III

Tavola di concordanza

 

Presente regolamento

Regolamento (CE) n. 1750/1999

-

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, primo, secondo e terzo comma

Articolo 4

Articolo 5, quarto e quinto comma

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11 bis

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18, paragrafo 1 e 2

Articolo 17, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 31

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 33

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2, primo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 36

Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 37

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 38

Articolo 32

Articolo 39

Articolo 32 bis

Articolo 40

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2 bis

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 43

Articolo 34

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 44, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 45, primo e secondo comma

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 46

Articolo 36

Articolo 47

Articolo 37

Articolo 48

Articolo 38

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 1 bis

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 50

Articolo 39 bis

Articolo 51

Articolo 40

Articolo 53

Articolo 41

Articolo 54

Articolo 42

Articolo 55

Articolo 43

Articolo 56

Articolo 44

Articolo 57

Articolo 45

Articolo 58

Articolo 46

Articolo 59

Articolo 47, paragrafo 1 e 2

Articolo 60

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 61

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 62

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 64

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 63

Articolo 48, paragrafo 3

-

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 65

Articolo 49, paragrafo 2

Allegato I

-

Allegato II

Allegato

Allegato III

-

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 567/2003.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[7] Lettera abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[8] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[12] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[13] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[14] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[15] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[17] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[18] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[19] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[20] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[21] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[22] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[23] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[24] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[25] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[26] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[27] Alinea così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[28] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[29] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[30] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[31] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[32] Trattino abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[33] Alinea così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[34] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[35] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[36] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[37] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[38] Punto abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[39] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[40] Trattino inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[41] Punto inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.

[42] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 963/2003.